Studi
Una voce troppo a lungo negata: la tutela degli animali non umani e il mutato senso di ‘interesse pubblico’ nell’approccio One Health.
Di Paola Corradino
Una voce troppo a lungo negata: la tutela degli animali non umani e il mutato senso di ‘interesse pubblico’ nell’approccio One Health.
Di Paola Corradino
Abstract
Il contributo esamina la progressiva de-reificazione degli animali non umani nell’ordinamento giuridico italiano, dalla legislazione degli anni Novanta alla legge n. 82 del 6 giugno 2025. L’analisi si incentra sulla modifica costituzionale recata dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, che ha inserito la protezione degli animali tra i principi fondamentali della Repubblica nell’art. 9 Cost., ricostruendo il dibattito dottrinale sulla portata della riforma tra chi la legge come mera «riforma bilancio» e chi vi ravvisa l’avvio di un autentico mutamento di paradigma. Nella seconda parte l’attenzione si sposta sui profili di bilanciamento propri del diritto amministrativo - il benessere animale rispetto agli interessi economici e alla libertà religiosa nella macellazione rituale - con riferimento alla più recente giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Le conclusioni inquadrano l’intera evoluzione nel paradigma del One Health, auspicando un diritto amministrativo capace di superare la prospettiva antropocentrica e di proporsi come strumento di equilibrio interspecie.
Parole chiave: tutela degli animali; art. 9 Cost.; riforma costituzionale 2022; One Health; bilanciamento; diritto amministrativo; benessere animale.
This article examines the progressive de-reification of non-human animals in the Italian legal order, from the legislation of the 1990s to Law No. 82 of 6 June 2025. The analysis focuses on the constitutional amendment introduced by Constitutional Law No. 1 of 2022, which elevated the protection of animals to a fundamental principle of the Republic under Article 9 of the Constitution, reconstructing the doctrinal debate between those who read it as a mere consolidation of existing law and those who identify in it the beginning of a genuine paradigm shift. The second part addresses the balancing issues distinctive of administrative law - animal welfare against economic interests and religious freedom in the context of ritual slaughter - with reference to recent national and supranational case-law. The conclusions frame the normative and jurisprudential evolution within the One Health paradigm, advocating for an administrative law capable of transcending the anthropocentric perspective and operating as an instrument of interspecies balance.
Keywords: animal protection; Art. 9 Italian Constitution; 2022 constitutional reform; One Health; balancing of interests; administrative law; animal welfare.
La mutata sensibilità sociale, il progresso etico e scientifico e le recenti, tra loro interconnesse, crisi - economiche, pandemiche e ambientali - hanno imposto alla civiltà giuridica di interrogare il diritto su ciò che ha, a lungo, escluso dal proprio campo di tutela: il riconoscimento dei diritti degli animali.
L’ultimo decennio è stato caratterizzato da una progressiva e profonda trasformazione del modello di tutela offerto dall’ordinamento giuridico italiano agli esseri animali non umani.
Il tratto distintivo di questa trasformazione è stato il sempre più marcato abbandono della prospettiva patrimonialistica e della connessa reificazione degli animali che ha tradizionalmente dominato la legislazione, per l’adozione di una prospettiva che invece mette al centro l’animale in quanto essere vivente. A lungo, infatti, «gli animali non umani, negli strumenti giuridici […] sono stati da sempre trattati in funzione dell’umanità, anzi di parte dell’umanità non riconoscendo loro una tutela ‘autonoma’ ovvero a prescindere dagli interessi per gli esseri umani[1][2]».
La visione antropocentrica che considerava l’animale da una parte come oggetto di diritti reali, valore economico, risorsa a disposizione dell’uomo e d’altra parte come mera componente di ecosistemi oggetto di autonoma tutela è stata affiancata, e talora - come si vedrà in prosieguo - sostituita, da una visione consapevole del valore intrinseco dell’essere animale e della necessità di riconoscere e conseguentemente proteggere la sua capacità di provare sensazioni e dolore.
Questa trasformazione del modello di tutela, che indubbiamente riflette una mutata sensibilità sociale nei confronti degli animali, ha avuto inizio - come meglio si vedrà nel corso dell’elaborato - nel decennio scorso con una serie di interventi legislativi che hanno riconosciuto la specificità degli animali rispetto alle cose e ha trovato il suo punto di massima emersione nella modifica dell’art. 9 Cost. recata dalla l. Cost. n. 1 dell’11 febbraio 2022 che ha dato ingresso alla tutela degli animali tra i principi fondamentali della Repubblica e, da ultimo, ha determinato la profonda modifica dello statuto penale di tutela degli animali recata dalla legge 6 giugno 2025, n. 82.[3]
Questo sentiero normativo è stato battuto dalla giurisprudenza che, facendo leva anche sulla normativa unionale, ha via via ampliato gli spazi di tutela degli animali, incidendo sulle azioni amministrative idonee a danneggiare il benessere animale.
Questo processo normativo è corso parallelo, e verosimilmente non per mera contingenza, con il diffondersi nelle politiche pubbliche internazionali e italiane, e anche nel dibattito giuridico, del concetto di “One Health”.
Un approccio integrato che mette al centro del dibattito scientifico, politico e giuridico la profonda interconnessione tra la salute umana, la salute animale e la salute dell’ambiente, spingendo verso politiche normative, azioni amministrative e approcci giurisprudenziali collaborativi e multidisciplinari.
Due venti di cambiamento destinati a durare nel tempo e ad intersecarsi, con conseguenze interpretative e ricostruttive degli istituti di grande interesse. A questo tema è dedicata la seconda parte della trattazione.
- 1. Soggetti in divenire: la decostruzione normativa della reificazione animale.
- 1.1. Da beni ad esseri senzienti.
I prodromi della legislazione a tutela degli animali possono individuarsi in alcune norme dell’ultimo decennio dello scorso secolo che hanno introdotto prime forme di protezione degli animali e che, senza ancora abbandonare la prospettiva patrimonialistica, ne hanno tuttavia riconosciuto, pur indirettamente, la natura di esseri viventi.
Va anzitutto menzionata la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo che ha, tra l’altro, introdotto il divieto di soppressione di cani e gatti sani (art. 2, comma 1), l’obbligo per i Comuni di provvedere alla sterilizzazione e al censimento degli animali, la previsione di sanzioni amministrative per abbandono e maltrattamento e la promozione di campagne di informazione sul corretto rapporto uomo-animale.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, pur non nascendo certamente con l’obiettivo di tutela degli animali, ha dettato - tuttavia - norme sulla caccia in modo da ridurre le sofferenze degli animali selvatici e ha imposto limiti temporali e modalità di esercizio del prelievo venatorio.
Il D.Lgs.27 gennaio 1992, n. 116 - Attuazione della direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali, poi abrogato dal D.lgs. 26/2014, ha dettato norme che hanno disegnato il quadro normativo di riferimento in materia di sperimentazione animale, limitando l’uso degli animali ai soli casi di assoluta necessità e previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute.
Il D.Lgs. 116/1992 recepisce, per la prima volta nell’ordinamento italiano, le esigenze normative che confluiranno, nella più organica sistematizzazione operata dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, nel principio delle 3 R (Replacement, Reduction, Refinement) che impone alla sperimentazione animale un approccio etico che garantisca per quanto possibile il benessere animale e una ricerca scientifica responsabile.
Il principio di Replacement, da intendersi come sostituzione, impegna i ricercatori a sostituire ogni volta che sia possibile gli animali con metodi alternativi. Tra questi ultimi vengono preferiti i c.d. modelli computazionali, i modelli cellulari (detti anche modelli in vitro) ed organoidi, i tessuti ingegnerizzati e gli studi su volontari umani.
Il principio del Refinement, interpretato come affinamento, richiede che gli animali interessati dalla sperimentazione siano allevati e stabulati in condizioni controllate tali da garantire il loro benessere psicofisico.
Ogni fase della ricerca che coinvolge animali deve essere condotta in modo da salvaguardare per quanto possibile il benessere animale, ridurre al minimo l’uso di procedure invasive o dolorose, utilizzando, quando possibile, anestetici e analgesici. È previsto, inoltre, che a parità di possibili risultati debba essere scelta la specie a minore encefalizzazione e a minore sviluppo neurologico.
Il principio della Reduction (Riduzione) impone ai ricercatori di strutturare gli esperimenti in modo da coinvolgere il minor numero di animali possibile.
Sul fronte della zootecnia, il D.Lgs.26 marzo 2001, n. 146 recante l’attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti, ha introdotto obblighi minimi di trattamento degli animali allevati a fini zootecnici. Sono stati imposti, in particolare, gli obblighi di garantire condizioni ambientali adeguate e cure veterinarie tempestive ed è stato previsto uno stretto controllo sulle pratiche di alimentazione e di contenimento.[4]
Merita un cenno poi la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante l’introduzione dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, che ha profondamente inciso sulla tutela penale degli animali, introducendo nel Codice penale gli articoli 544-bis c.p. che punisce l’uccisione di animali, 544-ter c.p. che punisce il maltrattamento di animali, 544-quater e quinquies che puniscono rispettivamente l’organizzazione e la promozione di combattimenti tra animali.
Questa normativa ha anche inciso nella sfera economico-commerciale vietando l’allevamento, l’addestramento e la cessione di cani e gatti a fini di produzione di pellame, peli o carne. Su questa linea si collocano il Regolamento CE n. 1523/2007 che ha generalizzato il divieto di commercializzazione di pellicce di gatto e cane all’intera Unione europea, il Regolamento (UE) n. 1007/2011, che impone di indicare la presenza di parti non-tessili di origine animale nei capi di abbigliamento, nonché il d.lgs. n. 190/2017, che ne ha dettato la disciplina sanzionatoria: strumenti che affidano al consumatore un controllo indiretto sulle pratiche di sfruttamento animale nell’industria della moda.[5]
La legge 29 luglio 2010, n. 120 - nel riformare il codice della strada - ha poi previsto l’obbligo per l’utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
La legge n. 220/2012 nel riformare la disciplina del condominio negli edifici, ha modificato l’art. 1138 c.c. prevedendo, al comma 5, che le norme del regolamento condominiale non possano vietare di possedere o detenere animali domestici.
La norma certamente si inserisce nel quadro della disciplina volta a riconoscere l’importanza degli animali come esseri senzienti ma denuncia, anche per la sua collocazione sistematica, una prospettiva ancora marcatamente patrimonialistica.
Di ciò è testimonianza il dibattito seguito alla sua emanazione: una parte della giurisprudenza civilistica ha ritenuto che la norma miri a tutelare il legame affettivo tra essere umano ed animale domestico, quale espressione di un diritto soggettivo primario ed inviolabile. In questo senso tale norma avrebbe un valore universale e troverebbe applicazione in qualsiasi tipo di regolamento condominiale. Di diverso avviso altra parte della giurisprudenza che, invece, ha ritenuto tale norma applicabile esclusivamente ai regolamenti approvati dall’assemblea e non a quelli di natura contrattuale. A favore di tale impostazione militerebbe la collocazione sistematica della disposizione all’interno della disciplina dei regolamenti assembleari, nonché la mancanza dell’inciso “in nessun caso” - presente invece nel comma 4 - che avrebbe escluso qualunque possibilità derogatoria. Deriverebbe da ciò che in presenza di una previsione espressa contenuta in un regolamento contrattuale, il divieto di detenzione di animali domestici può considerarsi valido ed efficace. La norma dell’articolo 1138 c.c., quinto comma, secondo questa prospettiva, non costituisce quindi un limite all’autonomia contrattuale.[6]
In questo quadro di progressivo riconoscimento dello speciale rapporto tra uomo e animale domestico si colloca poi l’art. 221 del 28 dicembre 2015, che aggiungendo i numeri 6 bis e 6 ter all’art. 514 del Codice di Procedura Civile, ha disposto l’impignorabilità degli animali domestici, da compagnia o di affezione, e di quelli impiegati per fini terapeutici o di assistenza.
È interessante notare la collocazione sistematica della norma che inserisce gli animali tra i beni ritenuti impignorabili, tra i quali ad esempio l’anello nuziale, a causa del particolare legame emozionale che li lega al proprietario.
Alla luce di tale prospettiva, l’animale, pur mantenendo ancora caratteri di patrimonialità, viene riconosciuto come parte di un rapporto con l’uomo ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Ancora, la riforma tendeva anche ad arginare un uso distorto della procedura esecutiva che - anche in considerazione del valore economico spesso basso dell’animale - anziché tendere a finalità di soddisfacimento del credito, mirava a rappresentare strumento di pressione o perfino di punizione per il debitore. La separazione forzata tra l’animale e il suo nucleo familiare si traduceva così in un gravissimo danno per il debitore e per i suoi familiari, privati di un’essenziale relazione affettiva, e determinava anche un’inaccettabile sofferenza nell’animale stesso che veniva costretto a vivere l’allontanamento come un vero e proprio abbandono.
Una prospettiva più marcatamente volta alla tutela del benessere animale può essere individuata invece nel D.Lgs.28 febbraio 2021, n. 36, modificato dal D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, che, nel disciplinare il lavoro sportivo, detta disposizioni sull’utilizzazione degli animali in ambito sportivo imponendo specifici obblighi di tutela degli animali in capo agli organizzatori di eventi sportivi che li utilizzano.
L’art. 19 di questo decreto prevede in particolare l’obbligo di quanti detengano a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, di preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento, nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
Riconoscendo espressamente all’animale natura di “essere senziente ai sensi dell’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” la norma vieta poi, al secondo comma, metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale nonché ogni mezzo di coercizione o costrizione che possa provocare sofferenza o danni alla salute. La norma prescrive poi obblighi specifici con riguardo alle caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, delle strutture in cui gli animali vengono custoditi e dei veicoli in cui essi vengono trasportati. Viene, inoltre, sancito il divieto di macellare o sopprimere in qualunque modo gli animali non più impiegati in attività sportive, con l’eccezione dell’abbattimento umanitario.
In questo modo al centro dell’attenzione del legislatore non sta più l’animale quale bene materiale né la tutela dell’uomo in rapporto all’animale.
Il benessere dell’animale si erge piuttosto a bene giuridico protetto direttamente dalla normativa.
«Il crescente riconoscimento a livello legislativo e giurisprudenziale dei diritti degli animali è certamente degno di nota e sottolinea come sia necessaria una revisione di quello che è stato il trattamento riservato agli animali non umani fino ad oggi».[7]
- 1.2. La dimensione comparata e l’approdo alla «soggettività animale attenuata».
In prospettiva comparatistica, il progressivo allontanamento dalla reificazione degli animali è tendenza condivisa negli ordinamenti europei. In Germania, la riforma del Bürgerliches Gesetzbuch del 1990 ha escluso gli animali dalla categoria delle cose (§ 90a BGB); in Francia, l’art. 515-14 del Code civil, introdotto nel 2015, li qualifica come «esseri viventi dotati di sensibilità». Tali esperienze hanno orientato la dottrina verso il concetto di «orizzonte funzionale»: una prospettiva che, senza attribuire piena soggettività giuridica all’animale, riconosce obblighi dell’uomo nei suoi confronti, con il divieto di sofferenze inutili e il dovere di rispettarne le caratteristiche etologiche. L’elaborazione più avanzata converge sulla tesi della «soggettività animale attenuata», in linea con la Dichiarazione di Cambridge del 2012, manifesto scientifico internazionale sulla coscienza animale, nella quale un gruppo di hanno attestato che la coscienza non è prerogativa esclusiva dell’essere umano.[8]
Non può trascurarsi, in questo contesto, la riflessione di chi ha posto in luce come il diritto internazionale si sia storicamente caratterizzato per un antropocentrismo strutturale: gli strumenti giuridici internazionali hanno, infatti, considerato gli animali non umani quali risorse da gestire e conservare in funzione dell’utilità umana, senza mai giungere a uno strumento globale dedicato al loro benessere. Si sono tuttavia affermate aperture ecocentriche che, muovendo dalla dottrina della Earth Jurisprudence, corrente giuridica ecocentrica di matrice anglosassone, e dalle esperienze di riconoscimento dei diritti della natura in alcuni ordinamenti nazionali, mettono in discussione la premessa del primato dell’umano sull’animale che rende il diritto internazionale, come è stato lucidamente osservato, «all-too-human».[9]
Interessante e foriera di possibili sviluppi in chiave de jure condendo è, in questo quadro, la proposta dottrinale che fonda la soggettività giuridica non sulla capacità tradizionale di essere centro di imputazione di posizioni attive e passive, bensì sul concetto di «vulnerabilità»: sarebbero portatori di interessi pretensivi tutti gli esseri senzienti che appaiano «fragili e privi di autonomia», indipendentemente dalla loro attitudine ad azionare personalmente le proprie pretese. In questa lettura, sul piano del diritto positivo, la legge n. 82 del 6 giugno 2025 avrebbe offerto conferma di questa traiettoria: rinominando il Titolo IX-bis del codice penale da «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» a «Dei delitti contro gli animali», la riforma ha identificato l’animale quale interesse direttamente protetto dalla norma penale, con un perimetro minimo coincidente con le libertà dalla fame, dalla sete, dalle malattie, dall’angoscia e dalla costrizione a comportamenti innaturali, secondo i canoni già tracciati dal Rapporto Brambell, documento scientifico del Governo britannico del 1965 sulle libertà fondamentali degli animali.[10][11]
- 2. La riforma costituzionale
- 2.1. Il contenuto e la portata dell’art. 9, terzo comma, Cost.
Il punto più significativo di questo percorso di de-reificazione degli animali può senz’altro individuarsi nella modifica costituzionale recata dalla legge costituzionale n. 1/2022 che ha aggiunto un terzo comma all’articolo 9 della Costituzione.[12]
Questa norma dopo aver sancito che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, nel periodo successivo prosegue stabilendo che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
«L’importanza della collocazione della nuova disposizione all’interno dei principi fondamentali e l’ampliamento dei contenuti tutelati […] costituiscono un evidente valore aggiunto rispetto ai traguardi già raggiunti dalla giurisprudenza negli ultimi decenni. Tali risultati appaiono non solo rafforzati e valorizzati in relazione alla tutela e promozione delle istanze ambientali e animalistiche, ma anche sapientemente ricalibrati alla luce della prospettiva valoriale sottesa a questo modello di protezione, che esprime con chiarezza un riequilibrio concettuale tra l’approccio antropocentrico e quello ecocentrico, ridefinendo priorità e criteri di riferimento nell’ambito delle politiche di salvaguardia dell’ambiente e degli animali».[13]
La stessa legge di revisione costituzionale che ha modificato l’art. 41 Cost. aggiunge la salute e l’ambiente ai beni già previsti dalla stessa norma - sicurezza, libertà, dignità umana - cui l’attività economica privata non può recare danno e stabilisce che i fini ambientali si affianchino a quelli sociali, già previsti, che la legge è tenuta a perseguire nell’attività di indirizzo e coordinamento dell’attività economica privata.
Per la prima volta, dunque, la tutela degli animali fa ingresso in Costituzione in una previsione immediatamente successiva a quella che protegge l’ambiente ma distinta da questa. Essi non sono protetti solo come componenti dell’ecosistema ma come beni meritevoli di autonoma tutela in quanto caratterizzati da una propria specificità.[14]
La separazione, nell’art. 9 novellato, tra tutela dell’ambiente e tutela degli animali rinvia a una tensione filosofica preesistente che il diritto cristallizza senza risolvere. La prospettiva ambientalista si concentra sulla sopravvivenza delle specie e sull’equilibrio degli ecosistemi, accettando che la sorte dei singoli individui ceda alle esigenze della conservazione. Antitetica è la prospettiva animalista, che guarda al singolo animale in quanto individuo capace di soffrire: l’asse qui si sposta dalla statistica della biodiversità alla fenomenologia del dolore. Il conflitto si manifesta con acutezza per la fauna selvatica, ove la medesima misura di gestione può imporre l’abbattimento di esemplari di specie invasive o il controllo delle popolazioni sovrannumerose. La scelta del legislatore costituzionale di articolare separatamente i due valori ha affidato alla legge ordinaria il compito di trovare, di volta in volta, il punto di equilibrio tra le due istanze.[15]
E’ molto significativo, certamente, che nel testo costituzionale non viene sancita una tutela assoluta degli animali[16] e non viene espressamente menzionato il loro essere senzienti, differentemente da quanto previsto dall’art. 13 TFUE, ma è evidente, dalle modalità e dalle caratteristiche della tutela, che al centro del disegno legislativo è la vita dell’animale, il suo essere, il suo benessere, la sua dignità.
Le due norme, tuttavia, vanno lette congiuntamente. Il confronto tra il testo costituzionale italiano e l’art. 13 TFUE rivela un rapporto di reciproca influenza che trascende la mera analogia terminologica. L’art. 13 TFUE, collocato tra i principi generali del Trattato, ha introdotto il riconoscimento degli animali quali «esseri senzienti» nel diritto primario dell’Unione: una qualificazione che opera non solo come limite negativo alla discrezionalità del legislatore derivato, ma anche come «criterio positivo» nella formulazione delle politiche unionali, imponendo ogni volta che si sacrifichi il benessere animale una valutazione di necessità. Il TFUE funge così da parametro di legittimità del diritto derivato. L’effetto più significativo si è dispiegato sul piano indiretto: l’esplicito inserimento della tutela animale nel Trattato ha prodotto un «importante effetto induttivo» verso la costituzionalizzazione della materia negli ordinamenti degli Stati membri, percorso che nell’ordinamento italiano trovava fondamento, già prima del 2022, nell’art. 117 Cost.[17]
Nonostante qualche tentativo di interpretazione riduzionistica, è così apparso immediatamente chiaro alla migliore dottrina che il nuovo art. 9, terzo comma, non è - o non è solo - una norma sulle fonti che distribuisce competenze, prevedendo una riserva di legge statale per la materia della tutela degli animali.
Al contrario, la norma costituzionalizza il percorso fin qui compiuto dal legislatore a tutela degli animali, impegnandolo a considerarli non più come res ma come esseri viventi meritevoli di tutela adeguata autonoma.
Depone in questo senso anzitutto la collocazione sistematica che la riforma costituzionale ha dato alla protezione degli animali. L’art. 9 si colloca, infatti, tra i “principi fondamentali”, quelle norme, cioè, che esprimono i valori fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Come scolpito dalla Corte costituzionale[18] «(l)a Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), ma anche quei principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono comunque all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».
La scelta di varcare la soglia costituzionale, già di per sé non neutrale, è estremamente significativa perché implica un’assunzione di responsabilità del legislatore, chiamato a dare attuazione alla norma costituzionale, del Governo e dell’Amministrazione pubblica in generale chiamata ad assicurare effettività alla tutela e anche della Magistratura.
La collocazione della tutela degli animali tra i “principi fondamentali” dell’ordinamento repubblicano e la scelta di prevedere una protezione diretta ed autonoma implica, infatti, il riconoscimento di un plateau di tutela, coincidente con la de-reificazione e il riconoscimento della natura di esseri senzienti, in termini di legislazione e giurisprudenza, non modificabile se non in melius.
L’evoluzione dell’ordinamento italiano si inscrive, peraltro, in un più ampio processo di costituzionalizzazione della tutela degli animali che ha coinvolto gran parte dei Paesi europei.
In Germania, la protezione degli animali è stata inserita nell’art. 20a del Grundgesetz già nel 2002, prefigurando una protezione etica estesa al singolo animale volta a vietarne le sofferenze non necessarie; la Svizzera, tra le formulazioni più articolate in Europa, richiama il concetto di «dignità della creatura». Di particolare rilievo è la riforma belga del 2024, che ha introdotto nell’art. 7bis della Costituzione il principio della senzienza come fondamento dell’obbligo di protezione, statuendo che le autorità «assicurano la protezione e il benessere degli animali in quanto esseri senzienti». Da questo quadro comparato emerge una convergenza valoriale che emancipa la tutela dell’animale dalla sfera ambientale, riconoscendogli una valenza giuridica autonoma come essere senziente.[19]
- 2.2. Il collocamento tra i Principi fondamentali: effetti sistematici e limiti della riforma.
La previsione della riserva di legge, prevista dalla Costituzione italiana per i beni più rilevanti e ora disposta anche per le “forme e i modi di tutela degli animali”, non si limita a distribuire competenze legislative ma, per la sua collocazione sistematica, orienta l’agire dell’Amministrazione e l’interpretazione dei giudici.
L’ambiguità della natura giuridica degli animali, esseri senzienti meritevoli di tutela, quanto meno nei confronti della crudeltà gratuita e al tempo stesso “cose”, res suscettibili di apprensione e di sfruttamento da parte del proprietario, lascia adesso il posto al riconoscimento della vita degli animali e del loro benessere come bene giuridico fondamentale con le inevitabili conseguenze - che meglio vedremo in prosieguo di trattazione - sul bilanciamento da compiersi ogni qualvolta esso si trovi in concorrenza o in conflitto con altri beni costituzionalmente rilevanti.
Vero è che la norma costituzionale non riconosce espressamente i “diritti degli animali” e vero è pure che non riconosce la loro soggettività giuridica ma, la previsione della riserva di legge e la collocazione sistematica della norma, fanno molto di più richiamando il legislatore alla responsabilità della tutela.
E’ oggetto di dibattito dottrinale anche l’effettiva portata innovativa della norma costituzionale che affida alla legge dello Stato i modi e le forme di tutela degli animali.
Una lettura critica è stata avanzata da chi osserva che la modifica dell’art. 9 Cost. «per quanto riguarda gli animali è assai modesta, perché continua a perseguire un profilo di tutela indiretta ed eteronoma»: la norma non riconosce gli animali quali titolari di diritti azionabili in proprio, ma costruisce la tutela come interesse mediato dall’azione umana. In prospettiva comparata, del resto, anche le Costituzioni di Svizzera e Germania si fermano al riconoscimento degli animali come portatori di interessi, senza pervenire all’affermazione di diritti azionabili direttamente. La constatazione della permanente struttura «adespota» degli interessi animali nell’ordinamento italiano orienta il dibattito verso il tema della legittimazione processuale e dell’individuazione degli enti esponenziali abilitati a farsi portatori degli interessi degli animali non umani in sede giurisdizionale e amministrativa.[20]
E’ stato osservato invece che nell’ordinamento positivo l’animale rileva sotto un duplice profilo: come possibile oggetto di un diritto nella titolarità di un soggetto giuridico, e come entità alla quale l’ordinamento ricollega interessi meritevoli di tutela, a fronte dei quali si configurano doveri dell’uomo. Tali interessi, non avendo un titolare naturale, assumono la natura di interessi diffusi - «adespoti» nel lessico della teoria generale - la cui protezione si realizza attraverso enti esponenziali che ne assicurano la cura in sede amministrativa e giurisdizionale. Il fatto che la Costituzione non abbia sancito espressamente la soggettività giuridica degli animali riflette una scelta politica aperta all’evoluzione della cultura giuridica: de iure condendo, l’ordinamento potrebbe in un futuro non remoto pervenire al riconoscimento della soggettività degli animali d’affezione, gestendone l’incapacità di agire mediante gli istituti della rappresentanza.[21]
Altra parte della dottrina ha rilevato come la questione se la riforma dell’art. 9 Cost. configuri una «riforma bilancio» - mero specchio dell’esistente - ovvero una «riforma programma» - fondativa di indirizzi genuinamente nuovi - non si risolve sul piano dell’asciuttezza lessicale della formula approvata. In dottrina si è, al riguardo, efficacemente richiamata l’esperienza della costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, ult. co., riforma del 2001): letta all’epoca prevalentemente come consolidamento di un assetto già formato nella prassi del terzo settore, quella riforma ha poi generato percorsi attuativi del tutto imprevedibili - dai regolamenti comunali sull’amministrazione condivisa dei beni comuni ai patti di collaborazione, fino al riconoscimento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 131/2021 - perché il passaggio alla sede costituzionale aveva fondato competenze che né gli enti territoriali né i cittadini avrebbero potuto esercitare sulla sola base della legislazione ordinaria. È stato dunque osservato, in questa prospettiva, che la scelta di costruire la tutela animale attraverso la previsione della tutela diretta, anziché mediante la proclamazione espressa della senzienza degli animali, non rappresenta un compromesso al ribasso: solo l’assunzione della soggettività degli animali come esseri sensibili alla sofferenza può orientare in modo coerente la produzione normativa successiva.[22]
L’inserimento della tutela degli animali tra i principi fondamentali produce effetti sistematici che trascendono la mera codificazione di orientamenti già affermatisi in via giurisprudenziale, solidificando il parametro di legittimità delle leggi statali e regionali. L’esperienza comparata, in questa lettura, offre un termine di raffronto significativo: in Germania, la Tierschutzgesetz del 1972 aveva introdotto limiti alla libertà di ricerca e alla libertà religiosa in assenza di copertura costituzionale, generando un contenzioso nel quale la giurisprudenza aveva talora concluso per l’illegittimità delle norme limitative; fu proprio per sanare questa instabilità che nel 2002 si intervenne sull’art. 20a del Grundgesetz, aggiungendo la protezione degli animali alla tutela dei fondamenti naturali della vita. La dottrina tedesca ha qualificato la tutela risultante come «eticamente orientata»: essa entra nel bilanciamento tra interessi contrapposti senza prevalere in linea di principio sui diritti fondamentali, ma ha trovato applicazione concreta nel 2014, quando il Bundesverwaltungsgericht ha dichiarato eticamente non giustificata la ricerca scientifica sul cervello dei macachi.[23]
Sul piano del diritto processuale amministrativo, la riforma costituzionale produce effetti diretti: consente all’interprete di ricondurre l’elaborazione giurisprudenziale concernente il benessere animale alla categoria degli «interessi legittimi fondamentali»: una categoria che, ai sensi dell’art. 55, secondo comma, del codice del processo amministrativo, consente al giudice di concedere misure cautelari anche in assenza del tradizionale periculum in mora, ogni volta che siano in gioco «diritti fondamentali della persona o altri beni di primario rilievo costituzionale». L’inclusione del benessere animale in questa categoria non si limiterebbe a elevare il rango della tutela sostanziale, ma ne rafforzerebbe la dimensione processuale: la possibilità di ottenere protezione cautelare immediata impedirebbe che l’esercizio del potere amministrativo produca effetti irreversibili sul bene tutelato nelle more del giudizio di merito.[24]
- 2.3. Il principio di responsabilità, la risposta legislativa e giurisprudenziale.
Il legislatore costituente è rifuggito dalla tentazione di dettare norme manifesto che prevedessero cataloghi di diritti non accompagnati dalle risorse necessarie per darvi attuazione e non ha ceduto al rischio di disciplinare la soggettività animale, entrando in un dibattito che divide non solo i giuristi ma gli stessi scienziati di fronte alla multiformità dell’intelligenza, della consapevolezza e della capacità comunicativa che caratterizza il regno animale.
La tutela diretta ed autonoma degli animali mette il legislatore, e con esso il potere esecutivo e quello giudiziario, di fronte alla responsabilità delle scelte concrete allo stesso modo con il quale l’art. 3, secondo comma, Cost. impone di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.
In entrambi i casi, con le dovute naturali distinzioni, non ci si trova di fronte ad una norma programmatica o meramente politica ma ad una prescrizione che chiama lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, a dare attuazione a valori ritenuti fondamentali e ad assumersi la responsabilità della tutela.
La scelta del legislatore costituzionale di non procedere alla proclamazione di diritti in capo agli animali non tradisce un atteggiamento di svalutazione della loro soggettività, bensì riflette una consapevolezza dottrinale maturata nel corso degli ultimi decenni. Come è stato efficacemente rilevato, la conquista formale della qualificazione di un interesse come diritto soggettivo non garantisce in sé la costruzione di tutele sostanziali: nella riflessione sul benessere animale, ispirandosi al «costituzionalismo dei bisogni» - che sposta l’attenzione dalle formule garantiste all’effettività delle condizioni di esistenza- si è progressivamente affermato un approccio fondato sulla coppia capacità-responsabilità. In questo quadro, i soggetti che si trovano in posizione di potere rispetto ad altri esseri viventi sono tenuti a giustificare le sofferenze inflitte, e il criterio della «giustificabilità culturalmente sufficiente» opera come inversione dell’onere della prova, ponendo a carico di chi utilizza gli animali la dimostrazione della fondatezza degli interessi umani in gioco.[25]
A questo richiamo hanno risposto sia il legislatore che la giurisprudenza.
Così, con la legge 6 giugno 2025, n. 82, recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” è stato dettato un vero e proprio statuto penale della tutela degli animali che non solo ha sensibilmente inasprito le pene per i reati a danno degli animali ma ha modificato anche la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale denominato adesso “Dei delitti contro gli animali”.
In questo modo si è inciso profondamente sul bene giuridico protetto dalle norme che non è più individuato nel sentimento verso gli animali e, dunque, nel dolore provocato all’uomo per la sofferenza degli animali ma nella tutela degli animali stessi.
L’animale assurge a soggetto direttamente protetto dalle norme penali con conseguenze, non solo interpretative per il ruolo che il bene giuridico assolve nell’esegesi dei reati, ma anche culturali e valoriali[26].
L’inserimento della tutela degli animali nel testo della Costituzione non rappresenta una rottura improvvisa con la tradizione giurisprudenziale, ma il culmine di un percorso avviato dalla Corte di cassazione già nel 1979, quando aveva integrato la nozione di salute con quella di ambiente, anticipando, sul piano giurisprudenziale, l’approccio integrato che il paradigma One Health avrebbe formalizzato scientificamente vent’anni dopo. Il nuovo terzo comma dell’art. 9 Cost. compie un ulteriore passo: nominando per la prima volta nel testo costituzionale la tutela degli animali, designa esplicitamente la terza componente del paradigma One Health, accanto alla salute umana e all’ambiente. Significativa è la scelta dello strumento: il ricorso alla riserva di legge statale, che evoca le forme costituzionali di protezione dei diritti di libertà degli esseri umani, rimarca la centralità della questione animale nell’equilibrio ecologico complessivo.[27]
Non può dubitarsi, insomma, che la modifica della rubrica del titolo dedicato agli animali segna, dunque, il definitivo abbandono della prospettiva antropocentrica che aveva caratterizzato fino ad ora la legislazione a tutela degli animali e il momento più significativo del processo di de-reificazione che è stato prima descritto.
L’animale, come essere vivente e senziente, è adesso al centro della tutela legislativa.
Anche la giurisprudenza ha presto fatto tesoro della riforma costituzionale riconoscendo che, essendo stato collocato tra i principi fondamentali della Repubblica, secondo l’insegnamento della sentenza 15 dicembre 1988 n. 1146 resa dalla Corte Costituzionale, la tutela degli animali appartiene ai cosiddetti “principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali” ed attribuendo all’art. 9 Cost. una portata interpretativa della legislazione vigente.[28]
In altra occasione il Consiglio di Stato, nel decidere in ordine alla legittimità delle misure intraprese per fronteggiare il presunto pericolo derivante dal comportamento aggressivo di un orso, ha affermato che “le diverse misure che l’Autorità può assumere - per come richiamate dalle fonti normative e secondo l’interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia - devono ritenersi enunciate in via gradata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata a mente del novellato art. 9 Cost., con la conseguenza che è possibile ricorrere alla misura più grave solo ove sia provata l’impossibilità di adottare la misura meno cruenta e, quindi, “a condizione che non esista un’altra soluzione valida””[29].
Anche in questo caso il richiamo al novellato art. 9 è stato posto a fondamento di una lettura costituzionalmente orientata dell’ordinamento vigente.[30]
- 3. Profili di bilanciamento, tutela degli animali e la risposta della giustizia amministrativa.
- 3.1. Il quadro europeo: dall’art. 36 TFUE all’art. 13 TFUE come parametro di legittimità.
Il riconoscimento della rilevanza giuridica dell’animale quale essere senziente e non più, o almeno non più solo, come bene avente natura economica, ha inciso fortemente sulle modalità di bilanciamento degli interessi nelle ipotesi in cui la tutela degli animali si incroci con la necessità di dare protezione ad altri beni giuridici.
Il problema si pone, in particolare, nell’ipotesi in cui vengano in contrapposizione interessi economici e di tutela della vita degli animali.
In questo ambito, il nuovo assetto costituzionale ha rafforzato il quadro giuridico delineato dall’art. 13 TFUE, più volte richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, che stabilisce che “nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.
La medesima norma, tuttavia, richiede al contempo il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e delle consuetudini degli Stati membri relative ai riti religiosi, alle tradizioni culturali e al patrimonio regionale.
A fondamento di tale giurisprudenza si pone una costruzione del diritto dell’Unione che precede e informa il nostro assetto costituzionale. In questo quadro, l’art. 36 TFUE annovera tra gli interessi idonei a giustificare limitazioni alla libera circolazione delle merci la tutela della vita e della salute degli animali: una previsione che ha consentito alla Corte di Giustizia, già a partire dalla sentenza Holdijk del 1982, di affermare che la protezione degli animali costituisce un interesse della Comunità degno di considerazione, indipendentemente da valutazioni economiche. Su questa base, il giudice dell’Unione ha progressivamente qualificato la tutela del benessere animale quale «obiettivo legittimo di interesse generale», elaborando un test di proporzionalità che impedisce di sacrificare tale valore a qualunque istanza umana. Ne discende un assetto in cui, come è stato puntualmente osservato, la tutela dell’animale «viene concepita come una tutela diretta, ossia non legata al soddisfacimento di interessi umani»: un assetto che l’art. 9 Cost. novellato ha integralmente recepito a livello interno.[31]
Già sulla base del quadro normativo unionale e prima della modifica costituzionale, il Consiglio di Stato decidendo in via cautelare in una vicenda di cui meglio si dirà dopo avente ad oggetto la legittimità di un provvedimento che autorizzava la possibilità del nuoto del pubblico in vasca con i delfini di un parco acquatico aveva del resto affermato che “nel bilanciamento di interessi, in relazione al principio di precauzione, deve attribuirsi prevalenza al benessere, salute e sicurezza degli animali e degli stessi destinatari dell’attività in vasca a contatto con gli esemplari di tursiops truncatus, rispetto ai pregiudizi di natura economica allegati dall’appellante”.[32]
Nella medesima prospettiva si colloca la sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 2015 (causa C-424/13, Zuchtvieh-Export c. Stadt Kempten), con cui il giudice dell’Unione ha esteso l’applicabilità del Regolamento n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto anche ai tratti di percorso effettuati al di fuori del territorio dell’Unione. Le autorità competenti dello Stato di partenza sono tenute a verificare che l’intero viaggio possa svolgersi nel rispetto delle condizioni di tutela del benessere animale e a rifiutare l’autorizzazione ove tali condizioni non siano garantite per l’intera tratta, inclusa quella extra-UE: una pronuncia che ha significativamente esteso la portata territoriale delle garanzie di benessere animale nel diritto dell’Unione.[33]
- 3.2. Il bilanciamento con la libertà religiosa: la macellazione rituale.
Un profilo distinto, e per molti versi più complesso, emerge quando il bilanciamento non coinvolge interessi economici ma libertà fondamentali. La Corte di Giustizia si è misurata con tale questione in una sentenza del 2018 in tema di macellazioni rituali[34]: le deroghe, previste dalla normativa comunitaria, all’obbligo di stordimento dell’animale e di effettuare le macellazioni rituali in stabilimenti all’uopo autorizzati sono state interpretate in modo restrittivo e lette in chiave strettamente funzionale alla tutela della libertà di religione. In nessun caso il fatto che la ridotta capacità dei macelli autorizzati possa rendere più difficile l’approvvigionamento di carne in occasione delle festività religiose può giustificare deroghe alla normativa a tutela del benessere animale.[35]
Le deroghe all’obbligo di stordimento costituiscono il punto di equilibrio tra la tutela degli animali e quella della libertà religiosa e in nessun caso possono prestarsi alla protezione di interessi economici.
La più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia ha elaborato, in materia di benessere animale, un meccanismo definito di «sussidiarietà inversa»: la Corte riconosce il benessere animale quale obiettivo legittimo di interesse generale, ma rimette agli Stati membri la determinazione del livello di tutela, convalidando le discipline nazionali più restrittive rispetto agli standard eurounitari ogni volta che risultino proporzionate. Tale impostazione produce l’effetto di valorizzare le tradizioni giuridiche nazionali più sensibili alla tutela animale, senza imporre un livellamento verso il basso delle garanzie.[36]
Sul piano della qualificazione giuridica, il benessere animale è progressivamente transitato dall’essere un obiettivo di policy al rango di «valore» e «obiettivo di interesse generale» in senso pieno, idoneo a giustificare limitazioni ai diritti fondamentali. Significativo è il dato che il benessere animale non figura esplicitamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione: è stato proposto di ricondurlo all’art. 37, che tutela l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, con le conseguenze che ne derivano sul piano della distinzione tra diritti e principi della Carta e della relativa giustiziabilità davanti alla Corte.[37]
Il percorso giudiziario avviato dalla legislazione belga sullo stordimento obbligatorio nella macellazione rituale ha trovato il suo epilogo davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 13 febbraio 2024 (Executief van de Moslims van België e a. c. Belgio). Va ricordato, al riguardo, che la Corte ha ritenuto che la normativa belga - la quale impone il previo stordimento dell’animale anche nelle macellazioni rituali, pur consentendo l’utilizzo di metodi reversibili - non violi l’art. 9 della Convenzione. Il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati comprende la possibilità di adottare misure più restrittive in nome del benessere animale, purché non ne risulti impedita in radice la pratica religiosa.[38]
La pronuncia di Strasburgo ha offerto alla dottrina l’occasione per esplicitare la cornice teorica di questo tipo di bilanciamento. È stato rilevato, al riguardo, che il rapporto tra tutela del benessere animale e rispetto dei riti religiosi non segue il modello della prevalenza di uno dei due valori sull’altro, bensì quello del «ragionevole accomodamento»: ciascuno dei due interessi deve essere limitato nella misura strettamente necessaria a consentire la coesistenza con l’altro, con la conseguenza che le deroghe alla normativa di benessere animale concesse in favore dei riti religiosi devono essere interpretate restrittivamente, e che le pratiche rituali devono, per quanto possibile, adattarsi alle esigenze di tutela animale.[39]
La tensione tra il paradigma europeo del ragionevole accomodamento e la realtà amministrativa italiana rivela un significativo deficit di effettività. Il quadro regolatorio amministrativo vigente è tuttora in larga parte imperniato sul decreto del Ministero della sanità dell’11 giugno 1980, anteriore di decenni rispetto all’evoluzione della normativa europea e agli sviluppi giurisprudenziali più recenti. In assenza di un meccanismo amministrativo che consenta di verificare caso per caso la proporzionalità delle deroghe, il bilanciamento tra libertà religiosa e benessere animale rimane affidato alla discrezionalità delle autorità sanitarie locali, con esiti non uniformi sul territorio nazionale e una tutela dell’animale che dipende, di fatto, dalle sensibilità dei singoli operatori.[40]
- 3.3. La risposta della giustizia amministrativa italiana.
Il rinnovato assetto costituzionale e la conseguente tutela rafforzata accordata hanno fatto emergere la natura primaria del bene giuridico vita e benessere degli animali.[41]
Nella comparazione di interessi che è tipica del diritto amministrativo e nel bilanciamento, necessario a far convivere diritti e interessi primari tutelati dalla Costituzione, vita e benessere degli animali non sono più recessivi rispetto ai diritti costituzionalmente tutelati e, in particolare, non lo sono più rispetto agli interessi economici e alla libertà di impresa.
Il Consiglio di Stato ha colto come l’inserimento della tutela animale in Costituzione sposti l’asse del bilanciamento tra valori costituzionali, imponendo un uso più rigoroso dei criteri di proporzionalità nel sacrificio degli animali e giustificabilità degli ambiti e modi di utilizzo.[42]
L’inserimento del principio di tutela degli animali tra i principi fondamentali della Costituzione produce una conseguenza sistematica che attiene non solo all’intensità del bilanciamento ma alla sua sede istituzionale. Se sino ad oggi l’asse di tale bilanciamento era prevalentemente collocato in sede legislativa, con ampia discrezionalità del Parlamento nel definire i termini del contemperamento tra benessere animale e altri interessi, la nuova norma costituzionale porta il bilanciamento a livello fondamentale: le scelte legislative che derogano alla tutela animale devono ora confrontarsi con un parametro di rango costituzionale, con la conseguente espansione dello spazio del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali del legislatore.[43]
Si è già detto delle decisioni che hanno dato tutela agli orsi trentini con riferimento ai quali la dottrina ha peraltro rivelato le distorsioni cui può condurre l’uso improprio della categoria del «pericolo», costruita più sulla percezione pubblica che su basi scientifiche solide. Il principio di precauzione, normalmente invocato per rafforzare la tutela ambientale, viene così paradossalmente brandito per giustificare misure afflittive nei confronti degli animali: il Consiglio di Stato ha affermato, al riguardo, che la qualificazione di un animale come «pericoloso» richiede un accertamento rigoroso e non può fondarsi su valutazioni apodittiche.[44]
Considerazioni differenti ma pur sempre dominate dalla necessità di un adeguato bilanciamento tra beni possono farsi con riguardo alle sentenze, aventi ad oggetto gli abbattimenti di bufale affette da brucellosi disposti dall’ASL. In diversi casi il Collegio ha rilevato un’insufficienza della motivazione dei provvedimenti impugnati, ritenendo necessaria una valutazione specifica delle alternative all’abbattimento - quali la separazione dei capi positivi e i trattamenti terapeutici - non adeguatamente esplorate dall’amministrazione. Tali sentenze costituiscono un significativo precedente nel quale la tutela costituzionale degli animali si traduce in un obbligo istruttorio qualificato a carico dell’autorità sanitaria, tenuta a dimostrare che l’abbattimento rappresenti l’extrema ratio rispetto a soluzioni meno lesive.[45]
Il riconoscimento del benessere animale come valore di rango costituzionale impone di interrogarsi non solo sulla necessità di bilanciarlo con gli interessi umani confliggenti, ma sulla gerarchia interna a questi ultimi, distinguendo tra interessi economici degli allevatori e interessi di salute pubblica e accordando a questi ultimi un peso specifico maggiore nel bilanciamento[46].
La revisione contestuale degli artt. 9 e 41 Cost. ha così riaperto spazi al “bilanciamento diseguale.” La modifica dell’art. 41, che ha introdotto un limite esplicito all’iniziativa economica privata in nome della salute e dell’ambiente, rafforza la posizione degli interessi di tutela animale nel confronto con gli interessi economici. Ne deriva che, nelle vicende in cui il benessere degli animali si contrappone a interessi imprenditoriali, il bilanciamento non avviene tra valori di peso equivalente: la tutela animale, ora radicata tra i principi fondamentali, opera come valore tendenzialmente prevalente che può essere sacrificato solo a fronte di interessi economici di rango proporzionalmente elevato e in presenza di una giustificazione rigorosa.[47]
La stessa logica può riscontrarsi nella già richiamata controversia relativa al delfinario di Zoomarine Italia. Con sentenza n. 157 del 4 gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dell’autorizzazione che consentiva al pubblico di nuotare in vasca con i cetacei, ritenendo tale attività incompatibile con il benessere degli animali coinvolti. Merita segnalazione, al riguardo, il richiamo espresso al principio di precauzione: in assenza di certezze scientifiche sull’impatto dell’attività sul benessere dei delfini, il Collegio ha accordato prevalenza alla tutela animale rispetto agli interessi economici del gestore, ribaltando il tradizionale onere della prova e affermando che è chi richiede l’autorizzazione a dover dimostrare l’assenza di pregiudizio per il benessere degli animali.[48]
In questo modo si è stabilizzata una giurisprudenza che guarda alla vita e al benessere animale come valori costituzionali primari il cui sacrificio può ammettersi entro i limiti di stretta necessarietà e nel rigoroso bilanciamento con valori di uguale rango.
- 4. Conclusioni: il diritto amministrativo nell’era del One Health.
- 4.1. Il One Health come paradigma giuridico integrato.
Nel pensiero scientifico si è ormai diffuso il paradigma One Health che propugna un approccio olistico, non solo alla ricerca sanitaria e ambientale ma soprattutto alle politiche e azioni amministrative, richiedendo una governance integrata della salute, dell’ambiente e della tutela animale che superi la classica frammentazione settoriale.
La normativa europea sul punto è ancora frammentaria mentre, a livello di legislazione nazionale, non emerge un’adeguata consapevolezza delle interrelazioni tra i diversi settori di tutela.
La giurisprudenza evidenzia un percorso in progressiva maturazione, pur non ancora del tutto consapevole. Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato non si rinviene ancora un’applicazione esplicita del modello One Health, ma le sentenze che hanno valorizzato il nesso tra benessere animale, salute pubblica e tutela dell’ecosistema segnalano un’apertura verso un sindacato ispirato ai principi dell’approccio integrato, anche se questo rimane, nella prassi, implicito e non sistematicamente elaborato.[49]
De jure condendo, è stato osservato come questa traiettoria trova concretezza in atti di rilievo: tra questi il Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura dell’Unione europea, avviato dalla Commissione nel gennaio 2024, ha collocato la riforma della legislazione europea in tema di animal welfare nell’agenda delle priorità politiche dell’Unione. La revisione delle direttive sul benessere degli animali - in particolare per quanto riguarda la macellazione, il trasporto e l’allevamento - è stata indicata come necessaria per allineare il quadro normativo agli standard scientifici più aggiornati e agli orientamenti della WOAH, con un approccio che, secondo la dottrina, dovrebbe superare la logica della deroga per approdare a un sistema di garanzie minime inderogabili.[50] Il regolamento (UE) 2024/1991 del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura, ha segnato poi, in partcolare al Considerando n. 22, un ulteriore passo nell’integrazione tra diritto degli animali, tutela ambientale e approccio One Health. Su questa linea si colloca anche la politica agricola comune 2023-2027, che ha introdotto condizionalità legate al benessere animale come requisiti per l’accesso ai finanziamenti europei: strumenti che traducono gli obiettivi normativi in incentivi economici diretti, rafforzando l’effettività della tutela.[51]
In questo quadro frammentario, si impongono nuove sfide per il diritto amministrativo. Sfide che non possono che trovare risoluzioni nelle sedi naturali del diritto pubblico: il bilanciamento, la scelta e l’esercizio di un potere direzionato alla tutela dei più deboli.
Il progresso verso un bilanciamento effettivo e maturo tra valori, ormai costituzionalmente ugualmente rilevanti, impone di superare una concezione antropocentrica e riduttiva dell’interesse pubblico, muovendosi verso una prospettiva interspecie.
In assenza di una riforma che vincoli esplicitamente il legislatore alla tutela degli animali come esseri senzienti, il carattere antropocentrico della tutela animale risulta, in qualche misura, inevitabile: la struttura indiretto-relazionale della protezione - che fa dipendere la rilevanza giuridica dell’interesse animale dalla sua connessione con un interesse umano riconoscibile - rimane dominante anche dopo la riforma del 2022. Il riconoscimento costituzionale della tutela degli animali, in questa lettura, non ha ancora prodotto un cambiamento di paradigma, ma ha posto le premesse normative per un’evoluzione che dipenderà in larga misura dagli orientamenti del legislatore ordinario e della giurisprudenza.[52]
Il diritto amministrativo, con la sua naturale propensione al bilanciamento può essere in grado di trovare nuove soluzioni che invertano la rotta e si discostino da quelle “storicamente limitate a porre dei paletti alla crudeltà umana sugli animali, nell’ottica di perseguire un trattamento cosiddetto umano e a prevenire le sofferenze non necessarie”[53] per muoversi, invece, verso un approccio che non dia “per scontata la legittimità dello sfruttamento degli animali considerandoli solo mezzi per la soddisfazione degli interessi umani”[54] ma parte di un sistema condiviso.
Anzitutto sorge la necessità di individuare i “modi e le forme” della tutela animale che l’art. 9 Cost. attribuisce alla legislazione statale.
In questo quadro sarà necessario chiarire il possibile ruolo della legislazione regionale che in più casi propende per uno standard di tutela del mondo animale più elevato rispetto a quello statale.
Inoltre, alla pubblica amministrazione si chiede un’attività di coordinamento che, in una prospettiva multidisciplinare, sia in grado di delineare un approccio integrato e rispettoso del nuovo quadro costituzionale.
Alla giurisprudenza amministrativa è richiesto, infine, di aprirsi ad un sindacato giurisdizionale ispirato al nuovo assetto costituzionale e, al contempo, capace di recepire le istanze olistiche, di cui l’approccio One Health necessita, nella valutazione scientifica dei fatti di causa.
In questo modo il diritto amministrativo dei prossimi anni potrà essere vettore di un equilibrio sostenibile tra i valori fondamentali degli uomini, la tutela della vita e del benessere degli animali e la protezione dell’ambiente per le generazioni (da intendersi in prospettiva interspecie) presenti e future.
Alla luce di quanto sopra esposto, “ciascun potere va misurato distinguendo gli obiettivi suoi propri, gli strumenti a disposizione e l’intensità dell’azione necessaria. Questo implica un percorso di scomposizione”[55] in cui appare fondamentale la consapevolezza che questi tre macrovalori, pur condividendo la medesima natura, possono entrare facilmente in conflitto e l’individuazione di un punto di equilibrio sostenibile e responsabile è la vera sfida del futuro.
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- Nanni, One Health e la Costituzione italiana: le nuove prospettive di tutela alla luce della sentenza CEDU del 9 aprile 2024, in Corti supreme e salute, fasc. 3, 2024.
- Olivi, L’art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali selvatici, in AmbienteDiritto.it, Anno XXII, fasc. n. 4/2022, pp. 1-15.
- Paladini, Benessere animale quale restrizione alla libertà di religione tra diritto dell’UE e CEDU, in DPCE Online, n. 1/2024, pp. 707-720.
- Paolantonio - A. Police, Beni culturali, beni paesaggistici e tutela dell’ambiente, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, VIII edizione, Giappichelli Editore, 2025, pp. 616 e ss.
- Pezzini, One Health e Corti supreme: le coordinate di un paradigma, in Corti supreme e salute, fasc. 1, 2025, pp. 191-216.
- Pittalis (a cura di), Diritto degli esseri animali. Dibattito, Bari, 2025.
- Pittalis, Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti, Bari, 2022.
- Pittalis, Un nuovo approccio al tema della tutela degli esseri animali, in Diritto e salute, n. 3/2025, pp. 309-322.
- Russo, Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, fasc. 2, 2024.
- Spoto, Benessere e tutela dell’animale da “oggetto di protezione” a “soggetto di diritti”?, in E. Battelli, M. Lottini, G. Spoto, E.M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Rome Tre Press, 2022, pp. 55-80.
- Tagliasecchi, La prospettiva del One Health nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, in Corti supreme e salute, fasc. 1, 2025, pp. 277-285.
- Tenore, Gli animali in giudizio, Torino, 2023.
- Traversi – V. Gardi (a cura di), I nuovi diritti degli animali, Milano, 2025.
- Valastro, La tutela degli animali nella Costituzione italiana, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, n. 2/2022, pp. 261-281.
- Vivoli, La «novità» sulla tutela degli animali nella sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2024, in federalismi.it, n. 29/2024, pp. 193-211.
- Zanini, L’animale come individuo nel discorso costituzionale italiano ed europeo, in S. De Vido, M. Gazzola (a cura di), Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani, Edizioni Ca’ Foscari, 2025, pp. 215-230.
[1] S. De Vido, Sui diritti degli animali non umani e diritto internazionale. Sui diritti degli animali non umani secondo il metodo eco-femminista del diritto internazionale, in Quaderni di Diritto degli Animali, disponibile al link: https://ali.ong/rivista/quaderni/diritti-degli-animali-non-umani-e-diritto-internazionale/
[2]Sul punto cfr. A. Traversi – V. Gardi (a cura di), I nuovi diritti degli animali, Milano, 2025, passim.
[3]Sul punto cfr. M. Pittalis (a cura di), Diritto degli esseri animali. Dibattito, Bari, 2025, passim.
[4] Interessante sotto questo profilo Cass. pen., Sez. III, 15 maggio 2007, n. 21452 che ha stabilito che il mancato rispetto delle condizioni minime previste dal D.lgs. 146/2001 integra condotta penalmente rilevante in caso di sofferenza ingiustificata.
[5] Sul punto, M. Gazzola, Lo sfruttamento degli animali non umani nella moda e nuove prospettive eco-veg, in S. De Vido, M. Gazzola (a cura di), Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani, Edizioni Ca’ Foscari, 2025, pp. 277-280. L’A. ricostruisce il quadro normativo che governa l’uso di materiali di origine animale nell’industria della moda, evidenziando come la legislazione europea abbia esteso progressivamente la tutela dal piano penale a quello commerciale: il Reg. CE n. 1523/2007 ha vietato la commercializzazione nell’Unione europea di pellicce di gatto e di cane; il Reg. (UE) n. 1007/2011 ha introdotto obblighi di trasparenza informativa sull’origine animale dei materiali tessili; il d. lgs. n. 190/2017 ne ha completato il regime sanzionatorio. L’A. segnala come l’allevamento di animali da pelliccia sia già vietato in molti ordinamenti europei, tra cui quello italiano, configurando un modello regolatorie in cui «l’utilizzo di animali per la produzione di capi di abbigliamento, calzature e accessori» è progressivamente ricondotto entro confini di compatibilità con il benessere animale, alla luce delle crudeltà documentate e dell’ampia disponibilità di materiali alternativi.
[6] Cass. sent. n. 211307 del 20 ottobre 2016.
[7] S. Dal Monico, Il caso dell’orsa JJ4: riflessioni alla luce del diritto internazionale e dell’approccio ecocentrico, in Quaderni di Diritto degli Animali, disponibile al link: https://ali.ong/rivista/quaderni/numero-1/il-caso-dellorsa-jj4-riflessioni-alla-luce-del-diritto-internazionale-e-dellapproccio-ecocentrico/
[8] In argomento, E. Battelli, Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività, in E. Battelli, M. Lottini, G. Spoto, E.M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Rome Tre Press, 2022, pp. 15-38. L’A. ricostruisce il progressivo allontanamento degli ordinamenti europei dalla reificazione degli animali, propugnando la tesi di una «soggettività animale attenuata» che consenta di superare la dicotomia persona-cosa senza ricorrere a una piena personificazione giuridica: «attraverso norme protezionistiche tese alla tutela del benessere degli animali, si centra comunque l’obiettivo di riconoscere così obblighi e responsabilità dell’uomo nei confronti degli animali, con il divieto di infliggere loro inutili sofferenze e con il dovere di garantire loro una vita rispettosa delle proprie caratteristiche». L’A. valorizza in chiave sistematica i cinque criteri sul benessere animale enunciati nel 1967 dal Farm Animal Welfare Council-assenza di fame e sete, conforto fisico, buona salute, possibilità di esprimere i comportamenti normali della propria specie, assenza di paura e angoscia-quali benchmark di portata giuridica per valutare la conformità dei provvedimenti amministrativi agli standard di tutela dell’animale in quanto essere senziente. La Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza del 7 luglio 2012, proclamata al Francis Crick Memorial Conference presso il Churchill College dell’Università di Cambridge da un ampio gruppo internazionale di neuroscienziati, attesta che mammiferi, uccelli e numerosi altri animali — inclusi i cefalopodi — possiedono i substrati neurobiologici necessari a generare stati coscienti e a manifestare comportamenti intenzionali, e che pertanto la coscienza non è prerogativa esclusiva della specie umana. Il documento ha fornito alla dottrina giuridica una base scientifica solida per il superamento della tradizionale concezione reificante dell’animale.
[9] In argomento, S. De Vido, Di silenzi e di discriminazioni interspecie: il quadro delle fonti a tutela degli animali non umani nel diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea, in S. De Vido, M. Gazzola (a cura di), Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani, Edizioni Ca’ Foscari, 2025, pp. 81-98. L’A. ricostruisce criticamente le basi antropocentriche del diritto internazionale in materia di tutela degli animali non umani, evidenziando la frammentazione degli strumenti giuridici in vigore, l’assenza di una regolamentazione globale e l’importanza delle aperture ecocentriche emergenti. Pur essendo possibile soffermarsi sulle convenzioni internazionali che hanno cercato di rendere «meno crudeli» talune pratiche, ciò è «solo parzialmente sufficiente a scardinare una solida convinzione che ha animato il diritto, incluso il diritto internazionale, nel corso dei secoli: quella del primato … dell’umanità sugli animali non umani: International law is all-too-human». La dottrina della Earth Jurisprudence, elaborata dal teologo e storico della cultura Thomas Berry a partire dagli anni Novanta del Novecento, propugna una concezione ecocentrica del diritto secondo la quale gli esseri umani costituiscono una componente della più ampia comunità terrestre e non il suo centro ordinatore. In questa prospettiva, ciascun membro della comunità della Terra — animali, vegetali, ecosistemi — è portatore di diritti inerenti alla propria esistenza, indipendentemente dall'utilità che ne deriva per l'uomo. La dottrina ha trovato traduzione normativa nelle Costituzioni dell'Ecuador del 2008, che all'art. 71 riconosce i diritti della Pacha Mama, e della Bolivia del 2009, che eleva la Madre Terra a soggetto giuridico; esperienze che hanno alimentato un dibattito comparatistico sui limiti dell'antropocentrismo strutturale del diritto internazionale classico e sulla possibilità di fondare su basi ecocentriche la tutela degli animali non umani.
[10] Sul punto, M. Pittalis, Un nuovo approccio al tema della tutela degli esseri animali, in Diritto e salute, n. 3/2025, pp. 309-322. L’A. propone di fondare la soggettività giuridica sul concetto di «vulnerabilità»: la scienza giuridica sarebbe chiamata a elaborare «una nuova concezione di soggettività, incentrata sulla necessità di protezione di entità senzienti che appaiano fragili e prive di autonomia», superando la tradizionale nozione di capacità giuridica quale centro di imputazione di posizioni attive e passive. Sul piano metodologico, l’A. valorizza il principio di analogia legis e iuris come strumento per colmare le lacune normative in materia animale, alla luce dei principi costituzionali dell’art. 9 Cost. Quanto alla novella penale del 2025, l’A. segnala che la legge n. 82 del 6 giugno 2025 ha operato «un ribaltamento di prospettiva in tema di crimini contro gli esseri animali, questi ultimi ora individuati quale interesse protetto dalla norma penale in via diretta e non più mediata dal sentimento umano di pietà nei loro confronti». Il Rapporto Brambell del 1965, commissionato dal Governo britannico in risposta alle denunce sull’allevamento intensivo, ha elaborato le cd. «cinque libertà» — dalla fame e dalla sete, da condizioni ambientali inadeguate, dal dolore e dalle malattie, dalla paura e dall’angoscia, e infine la libertà di esprimere i comportamenti specie-specifici — che costituiscono ancora oggi il parametro fondamentale di valutazione del benessere animale. Codificate nel 1979 dal Farm Animal Welfare Council e recepite dall’OIE, esse rappresentano la matrice concettuale della direttiva 98/58/CE, attuata in Italia con il d.lgs. n. 146/2001.
[11]Sul punto cfr. M. De Masi, I diritti degli animali. Verso una soggettività giuridica, Milano, 2026, passim.
[12]Sul punto cfr. S. Masini (a cura di), Il posto degli animali nella Costituzione. Appunti sulla riforma dell'articolo 9, Bari, 2025, passim.
[13] A. Police, N. Paolantonio, Beni culturali, beni paesaggistici e tutela dell’ambiente, in (a cura di) F.G. Scoca, Diritto Amministrativo, Ottava edizione, Giappichelli Editore, 2025, pp. 616 e ss.
[14]Sul punto cfr. M. Pittalis, Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti, Bari, 2022, passim.
[15] Sul punto, M. Olivi, L’art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali selvatici, in AmbienteDiritto.it, Anno XXII, fasc. n. 4/2022, pp. 1-8. L’A. individua nelle differenze tra fauna selvatica e animali da allevamento il discrimine fondamentale per l’interpretazione della riforma dell’art. 9 Cost., e ricostruisce il dibattito etico sottostante come contrapposizione tra prospettiva ambientalista (Leopold, ecologia profonda: tutela delle specie e degli ecosistemi) e prospettiva animalista (Singer, Regan, Ryder: tutela del singolo individuo in quanto senziente). Il conflitto tra le due prospettive si manifesta con particolare acuità per la fauna selvatica, ove gestione faunistica e tutela del benessere del singolo esemplare possono risultare antitetiche. «La sorte dei singoli individui cede il passo alla garanzia dell’equilibrio delle varie componenti della natura. Diversa è la posizione degli animalisti, che guardano invece al destino dei singoli individui, perché anche le specie e le popolazioni sono fatte di individui e alla fine chi soffre è l’individuo».
[16] Sul punto, F. Morganti, Tutela costituzionale degli animali e attività di «controllo» della fauna selvatica, in Osservatorio Costituzionale, fasc. 1/2024, pp. 185-206, osserva come la tutela degli animali nel diritto vigente presenta due caratteri strutturali che ne definiscono la portata. Il primo è la natura indiretto-relazionale della protezione: essa discende dalla relazione tra l’uomo e l’animale, sicché la lesione dell’interesse animale rileva giuridicamente solo in quanto si riflette su un interesse umano riconoscibile. Il secondo è la gradualità delle tutele, calibrata sulla prossimità della specie all’esperienza umana. Entrambi i caratteri convergono nel «principio ancipite» dell’ordinamento animale: il divieto di infliggere sofferenze non necessarie, che ammette deroghe ampie-caccia, allevamento, sperimentazione, circhi-ma esige che ogni sacrificio animale sia giustificato da un interesse umano proporzionato. La riforma dell’art. 9, co. 3, Cost. non sovverte questo assetto, né introduce di per sé una soggettività giuridica degli animali. Entrambi i principi confluiscono in quello che l’A. chiama il «principio ancipite»: «agisci in modo da non causare agli animali dolore non necessario»-formulazione che, pur ammettendo deroghe ampie enumerate dall’art. 19-ter disp. trans. c.p. non è sovvertita dalla riforma costituzionale: «l’art. 9, co. 3, Cost. non può essere letto come una norma che rende automaticamente illegittime le norme vigenti che consentono tali attività».
[17] Sul punto, D. Russo, Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, fasc. 2/2024. L’A. ricostruisce l’art. 13 TFUE come norma di diritto primario che riconosce gli animali quali «esseri senzienti», sottolineandone il duplice carattere: parametro di legittimità del diritto derivato e criterio positivo nella formulazione delle politiche unionali, il quale «si è posto quale base giuridico-normativa della costante implementazione della disciplina europea in materia di tutela del benessere animale». L’A. evidenzia in particolare l’effetto induttivo della disposizione a livello degli ordinamenti nazionali: «l’esplicito inserimento della tutela degli animali nel Trattato ha un importante effetto indiretto, inducendo la costituzionalizzazione della tutela degli animali e della loro natura giuridica di esseri senzienti a livello dei singoli Stati membri». Prima della riforma italiana del 2022, l’art. 117 Cost. già forniva il vettore di rilevanza costituzionale mediata, in ragione del vincolo comunitario ivi sancito, a tutte le fonti sovranazionali che individuano il benessere animale quale oggetto di tutela.
[18] Corte costituzionale sent. n. 1146 del 15 dicembre 1988.
[19] In argomento, S. Zanini, L’animale come individuo nel discorso costituzionale italiano ed europeo, in S. De Vido, M. Gazzola (a cura di), Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani, Edizioni Ca’ Foscari, 2025, pp. 215-230. L’A. colloca la riforma italiana del 2022 nel più ampio fenomeno europeo della costituzionalizzazione dell’animale, evidenziando come essa segni «un cambio di paradigma» che testimonia «una evoluzione significativa in atto nel diritto costituzionale contemporaneo con riguardo alla condizione animale e al rapporto tra essere umano, diritto e animali». Quanto all’omissione del riferimento esplicito alla senzienza nella formulazione italiana, l’A. sostiene che la senzienza debba ritenersi implicita; l’omissione apre peraltro a una più radicale interpretazione biocentrica, secondo cui l’animale è tutelato «non (solo) in quanto essere senziente, ma in quanto tale, in quanto essere vivente». Ciò che emerge è «se non (ancora) un modello, quantomeno un indirizzo condiviso» tra i diversi ordinamenti europei analizzati.
[20] In argomento, G. Spoto, Benessere e tutela dell’animale da “oggetto di protezione” a “soggetto di diritti”?, in E. Battelli, M. Lottini, G. Spoto, E.M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Rome Tre Press, 2022, pp. 55-80. L’A. propone la categoria della «soggettività giuridica in senso debole» per superare la rigida dicotomia persona-cosa senza ricorrere a una piena personificazione giuridica, osservando che il recente inserimento della tutela degli animali in Costituzione «per quanto riguarda gli animali è assai modesta, perché continua a perseguire un profilo di tutela indiretta ed eteronoma». L’A. rileva in prospettiva comparata che perfino le Costituzioni svizzera e tedesca, pur tra le più avanzate in materia, «prevedono l’obbligo di proteggere gli animali e richiamano come valore fondamentale il ‘benessere animale’, ma pur riconoscendo che gli animali sono portatori di interessi non arrivano ad affermare che essi sono titolari di diritti azionabili».
[21] Sul punto, M. Gerardo, La rilevanza giuridica degli animali: oggetto di diritto e di tutele. Considerazioni sulla soggettività e capacità degli animali, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 3-4/2024, pp. 1-62. L’A. ricostruisce sistematicamente la posizione dell’animale nell’ordinamento come entità alla quale si riconnettono interessi “adespoti”, la cui tutela richiede l’individuazione di enti esponenziali; quanto alla soggettività giuridica, osserva che essa è “una scelta politica consentita dal diritto, una libera opzione legislativa” e che «de iure condendo potrebbe anche giungersi, in un futuro non remoto, ad attribuire la soggettività giuridica agli animali di affezione», applicando agli stessi la disciplina prevista per gli incapaci di agire.
[22] In argomento, A. Valastro, La tutela degli animali nella Costituzione italiana, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2022, pp. 261-281. L’A. affronta la distinzione tra «riforma bilancio» e «riforma programma» con riferimento alla l. cost. n. 1/2022, osservando che anche le riforme apparentemente consolidative dischiudono, una volta elevate al rango costituzionale, percorsi attuativi imprevedibili: l’esempio della sussidiarietà orizzontale (art. 118, ult. co.) lo dimostra. Quanto alla senzietà degli animali, l’A. argomenta che la previsione della tutela diretta la implica necessariamente a contrario, risultando «superflua» la qualificazione espressa perché «ormai ampiamente consolidata non soltanto nelle cognizioni scientifiche, ma anche nella legislazione degli ultimi decenni». Il testo approvato è quindi «asciutto ma rigoroso, che rinuncia agli orpelli e affida la sostanza della questione ai due elementi più forti e univoci dello strumentario giuridico: la tutela diretta e la riserva di legge statale».
[23] In argomento, E. Di Salvatore, Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Costituzionalismo.it, fasc. 1/2022, pp. 1-21. L’A. oppone alla tesi dell’efficacia meramente dichiarativa della riforma l’argomento che «l’introduzione di nuove disposizioni in Costituzione comporterebbe che le stesse vivano entro il sistema e che dunque siano passibili di essere interpretate sistematicamente», producendo «una maggiore certezza del diritto» e integrando «con maggiore solidità il parametro di legittimità delle leggi». Sul comparato tedesco, l’A. ricostruisce il dibattito pre-2002 sulla Tierschutzgesetz (illegittimità di alcune norme rispetto alla libertà di ricerca e religiosa prima della copertura costituzionale) e ricorda come, dopo la riforma dell’art. 20a GG, la tutela sia qualificata come «eticamente orientata», destinata ad entrare nel bilanciamento; segnala poi il caso del Bundesverwaltungsgericht del 20 gennaio 2014 (3 B 29.13), che ha dichiarato eticamente non giustificata la ricerca sul cervello dei macachi, applicando il criterio della giustificabilità etica dell’esperimento di cui al § 7a, co. 2, n. 3 della Tierschutzgesetz: un esempio di concreta prevalenza della tutela animale sulla libertà scientifica.
[24] Sul punto, E. Tagliasecchi, La prospettiva del One Health nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, in Corti supreme e salute, fasc. 1/2025, pp. 277-285. L’A. propone di ricondurre l’elaborazione giurisprudenziale in materia di One Health e di tutela del benessere animale quale componente della salute pubblica alla categoria degli «interessi legittimi fondamentali», osservando che «l’elaborazione giurisprudenziale… nell’ambito del riconoscimento della prospettiva del One Health e dei temi a esso connessi dovrebbe essere certamente ricondotta alla nozione degli interessi legittimi fondamentali». Tale riconduzione comporta l’applicabilità della disciplina rafforzata di cui all’art. 55, comma 2, c.p.a., che consente di concedere misure cautelari senza periculum in mora quando siano in gioco beni di primario rilievo costituzionale, impedendo così che il potere amministrativo produca effetti irreversibili sul bene tutelato nelle more del giudizio.
[25] Sul punto, A. Valastro, La tutela degli animali nella Costituzione italiana, cit., pp. 267-270. L’A. sviluppa la ragione teorica della scelta di non proclamare diritti in capo agli animali: richiamando la riflessione critica di Bobbio (se avessi potuto tornare indietro non avrei scritto L’età dei diritti» ma dei doveri) e il «costituzionalismo dei bisogni» di Rodotà, sostiene che il paradigma dei diritti, senza un solido sistema di doveri, si svuota di effettività. Il principio di responsabilità-nel senso di Jonas-impone invece ai soggetti in posizione di potere sugli animali di «giustificare culturalmente» le sofferenze inflitte, determinando «una sorta di inversione dell’onere della prova in ordine alla giustificazione culturalmente sufficiente delle sofferenze inflitte».
[26] Sul punto, M. Gazzola, La tutela penale degli animali non umani e la legge n. 82 del 6 giugno 2025, in S. De Vido, M. Gazzola (a cura di), Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani, Edizioni Ca’ Foscari, 2025, pp. 157-174. L’A. sottolinea che la nuova titolazione del Titolo IX-bis risolve l’annosa questione del bene giuridico protetto: «oggi non è più possibile sostenere la posizione della dottrina tradizionale che afferma che i delitti di uccisione e di maltrattamento sono diretti a tutelare il sentimento umano di compassione per la sofferenza animale». Quanto alla scriminante dell’art. 19-ter disp. coord. c.p., l’A. osserva che alla luce della novella del 2025 l’applicazione restrittiva già elaborata dalla giurisprudenza «può essere ulteriormente supportata facendo riferimento al bene giuridico direttamente tutelato: occorre guardare all’animale in sé considerato, alle sue caratteristiche etologiche, ai suoi bisogni fisici e emotivi»; secondo autorevole dottrina, il nuovo art. 9 Cost. profilerebbe «la illegittimità costituzionale dell’art. 19-ter disp. coord. c.p».
[27] In argomento, B. Pezzini, One Health e Corti supreme: le coordinate di un paradigma, in Corti supreme e salute, fasc. 1/2025, pp. 191-216. L’A., professoressa ordinaria di diritto costituzionale nell’Università di Bergamo, propone una mappatura delle coordinate temporali, materiali e funzionali dell’intersezione tra il paradigma One Health e il formante giurisprudenziale nazionale. Con riferimento alle origini temporali, l’A. rileva che la giurisprudenza della Cassazione del 1979 aveva già integrato salute e ambiente attraverso gli artt. 9 e 32 Cost., configurando un «tempo di One Health prima di One Health» nella tradizione giurisprudenziale italiana. Con riferimento alla riforma del 2022, segnala che il nuovo terzo comma dell’art. 9 Cost. «nomina per la prima volta nel testo costituzionale la terza componente del paradigma One Health», e che il ricorso alla riserva di legge statale per la tutela degli animali «rimarca una indubbia centralità della questione animale nel complesso dell’equilibrio ecologico complessivo (e in perfetta coerenza con la visione di One Health)».
[28] Consiglio di Stato, III Sezione, ord. n. 2019 del 13 luglio 2023.
[29] Consiglio di Stato, sez. III,ord. n. 6049 del 9 luglio 2024
[30] Consiglio di Stato, sent. n. 9132 del 13 novembre 2024.
[31] In argomento, M. Lottini, La tutela degli animali in Costituzione: riflessioni e prospettive, in Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche – CERIDAP, fasc. 3, 2022, pp. 56-66. L’A. ricostruisce la progressione della tutela animale nel diritto dell’Unione europea, evidenziando come l’art. 13 TFUE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia abbiano elaborato un sistema in cui il benessere degli animali costituisce un valore autonomo da bilanciare con altri interessi mediante il principio di proporzionalità. L’A. pone in particolare rilievo il parallelismo strutturale tra l’art. 9 Cost. novellato e l’art. 13 TFUE: entrambi separano la tutela dell’animale da quella dell’ambiente e della biodiversità, segnalando che la prima è concepita come «tutela diretta, ossia non legata al soddisfacimento di interessi umani, ovvero alla realizzazione di diritti (fondamentali)» e che il testo costituzionale rappresenta «non un punto di arrivo, ma un punto di partenza» di un percorso evolutivo destinato a ripercuotersi sull’interpretazione dell’intero ordinamento.
[32] Consiglio di Stato, VII, ord. 25 luglio 2019, n. 3821. In questo solco si colloca anche la giurisprudenza amministrativa anteriore alla riforma costituzionale. Merita menzione la sentenza n. 164 del 20 febbraio 2017 del TAR Puglia (Bari), che ha annullato un’ordinanza sindacale con cui un Comune disponeva di rimettere in libertà o di sopprimere alcuni cani randagi ricoverati in un canile-rifugio sottoposto a sequestro, motivando la scelta con ragioni puramente economiche. Il TAR ha ritenuto tale motivazione inidonea a legittimare il provvedimento, rilevando che già sul fondamento dell’art. 13 TFUE-e della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, ratificata con legge n. 201/2010-il benessere degli animali assurge «al rango di interesse primario e costituzionalmente rilevante», idoneo a rendere recessivi gli interessi di bilancio, sacrificabile unicamente a fronte di interessi di pari o superiore valore nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità In argomento, M. Lottini, La tutela degli animali d’affezione tra diritto italiano ed europeo, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, n. 1, 2017, pp. 100-121. L’A. commenta la sentenza citata, rilevando come già allora il benessere degli animali-fondato sul valore «costituzionale» sancito dall’art. 13 TFUE e dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo 1987)-fosse idoneo a «rendere recessive le esigenze di bilancio e di buon funzionamento del mercato». L’A. ricostruisce il sistema normativo italiano in materia di animali d’affezione e randagismo, evidenziando come la legge n. 281/1991 avesse riconosciuto la tutela del benessere animale quale «interesse pubblico preminente di rilievo statale»: le limitazioni al benessere possono essere giustificate solo da interessi di pari o superiore rango (es. la salute umana) e nei limiti della necessità e proporzionalità dell’intervento.
[33] In argomento, M. Lottini, La tutela degli animali d’affezione tra diritto italiano ed europeo, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, n. 1/2017, pp. 107-110. L’A. commenta la sentenza Corte giust., Quinta Sez., 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export c. Stadt Kempten (C-424/13), con la quale la Corte, facendo leva sull’art. 13 TFUE come criterio ermeneutico del Regolamento (CE) n. 1/2005, ha stabilito che il rispetto delle norme di benessere animale durante il trasporto deve essere garantito per l’intero viaggio, inclusa la parte extraeuropea. La pronuncia si inserisce in una linea giurisprudenziale-cui si richiama anche la sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK (cause riunite C-37/06 e C-58/06, 17 gennaio 2008)-che esclude la qualifica di principio generale del diritto dell’Unione per il benessere animale, affermandone invece la natura di «obiettivo legittimo di interesse generale» capace di fondare l’interpretazione evolutiva ed estensiva del diritto derivato. L’A. conclude che, in tale assetto europeo, la tutela del benessere degli animali «può essere sacrificata solo per comprovate esigenze di tutela di altri interessi costituzionali (es. la salute umana), ma nei limiti della necessità e proporzionalità dell’intervento».
[34] Corte di Giustizia, sent. 29 maggio 2018 in causa C-426/16.
[35] Sul punto cfr. anche Corte di Giustizia sent. 17 dicembre 2020, in causa C-336/2019.
[36] In argomento, T. Moschetta, La tutela del benessere degli animali: principio di non discriminazione e bilanciamento tra valori, in E. Battelli, M. Lottini, G. Spoto, E.M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Rome Tre Press, 2022, pp. 39-53. L’A. analizza la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di macellazione rituale, elaborando il concetto di «sussidiarietà inversa» e sostenendo che il benessere animale, attraverso l’interpretazione evolutiva della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, stia progressivamente acquisendo il ruolo di parametro per valutare la conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione europea: un sviluppo che costituisce «un importante passo in avanti nell’apertura dell’Unione europea ad un sistema valoriale non strettamente antropocentrico».
[37] In argomento, T. Moschetta, La tutela del benessere degli animali: principio di non discriminazione e bilanciamento tra valori, in E. Battelli, M. Lottini, G. Spoto, E.M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Rome Tre Press, 2022, pp. 39-53. L’A. ricostruisce il progressivo innalzamento del rango del benessere animale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia-da obiettivo di policy a «valore» e «obiettivo di interesse generale» in senso pieno-e segnala la distinzione strutturale tra «diritti» e «principi» nella Carta dei diritti fondamentali UE: il rispetto delle diversità culturali (art. 22) ha «giustiziabilità limitata» e non produce effetti diretti, mentre la libertà di religione (art. 10) è un diritto pieno. L’asimmetria genera un potenziale contrasto con il principio di non discriminazione: la macellazione rituale soggiace all’obbligo di stordimento reversibile come condizione per la deroga, mentre la caccia e la pesca ricreative ne sono esentate, poiché lo stordimento «priverebbe le attività del loro stesso contenuto» (sent. C-336/19, punto 85).
[38] In argomento, L. Paladini, Il benessere animale quale restrizione alla libertà di religione tra diritto dell’UE e CEDU, in DPCE online, n. 1/2024, pp. 707-720. L’A. commenta la sentenza Corte EDU, sez. II, 13 febbraio 2024, Executief van de Moslims van België e a. c. Belgio (ric. n. 16760/22), che per la prima volta ha qualificato il benessere animale quale «question d’intérêt général» riconducibile alla «morale pubblica» ex art. 9, par. 2, CEDU, costituendo così restrizione legittima alla libertà di religione in foro esterno. L’A. evidenzia la differenza strutturale tra i due sistemi: la Corte di Giustizia ha potuto fondare il bilanciamento sull’art. 13 TFUE quale «obiettivo di interesse generale» del diritto dell’Unione; la Corte EDU, priva di una norma analoga, ha dovuto costruire il medesimo fondamento per via interpretativa, valorizzando il significato vivente della «morale pubblica» alla luce del crescente sentire sociale europeo a favore degli animali: la sentenza «conferma, dopo le pronunce nei casi tedeschi e britannico, la rilevanza del benessere animale nella CEDU quale questione di interesse generale meritevole di considerazione alla luce del progressivo mutamento del sentire sociale». L’A. segnala altresì le proposte legislative della Commissione (COM/2023/770 e COM/2023/769) e le iniziative ICE sul benessere degli animali allevati, come ulteriori conferme della traiettoria europea.
[39] In argomento, AA.VV., Ripensare la macellazione rituale senza stordimento, in Animal Law Italia ETS, aprile 2022, pp. 66, 91. La ricerca analizza il quadro normativo europeo e nazionale sulla macellazione rituale senza stordimento all’indomani della sentenza della Corte di Giustizia C-336/19, elaborando il concetto di «ragionevole accomodamento» come chiave interpretativa dell’art. 13 TFUE: la norma «non parla di “deroghe” ad una disciplina generale secondo il modulo regola/eccezione ma propone piuttosto un “ragionevole accomodamento” [...] da realizzare per dir così in contemporanea, tra due regole: il rispetto degli animali e il rispetto dei riti religiosi». La formula «soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile» è mutuata da Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, richiamata dagli autori a proposito del bilanciamento tra principio di laicità e convinzioni religiose. La posizione del Comitato Nazionale per la Bioetica è citata a p. 66 della ricerca.
[40] In argomento, AA.VV., Ripensare la macellazione rituale senza stordimento, in Animal Law Italia ETS, aprile 2022, pp. 82-88. La ricerca ricostruisce il quadro normativo nazionale applicabile alla macellazione senza stordimento, a partire dal d.m. 11 giugno 1980-base giuridica per la macellazione rituale islamica-e dalla l. 8 marzo 1989, n. 101, recante l’intesa con le comunità ebraiche. Gli autori segnalano che, alla data della ricerca, 168 stabilimenti risultavano autorizzati alle macellazioni rituali e che nessun archivio ministeriale raccoglieva dati sull’entità del fenomeno; la ricerca stessa ha indotto il Ministero della salute a raccogliere tali dati per la prima volta. Il d.m. 1980 è qualificato dagli autori come «di carattere generico», privo di indicazioni sui soggetti deputati ai controlli e di meccanismi di rendicontazione sistematica, in una situazione che «appare in contraddizione con il fatto che la stessa presenza dell’Italia in Europa implica l’adozione di un approccio razionale al rispetto della sentenza della Corte di Giustizia».
[41]Sul punto cfr. V. Tenore, Gli animali in giudizio, Torino, 2023, passim.
[42] Cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 19 febbraio 2024, n. 1658; Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 9 luglio 2024, n. 6049; Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 3 novembre 2021, n. 7366; Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 13 novembre 2024, n. 9132. Sotto il profilo cautelare, cfr. Consiglio di Stato, Ord. 11 agosto 2023; Consiglio di Stato, Ord. 10 novembre 2023.
[43] In argomento, A. Valastro, La tutela degli animali nella Costituzione italiana, cit., pp. 271-276. L’A. sottolinea che l’inserimento tra i Principi fondamentali «impone ora di riportare l’asse principale del bilanciamento sul piano della politica legislativa di carattere generale», invertendo il rapporto con il diritto giurisprudenziale. Con riferimento alle clausole derogatorie, osserva che la liceità delle attività di sfruttamento degli animali (art. 19-ter disp. trans. c.p.) non esclude ipso iure il dovere di rispetto del benessere: «l’ammissibilità di forme di sfruttamento degli animali non può escludere ipso jure il generale dovere di rispetto del benessere degli stessi»; le fattispecie codicistiche tornano applicabili per i comportamenti non coperti dalle leggi speciali idonei a provocare sofferenze inutili.
[44] In argomento, G. Gallo, Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 3 novembre 2021, n. 7366, in E. Battelli, M. Lottini, G. Spoto, E.M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Rome Tre Press, 2022, pp. 155-181. L’A. analizza i vizi che hanno determinato l’annullamento del provvedimento di captivazione permanente dell’orso M57: difetto di istruttoria nella ricostruzione dell’episodio, omessa consultazione dell’ISPRA, mancata valutazione delle misure alternative meno afflittive. Il contributo mette in luce il principio del «contenuto plurimo» del provvedimento: il carattere di urgenza può giustificare la deroga alla consultazione preventiva dell’ISPRA per la sola fase della cattura, non per la scelta della misura definitiva, che richiede un’istruttoria adeguata alle caratteristiche dell’episodio e dell’animale. L’A. sottolinea il rilievo delle condizioni di detenzione nel recinto del Casteller-0,8 ettari, privo di stimoli ambientali, con tre esemplari in coabitazione forzata-documentate come incompatibili con il benessere animale dalla relazione dei Carabinieri Cites, con insorgenza di stereotipie comportamentali e somministrazione di ansiolitici; circostanze che il Consiglio di Stato ha ritenuto idonee ad aver prodotto un inasprimento irreversibile dell’aggressività di M57, impedendo il ripristino automatico della situazione precedente alla captivazione illegittima.
[45] In argomento, E. Tagliasecchi, La prospettiva del One Health nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, in Corti supreme e salute, fasc. 1/2025, pp. 277-285. L’A. analizza le sentenze della III Sezione del Consiglio di Stato nn. 1658, 2240, 2243, 5019, 7226 del 2024-tutte relative a ordinanze di abbattimento di bufale affette da brucellosi in provincia di Caserta-evidenziando come il Collegio abbia riconosciuto che il rilievo giuridico-costituzionale della tutela degli animali, quale «valore fondamentale in re ipsa» ai sensi del novellato art. 9 Cost., deve necessariamente entrare nella valutazione comparativa con il bene della salute pubblica, e che tale valutazione «non può essere limitata alla considerazione degli interessi economici, i quali sono suscettibili, per definizione, di essere ristorati». L’A. precisa che le sentenze non stabiliscono una prevalenza generale del benessere animale sulla salute umana: i provvedimenti sono stati annullati per difetto di istruttoria, in quanto all’amministrazione si chiede non di rinunciare alla tutela della salute pubblica, ma di svolgere un bilanciamento adeguato e congruamente motivato tra tutti gli interessi costituzionalmente protetti coinvolti.
[46] In argomento, M. Lottini, Tutela del benessere animale ed interessi economici tra diritto nazionale ed eurounitario, in Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche – CERIDAP, fasc. 3/2024, pp. 227-247. L’A. analizza l’ordinanza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 5473 del 14 luglio 2023, che ha affermato che la tutela degli animali ex art. 9 Cost. novellato costituisce un «principio supremo» dell’ordinamento, non sacrificabile se non all’esito di un rigoroso giudizio di necessità e proporzionalità, e che le carenze strutturali dell’amministrazione non possono legittimare il ricorso alla misura più cruenta. Individua nella giurisprudenza in formazione una «graduazione degli interessi umani» confliggenti con il benessere animale: gli interessi meramente economici non acquisiscono nel bilanciamento un peso idoneo a prevalere sull’interesse dell’animale, a differenza della libertà religiosa e della sicurezza pubblica. Rileva, infine, che il testo dell’art. 9 Cost. novellato, a differenza dell’art. 13 TFUE, non include la clausola di salvaguardia per «riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale», configurando una tutela costituzionale «potenzialmente più rigorosa» rispetto a quella eurounitaria.
[47] In argomento, B. Pezzini, One Health e Corti supreme: le coordinate di un paradigma, in Corti supreme e salute, fasc. 1/2025, pp. 191-216. L’A. analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024 come primo significativo riscontro della portata innovativa della riforma degli artt. 9 e 41 Cost., qualificandone l’impatto come una «discontinuità» rispetto alla precedente giurisprudenza ILVA (sentt. 85/2013 e 58/2018): la riforma «rilancia la portata [dell’art. 9] nei termini di una ridefinizione dell’ordine gerarchico tra la dimensione economica dell’impresa e la tutela integrata della salute (One Health)», riaprendo spazio alle prospettive critiche del bilanciamento in concreto e rilanciando «la necessità di riconoscere la gerarchia tra il fine primario di tutela della salute e le condizioni, anche finanziariamente ed economicamente condizionate, per il suo ragionevole perseguimento, ammettendo, anzi, richiedendo un bilanciamento diseguale con riferimento ai potenziali conflitti di valore». La Corte costituzionale ha riconosciuto che la mancata previsione di un termine massimo per le misure in deroga al regime ordinario di tutela della salute e dell’ambiente determina un sistema parallelo «inidoneo a garantire che non ci sia pregiudizio per la salute e l’ambiente», integrando così la disciplina con un termine di trentasei mesi.
[48] Sul punto, D. Russo, Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, fasc. 2/2024. L’A. commenta la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 4 gennaio 2024, n. 157 (Zoomarime Italia), nella quale il giudice d’appello ha confermato l’annullamento del decreto ministeriale 20 dicembre 2017 che consentiva l’ingresso del pubblico nella vasca dei delfini, ravvisando «la illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato per violazione del principio del benessere degli animali, enunciato in ambito sovranazionale ex art. 13 TFUE». La sentenza valorizza l’«indispensabilità dello svolgimento degli accertamenti di carattere specialistico nella competente sede amministrativa», riaffermando che «l’imprescindibilità delle valutazioni scientifiche in sede di esercizio del potere amministrativo» costituisce una precondizione non derogabile di qualunque atto che possa incidere sul benessere degli animali detenuti in captività.
[49] In argomento, E. Tagliasecchi, La prospettiva del One Health nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, in Corti supreme e salute, fasc. 1/2025, pp. 277-285. L’A. rileva che, pur non essendovi ancora un’applicazione consapevole del modello One Health nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, si è in presenza di una «progressiva presa di coscienza, forse non ancora del tutto esplicita, degli stretti rapporti esistenti tra l’ambiente, la tutela degli animali e la salute umana». Tale consapevolezza emerge in modo convergente nelle pronunce della IV Sezione in materia di Direttiva Habitat-tra cui la protezione dell’habitat dell’orso marsicano sul Monte Terminillo (CdS n. 9441/2024) e le «misure anticicliche» per evitare il deterioramento degli habitat del Lago di Vico (CdS n. 3945/2024)-e in quelle della III Sezione sul bilanciamento tra salute pubblica e benessere animale. L’A. conclude che questa percezione crescente «si rifletterà necessariamente anche sulla pervasività e sull’intensità del sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità dell’amministrazione, con particolare riguardo alla completezza dell’istruttoria e all’adeguatezza della motivazione».
[50] In argomento, L. Leone, L’approccio One Health nella legislazione europea sugli animali: orientamenti e prospettive, in Eurojus.it, fasc. n. 1–2025, pp. 177-180, 186. L’A. analizza le più recenti iniziative istituzionali volte a tradurre il One Health in politiche europee in materia di benessere animale. Con riferimento al Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura (avviato nel gennaio 2024), segnala come le raccomandazioni formulate dai membri abbiano collocato tra le priorità la riforma della legislazione europea in tema di animal welfare nell’ottica del One Health. In ordine al reg. (UE) 2022/2371, osserva che esso «“giuridicizza” il One Health a criterio-guida per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici» della legislazione sanitaria europea. Con riguardo alla nomina, nel dicembre 2024, del Commissario europeo Várhelyi per la salute e il benessere animale-con mandato esplicito a «continuare nella costruzione di un approccio One Health nell’ambito della revisione e dell’aggiornamento delle normative sul benessere animale»-l’A. la colloca nel percorso verso la costruzione di «una democrazia europea sentience-based, pienamente consapevole degli obblighi giuridici e morali nei confronti del mondo non umano».
[51] In argomento, L. Cantone, I diritti degli animali in Europa: una questione di moralità, religione e diritto, in Eurojus.it, fasc. n. 1–2025, pp. 14-17. L’A. analizza l’approccio One Health attraverso una serie di strumenti normativi recenti, tra cui il reg. (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (considerando n. 22) e la programmazione PAC 2023-2027, sottolineando che «attraverso l’applicazione del concetto di One Health le politiche dell’Unione sembrano orientarsi verso un sempre maggiore riconoscimento dei diritti degli animali». L’A. segnala però un limite strutturale: «l’indefinitezza del concetto stesso di One Health» rende gli attori e le prospettive in gioco «mutevoli», con il rischio di depotenziarne l’efficacia prescrittiva e l’apporto innovativo all’ordinamento europeo.
[52] In argomento, F. Morganti, Tutela costituzionale degli animali e attività di «controllo» della fauna selvatica, in Osservatorio Costituzionale, fasc. 1/2024, pp. 185-206. L’A. evidenzia come, in assenza di una riforma che imponga al legislatore ordinario una tutela degli animali come esseri senzienti-tale da comportare una svolta anti-specista nell’ordinamento-il diritto animale continuerà necessariamente a essere orientato antropocentricamente e funzionalmente: la protezione degli animali è strumentale alla protezione dell’ambiente e, per tale tramite, della vita e degli interessi dell’uomo. Ne consegue che la tutela animale dovrà essere «più incisiva quando in linea con quella dell’ambiente, “recessiva” quando in conflitto con quest’ultima»; la «discriminazione radicale» tra specie particolarmente protette e specie soggette a controllo è, in questo quadro, «ragionevole-ancorché invisa a talune sensibilità-se, come pare faccia il nostro ordinamento costituzionale, si funzionalizza la tutela degli animali all’equilibrio degli ecosistemi e alla promozione della bio-ricchezza».
[53] M. Gazzola, Quali diritti per gli animali non umani? L’esperienza nel diritto penale italiano, in Animot. Diritti e visioni. Animali non umani e diritto, n. XIV, 2023, disponibile al link: https://ojs.unito.it/index.php/animot/article/view/10372
[54] Ibid.
[55] G. Fonderico, Il comune regolatore, in Jura, 2012, p. 13.
