Studi
Oltre il formalismo. La legittimità di risultato nei contratti pubblici: profili teorici e applicazioni giurisprudenziali.
Di Giuseppe Piluso
Oltre il formalismo. La legittimità di risultato nei contratti pubblici: profili teorici e applicazioni giurisprudenziali
Di Giuseppe Piluso*
Abstract
Il contributo analizza il principio del risultato introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 36/2023 quale criterio ordinatore del nuovo sistema dei principi dei contratti pubblici. Dopo aver esaminato la collocazione del principio del risultato nella gerarchia valoriale del Codice e il suo rapporto con i principi della fiducia e dell'accesso al mercato, l'indagine si concentra sulle implicazioni teoriche e applicative del nuovo paradigma dell'«amministrazione per risultati». Particolare attenzione è dedicata al rapporto tra risultato e legalità, evidenziando come il perseguimento dell'interesse pubblico non possa tradursi nel superamento delle garanzie poste a tutela della concorrenza, della trasparenza e della parità di trattamento. Attraverso l'analisi della più recente giurisprudenza amministrativa, il lavoro mette in luce l'emersione di un modello di «legittimità del risultato», nel quale il dato sostanziale dell'effettivo soddisfacimento dell'interesse pubblico assume un ruolo centrale nell'interpretazione e nell'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica. Ne emerge un sistema in evoluzione, volto a coniugare efficienza amministrativa, responsabilità decisionale e rispetto del principio di legalità.
This article examines the principle of result introduced by Article 1 of Legislative Decree No. 36/2023 as the guiding principle of the new framework governing public procurement. After analysing its position within the hierarchy of principles established by the Code and its relationship with the principles of trust and market access, the study focuses on the theoretical and practical implications of the new paradigm of a “results-oriented administration”. Particular attention is devoted to the relationship between result and legality, highlighting that the pursuit of public interest cannot justify the disregard of safeguards protecting competition, transparency and equal treatment. Through an analysis of recent administrative case law, the paper identifies the emergence of a model of “result-based legality”, whereby the effective achievement of public objectives plays a central role in the interpretation and application of procurement rules. The study ultimately outlines an evolving legal framework aimed at reconciling administrative efficiency, decision-making responsibility and compliance with the rule of law.
Sommario: 1.1. Il “sistema dei principi” nel codice degli appalti; 1.2 La Gerarchia dei principi nel nuovo codice: la triade risultato, fiducia e accesso al mercato; 2. Il Principio del risultato. Un nuovo approccio: dal formalismo ad una Amministrazione per risultati; 2.1. Le implicazioni operative. I casi affrontati dalla giurisprudenza; 3. Conclusioni
- Il “sistema dei principi” nel codice degli appalti
Il Sistema dei contratti pubblici è oggi disciplinato dal d.lgs. 36/2023.
L’introduzione del nuovo codice nasce dall’esigenza di rinnovare il sistema della contrattualistica pubblica, considerato inefficace e incapace a realizzare l’esigenza di investimento necessario ad implementare lo sviluppo del Paese, a seguito del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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* Giuseppe Piluso, Segretario Generale e RPCT del comune di Tremestieri Etneo. Avvocato.
In questa direzione, tra le novità di maggiore rilevanza vi è sicuramente l’introduzione di una parte generale del nuovo codice dedicata espressamente alla codificazione dei principi generali.
Questi ultimi rappresentano quello che è stato definito un “faro nella nebbia”, ossia lo strumento che rende intellegibile l’intero sistema codicistico anche nelle parti frammentarie consentendone una migliore comprensione[1].
In questo modo, i principi esprimono valori e criteri di valutazione immanenti all’ordine giuridico aventi una “memoria del tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere.
Sulla natura giuridica dei principi è atavico il dibattito dottrinale[2].
Secondo una prima opinione, i principi sarebbero valori inespressi dell’ordinamento: il loro carattere è programmatico e interpretativo delle norme particolari[3].
Secondo altro orientamento, invece, i principi sarebbero norme risultanti da successive generalizzazioni di norme particolari[4].
In realtà, i principi non sono sinonimo di regole né di norme generali ma costituiscono autonoma categoria.
Il ricorso ai principi risponde all’esigenza di completezza dell’ordinamento giuridico nonché di garanzia della tutela di interessi che altrimenti potrebbero non trovare tutela nelle singole disposizioni.
Attraverso la codificazione dei principi il nuovo codice ha inteso affidare alla parte I del libro I il ruolo di assolvere ad una funzione ordinante e nomofilattica.
In questo modo, si è inteso dare un contenuto concreto e operativo alle clausole generali riconoscendo un’ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti valorizzando l’autonomia e discrezionalità amministrativa e tecnica in un settore in cui spesso il formalismo o la rigidità possono dar luogo a ritardi, incertezze e inefficienze.
Nella sostanza il legislatore ha inteso garantire uno strumento normativo in grado di regolare le singole fattispecie, ogni qual volta l’aggiornamento normativo non riesce a disciplinare ogni aspetto della realtà.
La codificazione dei principi è stata definita come la “scelta più innovativa, forte e consapevole” svolta dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato[5].
Si è inteso realizzare un triplice obiettivo: semplificare a livello amministrativo, incentivando la discrezionalità della pubblica amministrazione, semplificare a livello normativo e favorire l’integrazione europea.
I principi, in realtà, hanno sempre avuto un ruolo predominante nel diritto amministrativo: si pensi alla legge sul procedimento amministrativo, nonchè alla legge sul codice del processo amministrativo.
Anche nel previgente codice degli appalti erano presenti disposizioni che enucleavano principi della materia (si pensi agli art. 4, 5, 29 e 30), ma non avevano sicuramente la medesima portata che il legislatore ha voluto imprimere con il d.lgs. 36/2023.
Più nel dettaglio, la codificazione dei principi si articola in due titoli distinti: il Titolo I, dedicato ai principi generali veri e propri (risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell’affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, autoorganizzazione amministrativa, autonomia negoziale, conservazione dell’equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, applicazione dei contratti collettivi di lavoro) e il Titolo II che, invece, codifica principi comuni a tutti i libri del codice in materia di campo di applicazione, di responsabile unico dell’intervento e di fasi della procedura di affidamento.
Nonostante gli entusiasmi, per queste nuove disposizioni del Codice, non si può sottacere il pensiero di chi, invece, ha rilevato come in esse non vi sia realmente nulla di nuovo[6].
I principi soffrirebbero, infatti, di una certa commistione con disposizioni le quali più che di principio sono intese a dettare regole di dettaglio, e, perfino, “di alcune imperfezioni e genericità nella formulazione sintattica e linguistica”[7].
1.2 La Gerarchia dei principi nel nuovo codice: la triade risultato, fiducia e accesso al mercato
In questo quadro normativo, il nuovo codice crea una vera e propria gerarchia tra i principi.
E questo è facilmente evincibile dalla lettura dell’art. 4, ove chiarisce che “le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”.
Gli articoli successivi, dal 5 al 11, contengono principi di carattere più eterogeneo, troviamo principi in senso proprio – come quelli di buona fede e affidamento, di conservazione dell’equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione – e principi definiti “di dettaglio”, perché contengono prescrizioni puntuali – sulla contrattazione collettiva, sul divieto di prestazioni gratuite – e infine “principi recinto”, in quanto segnano il perimetro del codice e il confine con le soluzioni che ne sono al di fuori, quali il principio di auto-organizzazione e il principio di solidarietà orizzontale[8].
Il nuovo codice degli appalti, consapevole della coesistenza di differenti interessi in gioco, segna un cambio di paradigma, sposando una visione definibile come “neo-contabilistica”, della quale il principio del risultato sarebbe, con le sue implicazioni più o meno dichiarate, la chiave di volta.
L’aver introdotto questa novità risponde all’esigenza di ribadire che la concorrenza non rappresenta più il fine, bensì il mezzo per raggiungere meglio l’obiettivo e contrastare la burocrazia difensiva.
Nei casi dubbi, infatti, la Pubblica Amministrazione, piuttosto che guardare all’obiettivo dell’affidamento ed efficace attuazione del contratto, ha sovente perseguito un appesantimento procedimentale.
In questo quadro, occorre rinnovare la fiducia nella pubblica amministrazione al fine di accentuare e incoraggiare lo spazio valutativo.
Oltre che sul risultato, che sarà analizzato nei paragrafi successivi, il nuovo codice investe, infatti, sul principio della fiducia, in chiave di valorizzazione della discrezionalità della stazione appaltante: l’uno e l’altro principio, insieme a quello di accesso al mercato, compongono una triade definibile di primo livello o comunque di grado maggiore rispetto agli altri.
Essi servono ad interpretare ed applicare le disposizioni del codice.
I primi tre principi devono, pertanto, essere utilizzati prioritariamente per sciogliere le questioni interpretative che le singole disposizioni del codice possono sollevare.
Nel dubbio, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella funzionale a realizzare il risultato amministrativo, che sia coerente con la fiducia sull’amministrazione, sui suoi funzionari e sugli operatori economici e che permetta di garantire il più ampio accesso al mercato.
La dottrina più attenta ha avuto modo di chiarire come il principio della fiducia non vada considerato quale principio nuovo, bensì l’espressione di “uno stato emotivo che preesiste e prescinde dalla norma” [9].
Con tale codifica il legislatore del codice avrebbe inteso ripristinare un valore che dovrebbe già di per sé connotare il concetto stesso di “amministrare”, superando quel senso di sfiducia verso l’attività dei pubblici funzionari, specie nella materia dei contratti pubblici, nonché indicare un principio guida per l’azione dei pubblici funzionari in grado di migliorare il rapporto tra pubblico e privato, volano per lo sviluppo e la rinascita economica del Paese.
Non si tratta di fiducia unilaterale o incondizionata, ma deve essere reciproca e investire anche gli operatori economici che partecipano alla gara.
Che la fiducia sia strettamente collegata al principio del risultato lo si evince dal comma secondo dell’articolo 2: la fiducia che viene riconosciuta a pubblici funzionari non è incondizionata, ma costituisce una sorta di contropartita di ciò che l’ordinamento si aspetta dall’azione amministrativa, ossia la realizzazione del risultato declinato all’art. 1.
In questi termini, la fiducia, come chiarito dalla dottrina, non è altro che “l’evoluzione della buona fede”, la quale, a sua volta, la completa, introducendo, di fatto, delle limitazioni alla tutela dell’affidamento, che deve essere necessariamente incolpevole[10].
Questo legame tra fiducia e buona fede è stato fatto proprio anche da recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa.
Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, ha infatti sostenuto che il principio della fiducia, insieme a quello del risultato, impongono l’interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.), per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all’assegnazione della commessa pubblica”[11].
La scelta di introdurre la fiducia risponde all’esigenza di creare un rapporto di leale collaborazione “tra persone prima che tra uffici” al fine di costituire un presupposto per migliorare l’azione amministrativa complessivamente intesa.
A riprova di tale intento vi è la norma che definisce il conflitto di interessi, laddove richiede che, chi lo invochi, debba provare i presupposti specifici e documentati da cui si possa desumere una minaccia all’imparzialità e all’indipendenza.
In questo modo, si vogliono evitare allarmismi e situazioni paralizzanti per l’azione amministrativa che, invece, investita di un senso di fiducia, deve essere retta da misure in grado di prevenire ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.
Il terzo principio dell’accesso al mercato svolge una funzione complementare rispetto ai precedenti e costituisce un’evoluzione del concetto stesso di concorrenza, in quanto ricomprende non solo il diritto di concorrere alle medesime condizioni, bensì quello, più ampio, di consentire al maggior numero possibile di soggetti di partecipare alle procedure di gara, mirando, quindi, a ridurre quelle barriere d’accesso che spesso limitano artatamente detta partecipazione.
Esso viene, altresì, declinato attraverso i principi di imparzialità e non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
L’imparzialità e non discriminazione, che, per loro complementarietà sono richiamati in modo unitario, trovano il proprio fondamento nell’art. 97 Cost. e nei principi europei in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione.
Tali principi applicati alla fase di affidamento dei contratti pubblici impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di assicurare la parità di trattamento fra gli operatori economici, contribuendo, in tal modo, al conseguimento del miglior risultato possibile nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici.
La pubblicità e trasparenza, anch’essi richiamati in modo unitario, impongono una gestione delle procedure di gara improntata alla massima visibilità e conseguente controllabilità dall’esterno, allo scopo di permettere una valutazione sulla legalità dell’azione amministrativa e incentivare, conseguentemente, la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica. Anche la proporzionalità è richiamata quale principio da garantire nell’ambito dell’accesso al mercato.
In particolare, si richiede, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, di esercitare il potere discrezionale, adottando la soluzione più congrua che comporti il minor sacrificio possibile di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti.
Nell’ambito della fase di accesso al mercato si dovrà, pertanto, predisporre la documentazione di gara al fine di permettere la maggiore partecipazione possibile tra gli operatori economici, soprattutto di piccole e medie dimensioni.
- Il Principio del risultato. Un nuovo approccio: dal formalismo ad una Amministrazione per risultati.
Il principio del risultato può essere definito la “cartina di tornasole” della portata più innovativa del nuovo codice dei contratti pubblici.
È quello che spiega, meglio degli altri principi generali, l’intenzione che ha ispirato il legislatore nell’anteporre, alle altre disposizioni del codice, un titolo appunto riservato ai principi.
Esso governa l’intero ciclo dei contratti pubblici e si sostanzia nell’interesse pubblico primario all’affidamento e all’esecuzione, con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo.
Con l’introduzione dell’art. 1 del codice il legislatore precisa ciò che, in verità, almeno in parte era già presente nel nostro ordinamento in attuazione del principio costituzionale del buon andamento e dei correlati criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Si pensi alla legge 241/1990 che, all’art. 1, nel richiamare il canone dell’efficacia, enucleava la capacità della pubblica amministrazione di raggiungere gli obiettivi, nel rispetto del fondamentale principio della “funzionalizzazione dell’attività amministrativa al perseguimento dei fini determinati dalla legge”[12].
Anche l’art. 21 octies, della medesima legge, nel disciplinare i cosiddetti vizi non invalidanti del provvedimento appare orientato al raggiungimento dei criteri di non aggravamento dell’azione amministrativa e di raggiungimento del risultato.
Pur in assenza di un espresso collegamento tra principio del risultato e il 21 octies, il giudice amministrativo ha avuto modo di evidenziarne gli aspetti analogici e di distinzione[13].
Se, da una parte, si afferma l’appartenenza ad un medesimo genus, tale per cui avrebbero una ratio comune, dall’altra, si dichiara la necessità di operare una opportuna distinzione.
L’art. 21 octies nel disciplinare i vizi non invalidanti si fonda su una logica di risultato “statico”, giacché l’istituto riguarda una «imperfezione priva di conseguenze invalidanti sull’atto, che non è in grado di incidere sul suo contenuto dispositivo (...) essendoci concreta assenza di alternative rispetto alla determinazione assunta»[14].
Il principio del risultato, nel codice degli appalti, è invece fondato su un concetto dinamico in quanto, se da una parte, mira al fine astratto prefigurato dalla stazione appaltante e non alla mera conservazione del contenuto dispositivo del provvedimento adottato, dall’altra, deve adottare un approccio «non formalistico» alle regole e agli atti di gara, «nella direzione di una disciplina più sostanzialistica e flessibile» dell’evidenza pubblica che tenga conto degli altri interessi perseguiti dal legislatore ,quali la concorrenza o la trasparenza o altri princìpi generali.
Finanche il recente potenziamento degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie può inquadrarsi quale strumento per raggiungere il risultato amministrativo: nelle intenzioni legislative questi strumenti alternativi avrebbero un ruolo strategico per la realizzazione degli obiettivi del P.N.R.R., in quanto consentirebbero di evitare dispute o controversie in sede giurisdizionale, ritardando o compromettendo il raggiungimento del risultato programmato[15].
L’aspetto più significativo che denota l’originalità del principio del risultato rispetto a quelle già insite nel sistema ordinamentale è, tuttavia, da rintracciarsi al comma 4 dell’art.1, ove è stabilito che il principio del risultato costituisce “il criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto”.
È in questo passaggio che si coglie l’intento di offrire, con tale principio, uno strumento per fronteggiare la complessità e consentire il passaggio dal formalismo alla performance costituita da una amministrazione orientata ai risultati.
Ne discende una nuova prospettiva nella gestione delle procedure di evidenza pubblica, in cui il risultato rappresenterebbe una peculiare connotazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e quindi anche parametro di legalità dell’attività amministrativa.
Il risultato richiamerebbe la capacità degli enti di soddisfare le esigenze, in vista della cui tutela essi sono stati istituiti, rinviando a logiche aziendalistiche proprie dell’amministrazione di risultato[16].
Alla luce di tanto, il legislatore sembra proporre, in sostituzione della tradizionale visione pro concorrenziale, una visione cosiddetta “neocontabilista”[17].
Con l’avvento delle prime direttive comunitarie la concorrenza era divenuta un valore di interesse pubblico da tutelare, nonché principio fondamentale per tutelare il preponderante interesse delle imprese alla par condicio e alla massima partecipazione.
La logica della concorrenza faceva sì che la gara pubblica dovesse essere aperta a tutti gli operatori economici idonei, garantendo così il miglior rapporto qualità prezzo per la pubblica amministrazione.
Questo approccio promuoveva la partecipazione di un ampio numero di concorrenti, stimolando la competitività e, in teoria, migliorando la qualità dell’offerta.
Con il secondo codice dei contratti pubblici del d.lgs. 50/2016, il legislatore aveva già ridimensionato il valore della concorrenza, prevedendo l’ingresso di nuovi interessi da tutelare.
Questo cambio di rotta nasce dalle forti critiche alla previgente disciplina, nonché dalla moltiplicazione delle esigenze da soddisfare attraverso le procedure di evidenza pubblica.
All’interesse della concorrenza si sono affiancate istanze sociali e occupazionali, ambientali, di sviluppo sostenibile, di salvaguardia della finanza pubblica.
In alternativa alla visione proconcorrenziale, quella neo contabilistica valorizza l’interesse del committente pubblico a realizzare opere, assicurare servizi e acquisire forniture che siano di interesse per l’Ente.
La gara pubblica non è più il fine ma lo strumento per raggiungere un risultato concreto e tangibile. Non è più sufficiente l’aggiudicazione al miglior offerente, ma è necessario che il contratto produca esattamente ciò che è dovuto, nei tempi e nei modi migliori.
L’azione dell’operatore economico potrà essere valutata, non più solo sulla base del prezzo, dell’offerta, ma, soprattutto, in base alla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.
In tal modo, si denota un cambio di paradigma volto ad assicurare che le risorse pubbliche siano orientate agli output.
Consustanziale a questa nuova prospettiva, vi è anche l’ulteriore esigenza di superare il sentimento di “paura della firma” che sfociava in un pericoloso fenomeno di inerzia della pubblica amministrazione.
Attraverso il rilancio della discrezionalità amministrativa, la stazione appaltante potrà e dovrà risolvere i casi dubbi, guardando al risultato inteso esplicitamente, dal legislatore, quale principio avente valore precettivo.
Il principio del risultato non si può tradurre, tuttavia, in un criterio per cui il risultato giustifichi qualsiasi mezzo adottato per raggiungerlo.
Infatti, il rapporto tra principio del risultato e legalità non si pone in chiave di contrapposizione, «anzi contribuisce a far transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili»[18].
In tal senso, la dottrina si è interrogata su due profili: il primo attiene alla possibilità che il risultato amministrativo possa divenire un elemento della legittimità dell’azione amministrativa e il secondo attiene, invece, alla verifica del risultato amministrativo, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa.[19]
Nella contrattualistica pubblica il perseguimento della legalità si sostanzia nel rispetto delle regole e procedure da parte sia dell’Ente pubblico che degli operatori privati.
Così il risultato non può essere una strada per eludere il principio di legalità e, quindi, conseguire un risultato astratto non previsto dal legislatore[20].
Il rapporto tra risultato e legalità va, pertanto, letto non come contrapposizione ma come reciproca integrazione.
Ogni qual volta il legislatore attribuisca un potere alla Pubblica Amministrazione, per disciplinare un determinato assetto di interessi, definisce anche il risultato come parte della norma.
Il risultato non sarà altro che la concretizzazione dell’interesse pubblico, individuato con l’assegnazione del potere astratto conferito dalla norma.
Così facendo il principio di legalità andrebbe ad inglobare il risultato amministrativo, nel senso che il raggiungimento del risultato sarà esso stesso criterio di legalità dell’azione amministrativa.
Pertanto, la presenza di ulteriori valori da coniugare con il risultato sarà, di per sé, oggetto di esame nell’ambito degli altri interessi protetti dalla legge dando luogo ad un concetto di “legalità –risultato”.
Quest’ultimo non corrisponde ad una formalistica definizione degli interessi perseguiti dal potere pubblico, bensì si concretizza nel perseguimento concreto degli obiettivi sostanziali definiti dal legislatore nella norma, divenendo criterio per sindacare la devianza del potere dell’autorità pubblica rispetto all’obiettivo per cui è conferito il potere stesso[21].
In questo binomio sarà cura dell’operatore pubblico saper coniugare il sistema del diritto con i canoni di legalità/illegalità, nonché con i criteri dell’attività concreta inerenti la realizzazione dell’opera, servizio o fornitura.
In tal senso si espresso anche il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, nella quale affronta il rapporto tra legalità e risultato.
I giudici amministrativi respingono ogni lettura soggettivistica del principio del risultato, chiarendo che l’interesse pubblico alla qualità del servizio è immanente alla legge di gara e deve trovare attuazione nella procedura, non nella discrezionalità dell’interprete.
Nella pronuncia i giudici ricordano che la verifica del possesso dei requisiti, in presenza di una carenza tecnica sostanziale, non può essere compensata da una valutazione sull’efficienza.
Né il minor prezzo né l’apparente funzionalità possono giustificare la violazione di regole tecniche prescritte a tutela dell’interesse pubblico.
In questo senso, il Consiglio di Stato richiama il principio secondo cui «la migliore offerta è quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti» e non può basarsi su inferenze costruttive, equivalenze presunte o ragionamenti a posteriori[22].
Il principio del risultato ha una relazione di particolare rilevanza non solo con la legalità, ma anche con la trasparenza e concorrenza.
Questi ultimi trovano il loro riferimento normativo, proprio al comma 2 dell’art. 1 del nuovo codice, ove ne viene riconosciuto il valore funzionale.
Mentre la concorrenza è volta a consentire, nell’ambito dei vari operatori economici, la possibilità di conseguire il miglior risultato possibile, nell’affidare ed eseguire i contratti, la trasparenza, al contrario, è funzionale a conseguire la massima celerità e semplicità nella corretta applicazione delle regole del codice, assicurandone la piena verificabilità in ogni fase.
Il nesso tra concorrenza e risultato è impostato sulla qualificazione della concorrenza, intesa come metodo necessario per raggiungere non un qualsiasi risultato ma un risultato virtuoso[23].
Il concetto di verificabilità, espresso al comma secondo dell’articolo 1, evoca, invece, il concetto di accountability, aderendo ad una immagine di Pubblica Amministrazione sempre più responsabilizzata e volta a garantire la controllabilità dell’attività amministrativa e del risultato.
Da questo punto di vista è agevole percepire lo stretto collegamento con il principio della fiducia, di cui all’art. 2 del codice.
Se, da una parte, si chiede alla pubblica amministrazione di esercitare la propria discrezionalità amministrativa, sciogliendo le questioni interpretative nell’ottica del risultato, dall’altro lato il legislatore esprime la propria fiducia nell’operato dell’ente pubblico e dei suoi operatori prevedendo, altresì, al comma 3 dell’art. 2, una disposizione che circoscrive la responsabilità contabile di chi assume le decisioni.
Nell’ambito della responsabilità amministrativa dei funzionari il principio del risultato si sostanzia, infatti, in un criterio volto a valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti[24].
Così facendo, il legislatore nel garantire quella stretta correlazione che deve esistere tra il regime della responsabilità e il modello di amministrazione, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale[25], ha affermato un vero e proprio modello di “amministrazione di risultato” in cui si promuove l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.
Un tassello di rilievo, in questo quadro, è dato dalla perimetrazione della colpa grave “nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti”.
Nel dettaglio, costituisce «colpa grave»: la «violazione» di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi; la «palese violazione» di regole di prudenza, perizia e diligenza; l’«omissione» delle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.
È esclusa, da tale ambito, la «violazione» o l’«omissione» determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Con tale definizione viene, pertanto, codificato il diritto vivente formatosi nell’ambito delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, con questa codificazione, il legislatore ha inteso superare il labile confine tra colpa lieve e colpa grave, fonte di incertezze interpretative e della nascita di una forma di burocrazia difensiva, che il principio della fiducia e del risultato si propongono di superare.
Ovviamente tale delimitazione si è scontrata con la difficoltà di individuare criteri astratti ed univoci, in grado di porre una chiara distinzione tra colpa lieve e colpa grave, portando il legislatore ad accogliere una concezione normativa della colpa, rimessa alla doppia valutazione del giudice.
L’assenza di una tipicità nelle fattispecie di responsabilità erariale e la rimessione al prudente apprezzamento del giudice contabile potrebbe incidere negativamente sulla prevedibilità delle decisioni e più in generale sul principio della certezza del diritto.
Se, pertanto, l’obiettivo era quello di evitare la “paura della firma”, nell’ottica del principio del risultato e della fiducia, l’aver semplicemente codificato, quanto già espresso dalla giurisprudenza della Corte dei Conti sulla responsabilità e sulla colpa grave, potrebbe risultare foriero di dubbi e problematiche da affrontare in sede di giudizio contabile.
2.1. Le implicazioni operative. I casi affrontati dalla giurisprudenza.
Il panorama giurisprudenziale, formatosi successivamente all’introduzione delle nuovo codice degli appalti, è costellato da numerose pronunce che hanno dovuto far fronte alle implicazioni operative, derivanti dall’applicazione del principio del risultato e dal suo bilanciamento con gli altri principi del Codice.
In particolare, nel presente paragrafo, si analizzeranno alcune controversie inerenti il piano del rapporto tra principio del risultato e di legalità, nell’ambito dei vizi procedimentali della gara e del soccorso istruttorio.
La prima questio iuris trae spunto da una gara aperta per l’affidamento di lavori di adeguamento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche in una scuola primaria.
L’impresa seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che l’associazione temporanea di imprese vincitrice avesse presentato un’offerta viziata da taluni vizi insanabili della procedura: in particolare, la società mandante non risultava correttamente registrata nella piattaforma telematica, l’offerta tecnica non era sottoscritta da entrambi i componenti del raggruppamento e la documentazione presentava incoerenze rispetto alla lex specialis.
In questo modo, si sarebbe determinato un vizio insanabile della procedura, avendo contribuito all’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta stessa
Nella pronuncia i giudici amministrativi chiariscono che l’esame della controversia non può prescindere dal richiamo dei principi a cui si ispira il Codice dei contratti pubblici, e, tra questi, il principio del risultato, a tal punto che lo ritengono «utilizzabile in via interpretativa anche per le controversie soggette, come quella di specie, alla disciplina del d.lgs. n. 50 del 2016»[26].
In particolare, nella sentenza, si chiarisce che il principio del risultato non è soltanto un criterio rivolto al funzionario della pubblica amministrazione ma «può essere adottato dal giudice quale criterio orientativo anche per i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di una procedura di appalto non retta dal d.lgs. n. 36 del 2023».
In questo modo, i Giudici riconoscono in tale principio un valore «immanente nel sistema» che si sostanzia, in fase di affidamento, nell’obiettivo di giungere «nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto», mentre nella fase di esecuzione nel «perseguire il risultato di realizzare l’intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto».
Si attribuisce, pertanto, una lettura sostanzialistica del principio: l’interprete – affermano i giudici- «deve porre l’accento sulla esigenza di privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinvengano obiettive ragioni che ostino al suo espletamento».
Di conseguenza il giudice amministrativo – nell’analisi di ciascuna fattispecie - «è tenuto a superare i casi di ‘vuoti formalismi’, al fine di tutelare l’interesse della stazione appaltante ad ottenere prestazioni orientate a garantire il miglior risultato possibile».
In particolare, la complessiva redazione della documentazione da parte dell’A.T.I. aggiudicataria, benché con le carenze sopra riscontrate, non genera dubbi sulla provenienza dell’offerta e consente la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e le tempistiche del relativo trattamento, che di fatto rendono conoscibili le provenienze degli atti che in essa sono confluiti.
L’esame di questa controversia evidenzia come, di fronte ad un contrasto con la lex specialis, occorre privilegiare il dato sostanziale, ossia il risultato utile, perseguito dalla stazione appaltante, di avere selezionato l’operatore economico ritenuto più idoneo all’esecuzione dell’appalto.
In questo modo i giudici, adottando una prospettiva sostanzialistica, superano la carenza strutturale dell’atto, nell’ottica del risultato, non escludendo un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti aliunde, nell’ambito della documentazione prodotta.
Il principio del risultato assume connotati diversi, in altra fattispecie analizzata dai Giudici di Palazzo Spada, e precisamente, nel caso in cui la seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che la documentazione di gara non contenesse i criteri ambientali minimi stabiliti dal Ministero dell’Ambiente per la categoria di servizi in questione.
In questo caso i giudici di primo grado, accogliendo una interpretazione estensiva del principio del risultato, rigettavano il ricorso perché, proprio sulla base del principio del risultato e della fiducia, la condotta della ricorrente avrebbe in qualche modo “sanato” la genericità del richiamo della lex specialis alla disciplina dei criteri ambientali[27].
Infatti, la stessa ricorrente aveva integrato la propria offerta all’osservanza dei criteri minimi ambientali, «così da non poter strumentalmente far valere in seguito l’incompletezza della legge di gara».
Di diverso avviso si sono mostrati i giudici del Consiglio di Stato secondo cui la valorizzazione del principio del risultato deve, comunque, tener conto di quanto ribadito in giurisprudenza, secondo cui «pur se l’art. 1 fa riferimento al “risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione”, non può certo ritenersi che il principio sia diretto a raggiungere un affidamento e una esecuzione del contratto quali che siano»[28].
Al contrario, l’affidamento dell’appalto e l’esecuzione del contratto devono essere funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare e il principio del risultato deve, senz’altro, essere inteso in tale ottica.
I principi del risultato e buona fede non possono tradursi nell’imposizione all’operatore privato di un onere tendente a superare il vizio del provvedimento prima dello svolgimento della gara, pena l’irricevibilità o inammissibilità (o infondatezza) del ricorso giurisdizionale (o di specifiche censure), avverso gli atti terminali della gara stessa.
Opinando diversamente si determinerebbe un’inevitabile lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. D’altronde, era già intervenuta la Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018 che aveva chiarito come la tutela giurisdizionale avverso l’impugnazione di bandi illegittimi si eserciti, di regola, solo «unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato»; solo in via di eccezione la sentenza ha affermato l’onere di immediata impugnazione di clausole che abbiano effetto escludente (anche indirettamente, in termini di formulazione dell’offerta)[29].
Il Consiglio di Stato è ancora più netto quando chiarisce che la soglia di sforzo esigibile dall’amministrazione non può tradursi nella segnalazione dell’illegittimità o incompletezza del bando con riferimento ad un determinato aspetto di disciplina perché, al contrario, «è l’amministrazione attributaria della cura dell’interesse pubblico portato dalla disciplina che si assume violata, e come tale è responsabilizzata in relazione all’adozione di una legge di gara conforme a tale disciplina».
In tal senso i giudici di Palazzo Spada attribuiscono al principio del risultato, fiducia e buona fede un’interpretazione diversa da quella dei giudici di primo grado, in quanto, sulla base di una visione cosiddetta neo contabilistica, non si può procedere ad un alterazione dei tratti del sindacato giurisdizionale e, prima ancora, della categoria dell’invalidità intesa come contrarietà al parametro normativo tale da provocare una lesione dell’interesse da questo protetto.
In quest’ottica, il principio del risultato rimane, pertanto, subordinato al rispetto delle regole di legalità e non può essere usato per legittimare un affidamento avvenuto in violazione di norme di legge a tutela dell’ambiente.
Un’ulteriore controversia rilevante nell’ambito del rapporto tra principio del risultato e lex specialis è quella oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza amministrativa in una recentissima pronuncia di ottobre 2025[30].
Nella specie, un operatore economico aveva impugnato l’aggiudicazione del servizio mensa sostenendo che la Commissione avesse attribuito il punteggio economico anche al ribasso sul costo della manodopera, invece che limitarsi al ribasso sull’importo unitario dei beni necessari al pasto completo, come previsto dal capitolato, in violazione della lex specialis, alterandone così la graduatoria.
Il TAR, respingendo il ricorso, avallava l’interpretazione dell’operatore economico secondo cui la Commissione avesse legittimamente valutato l’offerta più conveniente nel suo complesso sulla base del principio del risultato.
I giudici del Consiglio di Stato, anche in questo caso, ribaltano l’esito del giudizio di primo grado attribuendo una interpretazione più stringente e conforme al principio di legalità ritenendo che l’invocazione del principio del risultato si profila inconferente dal momento che, l’esegesi, seguita dalla Commissione e avallata dal giudice di prime cure, giunge a forzare effettivamente il dettato della lex specialis spacciandola per “interpretazione complessiva e sistematica”, in funzione del perseguimento del risultato di maggiore convenienza della stazione appaltante.
La portata applicativa del principio del risultato – dichiarano i giudici di Palazzo Spada - non può spingersi sino a sacrificare i concorrenti principi di legalità, trasparenza e concorrenza, bensì ne presuppone il rispetto (art. 1, co. 1 d.lgs. 36/2023).
L’operato della Commissione si è posto, invece, in diretto contrasto con il principio di autovincolo – discostandosi sostanzialmente dalla previsione della lex specialis - nonché con quello della fiducia, dell’affidamento e di par condicio creditorum, principi irrimediabilmente frustrati da un’applicazione imprevedibile e non lineare della, pur chiara, disciplina di gara.
Dalle tre controversie analizzate in precedenza è possibile, pertanto, constatare come il giudice sia spesso tenuto a valutare lo stretto connubio tra legalità e risultato tutte le volte in cui il dato sostanziale del perseguimento del risultato si scontra con quello “formale” del rispetto delle regole del Codice e della lex specialis.
Dallo scontro tra risultato e legalità ne emerge, pertanto una soluzione mediana, data da una cosiddetta “legittimità di risultato”.
In questo modo si esclude l’annullamento dell’atto, nel caso di inosservanza di regole formali che nulla avrebbero aggiunto alla tutela dei principi e degli interessi protetti dal codice, sacrificando il perseguimento degli scopi della gara.
Di converso il giudice dovrà, invece, procedere invece ad annullare l’atto in presenza di violazioni della lex specialis che corrispondano ad una concreta ed effettiva esigenza di tutela di altri interessi pubblici o privati.
Strettamente connessa ad una interpretazione non formalistica della lex specialis vi è l’esigenza di indagare i rapporti tra principio del risultato e parità di trattamento attraverso il soccorso istruttorio, istituto che ha subito una riperimetrazione proprio nell’ottica del risultato.
Attraverso l’istituto del soccorso istruttorio si è proceduto, infatti, a valorizzare il principio del risultato, tutelando quella par condicio tra i concorrenti che sarebbe lesa da un’interpretazione formalistica.
Il legislatore ha inteso sanzionare le “alterazioni sostanziali” della concorrenza, in una prospettiva volta a conseguire il risultato, consistente nell’affidamento e nella successiva esecuzione della commessa pubblica, con la massima tempestività e il miglior rapporto tra qualità e prezzo.
Infatti, ove si accogliesse una interpretazione formalistica, il risultato ne sarebbe inevitabilmente pregiudicato perché porterebbe a «selezionare l’operatore economico più scrupoloso sul piano della presentazione della domanda di partecipazione e della collegata documentazione, ma non necessariamente il “migliore” sul duplice piano della tempestività e del rapporto tra qualità e prezzo»[31].
Pertanto, l’interprete deve saper distinguere il «risultato sostanzialmente giusto» della procedura di affidamento, suffragato dal principio generale della «strumentalità delle forme» al soddisfacimento delle esigenze della stazione appaltante, da quello «formalisticamente corretto».
In tal senso, i giudici amministrativi ricordano che ogni qual volta il vizio assuma caratteri tipicamente formali non incidendo sulle caratteristiche sostanziali del lavoro, del servizio o della fornitura, è da prediligere la «prevalenza della sostanza sulla forma[32].
E’ in questo quadro che si colloca il profilo della corretta ermeneutica del soccorso istruttorio, nell’alveo del principio del risultato, sul quale recentemente è intervenuta una pronuncia del Consiglio di Stato.
La vicenda atteneva ad un appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori ove un raggruppamento temporaneo di imprese risultava aggiudicatario, anche grazie all’applicazione del soccorso istruttorio adottato dalla Stazione appaltante per far fronte alla incompletezza della dichiarazione presentata.
Nello specifico la dichiarazione in sede di partecipazione conteneva “quote di ripartizione e di esecuzione dei lavori all’interno del RTI che non rispondevano ai requisiti richiesti dalla lex specialis” .
Tuttavia, anziché addivenire alla esclusione del costituendo raggruppamento, stante il difetto della certificazione richiesta dalla legge di gara, si è dato luogo al soccorso istruttorio, all’esito del quale sono state rimodulate le quote di partecipazione, complessive e di categoria, delle suddette società.
Il nuovo codice disciplina la portata del soccorso istruttorio prevedendo, con l’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, la possibilità di integrare incompletezze e carenze di documenti trasmessi o per sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di documenti richiesti per la partecipazione.
I giudici amministrativi si trovano di fronte, pertanto, alla valutazione della condotta della stazione appaltante che, richiamando il principio del risultato, intendeva estendere la portata applicativa del soccorso istruttorio anche a modifiche sostanziali della dichiarazione piuttosto che semplici integrazioni e chiarimenti della documentazione prodotta.
Il Consiglio di Stato rammenta, però, che la par condicio competitorum e il principio della concorrenza non possono soccombere in nome del principio del risultato che deve comunque essere “un risultato ‘virtuoso’” e, richiamando e condividendo quanto statuito dal Giudice di primo grado, ricorda che il principio del risultato “è criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale, mentre nel caso di specie, “l’esclusione è conseguenza doverosa e vincolata, in forza delle disposizioni di rango primario e della lex specialis”[33].
Questa pronuncia è paradigmatica dell’indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui il principio del risultato non può divenire un passepartout per ampliare il soccorso istruttorio fino a raggiungere l’obiettivo dell’affidamento che, invece, deve, pur sempre, essere utilizzato per evitare che errori materiali e/o omissioni meramente formali possano compromettere l’interesse pubblico a stipulare il contratto di appalto con l’operatore economico che ha presentato la migliore offerta in termini di qualità e prezzo.
La giurisprudenza amministrativa ha confermato, quindi, che le regole formali della lex specialis si impongono e prevalgono «ogniqualvolta sia in discussione la partecipazione delle imprese del settore ad armi pari al concorso per conseguire le commesse pubbliche»[34].
- Conclusioni
Dall’analisi svolta si può constatare come l’introduzione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici abbia dato luogo ad un intervento riformatore che non si sia limitato a un riassetto tecnico della materia, ma abbia introdotto, piuttosto, un vero e proprio cambiamento di paradigma culturale.
In questo quadro, l’aver posto il principio del risultato al vertice della gerarchia valoriale rappresenta il perno attraverso cui viene ridefinita l’intera funzione dell’evidenza pubblica: non più un modello dominato dal formalismo procedimentale, ma un sistema orientato alla performance intesa come soddisfazione tempestiva, efficiente e qualitativamente adeguata degli interessi generali.
È, dunque, in questo passaggio, da un modello applicativo settoriale a un paradigma sistemico ordinato gerarchicamente, che si innesta l’innovazione del nuovo Codice, aprendo la via al successivo ripensamento del rapporto tra legalità, concorrenza e risultato che la dottrina e la giurisprudenza sono chiamate oggi a esplorare.
La concorrenza, la trasparenza e l’efficienza, già presenti nel codice previgente, cessano di operare come presìdi autonomi e divengono strumenti funzionali al perseguimento del miglior risultato possibile, in una logica che privilegia la performance sostanziale rispetto all’adempimento meramente formale.
Sul piano applicativo si determina una rinnovata responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, chiamate a esercitare la discrezionalità amministrativa secondo criteri di effettività, proporzionalità e razionalità economica, e non più in una prospettiva difensiva o meramente conformativa.
Al tempo stesso, il nuovo concetto dinamico di “legittimità del risultato” dell’azione amministrativa apre a un nuovo spazio di controllo giurisdizionale, in cui il giudice sarà chiamato a valutare non solo la correttezza formale delle procedure, ma anche la loro idoneità a soddisfare gli interessi pubblici sottesi all’affidamento del contratto.
Il quadro che ne emerge è quello di un sistema in continua evoluzione, in cui il principio del risultato assume le sembianze di un “istituto a geometrie variabili” in cui la sua effettiva capacità di guidare l’azione amministrativa potrà essere verificata soltanto attraverso il progressivo consolidarsi della prassi applicativa e dell’elaborazione giurisprudenziale.
Sarà compito della dottrina e della giurisprudenza, attraverso l’analisi delle questioni applicative, riuscire a dare attuazione all’ambizione di costruire un modello di contratti pubblici in cui il binomio legalità–risultato non sia vissuto in termini di tensione, ma come una complementarità virtuosa, capace di coniugare certezza delle regole, responsabilità decisionale e tutela sostanziale dell’interesse pubblico.
[1]Cfr. L. CARBONE, La scommessa del “Codice dei contratti pubblici” e il suo futuro, Roma, 2023, in www.giustizia-amministrativa.it, 12.
[2] Cfr. P. MIELE, Principio del Risultato, Principio della Fiducia e Legittimità nel Codice dei Contratto Pubblici, in in Rivista della Corte dei Conti, n. 6, 1, pg.48-61, 2024;
[3] Cfr. E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949;
[4] Cfr. V. CRISAFULLI, Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto, in Riv. Int. Fil. Dir., pg. 41 ss.,1941;
[5] In tal senso F. CARBONE, La scommessa del “Codice dei Contratti pubblici” e il suo futuro, Relazione introduttiva al Convegno dell’Istituto Jemolo, Il nuovo codice degli appalti – La scommessa di un cambio di paradigma: dal codice guardiano al codice volano? in www.giustizia-amministrativa.it, 2023
[6] In questo senso, F. SAITTA, I principi generali del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in Giustizia Insieme, www.giustiziainsieme.it, 8 giugno 2023
[7] In tal senso G. TAGLIANETTI, Contratti pubblici e principio del risultato. Profili sostanziali e processuali, in www. Federalismi.it, 12 giugno 2024
[8] Per queste definizioni cfr. V. RENNA, I principi, in Fantini, Simonetti (a cura di), Il nuovo corso dei contratti pubblici. Principi e regole in cerca di ordine, 2-28, Piacenza, 2023.
[9] In tal senso Bianca Nicla ROMANO, L’inattesa evoluzione della buona fede: “la fiducia” nel nuovo codice dei contratti pubblici. Prime Riflessioni, in Nuove Autonomie n. 2/2023
[10] Cfr. Bianca Nicla ROMANO, ibidem., in Nuove Autonomie n. 2/2023
[11] In tal senso Consiglio di Stato, sent. 18 aprile 2025 n. 3411, in www.giustiziaamministrativa.it
[12] Cfr. R.M. SPASIANO, Dall’’amministrazione di risultato al principio di risultato del Codice dei contratti pubblic: una storia da scrivere, in www.federalismi.it, 2024;
[13] Cfr. in tal senso Consiglio di Stato , Sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701, in www.giustizia-amministrativa.it;
[14] Cfr. S. CIVITARESE MATTEUCCI, La forma presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa e illegalità utile, Giappichelli, Torino, pag. 1 e ss., 2006;
[15] In tal senso, F. FRANCARIO, Il collegio consultivo tecnico, organismo atipico di mediazione e di conciliazione in ambito pubblicistico, in www.GiustiziaInsieme.it, 2023;
[16] Cfr. A.M. CHIARIELLO, Una nuova cornice di principi per i contratti pubblici, in Dir. dell’econ., fasc. 1, pag. 154; 2023;
[17] Cfr. G. TAGLIANETTI, Contratti pubblici e principio del risultato. Profili sostanziali e processuali, in www.federalismi.it, 12 giugno 2024, pag. 17, secondo cui: «Il d.lgs. n. 36/2023 accenna a un timido ritorno al passato: alla visione “pro concorrenziale” sembra voler sostituire una visione “neo-contabilistica” nella quale la disciplina dell’evidenza pubblica è principalmente funzionale all’interesse del committente pubblico a realizzare opere, assicurare servizi e acquisire forniture a beneficio della collettività». Tale prospettiva differisce da quella tradizionale, definita contabilistica, che era presente nel periodo precomunitario, in cui la contrattualistica pubblica era considerata una branca della contabilità pubblica.In quel contesto, infatti, la procedura di incanto pubblico era considerata funzionale a scegliere l’offerta migliore, in modo da «spendere il denaro pubblico nel miglior modo e nella misura minore possibili» relegando la concorrenza ad un ruolo minore.
Per approfondimenti cfr. F. SAITTA, I principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici, in Giustiziainsieme.it, 8 giugno 2023;
[18] Cfr. Cons. Stato, Sez III, 27 maggio 2024, n. 4701 in www.giustiziaamministrativa.it
[19] Cfr. R. GRECO, Il principio del risultato e tutela della legalità nel nuovo codice dei contratti pubblici, in ww.giustiziaamministrativa.it;
[20] Cfr. F. FRACCHIA, Il Principio del Risultato, in URSI R. (a cura di), Studi sui principi generali del codice dei contratti pubblici, Editoriale scientifica, Napoli, 2024;
[21] Cfr. R.M. SPASIANO, Dall’’amministrazione di risultato al principio di risultato del Codice dei contratti pubblic: una storia da scrivere, 2024, in www.federalismi.it;
[22] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 dicembre 2023, in www.giustiziaamministrativa.it;
[23] In tal senso P. MIELE P., Principio del Risultato, Principio della Fiducia e Legittimità nel Codice dei Contratto Pubblici, in Rivista della Corte dei Conti, n. 6, pag. 48-61, 2024;
[24] Cfr. art. 1, comma 4, d.lgs. 36/2023, secondo cui: «Il principio del risultato costituisce criterio prioritario (...) per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti»
[25] Cfr. Corte cost., 16 luglio 2024, n. 132, in www.cortecostituzionale.it,
[26] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2025, in www.giustiziaamministrativa.it
[27] Si rinvia a Tar Campania, 15 gennaio 2025, 427 in www.giustiziaamministrativa.it;
[28] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2025, n. 7898, in www.giustiziaamministrativa.it;
[29] Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4, in www.giustiziaamministrativa.it;
[30] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2025, n. 7730, in www.giustiziaamministrativa.it;
[31] In tal senso R. ESPOSITO, Il principio del risultato tra procedimento e processo amministrativo, 2025, in ricerca.uniba.it;
[32] Cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 11 giugno 2024, n. 1764, in www.giustizia-amministrativa.it;
[33] Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2025, n. 4526 in www.giustiziaamministrativa.it
[34] Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812, in www.giustizia-amministrativa.it;
