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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Giurisprudenza Amministrativa



Equiparazione del diploma in massofisioterapia con quello universitario in fisioterapia: rimessione all’Adunanza Plenaria

A cura di Davide Favara
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Con l’ordinanza in esame, il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha rimesso all’Adunanza Plenaria il contrasto giurisprudenziale inerente l’equipollenza del diploma triennale in massofisioterapia con il diploma universitario in fisioterapia, ai sensi dell’art. 99 c.p.a.

  1. Il fatto e la decisione del TAR

Il ricorso, oggetto del commento odierno, riguarda due cause analoghe riunite. Appare, infatti, possibile procedere alla riunione delle due cause poiché è unitaria la vicenda sulla quale occorre pronunciarsi.

Le parti ricorrenti, le quali avevano conseguito il diploma triennale in massofisioterapia, impugnavano il diniego, da parte dell’Università degli Studi di XXXXXXXXX,di iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia.

Nel loro originario ricorso, le parti chiedevano l’annullamento dei provvedimenti di diniego dell’Università e di tutti gli atti presupposti e consequenziali nonché la condanna della stessa ad ammettere l’iscrizione delle medesime parti al terzo anno del corso di laurea, senza dover sostenere alcun test di ammissione, riconvertendo il loro diploma triennale in massofisioterapia.

Il TAR competente rigettava il loro ricorso. I Giudici ritenevano corretta la scelta del previo superamento di un test di ammissione,sostenendo che “non si tratta di transitare da un’università ad altra ma di accedere ad un nuovo e differente corso di laurea rispetto a quello frequentato in precedenza, per il quale è previsto il limite numerico, elemento ineludibile, perché posto a garanzia di qualità dell'insegnamento secondo gli standard europei”.

La sentenza di prime cure riteneva, inoltre, infondate le censure sul procedimento di valutazione dei titoli perché si trattava di una scelta discrezionale e il mancato riconoscimento degli esami, sostenuti nel pregresso corso, trovava giustificazione nella differente preparazione e formazione del corso di laurea in fisioterapia rispetto al diploma di massofisioterapia.

È stata, infine, respinta anche la questione sull’eventuale disparità di trattamento tra coloro che conseguivano il diploma di massofisioterapista prima del 1999 (anno fino al quale era possibile far valere l’equipollenza del diploma in massofisioterapia con il diploma universitario) e coloro che, invece, dopo tale data, dovevano superare il test d’ingresso e frequentare il corso di laurea.

   2. Impugnazione dinnanzi al Consiglio di Stato

I ricorrenti, soccombenti in primo grado, proponevano appello e impugnavano la sentenza pronunciata dal TAR, chiedendone la riforma.

Gli appelli prospettavano questioni di diritto, per la cui risoluzione è necessaria, ad avviso del Collegio, la rimessione all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a.

Tale disposizione sancisce che “La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all'esame dell'Adunanza Plenaria […]. L'Adunanza Plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

La questione controversa, che il Consiglio di Stato deve decidere, è quella se sia possibile iscriversi alla facoltà di Fisioterapia e in particolare agli anni successivi al primo per coloro che hanno conseguito un diploma in massofisioterapia nonché, in caso affermativo, di stabilire se ciò sia possibile senza aver prima svolto un test di ammissione.

    3. Normativa applicabile e i diversi orientamenti in materia

Occorre, in primo luogo, citare il Decreto Ministeriale 27.07.2000 che tratta dell’equipollenza dei diplomi e degli attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

L’art. 1 D.M. cit. sancisce che “I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa di cui all’art. 6 co. 3 D.L.vo 30 dicembre 1992 n.502 sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4 co. 1 L. 26 febbraio 1999 n.42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al Decreto 14 settembre 1994
n.741 del Ministro della Sanità, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base
”.

Per professioni di cui all'art. 6 co. 3 D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 si intendono le professioni sanitarie ausiliarie, tra le quali rientra pacificamente anche quella di massofisioterapista.

L’art. 6 D.L.vo 502/1992, inoltre, richiede la laurea quale requisito per l’esercizio di tutte le professioni sanitarie ausiliarie e non più un semplice diploma di scuola secondaria superiore.

Altra normativa da ricordare è la L. 264/1999, la quale prevede un numero predeterminato e limitato di posti nei corsi di laurea alle professioni sanitarie ad accesso programmato a livello nazionale. Tali posti dovranno essere assegnati in base ai risultati ottenuti dai candidati nei test d’ingresso.

Secondo un primo orientamento, il diploma di massofisioterapista consente l’accesso ad una facoltà universitaria, in particolare alla facoltà di fisioterapia. Questa posizione è espressa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 05.03.2015 n. 1105 e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.), Sez. Giurisdizionale, 10.05.2017 n. 212.

L’orientamento in questione ritiene, dunque, che il diploma in massofisioterapia sia equipollente al diploma universitario triennale, che per il suo conseguimento è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Il diplomato, pertanto, può iscriversi in una qualsiasi facoltà universitaria di proprio interesse. Considerato che nel caso di specie la facoltà universitaria è quella di fisioterapia, il candidato sarà esente dal compimento del test di ammissione.

La finalità del test d’ingresso è quella di accertare la predisposizione dei candidati per le discipline oggetto del corso di laurea ma tale verifica sarebbe superflua poiché i ricorrenti hanno conseguito il titolo di studio di massofisioterapista,in virtù dell’equipollenza con il diploma universitario triennale.

Da ciò ne consegue che gli appelli dovrebbero essere accolti e agli appellanti dovrebbe essere consentita l’iscrizione universitaria cui aspirano.

I giudici del Consiglio di Stato ritengono invece configurabile un diverso orientamento.

Il secondo orientamento censura la tesi sopra esposta nella misura in cui si consentirebbe un’iscrizione universitaria ad un anno successivo al primo sulla base di un diploma di scuola secondaria superiore, appunto il diploma in massofisioterapia, di durata triennale.

Ciò rappresenta una stortura del sistema, visto che per l’iscrizione universitaria al primo anno è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Questa seconda posizione ritiene, invece, che non sia possibile equiparare il diploma di massofisioterapia con il diploma universitario triennale.

L’equiparazione “ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”, statuita dalle disposizioni sopra citate, riguarda l’atto del lavorare (in proprio ovvero come dipendente)e per poter accedere a tutti quei corsi che consentono al professionista già abilitato di migliorare la propria professionalità.

L’accesso ad una facoltà universitaria, viceversa, serve ad acquisire i fondamenti di una materia, ovvero la relativa formazione di base, e come requisito per accedervi è richiesto un qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Non è quindi possibile considerare l’iscrizione universitaria quale formazione “post-base”.

Ne consegue che ogni interessato deve iscriversi al primo anno del corso di laurea superando il relativo test di ammissione, salva la possibilità, da verificare caso per caso, che, in base al diploma posseduto, vengano riconosciuti dei crediti formativi.

Il quadro della giurisprudenza va, infine, completato con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle sentenze del 16.01.2018, n. 219 e 09.03.2018, n. 1520, le quali si sono pronunciate sull’effettivo valore da riconoscere al diploma di massofisioterapista.

Queste sentenze sono state emesse dopo che la competenza è stata trasferita alle Regioni: si consentiva infatti di conseguire il diploma in massofisioterapia sulla base di corsi di durata triennale ovvero anche biennale e, pertanto, un insegnamento teorico-pratico variabile.

Alla luce dell’attuale quadro normativo, il massofisioterapista sopravvive come “operatore di interesse sanitario”e l’equipollenza del relativo titolo al diploma universitario dovrebbe valere in termini molto ristretti, ovvero solo per il periodo transitorio di due anni fino al 1999, anno in cui si sarebbe dovuto compiere il riordino, e solo per i diplomi conseguiti all’esito di un corso regolamentato a livello nazionale.

A tale orientamento si è uniformato anche il Ministero della salute, con una nota del 5 aprile 2018.

Avvalorando il secondo orientamento del Consiglio di Stato, la decisione della controversia andrebbe in senso sfavorevole agli appellanti poiché la validità, ai fini dell’esercizio professionale,del diploma è limitata nel tempo e non può considerarsi valida un’iscrizione universitaria senza alcun limite.

Non può riconoscersi alcuna equipollenza tra il diploma in massofisioterapia con il diploma universitario in fisioterapia, neanche sotto il profilo dell’esercizio professionale.

   4. Rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Il Collegio, alla luce del contrasto giurisprudenziale emerso, discusso e approfondito nel punto 3, ha ritenuto di deferire la questione all’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99 c.p.a., che deciderà ai sensi del suo comma 4 (l'Adunanza Plenaria decide l'intera controversia salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente).