ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Studi



Smaltimento pneumatici e responsabilità del comodante

A cura di Carola Parano
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Con la sentenza n. 5632/2017 su ricorso n. 8330/2010 proposta dalla Sig.ra E. R.  contro il Comune di Noceto nei confronti del Ministero della salute  per la riforma della sentenza TAR Emilia Romagna – Parma sez. I n. 100/2010 , il Consiglio di Stato sez. III è chiamato a pronunciarsi sulla rimozione e lo smaltimento di pneumatici da un’area cortilizia data in comodato d’uso e relativa responsabilità per condotta omissiva del comodante

Il sindaco del Comune di Noceto  con ordinanza  n. 88/2010 ha intimato all’appellante la rimozione dei rifiuti dal fondo di sua proprietà dato in comodato al sig. Gio. Ben. il quale l’aveva nel tempo occupata indebitamente con un notevole accumulo di gomme in disuso.

L’appellante però prima dell’ordinanza aveva inviato due raccomandate al comodatario sollecitando lo sgombero e il rilascio dei locali.

La stessa instaurando una controversia civilistica aveva ottenuto la condanna del sig. Ben alla restituzione dell’immobile ed alla rimozione degli pneumatici.

Ma l’obbligo statuito in sentenza a seguito del decesso del comodatario è rimasto inattuato.

La pronuncia del Tar ha ritenuto legittimo l’atto impugnato richiamando l’art. 14 dlgs n.22/1997 sul presupposto di una situazione di grave incuria ambientale addebitabile alla comodante a titolo colposo.

Queste le motivazioni:

  • il protrarsi nel tempo delle circostanze che avevano dato luogo alle diverse ordinanze;
  • la consapevolezza della problematica ambientale così come sollevata dall’ARPA e dai vigili del fuoco;
  • la mancata attivazione in giudizio della proprietaria anche con azione successiva di rivalsa nei confronti degli eredi del comodatario.

Nei motivi di appello l’appellante si chiede:

  • se l’ordine di rimozione sia stato adottato quale ordinanza contingibile ed urgente ex art 14 dlgs 22/1997;
  • se vi siano i presupposti per l’emissione dell’ordinanza poiché la stessa è stata emanato a diversa distanza di tempo dall’abbandono delle gomme e quindi non poteva configurarsi una situazione di pericolo;
  • E infine che lo scenario alternativo risultato viziato dal fatto che la responsabilità solidale del proprietario dell’area sussiste solo quando la violazione dei divieti di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti sia imputabile per dolo o per colpa. A sostegno dell'estraneità della ricorrente all’abbandono dei rifiuti si ha la pronuncia del pretore di Parma n.445/91.

Il comune di Noceto eccepisce la nullità della notifica poiché effettuata solo al sindaco e non al comune e chiede la reiezione del mezzo di impugnazione.

Il Consiglio di Stato dichiara infondate le censure e pertanto respinge il ricorso con i seguenti motivi.

Risulta che l’ordinanza sindacale impugnata in primo grado sia stata adottata nell’esercizio del potere ex art 22/1997 e ciò per due motivi: il richiamo all’art. 14 del dlgs 22/1997 e l’assenza di riferimenti a situazioni di urgenza e pericolo.

Risultano infondate le deduzioni riferite al secondo motivo riferite all’assenza dei presupposti tipici di questo potere.

Sulla responsabilità colposa secondo giurisprudenza costante in materia di abbandono di rifiuti va connotata la condotta degli autori ma la responsabilità del proprietario può essere dimostrata sulla base di circostanze connesse ad un contegno inerme di fronte ad un deposito di rifiuti prolungato nel tempo; sicché la colpa può ritenersi consistente nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area atte ad impedire che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.

Nel caso di specie sussistono precisi dati fattuali e giuridici sufficienti ad integrare il fondamento della responsabilità colposa del proprietario dell’area accentuata e aggravata in termini da allarmare l’ente comunale sollecitare l’intervento dell’ARPA e motivare le conseguenti iniziative dell’amministrazione.

L’aggravamento del quadro di emergenza conseguente al permanere di copertoni si è verificato poiché unica custode e responsabile dell’area era l’appellante la quale si era tra l’altro impegnata con missiva indirizzata al comune allo sgombero degli pneumatici chiedendo una proroga per provvedere.

Ulteriore responsabilità dell’appellante sta nel fatto che la stessa non abbia attivato i rimedi processuali che le avrebbero consentito l’esecuzione del titolo giudiziale nei confronti di comodatario e degli eredi.

In sintesi, il fatto che la proprietaria sia rimasta inerte nel risolvere la problematica non costituisce un dato neutro ma si colora di connotati tali da rilevarne la responsabilità omissiva di tipo colposo.

Il comodante inoltre oltre ad un  generico potere di vigilanza sul buon utilizzo del bene ha facoltà di richiedere la restituzione ove si ravvisi che il comodatario stia tenendo condotte inadempienti e poco diligenti, lesionando il principio dell’obbligo di custodia del bene nella fase di esecuzione del contratto di comodato.

Altra considerazione trae spunto dal fatto che l’amministrazione nelle more ha provveduto a proprie spese a rimuovere i copertoni dal fondo ciò apportando ai privati proprietari un vantaggio nei limiti dell’azione di arricchimento.

Per tutto quanto esposto il Consiglio di Stato dichiara:

  • infondato l’appello e lo respinge;
  • condanna la parte alla refusione in favore del Comune;
  • compensa le spese tra appellante e ministero della salute;
  • ordina che la sentenza venga eseguita all’autorità amministrativa;
  • vista la natura, novità e complessità delle questioni trattate le spese vengono; compensate tra le parti;
  • e si ordina che la sentenza venga eseguita dall’autorità amministrativa.