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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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La regolarizzazione degli stranieri.

Di Daniele Cataldo
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La regolarizzazione degli stranieri

Di DANIELE CATALDO

 

L’articolo 103 del decreto Legge n. 34/2020, c.d. “decreto rilancio”, disciplina l’emersione dei rapporti di lavoro. Per semplicità espositiva, diciamo subito che la procedura può essere attivata attraverso due strade: la prima fa capo al datore di lavoro, l’altra al lavoratore straniero stesso.

1.Settori economici in cui è possibile attivare la procedura

-Agricoltura, allevamento, pesca, zootecnia, acquacoltura, ed attività connesse1;

-assistenza alla persona per se stessi(datore di lavoro ) o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

-lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2.Chi può presentare istanza di regolarizzazione La procedura di regolarizzazione può essere attivata:

1) dal datore di lavoro;

2) dallo stesso lavoratore straniero.

3.La procedura attivata dal datore di lavoro (Art.103 c.1) Ad attivare la procedura di regolarizzazione può essere il datore di lavoro, purché questo sia:

-cittadino italiano;

-cittadino dell’U.E.;

-cittadino straniero, purché in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Si ritiene, pertanto, che il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno non di lungo periodo non può attivare la procedura.

3.1. Con l’attivazione della procedura cos’è ’ legittimato a chiedere il datore di lavoro? Il datore di lavoro che abbia attivato la procedura può chiedere:

a) l’assunzione di un cittadino straniero;

b) se, invece, è in corso un contratto in nero, il datore di lavoro può chiederne l’emersione.

3.2. Quali cittadini stranieri possono essere regolarizzati?

1) il cittadino straniero che si trova sul territorio nazionale, ma di cui risulti la sua presenza, prima dell’8 marzo 2020;

2) che non abbia lasciato il territorio nazionale dopo l’8 marzo 2020;

3) che la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 sia documentabile attraverso:

a) rilievi foto-dattiloscopici;

b) dichiarazione di presenza di cui alla legge n. 68/2007, ovvero siano in possesso di una documentazione di data certa, proveniente da organismi pubblici.

I requisiti di cui ai punti 1,2,3, di cui sopra sono previsti cumulativamente e non alternativamente in capo allo straniero.

3.3. Il datore di lavoro dovrà dimostrare di possedere un certo reddito? Si , in particolare , in relazione alla capacità economica del datore di lavoro, L’ITL verificherà:

-per il lavoro subordinato: che il reddito imponibile od il fatturato, quali risultanti all’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non siano inferiori a 30.000 euro annui,

-per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona: che il reddito non sia inferiore a 20.000 Euro, se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, non inferiore a 27.000 euro in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del anche se non conviventi. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro è rimessa all’ITL, ai sensi dell’art. 30 bis comma 8 del D.P.R. 394/99 e, in ogni caso, le istanze presentate potranno essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all’ordine cronologico di presentazione, i requisiti reddituali risultino congrui.

  • La richiesta di regolarizzazione avanzata dal datore di lavoro cosa deve contenere?
  • la durata del contratto (subordinato) che può essere a tempo determinato od indeterminato;
  • condizioni retributive conformi al C.N.L.

 

  1. La procedura attivata dallo straniero stesso (Art.103 2.) 

Il cittadino straniero può attivare la procedura di regolarizzazione se sussistono i seguenti requisiti:

  • se è in possesso di un d.S. scaduto a partire dal 31.10.2019 (quindi dopo il 31 ottobre 2019) non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno;

 

  • il lavoratore straniero deve dimostrare di essere in Italia prima dell’8 marzo 2020 e di non essersi allontanato dopo tale data;

 

  • deve dimostrare di aver già svolto attività lavorativa nei settori economici per i quali il decreto prevede la regolarizzazione prima del 31.10.2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16 dell’art. 103 del decreto

 

 

4.1.      Con l’attivazione della procedura cos’è legittimato a chiedere lo straniero?

 

Se sussistono le tre condizioni di cui sopra, il cittadino straniero presenta istanza volta ad ottenere un P.d.S. temporaneo, valido solo sul territorio nazionale, e per la durata di 6 mesi.

Scaduti i 6 mesi, il P.d.S. temporaneo potrà essere convertito in P.d.S. per motivi di lavoro se sussistono le seguenti condizioni:

 

1) Se nel termine della sua durata( 6mesi) il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei tre settori previsti dal decreto al comma 3.

 

 

 

 

  1. Condizioni ostative della richiesta

 

 

Le condizioni ostative, che rendono quindi inammissibile la richiesta di regolarizzazione, possono riguardare sia il datore di lavoro che il lavoratore.

 

 

  • Condizioni ostative per il datore di lavoro

 

 

Rendono inammissibile la richiesta di regolarizzazione presentata dal datore di lavoro se questo è stato destinatario di una condanna ancorché non definitiva, negli ultimi 5 anni, o di applicazione di pena su richiesta (art.444 c.p.p. ) per i reati di:

 

  1. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia o dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art 600 p.;

 

  1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603 bis del p.;
  2. Reati previsti dall’art. 22 comma 12 del T.U. Immig.
  • Condizioni ostative per lo straniero

 

Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:

  1. che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13 commi 1 e 2, c) del T.U.Immigrazione, e dell’art.3 del D.L. 144/2005, convertito nella l. 155/2005 e successive modificazione ed integrazioni;

 

  1. che risultino segnalati anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  2. che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’art 380 c.p.p. o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
  3. che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p. .

 

Giova segnalare che per il lavoratore straniero, a differenza del datore di lavoro, non c’è il riferimento temporale di 5 anni, ciò significa che anche una sentenza risalente nel tempo può incidere negativamente sulla richiesta di regolarizzazione

 

  1. Le fasi della procedura
  • La procedura attivata dal datore di lavoro
  1. Il datore di lavoro deve presentare domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione;
  2. La richiesta così presentata necessita del parere della Questura e dell’Ispettorato del Lavoro che verifica la conformità del contratto e del reddito del lavoratore al C.N.L.

 

Ottenuti i pareri favorevoli da parte delle Questure ed Ispettorato del Lavoro, lo sportello Unico convoca le parti (datore di lavoro e lavoratore straniero), per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risulta dalla documentazione di seguito indicata che dovrà essere esibita:

  • Documento d’identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità; con riferimento al documento d’identità del lavoratore, qualora nell’istanza sia stato indicato un documento scaduto o qualora il documento indicato sia scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita; nel caso di mancanza del documento possono essere esibiti documenti equipollenti, quali ad esempio:
    • Lasciapassare comunitario
    • Lasciapassare frontiera
    • Titolo di viaggio per stranieri
    • Titolo di viaggio apolidi
    • Titolo di viaggio rifugiati politici
    • Attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del paese d’origine.

 

Potrà, inoltre, essere indicato in via eccezionale anche il P.d.S. scaduto, fermo restando che all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, lo straniero dovrà essere in possesso di un documento di identità in corso di validità.

 

  • Ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;
  • Ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto;

 

  • Prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico( a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessera nominativa dei mezzi pubblici, certificazione provenienti da forze di polizia, titolarità di scheda telefonica o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o Consolari in Italia);
  • Certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all’inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell’autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l’attività di assistenza alla persona);
  • Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;
  • Marca da bollo il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda;
  • Ogni altra documentazione che lo Sportello Unico ritenga necessario

Esauriti positivamente gli accertamenti descritti, il datore di lavoro ed il lavoratore, sempre presso lo Sportello Unico, provvederanno alla stipula del contratto di soggiorno, sottoscrivendo il modello predisposto dal sistema informatico.

Al lavoratore verrà, altresì, consegnato il precompilato modello 209 che egli provvederà ad inviare alla Questura, per il tramite del servizio assicurato da Poste Italiane S.p.a. ai fini della richiesta del P.d.S.

 

Se le parti non si presentano la richiesta di regolarizzazione viene archiviata.

 

  • La procedura attivata dallo straniero

Lo straniero che vuole presentare istanza di regolarizzazione deve farlo presso la competente Questura. Lo straniero, in possesso di P.d.S. scaduto dopo il 31.1.2019, con l’istanza chiede un

P.d.S. temporaneo di 6 mesi depositando:

  • Prova della presenza sul T.N. prima dell’8 mazro 2020;
  • La documentazione che comprova di aver già svolto attività lavorativa nei settori previsti dal 

La    documentazione    comprovante    lo    svolgimento    dell’attività    lavorativa    verrà    passata all’Ispettorato del Lavoro che farà le relative verifiche.

Se tutto è in regola, la procedura seguirà il suo corso e la Questura rilascia alla straniero un attestato che consentirà allo straniero sia il regolare soggiorno che lo svolgimento dell’attività lavorativa.

  1. Termine di presentazione delle istanze

Tutte le istanze devono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio 2020

 

  1. Costi della procedura
  • Costi per il datore di lavoro che presenta istanza di regolarizzazione
  • Per il datore di lavoro è previsto un costo forfettario pari ad euro 500 per oneri di procedura per ogni lavoratore;
  • Un’ulteriore quota, a titolo di sanzione forfettaria per le voci fiscali, contributive e retributive non pagate nel caso in cui preesiste un contratto in nero e si chiede l’ermersione.
  • Costi per lo straniero che presenta istanza di regolarizzazione.

Se ad attivare la procedura di regolarizzazione è lo straniero, il costo della procedura è pari a 130 euro

  1. Effetti della procedura

Secondo quanto stabilito dall’art.103 comma 11 del decreto, dall’entrata in vigore del medesimo fino alla conclusione dei procedimenti:

  • Sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
  • Sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del lavoratore per l’ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con esclusione degli illeciti di cui all’art 12 del T.U.Immigrazione .

 

Inoltre nelle more della definizione della procedura, è fatto divieto di espulsione dello straniero, tranne che nei casi previsti al comma 10 dell’art. 103 de decreto.

9.1.     Cosa succede ai procedimenti sospesi?

I procedimenti sospesi, nel caso di sottoscrizione del P.d.S. , congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione, e il rilascio del P.d.S. comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al citato comma 11 dell’art 103 del decreto nel caso di regolarizzazione di cui all’art 103 comma 1 ( cioè, nel caso in cui l’istanza di regolarizzazione venga attivata dal datore di lavoro)

 

N.B. Per il datore di lavoro i procedimenti amministrativi e penali, connessi all’impiego irregolare dei lavoratori, vengono archiviati anche se la procedura si conclude negativamente per cause ostative non imputabili al datore di lavoro

Nel caso di istanza di regolarizzazione attivata dallo straniero, l’estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11 dell’art. 103 del decreto, si avrà esclusivamente a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (cioè, a seguito di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro)