Giurisprudenza Amministrativa
Limitazioni al diritto di libera circolazione: nel bilanciamento prevale la tutela del diritto alla salute pubblica.
Dì Arianna Cutilli.
NOTA A TAR SARDEGNA - SEZIONE PRIMA,
DECRETO 7 aprile 2020, n. 122.
ARIANNA CUTILLI
Limitazioni al diritto di libera circolazione: nel bilanciamento prevale la tutela del diritto alla salute pubblica.
Il contributo qui offerto vuole costituire un spunto di riflessione sulla declinazione in ambito giurisprudenziale e, precisamente, in sede cautelare, della nota e oggi attualissima tematica del bilanciamento fra diritti costituzionalmente garantiti.
La vicenda
A causa della pandemia da nCovid-19 stiamo assistendo ad una bulimia normativa e provvedimentale, nel cui ambito sono sicuramente ricomprese le numerose ordinanze contingibili e urgenti emanate dai sindaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 d.lgs. 267/2000.
Tra queste ultime, sono state recentemente portate all’attenzione del T.a.r. Sardegna due ordinanze emanate dal sindaco del comune di Pula (n. 9/2020 prot. n. 9203 del 31/03/2020 e n. 10/2020 prot. 9446 del 02/04/2020), mediante le quali sono state adottate misure ulteriormente restrittive della libertà dei cittadini di quel comune – le quali erano già state sensibilmente compresse da una precedente ordinanza regionale[1].
In particolare, con l’ordinanza n. 9 del 31/03/2020, il sindaco di Pula limitava gli ingressi da parte dei cittadini all’interno di market, supermarket e minimarket ad un massimo di due accessi settimanali e per un solo membro per nucleo familiare.
Parimenti, l’ordinanza ha limitato le uscite dall’abitazione ad una sola volta al giorno, autorizzando sempre un solo componente nucleo famigliare, per recarsi in panifici, macellerie, pescherie, negozi di ortofrutta, purché siano esercizi commerciali non situati all’interno dei market, supermarket e minimarket sopra considerati.
L’ordinanza in esame, unitamente alla successiva n. 10 del 02 aprile 2020[2], è stata impugnata avanti al T.a.r. Sardegna, al fine di sentirne dichiarare l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56 d.lgs. 104/2010[3], lamentando i ricorrenti una grave compromissione del diritto alla riservatezza[4], della loro libertà di movimento e della possibilità di approvvigionarsi dei beni di prima necessità.
Il fumus boni iuris e il periculum in mora
Il T.a.r., con decreto n. 122 del 07/04/2020, nel valutare la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessaria al fine della concessione dell’invocata tutela cautelare, ha ritenuto che le ordinanze contingibili e urgenti impugnate siano state adottate in presenza dei presupposti di necessità e urgenza in materia sanitaria e che le stesse non si pongano in contrasto con le disposizioni dettate a livello nazionale e regionale, peraltro richiamate nella stessa ordinanza, posto che gli impugnati provvedimenti si limitano a rendere più stringenti alcune delle misure prese a livello nazionale e regionale “con il dichiarato fine di evitare che il contagio nell’ambito comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con l’obiettivo di limitare al massimo gli spostamenti e le uscite dalla propria abitazione per l’approvvigionamento dei necessari beni alimentari”.
Richiamando il testo dell’ordinanza n. 9, il T.a.r. ha evidenziato la sussistenza della proporzionalità delle misure maggiormente restrittive adottate dal Sindaco in relazione all’emergenza sanitaria in corso, attraverso il richiamo della motivazione esposta nella stessa ordinanza. In quest’ultima, infatti, risulta evidente come la scelta di adottare le menzionate restrizioni fosse giustificata da una persistente violazione, da parte dei cittadini, del divieto di assembramento presso gli esercizi commerciali considerati nell’ordinanza, sicché si era reso necessario limitare quantitativamente le uscite dall’abitazione consentite alla cittadinanza.
A fronte della ragionevolezza delle misure adottate mediante l’ordinanza, il T.a.r. neppure ha potuto ravvisare gli estremi del periculum in mora, eventualmente derivante dalla mancata sospensione del provvedimento, atteso che viene comunque garantita a tutti la possibilità di approvvigionarsi dei beni alimentari e di prima necessità, senza, quindi, arrecare pregiudizi gravi e irreparabili alla vita dei cittadini.
Il bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti
Il giudice amministrativo sardo conclude, quindi, dando dimostrazione della concreta applicazione della tecnica del bilanciamento tra i diritti fondamentali in gioco nel caso in esame, quali la libertà di circolazione, la riservatezza e, chiaramente, il diritto alla salute.
Abbracciando la tesi valorizzata nella recentissima pronuncia del Consiglio di Stato[5], con il quale i giudici di Palazzo Spada hanno espressamente valutato il diritto alla salute pubblica come valore superiore alla libertà di movimento, alla privacy e, financo, al lavoro, anche il T.a.r. Sardegna ha ritenuto che nella valutazione tra contrapposti interessi (rectius, diritti fondamentali), a fronte della compressione di alcune libertà fondamentali, deve essere accordata prevalenza alle misure volte a tutelare la salute pubblica.
In un periodo storico in cui la salute pubblica, e quindi la vita umana, sono così gravemente compromesse, il giurista non può che affrontare le questioni derivanti dall’adozione di provvedimenti di questa natura chiedendosi se le misure disposte rispettino il principio di proporzionalità, che sempre deve informare l’esercizio del potere pubblico, onde evitare che una situazione emergenziale possa essere elusivamente utilizzata per aggirare il rispetto di diritti che la costituzione ritiene inviolabili.
Nel caso di specie, l’ordinanza contingibile e urgente non solo ha limpidamente evidenziato lo scopo da raggiungere (ossia evitare la diffusione del contagio), così come le ragioni di necessità e urgenza alla base dell’adozione, ma non sembra neppure aver ecceduto nelle misure restrittive a tal fine adottate che, a giudizio del T.a.r., e anche di scrive, sono state ben calibrate rispetto alla gravità dell'emergenza sanitaria in atto, dimostrandosi così perfettamente idonea al raggiungimento dello scopo.
NOTE:
[1]Vd. Art. 5 Ordinanza n. 11 del 24/03/2020 del Presidente della Regione Autonoma Sardegna nel quale si dispone: “È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci”.
[2]Quest’ultima introduce solo delle rettifiche alla prima ordinanza del seguente tenore: “1. Nella parte ordinatoria nella frase “L’obbligo di verificare comportamenti discordanti da parte dei cittadini e segnalare eventuali inosservanze alle disposizioni della presente ordinanza è in capo alle singole attività commerciali ed alle Forze dell’Ordine “le parole “Forze dell’Ordine” sono sostituite dalle parole “dalle Forze di Polizia Locale”; 2. Nella sezione delle avvertenze la frase: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale ( arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206,00) e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad euro 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D. Lgs. N. 267/2000” è sostituita dalla seguente: “Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad euro 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D. Lgs. N. 267/2000”.
[3]Come noto, l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto che tutte le istanze cautelari vengano trattate con il rito cautelare monocratico di cui all’art. 56 c.p.a..
[4]L’ordinanza in parola ha introdotto un sistema di c.d. “Cartelle Spesa”, di cui i cittadini devono obbligatoriamente dotarsi, cosicché i titolari degli esercizi commerciali sopraindicate possano registrare il nominativo del cliente in un apposito registro, nonché un timbro di annullamento nella Cartella Spesa.
[5]Cons. Stato, sez. III, decreto n. 1553 del 30/03/2020