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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Sulla conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato.

Di Chiara Penna.
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NOTA A TAR CAMPANIA- SALERNO, SEZIONE PRIMA

SENTENZA 16 marzo 2020, n. 378

Di CHIARA PENNA

 

Sulla conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato

 

Il Tar Salerno, con la pronuncia di cui in epigrafe, si è espresso - con sentenza ex art 60 c.p.a- accogliendo de plano il ricorso del privato lavoratore e- per l’effetto- annullando il provvedimento di rigetto di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il ricorrente lamentava l’illegittimità del suindicato provvedimento per violazione dell’art.24 co.10 d.lgs. 286/98 che prevede che “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4”.

La Prefettura di Salerno motivava il rigetto in base al parere negativo – obbligatorio e vincolare a suo dire- dell’Ispettorato del Lavoro che riportava molto sinteticamente “denuncia aziendale rifiutata” adducendo, inoltre, la mancata presentazione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di accoglibilità dell’istanza da presentare all’Inps.

Il ricorrente confutava tale assunto sulla base sostanzialmente di due dati di oggettivo rilievo:

  1. Il possesso del codice identificativo di denuncia aziendale, col relativo codice azienda – come anche comprovato dalla banca dati INPS- che comportava l’indispensabile approvazione della denuncia aziendale;
  2. Una mera “richiesta di variazione” della denuncia aziendale e non la “denuncia aziendale originaria” (come risultava dagli atti).

In punto di diritto, il Tar Salerno argomentava la superficialità dell’istruttoria svolta “appiattita, senza verifiche o riscontri di sorta da parte dell’Amministrazione procedente, sul parere dell’Ispettorato del lavoro” ritenendo sussistenti, già al momento della presentazione della domanda i requisiti necessari in ordine all’accoglimento che sono:

  • la capienza delle quote fissate dal Decreto Flussi annuale;
  • la concreta offerta di lavoro subordinato;
  • lo svolgimento, da parte del richiedente, di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo il primo ingresso in Italia (ex plurimisA.R. Puglia, Lecce, sez. II, 20/01/2020, n. 53).

Motivava, inoltre, che l’inadempienza in ordine agli obblighi previdenziali cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore dipendente, non può influire negativamente sul lavoratore stesso, anche in virtù del fatto che egli non ha la minima possibilità di sopperire a tali mancanze, ma anzi, risulta parte danneggiata. (Cons. Stato, Sez. III, 20/05/2019, n. 3224).

Il vulnus della sentenza in epigrafe ricade inevitabilmente sull’importanza dell’art. 3 L. 241/90 per cui l’amministrazione non può limitarsi stricto sensu a riportare pedissequamente l’impianto argomentativo del pareri negativi dell’Ispettorato del Lavoro o della Questura, palesato il nesso collaborativo indispensabile ai fini dell’esito positivo – o negativo- della procedura; ma dovrà dimostrare di aver approfondito le problematiche ritenute ostative ed esternate sia nel provvedimento ex art. 10 bis L.241/90, sia nel provvedimento finale, confutando espressamente le controdeduzioni del privato istante e adducendo, in relazione al caso di specie, ulteriori ragioni rispetto alla copia della stringata dicitura del parere dell’Ispettorato del Lavoro.