ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Studi



Il regolamento di competenza d'ufficio nei rapporti processuali di diritto civile

A cura di Gianluca Giorgio
   Consulta il PDF   PDF-1   

Sommario: 1.Il regolamento di competenza di ufficio. - 2. La Giurisprudenza  di legittimità. - 3 . Le osservazioni conclusive.

1.Il regolamento di competenza di ufficio.

Il regolamento di competenza è lo strumento, predisposto dal legislatore, con il quale, la parte o il giudice chiariscono eventuali questioni, legate alla porzione di giurisdizione, a loro affidata. Questo in alcune ipotesi, si dimostra necessario, per poter procedere alla valutazione di una controversia. La decisione è rimessa alla Suprema Corte di cassazione la quale è competente, per tali questioni. 

Il regolamento di competenza può essere necessario (nell'ipotesi in cui è l'unico mezzo per impugnare la controversia) oppure facoltativo (qualora insieme alla competenza si valutano anche altre statuizioni). Accanto a tali ipotesi, il codice prevede anche il regolamento di competenza d'ufficio. Tale mezzo rappresenta uno strumento particolare, regolato dall'articolo 45 c.p.c. La norma dispone che :”Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza”.

Tale strumento processuale ha la particolarità di chiarire un possibile conflitto di competenza negativo, che si può presentare fra due organi giudicanti, i quali neghino la relativa competenza, in merito ad una fattispecie. Pertanto, l'istituto giuridico, cosi posto in essere dall'articolo 45 c.p.c, ha lo scopo di stabilire, con chiara demarcazione, la competenza dell'organo giudicante, nel processo. La norma riflette il caso in cui il giudice, dichiarandosi incompetente, affermi la competenza di un altro organo giudicante, che qualora dovesse ritenersi, anch'esso incompetente, “dovrà richiedere d'ufficio il regolamento di competenza cioè richiedere una pronuncia della Corte di cassazione sulla competenza¹.”

In tema è utile premettere che la competenza è la quantità di giurisdizione² spettante a ciascun giudice. Essa è necessaria e prodromica a qualsiasi provvedimento giurisdizionale. Senza questa non è, logicamente, possibile entrare, nel merito, di qualsiasi questione, posta all'attenzione dell'organo giudicante. Quindi il richiamo a questa si rende fondamentale, per potere porre in essere una valida affermazione giurisdizionale. I criteri per la commisurazione della stessa sono divisi in: territorio, materia, valore. E ben leggendo l'articolo 6 c. p. c, questa è generalmente, inderogabile. Ciò in quanto, per presidio costituzionale ai sensi dell'articolo 25 comma 1 Cost, il giudice naturale non può essere distolto. Secondo l'articolo 38 c. p. c, la competenza si presenta assoluta (nei casi per materia, per valore o per territorio) oppure relativa, nei casi previsti dall'articolo 28 c.p.c, e non contemplati nella precedente norma.

Per quanto esposto, il regolamento di competenza d'ufficio, si può promuovere, esclusivamente, nell'ipotesi  in cui due giudici, rifiutino o affermino di pronunciarsi, su un'identica fattispecie, posta alla loro attenzione. La Giurisprudenza di legittimità, con estrema chiarezza, evidenzia che:”Il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c. può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione“³.

La ratio giuridica dell'istituto risiede nel fatto di considerare l'impugnazione, come uno specifico strumento, predisposto dal legislatore. Ciò è utile onde evitare il presentarsi di un conflitto negativo tra organi giudicanti, lasciando, in tal modo, il processo e la conseguente azione civile, sprovvista di una tutela effettiva (art.2907c.c). Le ipotesi in cui questo spiega i suoi effetti, possono presentarsi: positivi o negativi (qualora un giudicante si affermi competente o meno rispetto ad un altro); reali o virtuali (nel caso che da esso dipendano differenti fattispecie).

Il regolamento di competenza, a differenza del conflitto di giurisdizione, si fonda sempre su una pronuncia, seppur implicita del giudice su questa. Per tale motivo, è necessario analizzare  questo aspetto, preliminare alla valutazione nel merito della controversia, perchè il difetto di competenza comporterebbe l'invalidità della sentenza emessa, in quanto la sfera di competenza dell'organo giudicante, non sarebbe idonea a sorreggere il giudicato civile. 

2. La Giurisprudenza  di legittimità.

Le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, con la pronuncia numero 1202 del 18 gennaio 2018, hanno esaustivamente enunciato un'importante principio di diritto, in relazione alla proposizione del regolamento di competenza di ufficio. Il decisum, è particolarmente significativo. 

Per quanto premesso, il Collegio afferma che :”il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile qualora il giudice adito in riassunzione neghi li essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo per valore, poiché in detto caso l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., in quanto necessariamente contenente – in forza dell’art. 49, comma 2, c.p.c. – l’individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio per valore, che l’art. 45 c.p.c. non prevede per insindacabile scelta di merito legislativo.”

L'interessante sentenza, dopo un breve excursus giurisprudenziale, afferma la compatibilità della decisione, anche analizzando le pronunce, poste in materia, dalla Corte costituzionale. Infatti, il citato Giudicante, con la pronuncia n.361/89 ha confermato tale impostazione ermeneutica ritenendola in conformità, con l'articolo 25 comma 1 del dettato costituzionale. Ciò viene ribadito, anche nella sentenza della Suprema Corte di cassazione, n.728/96, la quale si pronunciò, in una fattispecie collegata ad un conflitto di competenza negativo, promosso da un giudice della sezione lavoro, a seguito di declinatoria di competenza, da parte del Tribunale.

Da ciò ne consegue che, il presupposto ontologico, per radicare il regolamento di competenza d'ufficio si realizza, solo nell'ipotesi che il giudice, difronte al quale la causa è riassunta, dichiari la competenza o del precedente giudice o di un terzo (esclusivamente, per questioni inderogabili di materia o di territorio).

3 . Le osservazioni conclusive.

Per quanto esposto, il regolamento di competenza d'ufficio, ai sensi dell'articolo 45 c.p.c, si collega funzionalmente, alla sentenza che definisce il giudizio, in quanto questo consente l'esatto radicarsi dell'azione civile, alle legittime richieste delle parti, in ordine ad una controversia giuridica. Questo strumento è di particolare interesse, in quanto risolve un conflitto di competenza, fra organi giudicanti. Tutto ciò serve a rendere l'azione civile sempre più afferente ai principi di cui all'articolo 24 del dettato costituzionale, il quale tende a tutelare le singole affermazioni della collettività che , nel processo, sono tenute a trovare una specifica sede, nell'ordinamento giuridico. 

______________________________

¹ SERGIO COSTA, Manuale di diritto processuale civile, Unione Tipografico Editore, Torino, pg.168

²GIUSEPPE CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile,Napoli, 1936, pg.140.

³ Cass. Civ. n.17454 del 23.07. 2010.

SALVATORE SATTA-CARMINE PUNZI, Diritto processuale civile, Cedam, Padova,2000, pg.71.