ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Penale



Osservatorio sulla Giurisprudenza Penale al 30 settembre 2016. A cura di Valeria Privitera

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  • Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI, Sentenza 14 settembre 2016, n. 38214

    Integra il reato di riciclaggio ex art. 648 bis, lo svuotamento delle casse della società di un gruppo, facendo transitare il denaro senza alcuna causale, su conti correnti personali di terzi, per poi utilizzarlo per aumentare il capitale di un'altra società.  
    Si applica, però, l'attenuante prevista dal terzo comma dello stesso articolo quando il reato presupposto al riciclaggio sia punibile con una pena non superiore ai 5 anni. 

    (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello, con la quale, in sede di giudizio di rinvio, e' stata rideterminata la pena inflittagli in ordine al reato di cui all'articolo 648 bis c.p., in relazione al finanziamento dell'aumento del capitale sociale della spa ” (OMISSIS)”, a lui facente capo, con somme di denaro provenienti dai conti correnti personali di (OMISSIS) e di (OMISSIS), provento delle distrazioni in danno delle societa' del gruppo ” (OMISSIS)”, somme che faceva transitare, senza alcuna causale, sui propri conti personali.

    Il ricorrente contesta la mancata applicazione, da parte della Corte territoriale, della attenuante prevista dall'art. 648 bis comma 3 nel caso in cui il reato presupposto al riciclaggio sia punibile con una pena inferiore ai 5 anni.

    Il ricorrente, in concreto, lamenta che la Corte di Appello avesse considerato come reato presupposto la bancarotta fraudolenta e non la mera induzione indebita, come d'altronde era stato già affermato dalla Corte di Cassazione nel giudizio che aveva preceduto il rinvio.
    La bancarotta fraudolenta, afferma il ricorrente, si ritiene consumata solo al momento della dichiarazione di fallimento, intervenuta nel 2010, e di conseguenza successiva ai fatti su cui intercorre il riciclaggio ex art. 648 bis, realizzati nel 2008.

    La sentenza in esame si occupa in primo luogo della legittimità del comportamento della Corte di Appello che, in sede di giudizio di rinvio, era tornata su una questione inerente il merito della questione. 

    Sul punto la corte afferma che: “Il giudizio di rinvio ha … un orizzonte cognitivo circoscritto dal contenuto e dalla portata del giudizio rescindente. Esula, pertanto, dai poteri del giudice di rinvio l'estensione della propria cognizione a questioni estranee al perimetro tracciato dalla Corte di cassazione, anche se additate dalle risultanze di ulteriori accertamenti esperiti nel giudizio di rinvio. Le Sezioni unite hanno infatti chiarito che l'autorita' di cosa giudicata, di cui all'articolo 624 c.p.p., si riferisce non soltanto alle decisioni che definiscono la posizione processuale di un imputato, in un processo cumulativo, o concludono il giudizio in relazione ad alcune imputazioni ma a qualunque statuizione avente un'autonomia giuridico – concettuale (Cass., Sez. 1, n. 4882 del 21-3-1996, Rv. 204637), e quindi anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non piu' suscettibili di riesame (Sez. U., n. 6019 del 11-5-1993, Ligresti). Ne deriva che il giudicato puo' avere una formazione non simultanea ma progressiva sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nei confronti di alcuni degli imputati o riguardi soltanto alcune delle imputazioni sia quando la detta pronuncia inerisca, come nel caso in disamina, ad una statuizione relativa ad un solo imputato e ad una sola imputazione, perche' anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. U., n. 20 del 910-1996, Vitale).

    … Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'appello di Milano originariamente impugnata era stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 648 bis c.p., comma 3. Avevano infatti rilevato i giudici di legittimita', nella pronuncia rescindente, che la Corte d'appello, una volta riconosciuto che il reato presupposto e' l'appropriazione indebita, avrebbe dovuto applicare la diminuzione di pena ex articolo 648 bis c.p., comma 3. D'altronde la correttezza della qualificazione giuridica del reato presupposto e' stata espressamente confermata nella sentenza rescindente, la quale ha rilevato che la bancarotta fraudolenta per distrazione, in ambito societario, e' figura di reato complessa, che comprende, tra i propri elementi costitutivi, una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, punibile, di per se', ai sensi dell'articolo 646 c.p.. 

    Si trattava dunque di una questione gia' decisa nell'ambito del giudizio di legittimita' e che, conseguentemente, non poteva piu' essere messa in discussione dal giudice del rinvio. Illegittimamente dunque quest'ultimo ha dilatato l'ambito della propria disamina al di la' del perimetro tracciato dalla pronuncia d'annullamento, affrontando una questione che gli era preclusa – e cioe' quella della qualificazione giuridica del reato-presupposto, che era gia' stata irrevocabilmente giudicata dalla Corte di cassazione- e pervenendo ad un esito decisorio, che, come si dira' piu' ampiamente nel paragrafo dedicato al secondo motivo di ricorso, e' del tutto in contrasto con le statuizioni della pronuncia rescindente. L'illegittimita' dell'itinerario cognitivo esperito dal giudice di rinvio e dell'esito al quale egli e' approdato impedisce pertanto di trarre qualunque conseguenza giuridica dai contenuti decisori di quest'ultimo, destituendo di qualunque fondamento giuridico un'impostazione volta a porre le statuizioni erroneamente emesse dalla Corte d'appello, nella sentenza impugnata, a base di ulteriori inferenze argomentative, come quelle relative al momento consumativo del reato di bancarotta fraudolenta, che il giudice del rinvio ha indebitamente individuato come reato-presupposto, in luogo del delitto di cui all'articolo 646 c.p., e alla posteriorita' del delitto di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articoli 216 e 223, rispetto al reato di riciclaggio. La Corte di appello di Milano avrebbe dovuto limitarsi a trattare la problematica relativa al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al quantum della riduzione di pena ex articolo 648 bis c.p.p., comma 3, senza estendere la disamina ad ulteriori questioni sottratte all'area del sindacato devolutole. Se la Corte territoriale ha invece proceduto in tal senso, cio' ha costituito un errore: e da un errore non puo' inferirsi alcuna valida conseguenza giuridica. 

    Ritorna, inoltre sulla questione dell'applicabilità dell'attenuante ex art. 648 bis comma 3: “Abbiamo ... gia' rilevato come la Corte di cassazione, all'esito del giudizio rescindente, avesse devoluto al giudice del rinvio una problematica molto ben delineata: quella relativa alla quantificazione della riduzione di pena da applicare all'imputato ex articolo 648 bis c.p., comma 3. Che questa attenuante gli spettasse era questione che, essendo gia' stata decisa, in senso positivo, dalla Corte di cassazione, non poteva piu' essere posta in discussione nel giudizio di rinvio. D'altronde, il contrasto con la pronuncia emessa nei confronti di (OMISSIS), che aveva attribuito al reato presupposto il nomen iuris di bancarotta fraudolenta per distrazione, non poteva certo risolversi in malam partem, portando a denegare l'attenuante di cui all'articolo 648 bis c.p., comma 3, al (OMISSIS). Il conflitto logico di giudicati puo' infatti esplicare, nell'ottica delineata dall'articolo 630 c.p.p., lettera a), esclusivamente effetti a favore del reo. Illegittimamente, quindi, la Corte d'appello ha negato al (OMISSIS) la diminuzione di pena ex articolo 648 bis c.p., comma 3, e cio' comporta la necessita' di un nuovo pronunciamento di natura rescindente”. 

  • Suprema Corte di Cassazione, Sezione V, Sentenza 15 settembre 2016, n. 38311

    Il diritto di critica non può sconfinare in affermazioni gratuite lesive della personalità professionale di soggetti esercenti attività di informazione prescindendo da ogni argomentazione a sostegno di tali affermazioni. 

    Con la sentenza in esame la suprema Corte ricorda i limiti che il diritto alla manifestazione del pensiero deve rispettare al fine di non trasmodare in critica gratuita e finanche in vera e propria diffamazione.

    Il caso riguardava una lettera inviata dal sindaco di omissis ai direttori e ai produttori di un programma televisivo.

    Questa lettera in cui il sindaco lamentava veementemente il proprio disappunto nei confronti delle trasmissione veniva, inoltre, pubblicata da un quotidiano su richiesta del medesimo sindaco. 

    ... Nel caso in esame, in particolare, i limiti predetti sono stati travalicati nelle affermazioni contenute nelle missive indirizzate al Presidente dell'ordine dei giornalisti del (OMISSIS) ed in quella indirizzata ai consiglieri degli organismi istituzionali locali, in particolare con la frase “ogni politico per bene avrebbe vergogna a farsi rappresentare da questi professionisti”, e con la frase secondo cui gli autori del servizio giornalistico “forse per vantaggio personale qualche autore lo stanno cercando”, manifestando chiaramente non solo il convincimento che gli autori del servizio non fossero persone per bene, ma anche che il tenore del servizio trasmesso fosse determinato dalla volonta' di trovare uno sponsor politico, e non, quindi, per svolgere un'attivita' informativa nei confronti del pubblico; a cio' si aggiunge poi la frase che taccia gli autori del servizio come persone arroganti, in mala fede e disonesti intellettualmente, dedite all'imbroglio, alla faziosita' ed al preconcetto. Significativo, poi, appare il passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale ha sottolineato come, a fronte di tali giudizi, fosse mancata qualsiasi motivazione di tali valutazioni.

    La Cassazione si occupa quindi di ricordare i confini del diritto di critica, specificando che…, il dissenso motivato non puo' mai trasmodare in un attacco lesivo alla personalita' ed alla dignita' morale ed intellettuale della persona verso cui la critica si risolve.

    Nello specifico…il superamento dei limiti della continenza risulta essere un giudizio di fatto che, se congruamente motivato come nel caso in esame, e' ovviamente sottratto al vaglio di legittimita'. Quanto alla scriminante sotto il profilo putativo, la Corte territoriale l'ha esclusa affermando che la ricorrente non aveva mai spiegato per quale ragione avesse ritenuto che la trasmissione avesse concretato un fatto ingiusto, e che ella aveva trasmesso le missive ai giornali dopo aver dato mandato per depositare una querela per diffamazione a mezzo stampa, quindi dopo essersi consultata con i suoi legali, il che dimostra che la sua reazione non fosse stata affatto immediata ed impulsiva…

    Non va, inoltre, dimenticato che l'errore sulla veridicita' dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perche' non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verita', ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilita' dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (Sez. 5, sentenza n. 47973 del 07/10/2014, De Salvo, Rv. 261205).

    Nel caso di specie appare evidente come il ruolo rivestito dalla ricorrente e la sua veste di amministratore locale fossero dimostrative della sua competenza e delle sue capacita' di calibrare e dosare la terminologia e, quindi, della sua piena consapevolezza del carattere oggettivamente lesivo delle frasi formulate. Infatti, il diritto di critica, anche politica, non puo', ovviamente, manifestarsi attraverso affermazioni gratuite, lesive della personalita' professionale di soggetti esercenti attivita' di informazione, attraverso l'attribuzione agli stessi di finalita' di tipo personalistico a cui piegare la conduzione di un servizio giornalistico, prescindendo da ogni argomentazione a sostegno di tali affermazioni, ed attribuendo malafede e disonesta' intellettuale semplicemente per la non condivisione del contenuto del servizio stesso, i fatti oggetto del quale, peraltro, non risultano fossero non veritieri, atteso che in tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica e' la verita' del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, sentenza n. 7715 del 04/11/2014, Caldarola ed altro, Rv. 264064). 

  • Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 15 settembre 2016, n. 38276

    La Cassazione si occupa del rapporto esistente tra il reato di partecipazione a banda armata e quello di formazione di banda armata, della possibilità di applicare l'aggravante delle modalità terroristiche e del caso in cui può formarsi un rapporto di continuazione tra i due reati. 

    La sentenza in esame risulta interessante, in primo luogo, da un punto di vista processuale.
    La Suprema Corte afferma che: “quando nel giudizio di revisione si deve procedere, ai sensi dell'articolo 630 c.p.p., lettera c), alla valutazione di nuove prove, rispetto a quelle gia' acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione puo' e deve saggiare, mediante comparazione, la resistenza di queste ultime rispetto alle prime altrimenti, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (cfr. Cass., Sez. 4, 7 aprile 2005, n. 24291). 

    ... Da tale principio, che presuppone necessariamente l'impossibilita', per il giudice della revisione, di prescindere dal complesso degli elementi accertati nel giudizio precedente alla revisione stessa (sulla base, ovviamente, di atti processualmente utilizzabili), applicabile al caso in esame, perche' la decisione favorevole sull'ammissibilita' della richiesta di revisione e' stata motivata proprio dalla necessita' di procedere all'assunzione, per la prima volta con le forme del contraddittorio, delle dichiarazioni dei soggetti in precedenza indicati (la cui escussione, dunque, puo' legittimamente essere qualificata come prova nuova), discende il corollario della piena ammissibilita’ della motivazione per relationem ove, come evidenziato nella sentenza oggetto di ricorso, l'acquisizione delle nuove prove in sede di revisione non abbia disarticolato il ragionamento seguito dai primi giudici, ma anzi, lo abbia confermato. 

    ... Infondato, del resto, appare il timore, manifestato dall'imputato, che, attraverso la motivazione per relationem, la condanna del (OMISSIS), in particolare per i reati di natura associativa, sia fondata essenzialmente sulle dichiarazioni di quei soggetti il cui mancato interrogatorio da parte del ricorrente aveva determinato la condanna dello Stato italiano per violazione dell'articolo 6 C.E.D.U., in quanto, come si e' detto, la decisione del giudice della revisione risulta fondata prevalentemente (anche se non esclusivamente) sulle dichiarazioni dei correi del ricorrente, che, nel giudizio di revisione, hanno assunto la veste formale di testi assistiti, ai sensi dell'articolo 197 bis, c.p., essendo stati definitivamente processati per i medesimi fatti”. 

    Nel valutare poi il rapporto tra le due fattispecie afferma che: “Premesso che la fattispecie di associazione eversiva di cui all'articolo 270 bis c.p. e' speciale rispetto a quella di associazione sovversiva di cui all'articolo 270 c.p., in quanto la natura della violenza che il sodalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica, per poter configurare il reato di associazione con finalita' di terrorismo, occorre accertare se l'associazione aveva non tanto e non solo l'intenzione e la capacita' di esercitare la violenza, anche con l'uso delle armi (cio' che di per se' solo integrerebbe la generica violenza eversiva ex articolo 270 c.p.), ma anche l'intenzione e la possibilita' di utilizzare metodi terroristici (nel senso indicato dall'articolo 270 sexies c.p.) per conseguire il suo programma di eversione dell'ordine costituzionale: vale a dire, occorre verificare se nei programmi e negli effettivi progetti dell'associazione, rientrava il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volonta' di distruggere o, quantomeno, di destabilizzare gli assetti istituzionali del Paese (cfr. Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2012, n. 12252, Rv. 251919). 

    ... E' opportuno precisare, al riguardo, che l'ordine democratico e costituzionale, la cui destabilizzazione rappresenta lo scopo delle associazioni vietate dall'articolo 270 bis c.p., attiene a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, cui si e' voluto dare vita: tali principi sono contenuti, prevalentemente, nei primi articoli 5 Costituzione, la cui norma chiave e' quella prevista dall'articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili sia del singolo sia delle formazioni sociali e prevede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale. Insorgere anche contro uno solo di questi principi sui quali si regge la concezione fondamentale della vita associata con azioni violente, integra indubbiamente un comportamento finalizzato all'eversione dell'ordine democratico. Conseguentemente ogni condotta diretta contro lo Stato, i suoi poteri ed organi e, piu' precisamente, tutti gli atti criminosi tendenti ad impedire in qualche modo che tale ordine democratico e ordine costituzionale si realizzi, contengono le finalita' di terrorismo e di eversione. 

    ... La nozione di eversione dell'ordine democratico, in conclusione, deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, cioe' a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, secondo la Costituzione; di conseguenza, essa non puo' essere limitata al solo concetto di azione politica violenta, ma deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione, nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano. (cfr. Cass., Sez. 1, 22.5.1984, n. 8552, Rv. 166120; Cass., Sez. 6, 2.11.2005, n. 2310, Rv. 233113; Cass., Sez. 2, 17.9.2008, n. 39504, Rv. 241859). 

    ... Rispetto alla previsione di cui all'articolo 270 c.p., dunque, la piu' recente fattispecie dell'articolo 270 bis c.p., come e' stato opportunamente rilevato, opera una piu' accentuata regressione della punibilita' del vincolo associativo fino allo stato della presunzione del pericolo per l'ordinamento democratico – tipica struttura del reato a pericolo presunto (cfr. Cass., Sez. 5, 4 luglio 2013, n. 46340). 

    In merito all'applicazione dell'aggravante della finalità terroristica: “Va, altresi', ribadito che, ai fini della configurabilita' del delitto di associazione con finalita' di terrorismo anche intenzionale o di eversione dell'ordine democratico, non e' necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l'esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettivita' tale da rendere possibile l'attuazione di quel programma (cfr. Cass., Sez. 6, 8 maggio 2009, n. 25863, Rv. 244367; Cass., Sez. 2, 31 marzo 2009, n. 18581, Rv. 244544; Cass., Sez. 6, 12 luglio 2012, n. 46308, Rv. 253943)”. 

    Quanto al delitto di cui all'articolo 306 c.p., va osservato che tra esso ed il delitto di cui all'articolo 270 bis c.p.: “esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la prima caratterizzata dalla finalita' di commettere uno dei delitti contro la personalita' internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra quello di cui al citato articolo 270 bis, indipendentemente dal raggiungimento di tale finalita'; ne consegue che, qualora la finalita' di commettere il delitto di cui all'articolo 270 bis c.p., sia stata raggiunta, come nel caso in esame, esso concorre con quello di cui all'articolo 306 c.p., (cfr. Cass. Sez. 1, 9 dicembre 2009, n. 4086, Rv. 245985; Cass., Sez. 1, 27/6/2007, n. 37119, Rv. 237768)), dovendosi distinguere, all'interno della previsione normativa, l'ipotesi della partecipazione a banda armata da quella della formazione.

    ... La partecipazione a banda armata, infatti, costituisce un'ipotesi delittuosa del tutto distinta rispetto alla formazione della banda, intesa come stabile collegamento fra piu' persone che, mediante un'idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilita' di armi destinate agli scopi della banda si propongono la commissione di uno o piu' delitti contro la personalita' dello Stato. E invero, la prima si concretizza nella manifestazione individuale di volonta' diretta ad aderire alla banda gia' formata e si caratterizza per il fatto che l'adesione non e' essenziale all'esistenza dell'associazione; la seconda, invece, e' un reato plurisoggettivo, nel quale la necessaria cooperazione di piu' persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova entita' di fatto, distinta dai singoli componenti e autori, cioe' l'associazione criminosa (cfr. Cass., Sez. I, 4 marzo 2010, n. 16549, Rv. 246936). 

    Infine, per quanto riguarda il vincolo di continuazione: “sicuramente va condiviso il principio di diritto cui si appella il ricorrente. L'aggravante di terrorismo di cui alla L. n. 15 del 1980, articolo 1, infatti, e' incompatibile con il delitto di cui all'articolo 270 bis c.p., in quanto la finalita' terroristica e' divenuta a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 438 del 2001 elemento costitutivo della fattispecie (cfr. Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2012, n. 12252, Rv. 251921).

    ... Giova, infatti, rammentare che l'aggravante della finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico puo' inerire a qualunque condotta illecita e sussiste ogni qualvolta il reato sia strumentalmente rivolto a perseguire la conservazione dei fini di terrorismo o di eversione (cfr. Cass., Sez. 1, 2 marzo 2006, n. 10283, Rv. 233721). 

    ... Per cui correttamente la rapina di cui al capo G) ed i reati di ricettazione ad essa strumentali (aventi ad oggetto l'automobile e le armi utilizzati per compierla), essendo destinata ad incrementare il patrimonio dell'associazione-banda armata, attraverso il cd. autofinanziamento, sono stati ritenuti dai giudici di merito (cfr., in particolare, pp. 101 e ss., della sentenza di primo grado), in quanto in grado di garantire la continuazione della operativita' del sodalizio, utili al raggiungimento finale dello scopo di sovversione democratica (cfr., in questo senso, Cass., Sez. 2, 3 novembre 1988, A.). 

    ... Non coglie nel segno, infine, nemmeno la doglianza sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi E); l') e G) e quelli di cui ai capi precedenti, in quanto il ricorrente cade in un evidente equivoco in punto di diritto. 

    ... La circostanza che i delitti di cui si discute fossero sorretti da una finalita' di eversione dell'ordine democratico, perche' finalizzati all'autofinanziamento dell'associazione-banda armata alla quale ha partecipato il (OMISSIS), non significa che essi possono, per cio' solo, essere ricondotti al medesimo programma criminoso, che unifica gli altri reati.

    ...Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimita', infatti, la unicita' del disegno criminoso, necessaria per la configurabilita' del reato continuato, non puo' identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, gia' concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. 

    ... Deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identita' o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicita' della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, 7.4.2004, n. 18037, Rv. 229052). Del tutto conforme a tali principi, dunque, risulta la decisione dei giudici di merito di rigettare l'invocata applicazione della disciplina della continuazione, sul rilievo che la rapina di cui al capo G), unitamente ai delitti ad essa connessi, non ha mai costituito oggetto di preventiva progettazione da parte degli imputati, ma e' stata il frutto di una decisione maturata in conseguenza di una necessita' contingente (la mancanza di denaro), verificatasi nella fase di esecuzione del programma criminoso eversivo gia' deliberato (cfr. p. 108 della sentenza di primo grado)”.

  • Suprema Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 20 settembre 2016, n. 39028

    Perché sia integrato l'elemento soggettivo della colpa è necessario provare la prevedibilità dell'evento secondo un agente modello razionale, tenendo però conto delle circostanze del caso concreto conosciute dall'agente reale. 

    All'imputata era stato addebitato che, in qualità di medico di guardia della Casa Circondariale di Biella, in presenza di un detenuto, il D., con disturbi psichici, disagio ed insofferenza da questi manifestati verso il compagno di cella, aveva disposto la sua restrizione in una cella di isolamento, senza sorveglianza e senza che fossero asportate le lenzuola dal materasso, di tal che il D. si suicidava alle ore 22.35 del 2232003 per impiccagione alla inferriata della cella. Riteneva il giudice di primo grado, nel pronunciare l'assoluzione, che mancasse la prova dell'elemento soggettivo del reato.

    Precisa la Corte di Cassazione che:” per configurare l'elemento soggettivo della colpa per violazione di una regola precauzionale, è necessario sussista la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale (Sez. U, Sentenza n. 22676 del 29/05/2009). Con specifico riferimento alla verifica della “prevedibilità” dell'evento, si impone il vaglio delle possibili conseguenze di una determinata condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto “modello d'agente” ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (cfr. ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 29/05/2014, Rv. 259230). Nel caso in esame il giudice di merito, con coerente motivazione, priva di manifeste illogicità, ha ritenuto che per la S. non sussistesse “ex ante” la concreta prevedibilità dell'evento, ciò in quanto gli specialisti del “Sestante” avevano rilevato la stabilizzazione della situazione clinica del D., tanto dal reinserirlo nell'ordinario circuito carcerario. Sebbene “stabilizzazione” non significhi, come osservato dalla difesa dei ricorrenti, guarigione, pur sempre era indicativa della assenza di una situazione di pericolo. La stessa scaturigine dell'intervento del medico di guardia non lasciava presagire l'evento verificatosi, considerato che il D. aveva manifestato aggressività nei confronti di un compagno di cella e non contro sé stesso.

    ...  Pertanto coerentemente la Corte distrettuale ha ritenuto corretta ed adeguata la misura cautelare adottata dall'imputata, di vigilanza visiva ogni dieci minuti, peraltro finalizzata ad evitare eventuali escandescenze e non per prevenire intenti suicidari, che la storia clinica del detenuto non consentivano di ritenere prognosticamente probabili. I ricorsi proposti sono pertanto infondati e devono essere rigettati. Consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento”. 

  • Suprema Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 22 settembre 2016, n. 39334

    Ai fini della sussistenza del reato di usura „per dazione‟, il superamento del tasso-soglia deve essere accertato trimestre per trimestre sulla base della rilevazione del Ministero dell‟Economia e delle Finanze, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito e a quello di corresponsione degli interessi. 

    La Cassazione precisa che: “L‟art. 644 cod. pen. punisce sia la dazione sia la pattuizione di interessi usurari. Il delitto di usura si configura, dunque, come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie – destinate strutturalmente l‟una ad assorbire l‟altra, con l‟esecuzione della pattuizione usuraria – aventi in comune l‟induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l‟una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l‟altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima il verificarsi dell‟evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all‟eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell‟illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell‟obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell‟obbligazione rimasta inadempiuta (Sez. 2, n. 11837 del 10/12/2003 – Sideri e altro, Rv. 228381). 

    ... La legge stabilisce un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. In particolare, secondo quanto disposto dall‟art. 2, comma 1, legge 7 marzo 1996, n. 108, il Ministero dell‟Economia e delle Finanze provvede alla rilevazione, su base trimestrale, del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche per le operazioni della stessa natura. Il predetto limite (c.d. tasso-soglia) è pari al tasso come sopra rilevato, aumentato della metà”. 

    È necessario distinguere, in merito al momento in cui va verificato lo sforamento del tasso soglia a seconda che si tratti della promessa di un prestito usurario o della dazione.

    Sul punto la Cassazione afferma che: “…lo sforamento del tasso-soglia è più facile da verificare nel caso di interessi „promessi‟, ossia contrattualmente pattuiti in una misura ben precisa (ad esempio, nel caso di usura „bancaria‟, normalmente caratterizzata dalla presenza di un vero e proprio contratto).

    ... Se ad acquistare rilievo è invece l‟elemento fattuale della dazione, la verifica dell‟usurarietà del saggio di interessi richiede un‟indagine più complessa: occorre, anzitutto, accertare il valore totale delle somme riscosse dal mutuante; poi, sottraendo da tale importo la sorte capitale (ossia il denaro dato in prestito), si ricava il profitto; quest‟ultimo deve essere, infine, rapportato all‟intera durata del prestito, in modo da accertare in via deduttiva l‟incidenza percentuale del profitto stesso nel corso del tempo, cioè il saggio di interessi in concreto riscosso. 

    ... Orbene, nel caso di usura mediante pattuizione, il tasso soglia al quale occorre fare riferimento è quello vigente al momento, per l‟appunto, della pattuizione (Sez. 5, n. 8353 del 16/01/2013 – Fiarè e altri, Rv. 254715). L‟usura mediante dazione, invece, configura un‟ipotesi di reato „a condotta frazionata‟, con la conseguenza che l‟eventuale sforamento del tasso soglia dovrà essere verificato, trimestre per trimestre, per tutta la durata della rateizzazione. 

    ... Ovviamente, nei rapporti usurari non sempre la corresponsione degli interessi avviene con cadenze periodiche. Spesso gli stessi sono incorporati nell‟importo complessivo restituito all‟usuraio alla fine del rapporto o garantito dall‟emissione di cambiali sottoscritte già al momento della concessione del prestito; altre volte, il debito originario viene sostituito da un „rifinanziamento‟ comprensivo degli interessi già maturati. Consegue che non sempre è possibile rilevare il saggio trimestrale praticato, specie se la dazione degli interessi avviene in unica soluzione o a cadenze non regolari. 

    Nondimeno, la verifica della natura usuraria degli interessi deve avvenire con la massima analiticità possibile. Ed inoltre, nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti (Sez. 2, n. 745 del 04/11/2005 – Rosadini, Rv.

    ... In ogni caso, anche se la rilevazione del tasso di interessi praticato non potesse essere calcolata su base trimestrale, il tasso-soglia di comparazione è comunque quello trimestralmente accertato dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze, in quanto violerebbe il principio di tassatività delle fattispecie penali riferire il tasso soglia di un trimestre – eventualmente più basso – agli interessi percepiti fuori da quell‟arco temporale. 

    ... È quindi necessario che, nei limiti di quanto consentito dalle evidenze processuali, siano esattamente determinati il tempo e la durata del prestito, nonché la data dei singoli pagamenti effettuati dall‟usurato, in modo da individuare il trimestre di riferimento. 

    ... D‟altronde è sufficiente che in un solo trimestre tale soglia sia stata superata perché possa dirsi consumato il reato di usura”.