ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Penale



Osservatorio sulla Giurisprudenza Penale al 31 dicembre 2016. A cura di Valeria Privitera

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  • Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI, 5 dicembre 2016, n. 51722

     

    L’art. 294 cod. pen. deve intendersi come avente ad oggetto l’esercizio dei diritti politici in senso stretto, che si correlano al diritto di elettorato attivo e passivo. Il concetto di delitto politico non è suscettibile di una interpretazione analogica che contrasterebbe con il divieto esistente in materia penale e dunque non può ricomprendere qualsiasi manifestazione del pensiero ampiamente intesa.

    La vicenda riguarda l’intervento del gruppo costituito dai ricorrenti, presenti in una zona di Roma per manifestare i propri orientamenti rispetto alla gestione del territorio e collocabili in area politica opposta a quella del gruppo che in quel momento era intento alla raccolta di preferenze per la prossima presentazione della candidatura a Sindaco di quella città dello schieramento di destra… l’incontro dei due schieramenti era sfociato poi in un attacco dei primi verso i secondi, che ha condotto alle richiamate imputazioni.
    … risulta contestata la verificazione di un contrasto con le forze opposte che ha prodotto il ribaltamento del banchetto utilizzato per lo svolgimento dell’attività e la pretesa sparizione degli elenchi delle persone che avevano partecipato al sondaggio, elementi che possono aver prodotto impedimento materiale in quel limitato arco temporale dell’espressione delle preferenze delle persone eventualmente intente ad esprimere la loro decisione in argomento, ma in maniera indiretta, in quanto tale evento non può ritenersi direttamente correlato alla volontà dagli agenti.

    Il ribaltamento del banco ove venivano raccolte le firme e la sottrazione delle cartelle, non avrebbero, dunque, impedito l’esercizio dei diritti politici di questi soggetti, essendo espressione solo indiretta di questi diritti.

    Al riguardo la Suprema Corte afferma, in diritto, che le attività violente attribuite sulla base dell’imputazione agli interessati, hanno avuto ad oggetto una consultazione di partito, del tutto informale, non prevista dalle norme statutarie, cosicché anche ove la condotta attribuita ai ricorrenti si fosse estrinsecata come opposizione al suo sviluppo sarebbe improduttiva di un impedimento dell’esercizio dei diritti politici, che si correlano al diritto di elettorato attivo e passivo e non possono intessere integrati dalla mera opposizione all’espressione della volontà politica, come invece ritenuto nell’ordinanza impugnata.

    Invero, alla luce del tenore letterale della disposizione, non può operarsi una interpretazione estensiva del richiamo in essa contenuto ai diritti politici, così da poterli identificare con qualsiasi manifestazione del proprio pensiero che possa riguardare scelte politiche, per il divieto di interpretazione analogica presente nel codice penale; cosicché, in linea con i precedenti in materia della Corte di legittimità (Sez. 1, n. 17333 del 21/04/2005, P.M. in proc. Cammisuli, Rv. 231103) la norma deve intendersi come avente ad oggetto l’esercizio dei diritti politici in senso stretto, come sopra delimitato, a cui chiaramente non è riconducibile quella verificatasi nel caso concreto.

    Conseguentemente la condotta contestata, che si è concretizzata nell’azione di disturbo all’espressione della manifestazione del pensiero, funzionalmente preliminare alla scelta sul futuro esercizio del diritto politico, va qualificata come violenza privata rispetto alla quale la disposizione di cui all’art. 294 cod. pen. costituisce un reato speciale (Sez. 1, n. 11055 del 14/10/1993, Renna, Rv. 197545), la cui integrazione richiede l’individuazione dell’elemento specializzante che risulta mancante.

  • Corte di Cassazione, Sezione IV, sentenza 15 dicembre 2016, n. 53335

     

    La corretta graduazione dell’elemento della colpa in tema di omicidio o lesioni stradali, rientra tra i giudizi di merito, censurabili, in sede di legittimità, solo sotto il profilo dell’inadeguatezza logica del procedimento razionale posto alla base della decisione sul punto.

    La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 30 ottobre 2015, riformava parzialmente la sentenza del GUP del Tribunale di Termini Imerese del 7 aprile 2010 che aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 589 c.p., comma 2, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per aver cagionato la morte della minore (OMISSIS), di anni 7 all’epoca dei fatti (accaduti il (OMISSIS)). Il (OMISSIS) trasportava la minore a bordo del proprio motociclo Piaggio Beverly unitamente alla cugina (OMISSIS) di anni 15, posizionando la bambina in piedi davanti a se’ sulla pedana del mezzo allorquando il motociclo, percorrendo la strada provinciale (OMISSIS) in direzione (OMISSIS), entrava in collisione con l’autovettura Honda HRV proveniente dall’opposto senso di marcia condotta da (OMISSIS) (coimputata del (OMISSIS), per la cui posizione si e’ proceduto separatamente). L’urto provocava la violenta caduta della piccola (OMISSIS), che decedeva in ospedale poche ore dopo a causa dei traumi riportati.

    … Nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Palermo, respingendo il gravame del (OMISSIS) ed accogliendo quello proposto dalla parte civile, affermava la esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) nel cagionare l’evento ed escludeva radicalmente il concorso colposo della vittima, attesa la minore eta’ di quest’ultima e la conseguente incapacita’ della stessa circa la consapevole determinazione delle proprie azioni.

    Proprio sulla sussistenza del requisito della colpa, ricorre in Cassazione l’imputato, censurando la sentenza impugnata per manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in punto di attribuzione della colpa esclusiva del sinistro.

    Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato il concorso di colpa della minore nella causazione dell’evento che le aveva procurato la morte.

    La Suprema Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza delle doglianze prospettate e afferma sul punto che la corretta graduazione della colpa (cosi’ come attribuita dai giudici del merito), del pari alla ricostruzione del fatto generatore del danno e alla valutazione della condotta sotto il profilo della colpa e del nesso causale, integra un ulteriore giudizio di fatto censurabile in sede di legittimita’ non per gli apprezzamenti di merito di cui si sostanzia ma solo per la inadeguatezza logica del procedimento razionale posto a base della conclusione sul punto (sez. 4, n. 12789 del 18 ottobre 2000).

    Vale rimarcare che nel caso che occupa il giudice di merito, con coerente e logica motivazione, ha ritenuto determinante eziologicamente la negligente condotta dell’imputato il quale, in violazione di regole cautelari di condotta scritte, contestate nell’imputazione, specifiche e di ordinarie prudenza, perizia e diligenza, decidendo di posizionare due passeggeri sul proprio scooter, e in particolare la piccola (OMISSIS), di 7 anni, in piedi davanti a se’, ha posto in essere una ineliminabile condizione determinativa dell’evento senza la quale esso non si sarebbe verificato. La Corte, in particolare, ha messo bene in luce come l’evidente instabilita’ del mezzo – che si era discostato dal margine destro della corsia di percorrenza – causato dalla pericolosa e non consentita presenza di due trasportate e, in particolare, della minore posta in piedi sulla pedana davanti al guidatore, avesse determinato lo spostamento del veicolo nella opposta corsia di marcia, congruamente e incesurabilmente accertata attraverso la valorizzazione di elementi – accertati dai rilievi tecnici eseguiti nell’immediatezza del sinistro quali la posizione del veicolo Honda dopo il sinistro, ritrovato sulla parte piu’ a destra della carreggiata, anziche’ (come avrebbe dovuto essere) nella parte centrale o sulla sinistra; le tracce sull’asfalto, i residui dei materiali plastici, il luogo di ritrovamento della vittima.

  • Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 30 dicembre 2016, n. 55320

     

    La Cassazione applica al reato di costruzione edilizia disciplinato dall’articolo 181 comma 1 –bis del Dlgs 42/2004 i limiti quantitativi individuati dalla Corte Costituzionale n. 56/16. Questo è limitato ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria, in alternativa, un ampliamento a 750 metri cubi.

    Con sentenza del 31.10.2014, il Tribunale di Cagliari, pronunciando nei confronti degli attuali ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) – imputati dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) (capo A: per avere eseguito, in qualità di proprietari e committenti, opere edilizie in assenza del premesso di costruire in (OMISSIS), località (OMISSIS) in data 23.3.2009 e 10.5.2009), Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, (capo 13: per avere realizzato le opere edilizie di cui al capo a) in assenza della autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo ai sensi del Decreto Ministeriale 25 marzo 1996, e del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, lettera f), articoli 110, 56, 48 e 479 c.p. (capo C: per aver, previo accordo, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il competente Ufficio Tecnico del Comune di (OMISSIS) affinchè, attestando falsamente la conformità di quanto realizzato alla normativa urbanistica rilasciasse il permesso di costruire in sanatoria, reato non verificatosi a causa del mancato rilascio del suddetto provvedimento; in particolare attestavano falsamente nella relazione tecnica allegata all’istanza di accertamento in conformità del (OMISSIS) presentata al Comune di (OMISSIS) il 9.6.2009, la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi così come era prima dell’intervento, senza creazione di volumi, condizione ostativa all’esito favorevole dell’accertamento in conformità – li dichiarava colpevoli dei reato di cui ai capi A, con esclusione delle opere indicate al n. 1 (per le quali ordinava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione), B (ritenendo sussistente il solo vincolo paesaggistico imposto con D.M del 25 marzo 1966) e C, e, concesse le attenuanti generiche, li condannava, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi due reclusione, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Con sentenza del 3.2.2016, la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dagli imputati, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo A ed al delitto di cui al capo B limitatamente alle opere descritte al n. 1 del capo A, perchè estinti per prescrizione, e riduceva la pena inflitta a ciascun imputato ad un anno di reclusione, confermando nel resto.

    Avverso tale sentenza gli imputati fanno ricorso alla Corte di Cassazione facendo valere le risultanza di una recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di reati edilizi.

    … la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1-bis, nella parte in cui prevede”: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed”. Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, e’ limitata, quindi, ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. Argomentano che, difettando nella specie tali presupposti, la condotta degli imputati relativa ai numeri 2, 3 e 4 del capo A) dell’imputazione va ricondotta all’interno della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 con conseguente maturazione del termine prescrizionale alla data del 23.3.2014. Chiedono, pertanto, con riferimento a tali opere l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

    La Corte accoglie il motivo di ricorso, dichiarando l’intervenuta abrogazione della fattispecie delittuosa e la sopravvivenza di un mero reato contravvenzionale.

    Al riguardo afferma la suprema Corte che: “Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura stessa delle sentenze di merito, che le opere oggetto di imputazione non hanno la consistenza necessaria a inquadrarle nella fattispecie delittuosa, sicche’ il reato originariamente contestato come delitto deve ora essere qualificato quale violazione di natura contravvenzionale (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1).

    Residua, dunque, l’ipotesi contravvenzionale di cui al comma primo in relazione alla quale il termine quinquennale di prescrizione, ai sensi degli articoli 157 e 161 c.p., e’ ormai maturato, al piu’ tardi, alla data del 19.7.2015.

    1.2 Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, previa qualificazione del fatto come contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, per essere il reato estinto per prescrizione, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv. 240955).

    1.3. Va, conseguentemente, revocato l’ordine di rimessione in pristino.

    Infatti, in tema di tutela del paesaggio, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, puo’ essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorita’ amministrativa (Sez.3, n.51010 del 24/10/2013,Rv.257916)”.

  • Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 19 dicembre 2016, n. 53888

     

    Non è possibile concedere la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis se il pm si oppone.

    La Cassazione, in questa sentenza e nella successiva, traccia confini e caratteristiche della neo introdotta figura della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

    L’articolo 469 c.p.p., comma 1, stabilisce che “salvo quanto previsto dall’articolo 129, comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato e’ estinto e se per accertarlo non e’ necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo”. Il comma 1-bis, aggiunto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 3, comma 1, lettera a), recita: “La sentenza di non doversi procedere e’ pronunciata anche quando l’imputato non e’ punibile ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare”.

         1.1 Questa Corte, con insegnamento costante, ha affermato che, per il disposto dell’articolo 469 c.p.p., il proscioglimento predibattimentale e’ consentito, solo nelle ipotesi ivi espressamente contemplate, alla condizione che vi sia stato l’interpello delle parti e la non opposizione delle stesse; invero, il richiamo, nell’incipit della disposizione, all’articolo 129 c.p.p., che, come noto, contempla piu’ ampi poteri di declaratoria di cause di non punibilita’ estesi anche al merito e prescinde dal consenso delle parti, deve ritenersi effettuato solo per escluderne l’applicabilita’ in sede predibattimentale: “(…) l’articolo 129 c.p.p., allorche’ fa riferimento ad “ogni stato e grado del processo”, deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello ed in Cassazione, perche’ quelle sono le fasi in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si dispone di tutti gli elementi per la scelta delle formule assolutorie piu’ opportune, rispettando le legittime aspettative dell’imputato. Nella fase predibattimentale dell’attuale processo (…) la fondamentale cesura tra fase dell’indagine e fase del dibattimento porta ad escludere che possa emettersi una sentenza allo stato degli atti ex articolo 129 c.p.p.” (Sez. U., n. 3027 del 19/12/2001, dep.2002, Angelucci, rv. 220555 e, tra le altre, da ultimo, Sez. 3 n. 6657 del 13/01/2010, Spadi, rv. 246188).1.2 Tale principio va affermato anche con riferimento alla nuova disposizione di cui all’articolo 469 c.p.p., comma 1 bis, che ha inserito, tra le cause che legittimano il proscioglimento predibattimentale, anche la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis cod. pen., senza differenziare la procedura rispetto a quella prevista nel comma precedente, prevedendo in aggiunta l’ulteriore, eventuale, interlocuzione della parte offesa, ma non lasciando adito a dubbi circa la necessita’ che l’imputato e il pubblico ministero non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilita’, rinunciando alla verifica dibattimentale (Sez. 3 n. 47039 del 08/10/2015, De Rossi, Rv. 265446; Sez. 5 n. 28660 del 04/02/2016, Manole e altro, Rv. 267360; Sez. 2 n. 12305 del 15/03/2016, Panariello, Rv. 266493). Tanto premesso, va rilevato che effettivamente la sentenza impugnata e’ stata pronunciata nonostante il parere contrario del Pubblico ministero e deve, pertanto essere annullata con rinvio.

  • Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 6 dicembre 2016, n. 51901

     

    Non si applica il 131 bis a chi si impossessa di beni di natura archeologica, anche se questi abbiano un valore commerciale modesto.

    L’imputato ricorre personalmente in Cassazione lamentando in primo luogo la violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, affermando che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata su di un capo di imputazione mai contestato all’imputato, nonché, in secondo luogo, contesta l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla violazione dell’articolo 131-bis c.p., posto che la Corte di appello non ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità reclamata sul presupposto dell’ingente quantità e valore economico dei reperti rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, nonostante che il perito nominato dalla Procura della Repubblica nulla ha saputo dire circa l’eventuale valore commerciale degli oggetti, ritenendoli di modesto valore commerciale ed economico, ne’ circa il valore archeologico di essi.

    Quanto al primo motivo, la sentenza in esame, richiama una pronuncia delle Sezioni Unite, la quale afferma che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche’, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e’ del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

    La Corte territoriale si e’ adeguata a tale insegnamento, in base al quale si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di diversita’ o di inconciliabilita’ sostanziale tale da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa, precisando che, riguardo all’oggetto dell’imputazione, alcuna incertezza sussiste perche’, nel caso di specie, il fatto da cui sono scaturiti gli addebiti (consistente nell’introduzione all’interno della zona archeologica all’evidente fine di svolgervi, anche attraverso l’immutazione dei luoghi, ricerche archeologiche non autorizzate) non e’ stato modificato nei suoi elementi essenziali, con la conseguenza che non si e’ verificata alcuna violazione dell’articolo 521 c.p.p. che riguarda un accadimento assolutamente difforme da quello contestato e l’emergere in dibattimento di accuse in alcun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio.

    In merito all’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. la Suprema Corte afferma che la Corte territoriale ha escluso l’applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p. sul rilievo che il fatto non fosse sussumibile nello schema della particolare tenuita’, essendo addirittura connotato da una indubbia gravita’, desumibile dal non modesto numero dei reperti, il cui interesse archeologico prescinde da quello economico.

    Nell’escludere l’applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p., la Corte territoriale ha compiuto una valutazione che si e’ risolta in un giudizio di fatto il quale, siccome adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicita’, non e’ sindacabile nel giudizio di legittimita’.

  • Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 30 dicembre 2016, n. 55294

     

    La presenza di un amministratore di fatto non comporta ipso iure l’esclusione di responsabilità penale dell’amministratore di diritto in caso di commissione di illeciti.

    Con sentenza del 7 gennaio 2016 la Corte d’appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza del 13 maggio 2015 del Tribunale di Gela, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5 (per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi delle persone fisiche, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, con una evasione di imposta di Euro 287.039,69).

    La ricorrente si difende affermando la veste solo formale di amministratrice della società e dichiarando, a sostegno della propria tesi, che il vero dominus della società fosse il marito, da cui, la stessa era in corso di separazione.

    La ricorrente, utilizzava il giudizio di separazione come prova fondante della sua estraneità ai fatti a lei imputati.

    La Cassazione afferma sul punto che la Corte d’appello ha sottolineato la presentazione da parte della ricorrente della comunicazione dei dati Iva e dei modelli F24, concernenti il pagamento delle ritenute previdenziali e di quelle da lavoro dipendente, relativamente alla societa’ di cui era accomandataria, evidenziando anche come la (OMISSIS), nel corso della verifica fiscale, non aveva contestato la propria qualita’ di soggetto tenuto all’assolvimento degli obblighi fiscali, ne’ aveva prospettato di essere la prestanome del marito, effettivo amministratore della societa’, o l’indisponibilita’ delle scritture contabili della societa’.

    2.1. A fronte di tali rilievi, del tutto idonei ad escludere la veste meramente formale ed apparente della ricorrente, essendo stati evidenziati plurimi e concordanti elementi dai quali trarre la partecipazione effettiva e consapevole della ricorrente alla amministrazione della societa’ di cui era accomandataria, la stessa si e’ limitata ribadire il rilievo di quanto stabilito in relazione alla separazione personale tra essa ed il marito, senza, tuttavia, spiegarne contenuto ed incidenza, e di quanto affermato nel provvedimento della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Caltanisetta, nella quale la stessa sarebbe stata indicata come prestanome delle attivita’ economiche del marito, senza, tuttavia, censurare il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello, ne’ individuarne vizi o manchevolezze, ma proponendo, sostanzialmente, una rivisitazione dell’accertamento di fatto (quanto alla effettivita’ della sua carica) compiuto dalla Corte d’appello, non consentito nel giudizio di legittimita’ in assenza di vizi della motivazione.

    In particolare la ricorrente non ha censurato gli argomenti posti a fondamento, in modo logico e coerente, della affermazione da parte della Corte territoriale della sua partecipazione alla amministrazione della societa’, con la conseguente esclusione della veste meramente formale ed apparente di socia accomandataria della stessa, come tale obbligata alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, sicche’ la circostanza che alla amministrazione concorresse, di fatto, anche altro soggetto (il marito della imputata), non esclude, di per se’, che la stessa partecipasse alla amministrazione e che quindi il suo ruolo non fosse meramente formale o di schermo, ben potendo alla amministrazione della medesima societa’ concorrere, con l’amministratore di diritto, anche un amministratore di fatto, la cui presenza non implica necessariamente la totale esclusione dal governo della societa’ dell’amministratore di diritto, che deve quindi essere dimostrata pur in presenza di un amministratore di fatto.