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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Studi



Sulla legittimità costituzionale di riserve regionali a favore di micro, piccole e medie imprese.

Di Gustavo Piga e Biancamaria Raganelli.
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Sulla legittimità costituzionale di riserve regionali a favore di micro, piccole e medie imprese.

 

Di Gustavo Piga e Biancamaria Raganelli[1]

 

Con una recente sentenza la Corte Costituzionale italiana si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante la possibilità di introdurre per via regionale riserve a favore delle micro, piccole e medie imprese[2], che abbiano sede legale e operativa nel territorio regionale. La pronuncia assume una portata di grande rilievo, perché consente di svolgere alcune considerazioni circa la possibilità di introdurre in Italia riserve nella quota degli affidamenti, c.d. set-aside, al fine di “incoraggiare” come chiede lo stesso legislatore europeo la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici[3].

La decisione ha ad oggetto la previsione contenuta nella legge regionale Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (art. 10, co. 4)[4], riguardante le procedure negoziate per l’affidamento di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria (art. 30 e 36 d.lgs. 50/2016, Codice), giudicata invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e difforme dalla disciplina contenuta nel Codice. In particolare, la disciplina regionale oggetto di contestazione prevedeva che «[i]n considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare»[5].

Nell’atto di ricorso si lamenta l’introduzione di una riserva regionale. La limitazione della concorrenza che ne conseguirebbe non sarebbe giustificata da alcuna ragione se non quella, da ritenersi illegittima secondo il ricorrente e la stessa Corte Costituzionale, di attribuire una posizione di privilegio alle imprese del territorio.

La legge regionale Toscana sembra in tal modo aver voluto introdurre uno strumento di positive action a favore di micro, piccole e medie imprese locali sulla falsariga dei c.d. set-asides, o più precisamente meccanismi di preferenza in base a specifiche caratteristiche dell’impresa (in questo caso dimensione e sede).

Come noto, i modelli a sostegno alle PMI utilizzati nel mondo variano in base alla strategia adottata da ciascun ordinamento. Alcuni si limitano a “difendere” le PMI, al fine di assicurarne la parità di trattamento, “incoraggiandone” la partecipazione al mercato dei contratti pubblici attraverso strumenti di soft PMI friendly procurement[6]. Altri, come gli Stati Uniti[7], prevedono strumenti più penetranti, che favoriscono la partecipazione delle PMI, c.d. positive actions, alcune delle quali si traducono in una discriminazione a favore delle PMI.

L’approccio discriminatorio viene talvolta additato negativamente, specie in Europa, per la sua apparente capacità di ridurre il gioco competitivo e per essere foriero di maggiori costi per la pubblica amministrazione a causa della minore partecipazione di grandi imprese alle gare d’appalto. In realtà lo Small Business Act statunitense (1953) rovescia la prospettiva, facendo intuire come sia solo con i set-asides che si può ottenere, nel tempo, un tessuto imprenditoriale più dinamico e dunque competitivo. In quest’ottica le gare senza grandi imprese assomigliano a gare per atleti “juniores”, giovani chiaramente inferiori agli atleti professionisti, ma che sono capaci di motivare e far crescere talenti: uno strumento di politica industriale per permettere di svilupparsi e un giorno forse prosperare piccole aziende, che in assenza di tale sostegno abbandonerebbero presto il terreno competitivo troppo difficile nelle fasi iniziali di vita dell’impresa. Non a caso la legislazione americana limita nel tempo il periodo di tale sostegno alle piccole imprese.

In Giappone l’eliminazione di set-asides nelle gare “piccole” ha mostrato come il costo delle commesse aumenti: meno partecipanti grandi nelle gare grandi (da 8.85 a 5.60 aziende) - aumentando il costo dello 1.03% - che si spostano sulle gare piccole. In queste ultime, vi è meno partecipazione di piccole imprese (da 8.33 a 5.33 aziende) per l’effetto scoraggiamento, più partecipanti di grandi, meno partecipanti in tutto alle gare piccole (da 8.33 a 7.49 aziende): una azienda grande in più elimina in media 1,56 piccole. Nelle gare di piccola dimensione, eliminare i set-asides aumenta i prezzi dello 0.22%: scoraggiare la competizione da parte delle piccole è più forte che permettere l’accesso a aziende grandi. L’inefficienza produttiva causata dai set-asides è più che compensata dall’aumento di partecipazione e la susseguente maggiore competizione con le grandi imprese. Il programma di set-aside ha aumentato la partecipazione delle piccole imprese di circa il 40%[8]

L’Europa ha finora invece aderito a un modello di sostegno soft, rifiutando l’adozione di misure discriminatorie in senso lato, sia pur finalizzate a consentire alle PMI di superare il divario che le separa dalle grandi imprese[9].

La questione dell’efficacia di tale modello è particolarmente rilevante per l’Italia. Esso infatti non sembra riuscire a lasciare il segno nella realtà economica italiana caratterizzata da un’ampia presenza di piccole imprese. Lo Small Business Act europeo, nel suo periodico Fact Sheet[10], mostra ogni anno gli appalti pubblici come quella dimensione della performance italiana rispetto alle piccole imprese non solo più carente relativamente ad altri Paesi, ma anche senza segni di progresso[11].

La Commissione europea, consapevole dell’importanza delle PMI per l’economia e lo sviluppo del mercato, ha adottato una serie di politiche che le istituzioni europee[12] e gli Stati membri sono chiamati a implementare[13]. Il diritto europeo, tuttavia, a differenza di quello statunitense, si fonda su principi fondamentali imprescindibili posti a garanzia di un mercato aperto e concorrenziale, che limitano per molti versi l’adozione di alcuni strumenti come quelli utilizzati negli Stati Uniti. La Commissione europea ha avuto modo di chiarire che nel contesto del public procurement l’esigenza di incoraggiare la partecipazione delle PMI al mercato dei contratti pubblici dovrebbe essere conciliata con l’obiettivo della legislazione europea di assicurare, per quanto possibile, che tutte le imprese - grandi e piccole - abbiano uguale accesso alle procedure di affidamento e che le misure adoperate per rafforzare la posizione delle imprese piccole risultino non discriminatorie rispetto alle grandi.

Nel considerando n. 124 della Direttiva n. 24/2014 si afferma: “dato il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l’innovazione, è importante “incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici”, sia tramite disposizioni appropriate nella presente direttiva, sia tramite iniziative a livello nazionale. Il legislatore europeo auspica che le nuove disposizioni della direttiva contribuiscano al miglioramento del livello di successo, ossia la percentuale delle PMI rispetto al valore complessivo degli appalti aggiudicati. Non si ritiene tuttavia appropriato “imporre percentuali obbligatorie di successo”, ma opportuno tenere sotto stretto controllo le iniziative nazionali volte a rafforzare la partecipazione delle PMI.

Vale anche la pena ricordare che la legge delega n. 11/2016 per il recepimento delle direttive procurement 2014 e l’emanazione del Codice dei contratti ha previsto una delega specifica a valorizzare le esigenze sociali ed ambientali, con criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle «imprese che operano nel proprio territorio, in ottemperanza ai principi di economicità dell’appalto, semplificazione ed implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, privilegiando gli aspetti della “territorialità” e della “filiera corta” e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici»[14].

In Italia il Presidente del Consiglio dei Ministri nell’atto di ricorso alla Corte costituzionale ha sostenuto che la possibilità di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale fosse da ritenersi illegittima per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. e) della Costituzione e in contrasto con l’art. 30, co. 1 del Codice dei contratti pubblici, che impone il rispetto dei principi di libera concorrenza e non discriminazione[15].

La riserva regionale, operata dalla norma impugnata, di fatto avrebbe determinato una indebita restrizione del mercato escludendo gli operatori economici non toscani dalla possibilità di essere affidatari di pubbliche commesse. Il Codice dei contratti pubblici prevede che con criteri di rotazione sia assicurata l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, ma di fatto non consente alcuna discriminazione quanto alla loro localizzazione. L’affidamento degli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie può avvenire solo consultando elenchi di operatori economici “senza alcuna indicazione di provenienza”, ovvero svolgendo indagini di mercato “senza alcuna limitazione territoriale” (art. 36)[16].

Come noto, le procedure di affidamento dei contratti sotto-soglia sono anche regolate dalle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)[17], secondo cui la procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. Successivamente la procedura si articola in tre fasi: a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; c) stipulazione del contratto» (punti 4.2 e 4.3). Nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di selezionare i soggetti da invitare mediante sorteggio (punti 4.1.5 e 4.2.3). L’art. 216, co. 27-octies del Codice prevede l’adozione di un regolamento governativo, ma stabilisce che «le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli […] 36, co. 7, […] rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma».

A sua difesa la Regione Toscana aveva sostenuto che la norma impugnata fosse conforme alla disciplina del Codice dei contratti, riuscendo di fatto a contemperare il principio di libera concorrenza e non discriminazione con la tutela e il favor partecipationis per le microimprese, le piccole e le medie imprese introdotto dallo stesso legislatore europeo. Ricordava che le procedure negoziate di affidamento dei lavori sono caratterizzate da un elevato numero di manifestazioni di interesse con conseguente difficoltà ad individuare modalità per la riduzione del numero dei soggetti da invitare. La riserva di partecipazione a favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale, nel solo caso in cui gli interventi siano di «interesse meramente locale» avrebbe dovuto intendersi come aggiuntiva rispetto alla quota minima di partecipazione prevista dall’art. 36 del Codice, priva pertanto di alcuna incidenza sulle modalità di partecipazione previste dal Codice e sul numero minimo di partecipanti indicato. Sarebbe dovuta servire solo a preservare l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, mitigando la casualità del sorteggio.

La Corte Costituzionale ha ritenuto il ricorso fondato e la portata della disposizione impugnata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117 co. 2, lett. e) Cost. Come chiarito in molte occasioni dalla giurisprudenza costituzionale in materia di contratti pubblici, gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione sono riconducibili alla tutela della concorrenza, materia di esclusiva competenza del legislatore statale, sulla quale le regioni, anche ad autonomia speciale, non possono prevedere una disciplina difforme[18]. Ciò vale anche per le disposizioni relative ai contratti sotto-soglia, senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata[19].

La Corte ha più volte dichiarato costituzionalmente illegittime norme regionali di protezione delle imprese locali, sia nel settore degli appalti pubblici[20] sia in altri ambiti[21], sia pure senza esprimersi esplicitamente in senso contrario a meccanismi di protezione finalizzati a garantire o favorire la partecipazione al mercato degli affidamenti di micro-piccole o medie imprese.

Nella decisione in esame, la Corte riconosce che la disposizione regionale impugnata non fissa un requisito di accesso alle procedure negoziate, sicché non si può dire che essa escluda a priori le imprese non toscane dalla partecipazione agli appalti in questione, essendo la riserva di partecipazione (che le stazioni appaltanti possono prevedere) limitata al massimo al 50 per cento delle imprese invitate al confronto competitivo. La questione riguarderebbe la fase dell’invito a presentare un’offerta, dopo lo svolgimento della consultazione degli operatori economici, dove la norma regionale consente di introdurre una riserva non superiore al 50 per cento a favore di micro, piccole e medie imprese toscane. In questo modo consentirebbe alla stazione appaltante di svincolarsi dal rispetto dei criteri generali previsti per la selezione delle imprese da invitare giustificando l’esclusione di imprese non toscane potenzialmente più qualificate.

Sempre secondo la Corte, il vizio della norma regionale toscana non risiederebbe pertanto nel fatto di prevedere una riserva a favore delle micro, piccole e medie imprese in senso lato, ma nel fatto di prevedere una riserva a favore delle imprese locali, discriminando altre imprese radicate in territorio diverso, così traducendosi in un ostacolo alla concorrenza. La previsione di una riserva di partecipazione altererebbe infatti la par condicio fra gli operatori economici interessati all’appalto.

La Corte sostiene pertanto che la norma regionale risulterebbe in contrasto con l’art. 30, co. 1 del Codice perché viola i principi di libera concorrenza e non discriminazione in esso sanciti e con l’art. 36, co. 2 dello stesso Codice perché introduce una possibile riserva di partecipazione a favore delle micro, piccole e medie imprese locali non consentita dalla legge statale. A nulla conta il fatto che la riserva sarebbe aggiuntiva rispetto alla quota minima di partecipazione prevista dall’art. 36.

La decisione ribadisce la centralità della tutela della concorrenza quale principio fondamentale della disciplina concernente l’affidamento dei contratti pubblici e, al tempo stesso, quale limite trasversale all’esercizio della potestà legislativa regionale. La Corte Costituzionale italiana afferma pertanto esplicitamente che la legge statale al momento non consente una riserva a favore di imprese locali. Ne consegue che ogni norma regionale diretta ad introdurre una riserva del genere deve ad oggi ritenersi illegittima.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 10, co. 4 della legge regionale Toscana non è legata alla previsione di una disciplina di favore per le micro, piccole e medie imprese in senso lato, ma al fatto che la disciplina regionale risulti diretta a favorire le «micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale»[22]. Ciò nel perseguimento di un obiettivo che di fatto altera la concorrenza e la par conditio tra offerenti in contrasto con quanto fino ad oggi previsto dalla normativa statale in materia.

Con questo chiarimento, la decisione in esame apre esplicitamente la strada alla possibilità di introdurre per via regionale riserve a favore delle micro, piccole e medie imprese in generale, da ritenersi compatibili con il Codice e con la stessa Carta Costituzionale. La Corte non esclude neppure che una simile previsione possa di fatto essere introdotta nel Codice e pertanto nella legge statale. Consapevole che una novella di questo tipo risulterebbe perfettamente in linea con la disciplina europea di riferimento e con le direttive procurement 2014, che auspicano un rafforzamento della partecipazione delle PMI al mercato.

Nella prospettiva di individuare possibili e auspicabili sviluppi agli spunti offerti dalla giurisprudenza, vale senz’altro la pena interrogarsi circa la perdurante efficacia del modello di PMI friendly procurement fin qui adottato in Italia e in gran parte in Europa e chiedersi se non valga piuttosto la pena guardare oltre, verso misure più penetranti e efficaci di positive action.

In questa direzione l’adozione delle linee guida dell’ANAC costituirebbe un’ottima opportunità, anche in considerazione degli ampi poteri di rulemaking di cui dispone. All’autorità anticorruzione potrebbe anche essere riconosciuto un ruolo istituzionale nel “proteggere, assistere e difendere” le PMI, sul modello americano dell’Office of Advocacy statunitense.

La questione dei set-asides resta aperta per i contratti sotto-soglia e in occasione di una prossima revisione al Codice si potrebbe introdurre una modifica che vada in questa direzione in quanto da ritenersi in linea e non in contrasto con il principio di parità di trattamento e di uguaglianza.

Se parità di trattamento è infatti divieto di trattare in modo diverso situazioni uguali, ne consegue quantomeno l’inopportunità di trattare in modo uguale situazioni diverse. In altre parole, non si tratta di applicare regole diverse a situazioni uguali, ma regole diverse a situazioni diverse come nel caso delle micro, piccole e medie imprese. Riserve nell’affidamento di contratti sotto-soglia soprattutto per i settori dove le PMI hanno una tradizione di forte innovazione, oltre che in materia di subappalto, sarebbero pertanto legittimi e auspicabili.

 

 

[1] Università di Roma Tor Vergata.

[2] SMEs, small and medium enterprice o PMI.

[3] Direttiva n. 24/2014/CE, considerando n. 124. Come noto, la definizione di micro, piccole e medie imprese è contenuta nella Raccomandazione della Commissione 361/2003, cui rinviano le stesse direttive e le leggi nazionali di recepimento

[4] Corte cost., 5 maggio 2020, n. 98 (redattrice D. de Pretis), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2020.

[5] Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-20 giugno 2019, depositato in cancelleria il 24 giugno 2019, iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2019.

[6] Sul tema degli strumenti di sostegno e favore per le micro, piccole e medie imprese si veda più diffusamente tra gli altri, B. Raganelli, PMI, procurement e favor partecipazionis, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2017, pp. 839 ss.; B. Raganelli, Contratti pubblici e politiche a sostegno delle piccole e medie imprese. Gli strumenti compatibili con la disciplina comunitaria e nazionale sui contratti pubblici, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2011, fasc. 2, pp. 551-595, ISSN 1121-404 X e G. Piga e S. Treumer, Set-asides for small and medium firms: Dialogue between Christopher Yukins and Gustavo Piga, in The Applied Law and Economics of Public Procurement, curato da. Routledge, 2012. Si veda tra gli altri anche S. ARROWSMITH, P. KUNZLIK, EC regulation of procurement, in S. ARROWSMITH and P. KUNZLIK, Social and environmental policies in EC procurement law, Cambridge, 2009; M. BURGI, SME and Procurement Law, Europea Legal Framwork and German Experiences, in Public Procurement Law Review, 16, 2007, p. 284; A. ERRIGE, Involvement of SMEs in Public Procurement, in Public Procurement Law Review, 7, 1998, p. 37; G. O’ BRIEN, Public Procurement and Small or Medium Size Enterprise, in Public Procurement Law Review, 2, 1993, p. 82.

[7] La lista dei paesi che adottano set-asides o preferenze negli appalti pubblici è tuttavia ben più lunga: Brasile, Canada, Cina, India, Corea del Sud, Giappone, Kenya, Messico, Sudafrica sono solo alcuni tra i paesi più significativi in tal senso.

[8] J. Nakabayashi, Small business set-asides in procurement auctions: An empirical analysis, Journal of Public Economics, Volume 100, April 2013, pp. 28-44.

[9] Tra le altre si rinvia alla raccomandazione 2003/361/CE, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (MPMI); Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle MPMI agli appalti pubblici (SEC(2008) 2193); allo Small Business Act per l’Europa (COM(2008) 394), entrambi pubblicati dalla Commissione europea il 25 giugno 2008. L’Italia ha dato attuazione a tale comunicazione con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010. La Commissione ha poi pubblicato la relazione “Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI – adeguare la normativa dell’UE alle esigenze delle microimprese” (COM(2011) 0803), anticipando l’approvazione delle direttive del 2014 con la comunicazione “Legiferare con intelligenza – rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese” (COM(2013) 0122) del 7 marzo 2013.

[10] Vedasi https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38662/attachments/16/translations/en/renditions/native

[11] Vedasi anche “Patto per le micro e piccole imprese 4.0”, PromoPA e Università di Roma Tor Vergata, 2021.

[12] Commissione europea, The Access of SMEs to public procurement contracts, Final Report, Report on Access.

[13] La Commissione e il Consiglio hanno sottolineato l’importanza delle PMI per l’economia europea, l’importanza di un loro contributo per rafforzare la competitività nel mercato e la necessità di adottare iniziative il più possibile diffuse in Europa per sostenerne la crescita e lo sviluppo (Consiglio europeo, Risoluzione sul programma di azione per le PMI, GU 1986 n. C287/1; Commissione Europea, Bozza di risoluzione del Consiglio sul programma di azione per le PMI, COM (86) 445; Consiglio Europeo, decisione 89/490/CEE sullo sviluppo del business ambientale e la promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare le PMI nell’Unione, GU n. 239/33 del 1989; COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione sullo sviluppo del programma integrato a favore delle PMI, COM (94) 207; Risoluzione del Consiglio sul coordinamento delle attività della Commissione europea a favore delle PMI, GU n. C130/1 del 1996; Consiglio europeo, Carta europea per le PMI, Decisione 2000/819/CE, GU n. L333/84 del 2000). COMMISSIONE EUROPEA, Le PMI al primo posto, in European Portal for SMEs.

[14] Vedasi in tal senso anche la recente Comunicazione della Commissione europea, "Acquisti sociali - Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)".

[15] È al legislatore statale che la Costituzione ha affidato in via esclusiva la “tutela della concorrenza”, ma questi è a sua volta vincolato al rispetto del principio e delle regole comunitarie di concorrenza. Ciò comporterebbe il protagonismo della legge statale in ordine al “nucleo essenziale” dei profili giuridici degli appalti pubblici, oggi regolati dal Codice” (tra gli altri M. D’Alberti, Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, Rivista Trimestrale 2/2008, Giuffrè, Milano, Anno XVI, p. 310). Sul tema vedi tra gli altri anche F. Trimarchi Banfi, Il “principio di concorrenza” proprietà e fondamento, in Dir. Amm., 2013, 1-2, 15; A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri, Torino, 2007; M. Clarch, Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale, Diritto amministrativo, fasc. 01-02, 2016, pp. 71 ss.).

[16] In particolare, l’art. 36 disciplina, tra le altre cose, l’affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, ha introdotto alcune modifiche, prevedendo che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 in caso di lavori di importo compreso fra 150.000 euro e 350.000 euro e in caso di lavori di importo compreso fra 350.000 euro e 1.000.000 di euro. In entrambi i casi è richiesta la previa consultazione di almeno dieci o, rispettivamente, quindici operatori economici, ove esistenti, «nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici». L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati. L’art. 63 disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

[17] Linee guida adottate con delibera 26 ottobre 2016, n. 1097, in attuazione del previgente art. 36, co. 7, cod. contratti pubblici.

[18] Corte Cost., n. 186/2010, n. 320/2008; n. 401/2007; n. 263/2016; n. 36/2013; n. 328/2011; n. 411 e n. 322/2008); n. 39/2020; n. 28/2013.

[19] Corte Cost. n. 263/2016; n. 184/2011; n. 283 e n. 160/2009; n. 401/2007; n. 322/2008; n. 39/2020.

[20] Corte Cost. n. 28/2013 e n. 440/2006.

[21] Corte Cost. n. 221 e n. 83/2018 e n. 190/2014.

[22] Verbatim: “Nessuna di queste considerazioni, tuttavia, risulta idonea a giustificare una norma che, come quella impugnata, non è diretta a favorire le micro, piccole e medie imprese tout court, quanto invece le «micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale», nel perseguimento di un obiettivo che altera la concorrenza in contrasto con quanto previsto dalla normativa statale in materia, come sopra illustrato”.

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