ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 12 - Dicembre 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Attività esterne svolte dal dipendente pubblico: necessità dell’autorizzazione della P.A.

Di Maria Marcherita D’Aguì
   Consulta i PDF   PDF-1   PDF-2   

NOTA A TAR PUGLIA – BARI, SEZIONE SECONDA SENTENZA 27 febbraio 2019, n. 313

Di Maria Marcherita D’Aguì

Attività esterne svolte dal dipendente pubblico: necessità dell’autorizzazione della P.A.

L’interessante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha analizzato la normativa prevista in materia di svolgimento di eventuali incarichi esterni da parte del pubblico dipendente, chiarendo quale sia la disciplina applicabile ed offrendo una puntuale interpretazione correlata al caso di specie. 1.La vicenda giudiziaria. I fatti di causa posti all’attenzione del Tribunale Amministrativo pugliese, hanno avuto ad oggetto le doglianze di un docente universitario che si era visto inoltrare da parte dell’Amministrazione di appartenenza dei provvedimenti di richiesta di pagamento somme da questi percepite indebitamente nell’esercizio di attività lavorative esterne. In particolare, l’Università fondava la pretesa creditoria sulla circostanza rappresentata dall’insussistenza dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni in capo al docente, in violazione dell’art. 53 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, nonché dello Statuto e del regolamento universitario. Il ricorrente impugnava gli atti di recupero delle somme percepite quale compenso alle attività esterne adottati dall’Amministrazione, affermando la carenza di specifica normativa che suffragasse la richiesta nonché l’assenza di un comportamento doloso che supportasse l’offesa all’interesse pubblico. Il Tribunale, pertanto, interrogato sulla questione sopra descritta, procedeva all’esame della normativa vigente in materia, offrendo una puntuale soluzione giuridica. 2 2. L’art.53, comma 7, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165 e l’art.6 della L. . 240 del 2010. Con la sentenza in commento, il Tribunale marca la portata dell’art.53, comma 7, del dlgs 30 marzo 2001 n. 1651 . La suddetta disposizione normativa chiaramente afferma che il dipendente pubblico che abbia effettuato attività esterna retribuita non autorizzata dall’Università, è tenuto a versare all’amministrazione di appartenenza quanto percepito. La norma, evidenzia il Tribunale, va poi combinata al disposto normativo di cui all’art.6 della L. . 240 del 2010, che impone in capo a professori e ricercatori a tempo pieno, il rilascio di specifica autorizzazione da parte del Rettore, atta a sancire l’insussistenza di conflitto di interessi o che mini in qualche modo l’efficienza dell’Università. Soltanto la mera consulenza, non rientra nelle ipotesi sopra descritte2 e non richiede apposita autorizzazione allo svolgimento. Tutte le attività retribuite, come nel caso di specie quella di medico effettuata dal ricorrente al di fuori degli orari di lavoro, rappresentano certamente incarichi che necessitano di apposita autorizzazione. Infine, precisa il Giudice amministrativo, è sempre la P.A. e non il dipendente, a dover valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e l’assenza di elementi che possano influire negativamente sull’attività principale svolta presso l’Amministrazione3 . 2. Il dovere di diligenza del dipendente pubblico. Il Tribunale Amministrativo investito della questione de qua, ha poi sottolineato il principio del dovere di diligenza del dipendente pubblico nell’esercizio dell’attività lavorativa4 . 1 L’art.53, comma 7, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165 afferma che: I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 2 Art. 6, comma 10, L. 240 del 2010. 3 TAR Emilia Romagna, sez dist. Parma, sez.I, 17 luglio 2017 n. 263. 4 Sul dovere di diligenza si vedano: art. 13, comma 1, DPR 10 gennaio 1957 n. 3, art. 2104 e 2129 c.c.. 3 Infatti, afferma il Tribunale, che non può escludersi l’elemento soggettivo dalla fattispecie di omessa richiesta di autorizzazione all’attività esterna, in quanto il dipendente è conscio di stare intraprendendo un incarico presso una struttura diversa dal luogo di lavoro “principale”. Ancora, la richiesta di autorizzazione da parte del dipendente rappresenta un comportamento diligente, a cui è tenuto ciascun lavoratore pubblico. Pertanto, il lavoratore pubblico ha un dovere di diligenza professionale che si estrinseca anche nell’obbligo di intraprendere incarichi cosiddetti “esterni” solo previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 3. Conclusioni. Il Giudice amministrativo con la pronuncia sin qui analizzata ha evidenziato, richiamando la normativa prevista in materia, come debba svilupparsi il rapporto tra il dipendente pubblico e l’Amministrazione. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che il lavoratore non può esimersi da taluni doveri, quali, in primis, la diligenza professionale e non può svolgere incarichi esterni ove via sia conflitto di interessi o qualora tali attività incidano negativamente sul rendimento del lavoro presso la P.A. di appartenenza. La mancata osservanza di tali principi legittima l’Amministrazione, come nel caso di specie, ad agire contro il dipendente, anche mediante la richiesta di refusione dei compensi ottenuti indebitamente alla amministrazione stessa.