Giurisprudenza Amministrativa
Divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS e potere valutativo dell’Autorità prefettizia.
Di Antonello Fiori
NOTA A CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE TERZA, SENTENZA 6 MAGGIO 2025 (DEP. 8 AGOSTO 2025), N. 06976
Divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS e potere valutativo dell’Autorità prefettizia
Di Antonello Fiori[1]
Abstract
Con la recente sentenza n. 6976/2025, depositata l’8 agosto 2025, la Terza Sezione del Consiglio di Stato interviene nuovamente sul divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di cui all’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS), confermandone la natura di misura amministrativa a finalità preventiva, posta a presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma assume particolare rilievo in quanto offre ulteriori e puntuali chiarimenti su profili di rilevante interesse sistematico.
In particolare, il giudice amministrativo di appello ribadisce la natura ampiamente discrezionale delle valutazioni rimesse alla competenza dell’Autorità prefettizia, chiarendo i confini del rapporto tra il procedimento amministrativo volto all’adozione del provvedimento interdittivo e l’eventuale procedimento penale, nonché i limiti entro i quali può esplicarsi il sindacato giurisdizionale.
With its recent judgment no. 6976/2025, delivered on 8 August 2025, the Third Chamber of the Council of State once again addresses the prohibition on the possession of weapons, ammunition, and explosive materials under Article 39 of Royal Decree No. 773 of 18 June 1931 (Consolidated Text of Public Security Laws – TULPS), confirming its nature as an administrative measure with a preventive purpose, aimed at safeguarding public order and public security.
The decision falls within the framework of a now well‑established line of case-law, yet it is of particular significance as it provides additional and precise clarifications on issues of considerable systemic relevance.
In particular, the administrative appellate court reiterates the broadly discretionary nature of the assessments entrusted to the competence of the Prefectural Authority, clarifying the boundaries of the relationship between the administrative procedure leading to the adoption of the prohibitory measure and any related criminal proceedings, as well as the limits within which judicial review may be exercised.
I fatti di causa
La controversia trae origine dai provvedimenti con i quali la Prefettura di Salerno ha disposto, nei confronti dell’interessato, il divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS e, conseguentemente, la Questura di Salerno ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia ex artt. 11 e 43 TULPS.
Tali determinazioni sono state adottate a seguito di un’informativa di polizia relativa a una denuncia penale per lesioni colpose da arma da fuoco, scaturita dal ferimento accidentale di un partecipante a una battuta di caccia.
L’interessato ha impugnato entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR Salerno, deducendo, in particolare, il difetto di motivazione e l’insufficienza dell’istruttoria, sul presupposto che l’Amministrazione si sarebbe limitata a valorizzare la pendenza della denuncia penale, senza considerare che il procedimento si era concluso con una richiesta di archiviazione per carenza di elementi probatori e che la dinamica dei fatti risultava incerta.
All’esito del giudizio, il giudice di primo grado, con sentenza n. 1407/2024, ha ritenuto fondate le censure proposte dal ricorrente, disponendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, sul rilievo che la valutazione prognostica negativa espressa dalla Prefettura, e fatta propria dalla Questura, fosse irragionevole e sproporzionata, in quanto fondata esclusivamente sull’informativa di polizia giudiziaria, senza adeguata considerazione degli esiti del procedimento penale.
Avverso tale decisione ha quindi proposto appello il Ministero dell’Interno, censurando la sentenza di primo grado e chiedendone la riforma, sul presupposto della legittimità dei provvedimenti impugnati.
In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato come, nella materia delle armi, non sussista un diritto soggettivo al loro possesso e come il giudizio di affidabilità dell’interessato debba fondarsi su una valutazione ampiamente discrezionale e di natura preventiva. In tale prospettiva, la denuncia per un episodio di cattivo uso dell’arma era ritenuta sufficiente a sorreggere un giudizio prognostico negativo, a prescindere dall’esito del procedimento penale, dovendosi valutare la legittimità dell’atto amministrativo con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, secondo il principio del tempus regit actum.
Il Ministero ha inoltre escluso la sussistenza di vizi istruttori o motivazionali, rilevando che il procedimento prefettizio fosse stato correttamente avviato sulla base di una nota contenente gli elementi essenziali della denuncia e che il tempo intercorso tra il fatto e l’adozione del divieto non fosse tale da escludere l’attualità dell’esigenza cautelare, trattandosi di condotte direttamente incidenti sul corretto uso delle armi.
È stata infine ribadita la legittimità del provvedimento questorile di revoca del porto d’armi, quale atto consequenziale e sostanzialmente vincolato rispetto al divieto prefettizio di detenzione ex art. 39 TULPS, in conformità all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato.
Nel decidere il gravame, i giudici di Palazzo Spada si sono soffermati, in primo luogo, sulla natura e sulla funzione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di cui all’art. 39 TULPS, chiarendone la riconducibilità alle misure amministrative di carattere cautelare e preventivo, preordinate alla tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica.
In linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, il Consiglio di Stato ha ribadito che il provvedimento prefettizio in esame è espressione di un poter connotato da ampia discrezionalità e non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale in capo all’interessato, né è subordinato agli esiti del procedimento penale eventualmente instaurato, fondandosi invece su un autonomo giudizio prognostico di affidabilità, volto a prevenire il rischio – anche solo potenziale – di abuso o di uso improprio delle armi.
Più segnatamente, il Collegio ha precisato che tale giudizio non si traduce in una valutazione di pericolosità sociale in senso stretto, ma si sostanzia in un apprezzamento discrezionale circa la capacità del soggetto di non abusare degli strumenti di offesa, potendo legittimamente ancorarsi anche a singoli episodi fattuali significativi, ove idonei, secondo criteri di ragionevolezza e non manifesta illogicità, a fondare una prognosi negativa sull’affidabilità, indipendentemente dall’esistenza di condotte penalmente rimproverabili.
Nel caso di specie, è stato ritenuto non irragionevole valorizzare la denuncia sporta nei confronti dell’appellante, in ordine ai reati di cui agli artt.582, 583 e 585 cp., quale elemento idoneo a fondare un giudizio prognostico negativo circa il corretto uso dell’arma. Correttamente, pertanto, l’Amministrazione prefettizia ha ritenuto che l’episodio posto a fondamento del provvedimento, riguardando proprio il cattivo uso dell’arma, non offrisse sufficiente garanzia di affidabilità del soggetto, indipendentemente dagli esiti della vicenda giudiziaria.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice di appello ha accolto il gravame del Ministero e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso originariamente proposto dall’interessato, confermando la legittimità dei provvedimenti adottati dalle Autorità di pubblica sicurezza.
Il quadro normativo sulla detenzione d’armi tra divieto generale e regimi derogatori
Nel nostro ordinamento giuridico, com’è noto, la detenzione e il porto di armi rappresentano un’eccezione al generale divieto di possesso di armi da parte dei privati, sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 1975.
Tale divieto può essere derogato esclusivamente in presenza di rigorosi presupposti, accertati all’esito di specifici procedimenti autorizzativi disciplinati dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), e solo laddove non emergano rischi, neppure potenziali, che l’Autorità di pubblica sicurezza è chiamata istituzionalmente a prevenire.
Al riguardo, la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 440 del 1993, ha chiarito che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un’eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse[2]».
Dal carattere eccezionale del porto d’armi e dai rigorosi criteri restrittivi che ne disciplinano la materia discende, perciò, la legittimità di un potere di controllo dell’Autorità amministrativa particolarmente penetrante, più rigoroso rispetto a quello previsto in relazione ad altri provvedimenti permissivi[3].
Tale impostazione è stata ribadita dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 109 del 2019[4], che ha riconosciuto in capo al legislatore un ampio margine di discrezionalità nella regolazione dei presupposti per il rilascio della licenza di porto d’armi, nel quadro di un bilanciamento – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – tra l’interesse del privato e il dovere costituzionale dello Stato di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
La pericolosità intrinseca delle armi giustifica, pertanto, l’introduzione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi[5].
La giurisprudenza amministrativa, riprendendo i principi espressi dalla Consulta, è ormai consolidata nel ritenere che il porto d’armi, quale eccezione al divieto generale di detenzione, possa essere riconosciuto esclusivamente in presenza della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da escludere, sotto il profilo prognostico, dubbi o perplessità per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività[6].
Il citato requisito dell’affidabilità soggettiva per la detenzione e il porto d’armi trova il proprio fondamento sistematico negli artt. 11 e 43 TULPS, che delineano un assetto particolarmente rigoroso dei presupposti soggettivi per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di polizia, individuando i casi in cui l’Autorità di pubblica sicurezza è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e dell’art. 39 e art. 43, secondo comma).
In tale contesto si colloca, per quanto qui di interesse, l’art. 39 TULPS, che attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti nei confronti di soggetti “ritenuti capaci di abusarne”, anche in presenza di un precedente rilascio del titolo abilitativo[7].
In particolare, il presupposto della misura de qua è rappresentato dalla possibilità di un uso improprio delle armi, desunta tanto dalle qualità personali dell’interessato quanto da situazioni di fatto che, anche solo in astratto, siano idonee a configurare un rischio, sia pure potenziale, di abuso.
Giova evidenziare che il provvedimento inibitorio di cui all’art. 39 TULPS non presenta natura sanzionatoria o punitiva, ma si configura come misura di carattere cautelare e preventiva, preordinata alla tutela dell’incolumità privata e della sicurezza pubblica[8]. Esso è finalizzato, in particolare, a prevenire il rischio di abusi e a scongiurare anche mero pericolo che la detenzione di armi possa costituire occasione di un utilizzo imprudente, improprio o comunque non conforme ai rigorosi canoni di affidabilità richiesti dall’ordinamento[9].
Il potere prefettizio ex art. 39 TULPS: discrezionalità amministrativa, giudizio prognostico e sindacato giurisdizionale
La valutazione dell’Autorità prefettizia ex art. 39 TULPS, secondo la costante impostazione giurisprudenziale, costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, fondato su un giudizio complessivo e prognostico che implica il bilanciamento tra l’interesse pubblico primario alla sicurezza, eventuali interessi pubblici secondari e le posizioni soggettive coinvolte, nonché un apprezzamento dell’affidabilità globale del soggetto con riferimento al corretto uso e alla diligente custodia delle armi.[10]
Più segnatamente, tale giudizio prognostico si caratterizza per un livello di rigore superiore rispetto a quello richiesto per l’accertamento della pericolosità sociale in senso stretto o della responsabilità penale[11], potendo legittimamente fondarsi anche su circostanze o singoli episodi che non abbiano dato luogo a condanne penali o all’applicazione di misure di prevenzione o di pubblica sicurezza[12].
In tale prospettiva, possono pertanto assumere rilievo qualsiasi condotta, stile di vita, frequentazione o circostanza[13], anche penalmente irrilevante[14], purché idonea a determinare anche una minima erosione del requisito della totale affidabilità dell’interessato[15], ivi inclusi fatti imputabili a terzi legati al titolare da rapporti familiari o personali, qualora suscettibili di incidere negativamente sul complessivo giudizio di affidamento[16].
Sotto il profilo motivazionale, è quindi sufficiente che il provvedimento prefettizio dia conto di elementi idonei a dimostrare che le valutazioni effettuate dall’Amministrazione non siano irrazionali, arbitrarie o affette da travisamento dei fatti, figura quest’ultima sintomatica della sussistenza di un vizio di eccesso di potere.
Delineata nei suddetti termini la natura latamente discrezionale del potere esercitato dall’Autorità prefettizia ai sensi dell’art. 39 TULPS, occorre soffermarsi brevemente sulle ricadute che essa determina sul piano dell’intensità del sindacato giurisdizionale.
Al riguardo, è opportuno premettere che, come è noto, superata la tradizionale impostazione del giudizio amministrativo, volta ad escludere ogni forma di controllo sull’attività discrezionale, si è progressivamente affermata la possibilità di riconoscere al giudice una piena cognizione dei fatti posti a fondamento dell’azione amministrativa e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall’Autorità procedente, restando tuttavia preclusa ogni valutazione attinente al merito e ferma la natura non sostitutiva del sindacato[17].
Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a verificare la consistenza e l’attendibilità dei fatti sintomatici posti a fondamento del divieto prefettizio, con specifico riguardo sia alla sussistenza dei presupposti normativi sia alla valutazione del pericolo di abuso delle armi da parte dell’interessato, al fine di apprezzare la coerenza logica, la ragionevolezza e la proporzionalità del potere discrezionale esercitato dall’Amministrazione[18].
Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere ex art. 39 TULPS non si esaurisce, dunque, in un mero controllo estrinseco sull’esistenza materiale dei fatti, ma si estende alla verifica della ragionevolezza della valutazione prognostica sull’affidabilità dell’interessato che l’Autorità prefettizia ne ha tratto[19], valutazione che – è opportuno ribadirlo – si fonda su un criterio necessariamente probabilistico, in ragione della natura preventiva e non sanzionatoria della misura.
Conclusioni
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha riaffermato principi di indubbio rilievo sistematico, evidenziando, in primis, l’autonomia strutturale e funzionale del giudizio amministrativo in materia di armi rispetto all’accertamento penale e chiarendo, conseguentemente, l’irrilevanza, ai fini della legittimità dell’atto, delle eventuali sopravvenienze processuali penali.
Il principio del tempus regit actum assume, quindi, un ruolo centrale nella verifica della legittimità dell’azione amministrativa, escludendo che gli esiti favorevoli del procedimento penale possano incidere retroattivamente sul provvedimento interdittivo.
Con specifico riferimento a tale profilo, occorre precisare che, soprattutto in una materia caratterizzata dall’assenza di un vero e proprio diritto al possesso di armi, la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere scrutinata esclusivamente alla luce dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Le circostanze sopravvenute restano, pertanto, irrilevanti ai fini della suddetta valutazione, potendo tuttavia assumere rilievo in sede di eventuale riesame, ai fini di una nuova e autonoma valutazione, da parte dell’Amministrazione, circa la perdurante sussistenza dei presupposti della misura.
La pronuncia conferma, inoltre, il rapporto di presupposizione necessaria e di consequenzialità immediata tra il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 TULPS e la revoca del porto d’armi disposta dall’Autorità questorile, ribadendo la coerenza di un sistema improntato alla prevenzione del rischio e alla tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica.
In questo quadro, la discrezionalità di cui è titolare l’Autorità prefettizia si configura non come arbitrio, ma come strumento essenziale di prevenzione, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, nell’ambito del quale l’interesse individuale all’uso delle armi risulta strutturalmente recessivo rispetto all’esigenza primaria di tutela dell’incolumità collettiva.
[1] Viceprefetto aggiunto, in servizio presso il Ministero dell’Interno – Prefettura di Sassari (le opinioni espresse dall'Autore hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione del Ministero dell'Interno, in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D.M. 8 agosto 2016).
[2] Corte Cost., sent. 2 dicembre 1993 (dep. 16 dicembre 1993), n. 440, Pres. Casavola, Red. Vassalli. Per un commento alla sentenza, si rimanda a: SORRENTINO P., Brevi note sulla natura giuridica delle autorizzazioni di polizia al porto d' armi, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 2-3/1994, pp. 298-301.
[3] Per un’analisi della disciplina in materia di armi ed esplosivi, v. RUSSO I., Legislazione in materia di armi e materie esplodenti, in CARINGELLA F., IANNUZZI A., LEVITA L., (a cura di), Manuale di diritto di pubblica sicurezza, 2013, Roma, pp. 463 ss.; VICENZI V., Porto d’armi, in Enc. Giur., Roma, 1991.
[4] Corte Cost., sent. 20 marzo 2019 (dep. 9 maggio 2019), n. 109, Pres. Lattanzi, Red. Viganò. Per un commento alla decisione si rinvia a: BARONI M., "Right to keep and bear arms": brevi note a margine della sentenza n. 109 del 2019 della Corte costituzionale in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 3/2019, pp. 1631-1635; SIBILIO D., La Corte costituzionale ritiene non irragionevole la norma del 'tulps' che individua nella condanna per alcuni reati una preclusione assoluta al rilascio del porto d'armi, in Diritto Penale Contemporaneo, 7/2019.
[5] In particolare, l’art. 11, primo comma, individua ipotesi di diniego obbligatorio delle autorizzazioni di polizia nei confronti di soggetti che abbiano riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, in assenza di riabilitazione, nonché nei confronti di coloro che siano sottoposti ad ammonizione, a misure di sicurezza personali ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Il terzo comma del medesimo articolo impone, inoltre, la revoca vincolata delle autorizzazioni qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni soggettive richieste, prevedendo altresì una revoca facoltativa in caso di sopravvenienza di circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego originario. Accanto a tali ipotesi rigidamente tipizzate, l’art. 11, secondo comma, attribuisce all’Amministrazione un potere valutativo di natura discrezionale, consentendo il diniego delle autorizzazioni nei confronti di soggetti condannati per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, per delitti contro la persona commessi con violenza, per reati contro il patrimonio con violenza, per violenza o resistenza all’autorità, ovvero nei confronti di chi non possa dimostrare la propria buona condotta. Con specifico riferimento alla materia delle armi, l’art. 43 TULPS rafforza ulteriormente tale assetto: il primo comma individua ulteriori cause ostative vincolate al rilascio della licenza di porto d’armi, tra cui le condanne per delitti non colposi contro la persona commessi con violenza, per reati contro il patrimonio con violenza, per violenza o resistenza all’autorità, per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, nonché per diserzione in tempo di guerra e per porto abusivo di armi. Il secondo comma riafferma, tuttavia, la centralità del requisito generale dell’affidabilità, consentendo il diniego o la revoca della licenza anche in presenza di riabilitazione, nonché nei confronti di soggetti condannati per delitti diversi da quelli espressamente elencati o che non diano affidamento di non abusare delle armi.
Ne emerge un sistema nel quale, accanto a ipotesi preclusive tipizzate, opera una clausola generale di affidabilità, che legittima un giudizio prognostico ampio e preventivo, coerente con la natura eccezionale del regime autorizzatorio in materia di armi e con la finalità primaria di tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento al requisito della buona condotta, richiamato tanto dall’art. 11, secondo comma, quanto dall’art. 43, secondo comma, TULPS, occorre infine considerare l’intervento della Corte costituzionale (sent. 2–16 dicembre 1993, n. 440), che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni in esame limitatamente alla parte in cui ponevano a carico dell’interessato l’onere di provarla, ferma restando la legittimità sostanziale del requisito e la sua valutazione in capo all’Autorità amministrativa nell’ambito dell’ordinaria attività istruttoria.
[6] Cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435.
[7] Ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 3, TULPS, “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. […] Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l’interessato comunica al prefetto l’avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell’articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152”.
[8] In considerazione della finalità eminentemente preventiva e cautelare del divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS, diretto a scongiurare pericoli per la pubblica incolumità mediante l’immediata sottrazione della disponibilità delle armi al soggetto ritenuto capace di abusarne, il relativo provvedimento è connotato da un intrinseco carattere di urgenza. Tale connotazione giustifica la possibilità per l’Autorità di pubblica sicurezza di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ragione delle particolari esigenze di celerità che presidiano la tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica. In tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2022, n. 8389; Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2020, n. 715; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 2998; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 16 febbraio 2021, n. 141. Sul punto v. LAMANNA DI SALVO D., RAIMONDO G., La natura della revoca del porto d’armi, in Giur. di Merito, 2013, n. 7-8, pp. 1635 ss.
[9] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8368.
[10] È stato rilevato come il potere riconosciuto al Prefetto dalla suddetta disposizione sia connotato da un’elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di tutela preventiva dell’ordine pubblico, non limitate ai casi di accertata pregressa lesione, ma estese anche alle situazioni di pericolo di lesione, con fini di protezione particolarmente ampi rispetto alla commissione di eventuali futuri illeciti (Cfr. Cons Stato, Sez. III, 7 gennaio 2020, n. 65, Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576; Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2007 n. 63).
[11] In particolare, il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede il raggiungimento di un livello di certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, tipico dell’accertamento penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da rendere “più probabile che non” il rischio di abuso. In questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità si collocano i provvedimenti interdittivi in materia di armi, cui è riconosciuta natura cautelare e preventiva (in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041).
[12] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 aprile 2021, n. 2801; Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2023, n. 5563; Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2017, n. 107; Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2016, n. 4263.
[13] In ordine alla rilevanza delle situazioni di grave conflittualità che contrappongono il detentore delle armi ad altri soggetti, si rinvia a: Cons. Stato, sez. III, 17 gennaio 2020, n. 435; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2019, n. 664.
[14] Sull’autonomia strutturale tra la valutazione prefettizia, svolta in sede amministrativa, e l’accertamento della responsabilità penale di competenza dell’Autorità giudiziaria, v. Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2023, n. 923; Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449.
[15] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2021, n. 1519; Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2015, n. 1731; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10 marzo 2016, n. 462; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 19 novembre 2015, n. 1782.
[16] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, n. 2999; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 27 marzo 2015, nn. 101 e 102; contra, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1079.
[17] Tale evoluzione del sindacato giurisdizionale assicura il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 113 Cost. (in tal senso, Cons. Stato, sez. III, sentenza 13 settembre 2024, n. 7545; Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2022, n. 7739.
[18] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2023, n. 10592; Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2023, n. 720; Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2022, n. 11071.
[19] In tal senso, Cons. Stato, sez. III, 22 marzo 2023, n. 2917.
