Giurisprudenza Civile
La nullità del patto di non concorrenza.
Di Massimo Sabatini Terreni
La nullità del patto di non concorrenza
Di Massimo Sabatini Terreni [1]
Abstract
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 05 maggio 2025, n. 11765 (Presidente M.M. Leone, Relatore Consigliere G. Michelini), conforme alla Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 547/2020, depositata il 03.12.2020, sancisce la nullità del patto di non concorrenza scaturita da una illegittima combinazione nel momento in cui il datore di lavoro, un istituto di credito nel caso di specie, richiama un’estensione territoriale troppo ampia comparata ad un corrispettivo economico oggettivamente basso per il lavoratore assoggettandolo, senza possibilità di scelta, all’autonomia decisionale.
The Court of Cassation, Labor Section, with order no. 11765 of May 5, 2025 (President M.M. Leone, Rapporteur Councilor G. Michelini), in accordance with the Bologna Court of Appeal, ruling no. 547/2020, filed on December 3, 2020, establishes the nullity of the non-competition agreement resulting from an illegitimate combination when the employer, a credit institution in this case, invokes an excessively broad territorial extension compared to an objectively low financial compensation for the worker, subjecting him, without the possibility of choice, to decision-making autonomy.
Sommario: 1. La vicenda – 2. Il merito – 3. La decisione
- La vicenda
Con tre gradi di giudizio conformi si mette fine ad un procedimento che ha avuto ad oggetto il patto di non concorrenza, ovverosia quel negozio giuridico dove il datore di lavoro chiede al lavoratore di non occuparsi, nei successivi incarichi e per un tempo limitato, di questioni che possono essere in diretta concorrenza con la mansione appena abbandonata.
Nel caso in esame la Corte d’Appello di Bologna si uniforma al Tribunale medesimo, che già aveva respinto il ricorso della banca, accertando la nullità del patto di non concorrenza sulla base del fatto che prevedeva un estremo restringimento nel vincolo concorrenziale. Tale circostanza scaturiva da due fattori che, correlati tra loro, rendevano sostanzialmente impossibile gestire un’attività lavorativa nell’ambito del credito, assicurativo e finanziario. La Corte territoriale evidenzia che estendere la territorialità in modo eccessivo prevedendo, a fronte di questo, un compenso economico non adeguato, è irragionevole, in quanto si chiede un sacrificio al lavoratore che va oltre i limiti previsti dalla legislazione corrente. Peraltro, nell’accordo, si consentiva alla banca, in modo autonomo, di modificare la già menzionata estensione territoriale: tale clausola, illegittima, rende nullo l’accordo in quanto lascia al ricorrente la libertà di porre limiti ulteriori in seguito alla stipula, rendendo così non prevedibili e non individuabili fin da subito i limiti territoriali dove il controricorrente avrebbe potuto operare con una sua eventuale attività lavorativa. Di conseguenza, l’obbligo interdittivo che la banca vorrebbe attribuire con la stipula del patto, qui non avrebbero più un confine delimitato, in quanto i limiti che dovrebbero circoscrivere l’operatività sul territorio potrebbero cambiare a sua discrezione. I magistrati di secondo grado rilevano che vi è da tenere di conto di un ulteriore fattore che rinvengono nell’assenza di una proporzionalità del corrispettivo pattuito (10% della Retribuzione Annua Lorda) riferita alla smisurata estensione territoriale, e quindi lavorativa, prevista. Contesto che limita il lavoratore in modo smisurato.
La banca quindi, per mezzo del proprio difensore, propone ricorso alla Suprema Corte di Cassazione poggiandosi su quattro motivi.
- Il merito
Gli Ermellini ritengono che tre dei quattro punti possano essere analizzati congiuntamente in quanto collegati tra loro. Gli stessi peraltro risultano infondati.
L’elemento comune di questi tre punti è, secondo parte ricorrente, l’errata applicazione dell’art. 2125 c.c. (Patto di non concorrenza) che stabilisce la disciplina del patto in discussione, messo in correlazione dapprima con l’art. 2103 c.c. (Prestazione del lavoro), dove il ricorrente pone l’accento sul fatto che qualora il lavoratore venisse trasferito nel corso della carriera lavorativa la banca si vedrebbe costretta a stabilire nuovi confini e quindi giustificherebbe l’indeterminabilità del limite territoriale; poi con l’art. 1419 c.c. (nullità parziale), in quanto la Corte territoriale avrebbe potuto dichiarare nullo una sola parte del patto là dove ha riconosciuto la nullità della clausola relativa all’aggiornamento del vincolo territoriale; infine parte ricorrente mette in discussione l’art. 2125 c.c. con il combinato disposto dell’art. 2697 c.c. (Onere della prova) e art. 112 c.p.c. (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) ritenendo che i giudici del secondo grado di giudizio si siano limitati ad esaminare la circostanza che il lavoratore venisse compromesso nella sua attività lavorativa restringendo il suo campo di azione, pregiudicando la possibilità di estrinsecare la propria professionalità, quando avrebbero potuto esaminare tale circostanza in un prospetto più ampio, necessario, a suo dire, per comprenderne il fine.
Così come infondato risulta, anche a parere di chi scrive, l’altro motivo di ricorso, dove si deduce che la sentenza sia nulla per motivazione apparente. Per quanto qui di competenza la motivazione apparente è rinvenibile nel momento in cui il giudice “omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione” (cfr. Cassazione, n. 16958/2023) non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (cfr. Cassazione SS.UU. n. 22232/2016).
La Suprema Corte non ha dubbi che in punto di diritto la questione primaria sia la sproporzione tra il compenso pattuito ed il sacrificio richiesto al lavoratore. Condivide e conferma l’orientamento della Corte territoriale evidenziando come i presupposti del patto di non concorrenza previsti dall’art. 2125 c.c. non possano essere trascurati in quanto sono quelli sui quali si fonda il negozio giuridico: la determinatezza dei limiti dell’oggetto, di tempo e di luogo. Ciò si traduce nel fatto che l’indeterminabilità e indeterminatezza alla stipula del limite territoriale attribuiscono al datore di lavoro la facoltà del c.d. ius variandi, potendo modificare in ogni tempo la circoscrizione dell’ambito lavorativo. Tale questione carica di inefficacia il contratto rendendolo invalido (negotium contra legem) ed è proprio nel corrispettivo dell’art. 2103 c.c. che tale clausola è illegittima in quanto non è accettabile che la banca possa cambiare in via discrezionale ed unilateralmente l’area territoriale sul quale il lavoratore si troverebbe ad agire. Ciò comporterebbe anche uno squilibrio a favore del datore di lavoro non giustificabile di per sé nel caso di un accordo lavorativo a latere del contratto di lavoro; in più, nel caso di cui si tratta, i giudici della Suprema Corte pongono anche l’accento sulla questione economica, avvalorando la tesi che il corrispettivo pattuito rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore non è adeguato. Il corrispettivo dovuto, insistono gli Ermellini, deve possedere i requisiti dell’oggetto dell’accordo, previsto dall’art. 1346 c.c.. Quando è accertata la determinatezza o determinabilità ex ante, occorre in modo imprescindibile verificare se, ai sensi dell’art. 2125 c.c. il compenso stabilito non sia soltanto simbolico, ma sia adeguato al sacrificio richiesto all’altra parte visto che, con la delimitazione, si va a creare una riduzione territoriale sulla quale il lavoratore potrà agire e di conseguenza si vanno a generare i presupposti per una limitata capacità di guadagno, quantomeno sulla carta. Proprio in virtù di tale compromissione territoriale, la clausola non deve poi andare a ridurre, con effetto sostanziale, quelle che potrebbero essere le capacità di guadagno perché in questo caso verrebbe compresso il potenziale e la competenza e quindi la professionalità del lavoratore, in modo inadeguato.
- La decisione
In virtù di quanto esposto è evidente che imporre ad un lavoratore la sottoscrizione di un patto di non concorrenza che non segua gli insegnamenti previsti dal Codice civile comporta la nullità dell’intero accordo. Non lasciare margini territoriali consoni all’eventuale ulteriore lavoro e quindi limitare in modo eccessivo il raggio stabilendo vincoli di spazio non compensati da un adeguato ristoro economico è ingiustificato. Così come inserire nell’accordo clausole discrezionali che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di modificarne l’ambito di circolazione.
Poco da aggiungere in merito alla infondata richiesta di parte ricorrente, ai sensi del punto 3) art. 360 c.p.c., circa l’inammissibilità relativa alla motivazione apparante, se non per la questione che tale censura avrebbe dovuto essere chiesta eventualmente in conformità con il punto n. 5), oggi non più impugnabile in seguito alla riforma Cartabia, d. lgs. 149/2022. [2]
I giudici di piazza Cavour aderiscono alle motivazioni della Corte d’Appello di Bologna e dello stesso Tribunale rigettando il ricorso, forti anche di una giurisprudenza costante nella materia della querelle oggi in discussione (cfr., ex multiplis, Cass. n. 9790/2020, n. 5540/2021, n. 23723/2021, n. 33424/2022), che fa apparire l’ordinanza come un giudizio apodittico.
NOTE:
[1] Avvocato presso Consiglio Nazionale delle Ricerche
[2] Nell’art. 360 del Codice di procedura civile, il comma 4 è stato inserito ed il comma 5 è stato modificato dalla c.d. riforma Cartabia, ex art. 3, c. 27, d. lgs. n. 149 del 10/10/2022. Il comma 4 infatti chiarisce che in seguito ad una doppia pronuncia conforme nel merito si può adire la Suprema Corte soltanto per i motivi di cui ai punti 1), 2), 3), e 4).
