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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Studi



Il Lavoro agile nella pubblica amministrazione durante la fase due dell’emergenza coronavirus.

Dì Paolo Gentilucci.
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Il Lavoro agile nella pubblica amministrazione durante la fase due dell’emergenza coronavirus

Dì Paolo Gentilucci

1.     LA CORNICE NORMATIVA EMERGENZIALE IN ITALIA. 1

2.     GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 3

3.     LA DIRETTIVA N. 3 DEL 4 MAGGIO 2020. 5

4.     LO STATO E LE DIFFICOLTA’ DEL LAVORO AGILE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.. 9

5.     CONCLUSIONI. 10

 

1.      LA CORNICE NORMATIVA EMERGENZIALE IN ITALIA.

La catastrofe del “Covid – 19”, virus altamente contagioso e completamente sconosciuto al nostro sistema immunitario, in pochi mesi ha cambiato radicalmente lo scenario globale, con una ricaduta spaventosa e incontrollabile, oltre che sulla salute dei cittadini di tutti i continenti, anche sulla realtà economico-sociale degli stessi, determinando l’adozione di misure straordinarie in campo sanitario e giuridico, insidiando anche i principi costituzionali dei vari Stati.

In particolare, nel nostro ordinamento giuridico, in primo luogo, è stato messo a dura prova il principio sancito dall’art. 32 della Costituzione, in base al quale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

In Italia, infatti,  il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato, lo stato di emergenza, per sei mesi dalla data del provvedimento, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione civile, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico; ha deliberato, inoltre, lo stanziamento dei fondi necessari per dare attuazione alle misure precauzionali derivanti dalla dichiarazione di emergenza internazionale effettuata dall’O.M.S.

 A disciplinare la materia nella fase di emergenza è intervenuto, a seguito dei decreti legge n.6/2020, n.11/2020, e dei DD.PP.CC.MM. in data 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 11 marzo 2020, anche il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. decreto legge “Cura Italia”), convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, che ha introdotto una serie di disposizioni normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute nell’art. 87 recante “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”.

Successivamente, a regolamentare la normativa emergenziale, è stato emesso il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n.76 in pari data, che ha fornito ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 ed ha impartito disposizioni innovative in ordine ai poteri del Prefetto, ampliandoli in maniera significativa.

 Nel tentativo, poi, di semplificare la normativa emergenziale e cercare di dare una veste costituzionale ai precedenti provvedimenti normativi, è stato emenato il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020.

In primo luogo, tale provvedimento ha precisato che possono essere adottate, una o più misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili più volte fino al 31 luglio 2020. Si è posto un limite, così, alla vortiginosa e discutibile legiferazione incontrollata da parte dell’esecutivo.

Con DD.PP.CC.MM. in data 1°, 10 e 26 aprile 2020, poi, le misure emergenziali sono state prorogate sino al 17 maggio 2020, dando luogo alla c.d. fase due dell’emergenza.

In particolare il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, nel definire le misure per il contenimento del contagio da covid-19, relativamente ai datori di lavoro pubblici, fa salvo quanto previsto dal richiamato art. 87 del decreto legge n.18/2020 che, tra l’altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epimediologica da covid-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

         Da ultimo, con il decreto legge n.28 in data 30 aprile 2020, sono state disposte “misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazione di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta covid-19”.

2.      GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Si deve rilevare, in primo luogo, la sicura influenza della normativa emergenziale sul funzionamento della pubblica amministrazione e, per quanto ci riguarda, su quello del nostro ordinamento giuridico.

Tale normativa, dettata da indubbie ragioni di natura sanitaria, ha costituito un ulteriore vulnus per l’art. 97, secondo comma, della Costituzione, spesso inattuato, secondo cui “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ”.

Una svolta nel settore di interesse, si è avuta con la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.15008 del 4 marzo 2020, concernente misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

La direttiva parte da una premessa contenente principi di carattere generale, in parte discutibili e sostanzialmente inattuati. Essa, in buona sostanza, afferma che, anche  a seguito delle recenti situazioni emergenziali, si rende necessario un ripensamento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in termini di elasticità e flessibilità, “allo scopo di renderla più adeguata all’accresciuta complessità del contesto generale in cui essa si inserisce, aumentarne l’efficacia, promuovere e conseguire effetti positivi sul fronte della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, contribuendo, così, al miglioramento della qualità dei servizi pubblici ”.

Si ritiene che l’efficienza della Pubblica Amministrazione non può, allo stato, compiutamente realizzarsi con il conseguimento di tali principi, anche perché, come vedremo, la quasi totalità degli uffici pubblici si fonda su servizi di front office diretti al cittadino.

La circolare prosegue rammentando l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, derivanti dall’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n.124, di adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro “di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tale modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgano non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”.

Tale disposizione avrebbe dovuto incidere sulla valutazione dei dirigenti e sui sistemi di monitoraggio interno, accertamento, allo stato, sostanzialmente inattuato dalle Pubbliche Amministrazioni.

Prosegue la circolare che, con legge 22 maggio 2017, n.81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” sarebbe stata introdotta una nuova concezione dei tempi e dei luoghi del lavoro subordinato, mediante accordi tra le parti, “senza precisi vincoli di orari e di luoghi di lavoro”. La prestazione verrebbe eseguita “in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

Per il settore pubblico, l’art. 18, comma 3, della predetta legge n. 81 del 2017, prevede che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (totalità dei dipendenti pubblici).

Viene, altresì, prevista una priorità per le lavoratrici madre e viene richiamata la direttiva n. 3 del 2017 recante “Le linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”. Le modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, tra le quali, il lavoro agile, sono altresì richiamate nella circolare n. 1 del 25 febbraio 2020 e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.

La direttiva stabilisce, poi, misure di incentivazione quali il ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni ed incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference), l’utilizzo di propri dispositivi e l’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Viene, infine, ribadito il monitoraggio, già indicato nella circolare n. 3 del 2017, con la collaborazione dei Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), secondo le rispettive competenze.

Con successiva direttiva n. 2 del 1° aprile 2020 è stato ribadito che il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il provvedimento conferma che le amministrazioni sono chiamate a uno sforzo organizzativo e gestionale per garantirne il pieno utilizzo, accessibile in modo temporaneamente semplificato, così da ridurre al minimo gli spostamenti e la presenza dei dipendenti negli uffici, correlandola ai servizi indifferibili non erogabili da remoto. Il ricorso al lavoro agile non esclude l’utilizzo, per motivate esigenze organizzative, agli altri istituti richiamati dalla norma, tra i quali ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione nel rispetto della contrattazione collettiva, mentre l’esenzione del lavoratore dal pubblico servizio è un’extrema ratio da motivare puntualmente. La circolare precisa, però, che qualora una pubblica amministrazione non individui le attività indifferibili da svolgere in presenza, ciò non significa che il dipendente sia automaticamente autorizzato a non presentarsi in servizio.

Da quanto detto si comprende che la differenza fondamentale del lavoro agile pubblico e quello privato consiste nel fatto che, mentre nella pubblica amministrazione si tratta di un obbligo e non di una possibilità ed è possibile derogare agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, lo stesso non può essere detto per il lavoro privato in cui tale tipologia di lavoro non è un obbligo, ma una possibilità e deve, comunque, rispettare gli articoli sopra citati

3.      LA DIRETTIVA N. 3 DEL 4 MAGGIO 2020.

Con direttiva n. 3/2020 il Ministro della pubblica amministrazione ha, poi, disciplinato le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica.

La circolare, prende avvio da una considerazione, come vedremo anche dal prosieguo del presente lavoro, che non corrisponde del tutto al vero. E, cioè, che le misure adottate “non hanno previsto la sospensione dell’erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento”.

Precisa, poi, la direttiva che “anche nel citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020 l’attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell’allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto articolo 87 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’art. 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso D.P.C.M. (del) 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco), non più soggette a sospensione”.

Se su tali considerazioni nulla questio; discutibile appare, invece, la successiva riflessione secondo cui le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle già individuate e ritenendo urgenti quelli connessi alla immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali. Infatti un grave vulnus all’attività della pubblica amministrazione si è avuto proprio con l’art. 103 del decreto legge n.18/2020, menzionato dalla circolare, che ha determinato un pericoloso e, forse incostituzionale, rallentamento all’attività della pubblica amministrazione.

Precisa, poi, la direttiva che le attività possono essere svolte sia nella sede di lavoro, sia con modalità agile, assicurando la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel caso di riapertura delle attività economiche e del necessario ripensamento delle modalità organizzative per assicurare il ruolo propulsivo delle amministrazioni.

Inoltre, dovranno essere adottate modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia tale da assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Anche per tale disposizione si confermano le perplessità prima citate relative all’operatività del menzionato art. 103 del decreto legge n. 118/2020.

Ma ancora più disatteso risulta, allo stato, l’invito “a comunicare, con ogni mezzo, idoneo, le modalità di erogazione dei servizi al fine di garantire la massima e tempestiva informazione dell’utenza”, in quanto in molti casi i cittadini non sono stati resi edotti delle restrizioni dei servizi destinati all’utenza.

Risultano, invece, condivisibili le affermazioni secondo cui  gli esiti del monitoraggio hanno attestato l’ampio utilizzo del lavoro agile e che la situazione emergenziale rappresenta un’occasione utile per individuare gli aspetti organizzativi da migliorare, con riguardo anche alla digitalizzazione dei processi e al potenziamento della strumentazione informatica, non sempre adeguata, programmando i propri approvvigionamenti e accelerando la dematerializzazione dei procedimenti, processo  avviato già da vari anni.

Desta, invece, perplessità l’autorizzazione all’utilizzo di cloud, offerti gratuitamente da provider privati, per l’archiviazione di documentazione, disposizione che potrebbe inficiare il principio di riservatezza dell’azione della pubblica amministrazione.

Anche il ricorso all’attività formativa, suggerito dalla direttiva, negli ultimi anni è stato implementato da tutte le pubbliche amministrazioni, mentre l’analisi organizzativa, di monitoraggio e semplificazione delle procedure, pur avviata da molti anni, deve ancora essere affinata e resa più credibile. Anche a tal fine, dovranno essere messe a regime e rese sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale per rendere il lavoro agile lo strumento primario nell’ottica di potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, parole quest’ultime spesso utilizzate in modo generico e retorico dalle disposizioni normative e ministeriali.

Molto rilevante è, inoltre, l’invito, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell’integrazione al documento di valutazione dei rischi, a identificare misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione al contagio da covid-19, nell’ottica sia della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione coerentemente con i contenuti del documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS.CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato nella seduta n. 49 del 9 aprile 2020 e pubblicato dall’ INAIL..

In primo luogo si ritiene che anche sul datore di lavoro pubblico, come avviene per quello privato, incomba l’obbligo di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio biologico derivante dal Covid-19 per la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente (ad esempio, la possibilità di sottoporre ad una visita straordinaria i lavoratori più esposti).

Inoltre, gli adempimenti del datore di lavoro pubblico devono riguardare anche la vigilanza sugli adempimenti del lavoratore per evitare il configurarsi di una culpa in vigilando. In particolare, nell’ipotesi di dipendente che svolga mansioni a contatto con il pubblico il quale, nel corso dell’attività lavorativa venga a contatto con un caso sospetto di Coronavirus, il prestatore di lavoro stesso, anche tramite, il proprio datore di lavoro, è tenuto a comunicare tale circostanza ai servizi sanitari competenti, nonché a rispettare le indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Infatti, tra l’altro, anche il Garante per la Privacy “invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e delle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

        Si precisa che, in seguito al parere dello stesso Garante del 17 marzo 2020 ed alle proteste dei sindacati, le aziende hanno stabilito di limitarsi ad effettuare una mera informativa in ordine ai comportamenti da tenere, rendendo volontaria la misurazione della temperatura.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, appare condivisibile una soluzione prospettata da una dottrina (cfr Sara Cadelano in “Ambiente Diritto del 2020) che suggerisce di consentire al datore di lavoro, anche pubblico, in questi casi, di avvalersi del medico competente per l’effettuazione dei suddetti controlli, in maniera tale da minimizzare i dati e, contestualmente, tutelare la sicurezza del lavoro  e dei lavoratori (come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss,mm.ii., T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro”), prassi utilizzata da molti uffici pubblici e privati.

Infatti, “ai sensi dell’art. 2087 c.c. la misurazione della temperatura corporea ed il rilascio di dichiarazioni aventi i contenuti sopra indicati possono essere considerati come misura di gestione preventiva dell’emergenza, a condizione che la sorveglianza sanitaria dei dipendenti sia demandata al medico competente e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5 dello “Statuto dei Lavoratori”.

A tal fine il datore di lavoro, pubblico e privato, dovrà procedere ad aggiornare il documento di valutazione del rischio (D.V.R.), indicando il medico competente che stabilisca tali pratiche come adatte a prevenire il rischio di diffusione del Coronavirus, con criteri di diligenza e prudenza.

A tale riguardo, precisa la circolare, “Le pubbliche amministrazioni devono diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (ad esempio, siti internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti”. Inoltre, “E’ fondamentale che le Amministrazioni realizzino un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi”. Su questi obblighi, purtroppo, le pubbliche amministrazioni non sono ancora del tutto adempienti.

4.      LO STATO E LE DIFFICOLTA’ DEL LAVORO AGILE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tanto premesso, si ritiene che il sistema delineato dalle citate direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione, allo stato, è in gran parte disatteso.

Tutti i Ministeri, prima dell’era Coronavirus, adempiendo ad un obbligo formale, avevano emanato i regolamenti di attuazione ed avevano svolto la contrattazione sindacale, ma il ricorso al sistema, prima dell’emergenza, era quasi nullo. Il Ministero dell’Economia e Finanze, a far data dal 9 marzo 2020, si è attrezzato per prevedere una partecipazione dei propri dipendenti a tale forma di lavoro pari al 50%, ma eravamo di fronte ad un tentativo ancora in fieri. Tutti gli altri Ministeri, nelle loro articolazioni centrali e periferiche, hanno incrementato il ricorso al sistema dello smart working. Le altre Amministrazioni Pubbliche, tra cui gli enti locali, in molti casi non avevano neanche adottato i regolamenti e lo hanno fatto frettolosamente di recente a causa dell’emergenza del covid-19.  In particolare i Comuni hanno dovuto rimodulare radicalmente le proprie modalità di azione sia sul fronte esterno, per garantire non solo la continuità dei servizi esistenti, ma anche l’approntamento di nuove e urgenti iniziative per rispondere ad esigenze mutate improvvisamente, sia sul fronte organizzativo, dovendo essi stessi contribuire a garantire il prioritario distanziamento sociale mediante la massima riduzione del personale in servizio.

E’ indubbio, quindi, che il contagio ha avuto il “merito” di aver riproposto il tema del lavoro agile, prezioso strumento a disposizione anche delle Pubbliche Amministrazioni. Probabilmente sarebbe bastato seguire le indicazioni dell’Unione Europea che, con la risoluzione del 13 settembre 2016, si impegnava a “sostenere il lavoro agile”, per garantire maggiore inclusione e nuove assunzioni nel corso di questi anni, maggiore sicurezza e tutela della salute.

Ma a parte le citate inadempienze, devono rilevarsi alcune difficoltà strutturali per il ricorso a tale strumento.

In primo luogo tale sistema lavorativo renderebbe più difficili i controlli previsti dalla vigente normativa. In un sistema pubblico, caratterizzato da un rilevante fenomeno di assenteismo (ad esempio, i cc.dd. furbetti del cartellino), la verifica dell’attività lavorativa, al di là delle belle parole, diverrebbe ancora più difficile, con conseguenti responsabilità penali e contabili per i dirigenti.

In secondo luogo, come già accennato, la quasi totalità delle pubbliche amministrazioni svolge un compito di ricevimento del pubblico, che diverrebbe più difficile con lo strumento del telelavoro e distoglierebbe numerose unità lavorative destinate a tale compito, mentre sarebbe molto difficile interloquire con i cittadini non tutti in possesso di strumenti e competenze informatiche. Negli ultimi mesi, infatti, si è assistito alla parziale chiusura degli sportelli, con gravi disagi per i cittadini.

Infine, il progressivo ed abnorme invecchiamento dei lavoratori pubblici non sempre in possesso di professionalità informatiche e, soprattutto la carenza degli organici, giunta a livelli preoccupanti, potrebbero ostacolare il ricorso a tale forma di lavoro.

 Le disposizioni normative e le indicazioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione, quindi, dovranno essere eseguite ed implementate, ma non può nascondersi che tale processo si svolgerà faticosamente e richiederà del tempo.

5.      CONCLUSIONI.

Certamente la normativa emergenziale incide pesantemente sul nostro sistema della pubblica amministrazione, già atavicamente in una situazione di difficoltà strutturale e funzionale.

Pertanto, si rende necessario il bilanciamento con gli altri diritti inviolabili dei cittadini e, in particolare, non devono essere messi in pericolo gli elementi necessari a garantire la fruizione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie. La violazione di tali diritti sicuramente può costituire un pregiudizio per la collettività, nell’auspicio, inoltre, che le misure adottate saranno confinate alla fase emergenziale.

Tuttavia, deve anche rilevarsi che l’emergenza Coronavirus sta contribuendo a rendere possibile un passaggio epocale nella pubblica amministrazione, in quanto finalmente si sta cercando di attuare le disposizioni in un’ottica non solo formalistica, ma con riguardo ai servizi resi ai cittadini ed al risultato, garantendo, pur con il ricorso a forme di lavoro agile, servizi pubblici essenziali, quali sanità, istruzione, protezione civile, sicurezza, infrastrutture, trasporti, interventi per la sicurezza del lavoro. Si stima, infatti, che nei settori attivi, allo stato, circa tre milioni di lavoratori, tra il pubblico e il privato, utilizzano tale tipologia di lavoro.

Deve, perciò, auspicarsi che l’impegno di tutte le componenti sociali possa contribuire a favorire il ricorso a procedure innovative ed utili al funzionamento della nostra pubblica amministrazione, come lo smart working, nel rispetto però delle disposizioni poste a tutela del nostro ordinamento democratico e dei diritti dei cittadini.