ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Osservatorio sulla Giurisprudenza Tributaria aggiornato al 31 marzo 2018. A cura di Giuseppe Lonero

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  • Corte di Cassazione, Sezione Terza, sentenza n. 3021 del 08 febbraio 2018: in tema di espropriazione forzata senza la preventiva notificazione della cartella

    La Sezione Terza della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su tema abbastanza controverso quale, l’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria decida di intentare la procedura espropriativa in danno del contribuente, senza preventivamente notificare la cartella.

    Il caso di specie analizzato dai giudici del Collegio ha per oggetto l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato avverso l’atto di intervento nella procedura depositato da Equitalia Nord S.p.A. al fine di ottenere la soddisfazione di un credito di natura tributaria. Il debitore esecutato deduce, a supporto della propria opposizione, l’irregolarità formale del ricorso per intervento per omessa o incerta indicazione del titolo di credito nonchè l’inesistenza del credito azionato per inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento, in quanto irritualmente eseguite ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), modalità che aveva impedito all'opponente di venire a conoscenza dell'esistenza della pretesa creditoria prima dell'esperimento dell'atto di intervento.

    Il giudice di prime cure rigetta l’opposizione, decisione che è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano.

    Il debitore contribuente ricorre per cassazione.

    I giudici del Collegio sostengono in motivazione che nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo disciplinato dal D.p.r. n. 602 del 1973, il diritto di procedere all’esecuzione forzata da parte dell’Amministrazione finanziaria si fonda sul titolo esecutivo, rappresentato dal ruolo oppure  dall’elenco dei debitori predisposto dall’Amministrazione creditrice e successivamente, trasmesso all’agente della riscossione, avente natura di titolo di formazione amministrativa, munito ab origine e per espressa volontà di legge, di idoneità esecutiva senza necessità, a tal fine, di alcuna comunicazione o notificazione al debitore.

    Il titolo esecutivo è costituito dal cd. estratto di ruolo. Quest’ultimo è un documento che, come sancisce l’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, riporta i dati relativi al soggetto contribuente, alla natura ed entità delle pretese iscritte a ruolo, nonchè la descrizione, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo e l’ente creditore. Il predetto estratto di ruolo, inoltre, deve essere munito della dichiarazione di conformità all’originale resa dall’agente della riscossione, integrando idonea prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 cod. civ., anche in ordine all'accertamento della giurisdizione del giudice adito.

    La cartella di pagamento, invece, è la stampa del ruolo in unico originale notificata alle parti che, redatta in conformità al relativo modello ministeriale, riporta l’indicazione dei medesimi elementi identificativi della pretesa risultanti dal ruolo. La sentenza n. 12888 del 23/06/2015, emanata dalla Suprema Corte di Cassazione, fornisce una spiegazione dettagliata sia dell’estratto di ruolo sia della cartella di pagamento ed in particolare, si legge quanto segue: “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice. Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale : esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perchè contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6).

    Gli Ermellini, sostenendo l’orientamento ormai consolidato sia in giurisprudenza sia dottrina, ritengono che la cartella di pagamento svolge una funzione analoga a quella del precetto, ex art. 480 c.p.c., in quanto contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo che nel caso della cartella di pagamento è rappresentata dal ruolo, come peraltro è espressamente previsto dall’art. 49, comma 1, del D.p.r. n. 602 del 1973.

    Costante giurisprudenza sostiene che la cartella di pagamento assolve la funzione di atto di precetto, in quanto contiene l’ingiunzione ad adempiere ed inoltre, assolve anche la funzione sostanziale di portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, nell’ipotesi in cui la cartella non sia stata preceduta dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento.

    I giudici del Collegio precisano, a tal proposito, che: “La cartella di pagamento costituisce, dunque, atto preliminare indefettibile solo di una delle due possibili declinazioni dell’azione esecutiva: condiziona cioè esclusivamente l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione, e non invece l’intervento di questi in procedura espropriativa già intrapresa.”

    In conclusione, gli Ermellini statuiscono che: “il dettato dell'art. 479 c.p.c., nella parte in cui prescrive che “l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva del precetto” ha riguardo unicamente all'espropriazione promossa con il pignoramento, non a quella esercitata in via di intervento; come, peraltro, ha già avuto modo di precisare - ancorchè per incidens - questa Corte, affermando che “non è mai previsto però, in linea generale e salve specifiche disposizioni (dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche: Cass. 18 aprile 2012, n. 6067), che l'intervento debba essere preceduto da precetto” (così, testualmente, Cass. 11/12/2012, n. 22645). Se dunque l'intervento nell'espropriazione postula l'esistenza di un (valido ed efficace) titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall’agente della riscossione, dal ruolo) e non la notificazione di esso e l’intimazione di precetto (attività accorpate, per i crediti azionati dall’agente della riscossione, nella notificazione della cartella di pagamento), non poteva certo trovare accoglimento l’opposizione proposta dalla parte qui ricorrente, dacchè articolata sulla deduzione di vizi di nullità o inesistenza di un atto non necessariamente prodromico all’intervento, ovvero la cartella di pagamento (asseritamente inficiata da un’invalidità derivata - per erronea notifica dell’avviso di accertamento, atto impositivo presupposto - e da invalidità propria delle modalità notificatorie della cartella stessa). Nei sensi anzidetti si impone la correzione della motivazione della gravata sentenza e il rigetto del primo motivo di ricorso, sulla scorta del seguente principio di diritto: “In tema di espropriazione forzata, presupposto dell’intervento dei creditori nella procedura è l’esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notificazione di esso nè la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall’agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicchè è destituita di fondamento l’opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l’intervento spiegato dall’agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento”.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3872 del 16 febbraio 2018: in tema di IVA e società extra UE che acquista dei beni per mezzo di rappresentate fiscale in Italia

    Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3872 del 2018, fanno luce su un tema abbastanza controverso: il caso in cui il rappresentante fiscale di una società non residente extra UE, in proprio e nella qualità, impugni gli avvisi di accertamento a mezzo dei quali l’Amministrazione finanziaria abbia recuperato l’IVA a credito esposta a dichiarazioni.

    Il caso di specie. Il rappresentante di una società non residente extra UE, in proprio e nella qualità, impugna gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate recupera l’IVA a credito esposta nelle dichiarazioni relative agli anni 2004 e 2005.

    L’amministrazione finanziaria sostiene che il comportamento tenuto dalla predetta società, soggetto non residente extra UE, sia elusivo, in riferimento al contratto di subappalto per la costruzione di una piattaforma petrolifera commissionata da quattro società italiane riunite in associazione temporanea di imprese, pur avendo provveduto alla fatturazione passiva di acquisto del materiale necessario per l’esecuzione dell’appalto per mano del rappresentante fiscale ed invece, la fornitura dei beni alle società italiane veniva realizzata direttamente dalla società italiana, della quale ha successivamente chiesto il rimborso.

    La CTP della Spezia accoglie i ricorsi della società contribuente e la CTR rigetta i consequenziali appelli proposti dall’Amministrazione finanziaria.

    Nello specifico, il giudice di secondo grado ha richiamato la sentenza n. 9449 del 2001, emanata dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale il rappresentante fiscale IVA può essere nominato dalla società estera solo ed esclusivamente in occasione di acquisti di beni e non anche per le cessioni poste in essere direttamente dal soggetto non residente sul territorio nazionale. Il giudice di secondo grado ritiene che tale principio trovi un diretto riscontro normativo direttamente nel D. Lgs. n. 18 del 2010, art. 1, comma 1, lett. h), il quale ha reso obbligatorio il meccanismo dell’inversione contabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, in favore di soggetto passivo residente ed ormai stabilito nel territorio nazionale, il quale naturalmente deve assolvere l’imposta mediante emissione di autofattura.

    La Sezione tributaria della Corte di Cassazione rimette gli atti alle Sezioni Unite al fine di pronunciarsi sulla seguente quaestio iuris: “se, in forza di quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, nella versione applicabile ratione temporis, e quindi anteriormente alla promulgazione del D.Lgs. n. 18 del 2010, il soggetto non residente che abbia effettuato la nomina di un rappresentante fiscale abbia l’obbligo o meno di utilizzare tale rappresentante per tutte le operazioni che effettua sul territorio nazionale e se, quindi, gli sia preclusa la possibilità di compiere direttamente le operazioni di cessione nei confronti di soggetto residente nel territorio nazionale (obbligato ad emettere autofattura, in applicazione del meccanismo del reverse charge), una volta che abbia provveduto alla nomina di rappresentante fiscale (o che si fosse identificato ai fini IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 ter)”.

    Le Sezioni Unite osservano che il caso di specie vanta una complessa natura economica, ma oggettivamente unitaria: non vi è dubbio, infatti, che i singoli atti compiuti dalla società contribuente siano strettamente connessi e riconducibili ad una sola prestazione sotto il profilo della sua sostanza economica.

    A tal proposito, i giudici delle Sezioni Unite ricordano che la giurisprudenza comunitaria sostiene che “ciascuna operazione dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente, ma che l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'IVA (tra altre, sentenze 27 ottobre 2005, Levob Verzekeringen e OV Bank, C-41/04, punti 20 e 22; 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501-/09 e C-502/09, punto 53; 10 novembre 2016, Bagtovè, C-432/15, punto 70; 18 gennaio 2018, Stadion Amsterdam, C-463/16, punto 22).

    Nello specifico, ad esempio, nella sentenza del 18 gennaio 2018, Causa C-463/16, la Corte di Giustizia dell’UE ha statuito quanto segue: “da un lato, dall'art. 2 della sesta direttiva discende che ciascuna operazione dev'essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall'altro, l'operazione costituita da un'unica prestazione sotto il profilo economico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'IVA. Si deve considerare che si è in presenza di un'unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.”

    In occasione della pronuncia del 27 ottobre 2005, causa C-41/04, i giudici comunitari sostengono che: “si tratta di una prestazione unica, in particolare nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, quando invece uno o più elementi devono essere considerati come una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale”.

    Alla luce delle anzidette considerazioni, le Sezioni Uniti statuiscono che: “deve ritenersi che il contribuente non residente, una volta avvalsosi del rappresentante fiscale nominato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17 (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 18 del 2010) per l'acquisto di beni costituente il primo segmento di una complessa ma oggettivamente unitaria operazione economica, e quindi optato, in ordine a questa, per l'applicazione dell'IVA secondo il regime ordinario, non può poi agire direttamente, con applicazione del regime dell'inversione contabile (reverse charge), in relazione ad altri atti o prestazioni inerenti alla medesima unica operazione, attuandone in tal modo un artificioso frazionamento.

    In conclusione, i giudici delle Sezioni Unite ritengono che il soggetto non residente può optare per l’emissione della fattura in occasione di alcune operazioni e non per altre, garantendo però che il suo operato non sia finalizzato a celare delle operazioni in frode alla legge.

  • Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 21 febbraio 2018 n. 4166: in tema di ragionevole durata del processo tributario

    La Suprema Corte di Cassazione è stata adita al fine di pronunciarsi sul tema concernente l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni della Legge n. 73 del 2010, sul presupposto della durata ultradecennale della controversia in esame e della soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio.

    Il caso di specie trae origine dal ricorso proposto da Q.A.R. nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per la cassazione della sentenza emessa dalla CTC, a mezzo della quale è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni della Legge n. 73 del 2010, sul presupposto della durata ultradecennale della controversia in esame e della soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio.

    Gli Ermellini rigettano il ricorso proposto dalla contribuente.

    I giudici della Suprema Corte di Cassazione si pronunciano su un tema molto discusso: la ragionevole durata del processo tributario, riprendendo il precetto normativo contenuto nell’art. 3, comma 2-bis, lett. a), del D.L. n. 40 del 2010.

    La predetta norma sancisce che: “Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato (…)”.

    Gli Ermellini osservano, a tal proposito, che l’interpretazione autentica dell’anzidetta norma è contenuta nell’art. 29, comma 16 – bis, del D.L. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2012, ove si legge quanto segue: “ il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), primo periodo, si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, opera la predetta definizione automatica”.

    Sul medesimo argomento si è pronunciata anche la Corte di Giustizia UE, sez. IV, con sentenza n. 500 del 29 marzo 2012.

    Nell’anzidetta sentenza, la Corte sostiene che sussista la compatibilità con il diritto dell’UE di una norma nazionale che sottrae le controversie tributarie ultradecennali al sindacato giurisdizionale, subordinando l’effettiva riscossione del credito tributario alla protezione del principio del termine ragionevole di giudizio.

    Nello specifico, la Corte di Giustizia si è pronunciata al fine di chiarire se sussista una compatibilità con l’ordinamento europeo della disciplina della definizione delle liti pendenti introdotta dall’art. 3, comma 2 – bis lett. a) del D.L. n. 40/2010, con modificazioni, della legge n. 73 del 2010.

    La Corte ha ravvisato la sussistenza della compatibilità della norma italiana con il sistema armonizzato di impostazione sul valore aggiunto, riconoscendo nella fattispecie in concreto la meritevolezza dell’intervento normativo volto a consentire la definitività di quelle liti di durata ultradecennale. I giudici della Corte sostengono pertanto che gli Stati membri devono adottare tutte le misure legislative ed amministrative al fine di garantire che l’IVA sia interamente riscossa nel proprio territorio. Il predetto obbligo non deve però entrare in contrasto con il termine ragionevole di giudizio, sancito dall’art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

    Sul punto, infine, vi sono delle precedenti sentenze degli Ermellini ove si legge che in tema di condono fiscale le liti pendenti da oltre dieci anni, in cui l'Amministrazione risulti essere stata soccombente nei primi due gradi di giudizio, sono “definibili automaticamente”, dinanzi alla Commissione tributaria centrale, con decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), del D.L. n. 40 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2010, solo nell’ipotesi in cui la controversia sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione. La predetta condizione deve essere esclusa se, a tale data, il giudice investito abbia già adottato la decisione, benchè non siano ancora decorsi i termini per impugnarla, tenuto conto che con la pubblicazione della sentenza cessa la pendenza e la Commissione suddetta perde il potere di emanare il decreto di estinzione.

  • Corte di Giustizia dell’UE, sentenza del 22 febbraio 2018 nella Causa C-182/17: sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dell’IVA da parte della società pubblica anche sui servizi forniti al Comune

    La Corte di Giustizia dell’UE è stata adita al fine di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

    La predetta domanda è stata proposta in seno ad una controversia nata tra la NTN e la direzione dei ricorsi dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane dell’Ungheria in merito all’assoggettamento della società NTN all’IVA per alcune attività alla stessa affidate in forza di un contratto concluso con il comune dell’Ungheria.

    L’origine della vicenda nasce dalla richiesta di chiarimenti in ordine all’esatta quantificazione del soggetto passivo IVA rilevante ai fini del presupposto soggettivo e la rilevanza che assumono ai fini IVA i corrispettivi erogati dal Comune alla società partecipata.

    L’anzidetta società, senza scopo di lucro, partecipata dall’ente pubblico ritiene che i corrispettivi percepiti a fronte delle prestazioni rese, giusto contrato stipulato con il Comune, non sono da assoggettare al regime dell’IVA.

    L’Amministrazione finanziaria ungherese sostiene invece che la società predetta rappresenta un soggetto passivo e pertanto, deve essere soggetto al pagamento dell’IVA.

    Nello specifico, la Corte suprema ungherese ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: “Se rientri nella nozione di “ente di diritto pubblico” di cui all’art. 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112 una società commerciale detenuta al 100% da un comune. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si debba ritenere che detta società commerciale svolga in quanto pubblica autorità i compiti che incombono obbligatoriamente al comune, ma dei quali quest’ultimo l’ha investita. In caso di risposta negativa a una delle due questioni precedenti, se si debba ritenere che gli importi corrisposti dal comune alla suddetta società commerciale per lo svolgimento dei compiti affidatele costituiscano un corrispettivo.”

    I giudici della Corte di Giustizia tracciano un chiaro quadro della norma di riferimento ovvero, l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112. I predetti giudici sostengono che la citata norma qualifica una prestazione di servizi come “operazione a titolo oneroso” e pertanto, soggetta ad IVA e si presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra la prestazione ed un compenso realmente ricevuto dal soggetto passivo.

    Nella motivazione della sentenza in commento, si legge quanto segue: “un’attività rientra nella nozione di “attività economica”, ai sensi della norma citata, se è esercitata al fine di ricavarne “introiti aventi carattere di stabilità”.

    Alla luce delle predette considerazioni, i giudici della Corte ritengono che sia irrilevante, ai fini del presupposto oggettivo, che l’attività esercitata sia regolamentata per legge e finalizzata ad un interesse generale.

    Appare chiaro alla Corte che le somme versate dal Comune in favore della società rappresentano un corrispettivo del rapporto sinallagmatico e conseguentemente, tra i predetti soggetti si configura una prestazione di servizi che genera IVA.

    In ordine alla problematica legata alla presenza di uno dei soggetti nel rapporto sinallagmatico di natura a partecipazione pubblica, quale un’organizzazione comunale, i giudici della Corte osservano che, alla luce di una costante giurisprudenza comunitaria, deve essere sottoposto al regime dell’IVA.

    In conclusione, la Corte emana il seguente principio di diritto: “L’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all’imposta sul valore aggiunto in forza di tale disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e u comune. L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, non ricade nella norma di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, prevista da detta disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva.”