Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime sul risarcimento del danno non patrimoniale: consulenza tecnica d’ufficio e compensatio lucri cum damno.
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 23 aprile 2025, n. 3500.
Ancorché il danno non patrimoniale vada risarcito integralmente, ciò non deve dar luogo a duplicazioni risarcitorie, costituendo le varie voci di danno (biologico, morale, esistenziale) soltanto aspetti “descrittivi” dell’unica voce di danno costituita dal danno non patrimoniale, il quale, se liquidato utilizzando le tabelle di Milano, è comprensivo, nel valore di punto ai fini della liquidazione, del “danno morale” (dalle stesse ridefinito come “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Deve essere respinta la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno non patrimoniale, allorquando, dalla documentazione depositata dal danneggiato ed applicando le c.d. “tabelle di Milano” e la tabella unica nazionale introdotta con d.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, risulti che il massimo danno risarcibile sia comunque non superiore all’ammontare già riconosciuto a titolo indennitario e non sia provato un aggravamento dello stato di salute ulteriore rispetto a quello valutato dalla commissione medica ospedaliera.
È applicabile la compensatio lucri cum damno tra le somme percepite a titolo di assegno vitalizio e il risarcimento del danno, con esclusione della cumulabilità di essi, in forza delle regole della causalità giuridica, della teoria del danno differenziale, della finalità ripristinatorio-compensativa del risarcimento e della tipicità dei danni punitivi (nel caso di specie, si trattava dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 l. n. 407 del 23 novembre 1998 e dello speciale assegno vitalizio di cui all’art. 5, comma 3, l. n. 206 del 3 agosto 2004).