ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Studi



L’art. 120 comma 2 bis c.p.a. nel fuoco incrociato della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale, una fine preannunciata

di MICHELA SALERNO
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 L’art. 120 comma 2 bis c.p.a. nel fuoco incrociato della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale, una fine preannunciata

 Di MICHELA SALERNO

L’art. 120 comma 2 bis c.p.a. impone che il provvedimento con il quale si determinano le esclusioni e le ammissioni alla procedura di affidamento, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, vada impugnato nel termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla pubblicazione dell'atto sul sito della pubblica amministrazione, ex art. 29 d.lgs 50/16.

L’omessa impugnazione, prosegue il precetto, preclude la possibile contestazione dell’aggiudicazione, anche con ricorso incidentale.

Sin dalla sua introduzione, ad opera dell’art. 204 dlgs 50/16, da più parti si è evidenziato come il comma in analisi presentasse in sé una insanabile contraddizione, soprattutto con riferimento ai provvedimenti di ammissione, richiedendo l’obbligo di impugnativa di un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività.