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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

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La notificazione degli atti di riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri.

Di Riccardo Lancia
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La notificazione degli atti di riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri

 

Di Riccardo Lancia (*)

 

Abstract

Il presente contributo si propone l’obiettivo di analizzare la recente vexata quaestio sorta in ordine alla validità o meno della notificazione di atti di riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri. L’elaborato ricostruisce, inoltre, la normativa relativa alla notificazione, compresa quella effettuata tramite posta elettronica certificata, degli atti di riscossione, evidenziando, altresì, gli orientamenti giurisprudenziali sorti in materia.

 

This paper aims to analyze the recent vexata quaestio regarding the validity or otherwise of the service of the tax collection acts by a certified e-mail address not registered in public records. Moreover, the paper focuses on the regulations regarding the service, including by certified e-mail, of tax collection acts, also highlighting case law guidelines.

 

Sommario: 1. La notificazione: profili di carattere generale. – 2. La notificazione degli atti tramite posta elettronica certificata. – 3. La notificazione degli atti di riscossione. – 4. La notificazione degli atti di riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante nei pubblici registri. – 4.1. (Segue): la posizione della giurisprudenza di merito. – 4.2. (Segue): la recente posizione della Corte di Cassazione. – 5. Conclusioni.

 

  1. La notificazione: profili di carattere generale. – La notificazione consiste nell’attività tramite cui un determinato atto, di natura stragiudiziale o processuale, viene portato a cognizione del destinatario al fine di provocarne la conoscenza legale e far sorgere gli effetti che conseguono da tale attività ([1]).

La principale forma di notificazione, regolata dall’art. 138 c.p.c., è quella eseguita a mani proprie, la quale, in ragione della peculiarità che la connota, si estrinseca nella consegna materiale di copia dell’atto da notificare al destinatario e costituisce l’unica forma di notificazione in grado di assicurare una conoscenza effettiva dell’atto, a prescindere dal luogo in cui sia effettuata ([2]). Tale notificazione viene eseguita presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, in qualsiasi altro luogo ove venga trovato il destinatario dell’atto nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale l’ufficiale giudiziario è addetto.

In base all’art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto del destinatario di ricevere la consegna di copia dell’atto fa sorgere l’onere, per l’ufficiale giudiziario, di darne atto nella relazione e la notificazione si considera, comunque, compiuta a mani proprie.

Nel sistema delineato dal c.p.c. sono enucleate diverse modalità di notificazione sostitutive ed alternative alla notificazione a mani proprie, attuabili nell’ipotesi in cui non sia possibile dare luogo a quest’ultima, ove il minimo comune denominatore si ravvisa nel consentire al destinatario di prendere cognizione dell’atto ([3]).

 

  1. La notificazione degli atti tramite posta elettronica certificata. L’art. 16-ter, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, per “pubblici elenchi” si intendono quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012, dall’art. 16, comma 6, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.

In sostanza, l’art. 16-ter, comma 1, del d.l. n. 179/2012 allude al Registro dell’Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (c.d. “Registro IPA”), al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (c.d. “Re.G.Ind.E”) e all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (c.d. “INI-PEC”).

In tale contesto, rileva, altresì, l’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, il quale dispone che la notificazione con modalità telematica di atti di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale si esegue, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Inoltre, la notificazione, tramite posta elettronica certificata, può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo del notificante risultante da pubblici elenchi ([4]). Ciò, invero, sembra rilevare anche in ambito tributario e assumere una dimensione di carattere generale, in quanto, con riguardo al

(i) primo profilo, le norme sulla notificazione degli atti tributari, rinviando, espressamente, alle norme di cui al c.p.c., rimandano, implicitamente, anche all’art. 3-bis della legge n. 53/94 ([5]); e

(ii) secondo profilo, sebbene la norma de qua sia indirizzata agli avvocati, la stessa sembra, però, avere un dimensione più ampia, risultando, infatti, difficile non estenderla a fattispecie oggettivamente e qualitativamente comparabili.

Sicché, in ipotesi di notificazione di atti tributari, compresi quelli esattoriali, non vi sono valide ragioni per non riconoscere in via generalizzata che soltanto l’indirizzo di posta elettronica certificata del notificante iscritto in pubblici registri sia funzionale ad assicurare la necessaria certezza in ordine alla provenienza e alla destinazione dell’atto notificando.

 

  1. La notificazione degli atti di riscossione. L’art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che la cartella di pagamento è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale ([6]). In tal caso, se, ai fini del perfezionamento della notifica, sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, purché le attività svolte siano certificate mediante apposita relazione datata e sottoscritta.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ove la cartella di pagamento è notificata in plico chiuso, e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento. Analogamente, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, in ossequio alle modalità di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata ([7]), all’indirizzo del destinatario risultante dall’INI-PEC, ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applica quanto disposto dall’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, che, fra l’altro, ammette la notificazione degli atti e/o avvisi al contribuente, a mezzo posta elettronica certificata, a condizione che si tratti di impresa individuale o costituita in forma societaria ovvero sia un professionista iscritto in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.

Nella diversa ipotesi, invece, di notificazione della cartella di pagamento tramite consegna nelle mani del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Nei casi, d’altro canto, di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, di cui all’art. 140 c.p.c. ([8]), la notificazione della cartella di pagamento viene effettuata secondo le modalità stabilite dall’art. 60 del d.p.r. n. 600/73, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune.

L’art. 26, comma 6, del d.p.r. n. 602/73 dispone, infine, che, per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/73; come, ad esempio, per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti ([9]).

Da quanto precede emerge che la notificazione, a mezzo posta elettronica certificata, degli atti di riscossione è disciplinata dagli artt. 26 del d.p.r. n. 602/73 e 60 del d.p.r. n. 600/73, oltre che dagli artt. 16-ter del d.l. n. 179/2012 e 3-bis della legge n. 53/94. Di talché, la notificazione tramite posta elettronica certificata si intende validamente effettuata, purché nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla legge, solo se compiuta da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante iscritto in pubblici elenchi.

 

  1. La notificazione degli atti di riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante nei pubblici registri. In linea di principio, la questione relativa al vizio di notificazione degli atti trasmessi da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante nei pubblici elenchi è sorta, relativamente, di recente e, almeno nella sua fase iniziale e antecedente all’esplicita presa di posizione sul punto della Corte di Cassazione, si è fondata su un orientamento della giurisprudenza di legittimità – tra l’altro, basato sulla normativa vigente – che ha riconosciuto la validità della sola notificazione eseguita avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici registri ([10]).

Sicché, in ipotesi di utilizzo da parte del mittente di indirizzi di posta elettronica certificata non ufficiali per effettuare la notificazione di atti e/o avvisi tributari, ne sarebbe derivata:

(i) l’assoluta incertezza del soggetto che ha provveduto ad emanare l’atto e/o l’avviso; nonché

(ii) la violazione della normativa relativa alla certezza, affidabilità giuridica del contenuto dell’atto e del diritto di difesa del contribuente.

Di conseguenza, una tale notificazione avrebbe determinato l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto e/o dell’avviso tributario proveniente da soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente. Con riguardo alla fattispecie della notifica del ricorso per cassazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di chiarire che «l’inesistenza della notificazione […] è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità » ([11]).

 

4.1. (Segue): la posizione della giurisprudenza di merito. La questione oggetto di trattazione è stata (ed è tuttora) oggetto di un vivace dibattito in seno alla giurisprudenza di merito che, nel corso del tempo, ha valorizzato il sopracitato indirizzo della giurisprudenza di legittimità. Peculiarità è che, tra l’altro, la questione è sorta e si è sviluppata avuto riguardo alla sola notifica degli atti di riscossione (e.g., cartella di pagamento e intimazione di pagamento) da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che si è avvalsa, in diverse Regioni di dislocazione degli Uffici, di indirizzi di posta elettronica certificata non iscritti nei pubblici registri.

In base all’orientamento – divenuto, ormai, consolidato – della giurisprudenza di merito, l’attività di notifica deve avvenire mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici registri, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando. Pertanto, si considerano affette da un grave vizio le «notifiche effettuate via Pec da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri» ([12]).

A tal merito, si segnala che l’indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile all’Agenzia delle Entrate-Riscossione è, nel Re.G.Ind.E, “pct@pec.agenziariscossione.gov.it” e, nel Registro IPA, “protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it”. Pertanto, ad esempio, la giurisprudenza di merito ha censurato l’utilizzo da parte dell’Agente della Riscossione degli indirizzi di posta elettronica certificata “notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it” o “notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it”, non ritenendo valida la notificazione effettuata ([13]).

Diretta conseguenza di quanto precede è che la notificazione eseguita, tramite posta elettronica certificata, da un indirizzo non ufficiale risulta essere affetta da un grave vizio che esclude qualsiasi effetto sanante per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. In tale caso, infatti, la notificazione dell’atto non può dirsi affetta da nullità, bensì dal vizio di inesistenza con conseguente impossibilità di applicare la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c. Ciò in quanto, «utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da c.d. “Malware”» ([14]).

D’altronde, in casi del genere non è invocabile né, tanto meno, prospettabile una forma di sanatoria, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., della notifica dell’atto, in quanto la notifica, a mezzo di posta elettronica certificata, da indirizzo non ufficiale degli atti tributari, sia essi sostanziali che processuali, è inesistente e, dunque, non suscettibile di sanatoria alcuna ([15]).

Questo indirizzo giurisprudenziale si fonda sull’avvertita esigenza di tutelare il destinatario della notificazione (rectius: contribuente), il quale ha il diritto di verificare l’attendibilità dell’indirizzo del mittente prima di aprire il messaggio di posta elettronica certificata ([16]). Sicché, laddove la verifica conduca ad un risultato negativo, non può che sussistere il vizio di inesistenza della notificazione che preclude ogni effetto sanante ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

 

4.2. (Segue): la recente posizione della Corte di Cassazione. A fronte del dilagare di una copiosa giurisprudenza di merito incline a riconoscere il vizio di inesistenza della notificazione degli atti di riscossione provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritti in pubblici registri, la Suprema Corte di Cassazione ha assunto una formale posizione in aperta controtendenza rispetto alla prevalente giurisprudenza di merito.

Con l’ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 982, la Cassazione ha precisato che, qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, il medesimo contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost. ([17]). In particolare, la Cassazione ha precisato, in relazione alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la «notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» ([18]).

A motivo di ciò, il vizio di inesistenza della notificazione sarebbe configurabile nelle seguenti ipotesi:

(i) in caso di totale mancanza materiale dell’atto;

(ii) in tutte le ipotesi in cui venga posta in essere un’«attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» ([19]). Tali elementi, invero, consistono: (a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; (b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento giuridico, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito al mittente in modo tale da dover considerare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, ossia omessa ([20]).

Tra l’altro, la Cassazione ha specificato che, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione,  la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l’atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell’asserito vizio ai sensi dell’art. 156 c.p.c. ([21]).

 

  1. Conclusioni. – La notificazione degli atti di riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici registri configura un vizio che, almeno secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di merito, determina l’inesistenza della notificazione effettuata. La configurazione di tale vizio (e non già di quello della nullità) determina l’impossibilità di ricorrere alla sanatoria prevista dall’art. 156, comma 3, c.p.c.

Dall’esame dell’art. 3-bis della legge n. 53/94, è possibile ricavare che la notificazione, tramite posta elettronica certificata, deve essere eseguita utilizzando esclusivamente un indirizzo del notificante risultante da pubblici elenchi. Questa norma rileva in ambito tributario ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602/73 che rinvia all’art. 60 del d.p.r. n. 600/73, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulla notificazione nel processo civile e, dunque, anche al citato art. 3-bis della legge n. 53/94.

Ferma tale precisazione e l’indubbia rilevanza dell’istituto della notificazione in ambito tributario tramite cui il contribuente viene reso edotto della pretesa erariale avanzata dall’Amministrazione finanziaria, sembra opportuno, probabilmente, rammentare che il sistema giuridico prevede una serie di regole sottese al c.d. “giusto procedimento” e di cui, proprio per tale ragione, ne esige, al tempo stesso, il rispetto. Il “giusto procedimento” tributario, alla stregua di qualsiasi altro procedimento (amministrativo o penale), può essere considerato effettivamente tale nella misura in cui siano rispettate le regole previste dal legislatore in funzione di tutela delle parti.

Dal mancato rispetto di tali regole potrebbe discendere un vizio in grado di ripercuotersi sull’atto finale della sequenza procedimentale come, allo stesso modo, la presenza di un vizio nel solo atto finale della sequenza procedimentale potrebbe inficiare l’avvenuto, ancorché corretto, susseguirsi degli atti precedenti e, quindi, per tale via, l’intero procedimento.

Il vizio di notificazione, pur non investendo la sostanza della pretesa erariale, indice sul quomodo in cui la pretesa erariale si manifesta al contribuente. A fronte della sussistenza di tale vizio, la notificazione effettuata tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non ufficiale si assume essere affetta da inesistenza e comporta il sorgere di una nullità insanabile, venendo minata la certezza della provenienza dell’atto a causa dell’oggettiva impossibilità di riferire quel determinato indirizzo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se – e di ciò non pare si dubiti – la normativa vigente intende tutelare il soggetto notificando (e, nel caso di specie, il contribuente), non si vede il motivo per il quale il soggetto notificante (i.e., l’Agente della Riscossione) debba avvalersi di forme e modalità per la notifica degli atti che divergono sensibilmente dal modello individuato dal legislatore.

Il rischio, in questi casi, è un vulnus di tutela nell’esercizio del diritto di difesa del contribuente e, sebbene il vizio di notificazione non ricada, tecnicamente, sulla sostanza delle pretesa erariale, non investendo né l’an né il quantum della stessa, appare innegabile che anche la forma, in certune situazioni, possa assumere il “giusto” peso e che, talvolta, in casi estremi, la stessa “forma sia sostanza”.

 

 

 

 

(*) Avvocato in Roma. Dottorando di ricerca in “Diritto e Impresa”, XXXVIII ciclo, curriculum di Diritto Tributario, presso l’Università LUISS Guido Carli. Master di II livello in “Diritto Tributario e Consulenza d’Impresa Luigi Einaudi” presso l’Università degli Studi “La Sapienza”. Corso di Perfezionamento “Il transfer pricing nei gruppi di imprese” presso l’Università degli Studi di Firenze. Master in Diritto Tributario presso IPSOA - Wolters Kluwer. Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli.

([1]) Sul punto si veda, senza pretesa di completezza, E. Minoli, Le notificazioni nel processo civile, Milano, 1938, 1 ss.; C. Punzi, Notificazione (dir. proc. civ), in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978, 641 ss.; G. Balena, Notificazione e comunicazione, in Dig. civ. XII, Torino, 1995, 261 ss., nonché, per ulteriori riferimenti, sia consentito un rinvio a R. Lancia, La Corte di Cassazione si pronuncia sulla riattivazione della procedura notificatoria e sulle cause di estinzione del processo tributario, in Riv. dir. amm., 2021, 1 ss.

([2]) Ai sensi dell’art. 137 c.p.c., la notificazione è eseguita dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. In particolare, la notificazione viene eseguita materialmente dall’ufficiale giudiziario mediante consegna al destinatario di una copia dell’atto conforme all’originale da notificarsi.

([3]) I. Puglisi, Le notificazioni nel diritto tributario, in Dir. prat. trib., 2003, I, 2173.

([4]) Cass., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3093.

([5]) CTP di Roma, Sez. XXI, 6 ottobre 2021, n. 11779; CTR della Toscana, Sez. VI, 2 novembre 2021, n. 1225. In dottrina, si veda anche F.M. Bucci, È inesistente la notifica PEC non iscritta nei pubblici registri, in Memento Più, 2022, 1 ss.

([6]) L’art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602/73 prevede che l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.

([7]) Per i profili di carattere generale, si veda, senza pretese di completezza, M. Gualtieri, Sulle notifiche in proprio dell’avvocato tramite posta elettronica certificata, in Riv. dir. proc., 2013, V, 1081 ss.; G.G. Poli, Notificazioni con modalità telematica - Le notificazioni telematiche verso “pubblici elenchi”, tra chiarimenti attesi ed errori incorreggibili, in Giur. it., 2020, II, 320 ss.

([8]) A titolo di completezza si segnala che l’art. 140 c.p.c. dispone che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate all’art. 139 c.p.c., l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

([9]) L’art. 60, comma 4, del d.p.r. n. 600/73 stabilisce che, salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (“A.I.R.E.”) o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera e). In base all’art. 60, comma 5, del d.p.r. n. 600/73, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 4, del d.p.r. n. 600/73, qualora i contribuenti non abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

([10]) Cass., Sez. VI, 27 giugno 2019, n. 17346; Cass., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3093.

([11]) Cass., S.U, 20 luglio 2016, n. 14916.

([12]) Ex multis, CTP di Roma, 17 gennaio 2020, n. 601; Id., 28 febbraio 2020, n. 2799; Id, 24 novembre 2020, n. 9274; Id., 6 ottobre 2021, n. 11779; Id. 24 maggio 2022, n. 6298; CTR del Lazio, 16 dicembre 2020, n. 10571; Id., 26 febbraio 2021, n. 1182; Id., 28 febbraio 2022, n. 915.

([13]) CTR del Lazio, Sez. VII, 2 agosto 2022, n. 3514; Id., 8 giugno 2022, n. 2633; Id., 8 febbraio 2022, n. 915; CTP di Roma, Sez. XII, 24 magio 2022, n. 6298; CTP di Latina, Sez. III, 21 giugno 2022, n. 702.

([14]) CTP di Roma, 24 maggio 2022, n. 6298.

([15]) In particolare, in base alla consolidata giurisprudenza di merito, dall’«utilizzo di indirizzi non ufficiali in quanto non riconducibili ai pubblici registri certificati, emergendo l’assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l’atto impugnato, non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso e del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da soggetto non identificabile in quanto non associato ad un indirizzo oggetto di registrazione ufficiale. Da cui la inesistenza delle notifiche provenienti da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, nonché la inapplicabilità dell’effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché l’atto notificato difetta del requisito indispensabile della certezza sia della provenienza dal soggetto notificante sia del contenuto dello stesso» (ex multis, CGT di I Grado di Napoli, Sez. XXIII, 29 novembre 2022, n. 11392; Id., 15 novembre 2022, n. 10752; CGT di I Grado di Taranto, 13 dicembre 2022, n. 1567; CTP di Napoli, Sez. XV, 29 agosto 2022, n. 8380; CTR del Lazio, Sez. XIII, 26 gennaio 2022, n. 3043; CTP di Latina, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 655; CTR della Campania, 8 marzo 2022, n. 2374; CTP di Reggio Calabria, 28 febbraio 2022, n. 779; CTP di Napoli, Sez. XXXVI, 1° giugno 2022, n. 5911; CTR del Lazio, 16 dicembre 2020, n. 10571; CTP di Roma, 6 ottobre 2021, n. 11779; CTR della Campania, 6 ottobre 2021, n. 7080; CTR del Lazio, 8 febbraio 2022, n. 915; CTP di Perugia, 26 agosto 2019, n. 379; CTP di Roma, 24 maggio 2022, n. 6298). In dottrina, A. Colella, La notifica degli atti tributari, effettuata mediante pec non iscritta nei pubblici registri, è inesistente e non suscettibile di sanatoria, in Il Sole 24Ore, 9 gennaio 2023, 1; A. Lucarella, Notifica PEC: invalida se non presente in pubblici registri. La decisione della Corte tributaria di Catanzaro, in Il Sole 24Ore, 10 maggio 2023, 1.

([16]) C. Mancuso, Le notificazioni in proprio a mezzo pec, in Riv. dir. proc., 2022, II, 584 ss.

([17]) A titolo di completezza, si rileva quanto segue: «In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito» (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n. 29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982).

([18]) Cass., S.U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982¸ Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 6015.

([19]) Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916.

([20]) Cass., Sez. V, 7 marzo 2019, n. 6619; Cass., Sez. VI, 11 settembre 2018, n. 22092; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2019, n. 31763; Cass., Sez. III, 26 maggio 2020, n. 9663 ; Cass., S.U., Sent., 29 ottobre 2020, n. 23902; Cass., Sez. V, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. VI, 27 dicembre 2021, n. 41533; Cass., Sez. V, 22 giugno 2022, n. 20173. Similia, CTP di Cagliari, Sez. I, 20 luglio 2020, n. 340; CGT di II Grado del Piemonte, Sez. II, 20 marzo 2023, n. 121.

([21]) Cass., Sez. V, 27 maggio 2021, n. 14748. Sulla stessa scia, in dottrina, R. Franceschelli, Le notificazioni nel diritto tributario (2007 – 2020), in Dir. prat. trib., 2022, I, 294 ss.