Giurisprudenza Amministrativa
L’art. 22-bis Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 al vaglio della Corte Costituzionale – un’occasione per riaffermare la natura privatistica della società in house.
Di Adua Lega
Nota a sentenza n. 103 dell’11.06.2026, Corte Costituzionale
L’art. 22-bis Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 al vaglio della Corte Costituzionale – un’occasione per riaffermare la natura privatistica della società in house
Di Adua Lega*
Abstract
La sentenza n. 103 dell’11 giugno 2026 offre un significativo contributo alla definizione della natura delle società in house, escludendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 22-bis del D.L. n. 133 del 2014 nella parte in cui riserva, ai soli enti locali e alle scuole, la deroga alla rimodulazione in peius degli incentivi per la produzione di energia da impianti fotovoltaici.
Nel merito, la decisione riafferma la natura privatistica delle società in house, evidenziandone l’autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente partecipante.
Pur riconoscendo la stretta connessione funzionale con l’amministrazione controllante e il perseguimento di finalità pubbliche, la Corte esclude che tali elementi possano giustificare una generale assimilazione agli enti locali ai fini dell’applicazione di discipline derogatorie.
La pronuncia conferma, così, che l’estensione di regimi di favore alle società in house richiede una specifica previsione legislativa, consolidando l’orientamento volto a circoscrivere l’equiparazione pubblicistica a ipotesi tassative e settoriali.
Judgment n. 103 of 11 June 2026 makes a significant contribution to defining the legal nature of in-house companies, ruling out the unconstitutionality of article 22-bis of Decree-Law n. 133 of 2014 insofar as it reserves, exclusively to local authorities and schools, the exemption from the down ward revision of incentives for electricity generated by photovoltaic installations.
The Court reaffirms the private-law nature of in-house companies, emphasizing their autonomous legal personality vis-à-vis the participating public authority.
While acknowledging their close functional connection with the controlling administration and their pursuit of public-interest objectives, the Court excludes that these elements may justify a general assimilation of in-house companies to local authorities for the purposes of applying derogatori legal regimes.
The judgment this confirms that the extension of preferential treatment to in-house companies requires a specific legislative provision, there by reinforcing the prevailing An approach aimed at limiting public-law assimilation to expresslyprovided and sector-specific cases.
- Oggetto della pronuncia
Con la sentenza n. 103 dell’11 giugno 2026, la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata Consiglio di Stato, Sezione Seconda rispetto all’art. 22-bis del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per la parte in cui esclude, dalla deroga ivi prevista, valevole per gli enti locali e scuole, le società in house costituite da detti enti locali.
____________________________________________________
* Adua Lega, già Funzionario, abilitata all’esercizio della professione forense
La vicenda trae origine dall’azione di annullamento di alcuni atti attuativi dell’art. 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), esperita da Soelia s.p.a, società in house integralmente partecipata dal Comune di Argenta.
La società, specificamente, esponeva che il D.L. in discorso, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, recasse una rimodulazione, in senso peggiorativo, della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici (già riconosciuta alla ricorrente in base alla convenzione stipulata con il Gestore dei servizi energetici –GSE- , ai sensi della normativa vigente)[1].
In base alla legge n. 116 del 2024, la rimodulazione in peius degli incentivi per l’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici, non si applicherebbe agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole.
Ad avviso della società, pertanto, tale previsione, nella parte in cui riserva ai soli enti locali ed alle scuole la deroga e non accomuna la ricorrente Soelia s.p.a. ai primi, avrebbe dovuto ritenersi illegittima.
La società concludeva, quindi, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui esclude, dalla deroga de qua, le società in house costituite da enti locali, a fortiori ove la società in questione fosse interamente partecipata da un ente locale.
A seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (ordinanza 1° marzo 2022, cause riunite C-608/20, C-611/20, C-595/19, C-512/19, C-306/19), cui il TAR Lazio, dinanzi al quale si stava svolgendo il giudizio, aveva rimesso, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la questione pregiudiziale inerente alla compatibilità della citata normativa nazionale con il diritto eurounitario, la Soelia s.p.a. rinunciava espressamente a tutti i motivi di ricorso originariamente formulati, ad eccezione di quello volto a dedurre l’illegittimità, in via derivata, dei provvedimenti impugnati, per illegittimità costituzionale dell’art. 22-bis del d.l. n. 133 del 2014, come convertito.
Il TAR Lazio, tuttavia, con sentenza 17 ottobre 2022, n. 13186, respingeva il ricorso; la sentenza veniva impugnata da Soelia s.p.a. innanzi al Giudice rimettente, riproponendo, quale unico motivo di appello, il profilo di illegittimità denunciato in primo grado.
- L’ordinanza di rimessione ed il giudizio di costituzionalità
Il Consiglio di Stato, nella veste di Giudice rimettente, evidenziava, innanzitutto, l’impossibilità di ricorrere ad un’interpretazione estensiva della disposizione censurata in grado di ricondurre le società in house all’alveo degli “enti locali”, trattandosi di entità formalmente distinte e dotate di autonoma soggettività giuridica.
Rilevava, inoltre, la necessità di escludere il ricorso all’interpretazione analogica, voluto, invece, dalla Soelia s.p.a. ricorrente al fine di applicare la deroga anche in favore della società in house interamente partecipata dall’ente locale.
Ed infatti, trattandosi di una disposizione di carattere eccezionale rispetto a quanto statuito da una coeva previsione normativa, la normativa in discorso risultava insuscettibile di applicazione analogica, come ineluttabilmente discende dall’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale.
Non potendo, dunque, risolvere la questione tramite le interpretazioni estensiva ed analogica, il Consiglio di Stato rimetteva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22-bis del d.l. n. 133 del 2014, alla Corte Costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
In ordina alla rilevanza, evidenziava, infatti, l’impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità; quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ravvisava un contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
Più precisamente, per il rimettente, la violazione dell’art. 3 Cost. emergerebbe, in primo luogo, sotto il profilo della disparità di trattamento tra enti locali e società in house da questi costituite, essendo solo i primi esentati dalla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti.
Evidenziava, sul punto, l’omogeneità degli interessi vantati dell’ente locale rispetto a quelli delle società in house[2] atteso che, tra enti locali e società in house da questi costituite, ricorrerebbe, piuttosto, «una evidente contiguità istituzionale e funzionale, oltre ad una sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti»[3].
A sostegno di tale conclusione, il Collegio rimettente richiamava la disciplina dell’in house,di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e la consolidata giurisprudenza –amministrativa e di legittimità–secondo cui le società in house sono considerate una “longa manus” dell’amministrazione pubblica, caratterizzate da un rapporto di mera alterità formale rispetto all’ente controllante.
Osservava il rimettente che l’assimilazione dell’in house è stata riconosciuta in diversi ambiti dell’ordinamento (e, specificamente, per la giurisdizione contabile, per il reclutamento del personale, per l’accesso agli atti, per la prorogatio degli organi sociali come pure per la normativa penale).
Partendo da tali assunti, il Giudice a quo sosteneva l’insussistenza di qualsivoglia ragione utile a differenziare il trattamento delle società in house rispetto agli enti locali in materia di incentivi energetici, poiché la deroga alla rimodulazione tariffaria sarebbe giustificata proprio dalla tutela dell’interesse pubblico, che ricorrerebbe, in egual misura, anche quando l’ente opera tramite società partecipate.
Secondo il giudice a quo, infatti, la ratio della deroga sottesa alla previsione dell’art. 22-bisdel d.l. n. 133 del 2014, come convertito, è rappresentata dalla tutela dell’interesse pubblico di cui sono portatori enti locali e scuole; tutela che si rinverrebbe, in egual misura, anche con riferimento alle società in house costituite dagli enti locali, che operano per conto dell’ente controllante nello svolgimento di servizi di interesse generale.
Inoltre, il diverso trattamento non si giustificherebbe «nemmeno sotto il profilo della salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario»[4], tenuto conto che la rimodulazione delle tariffe incide sulla remunerazione dell’investimento effettuato, che, sia nel caso dell’ente locale, sia in quello della società in house, è realizzato con risorse pubbliche.
Da qui, la possibile violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la scelta legislativa, basata su una distinzione meramente formale tra ente locale e società in house, rischierebbe di risultare irragionevole e di compromettere il principio di buon andamento, scoraggiando l’utilizzo del modello in house anche quando più efficiente.
Osservava, in fine, il Giudice a quo, che l’esclusione delle società in house dalla deroga finirebbe per assimilarle agli operatori economici privati, in contrasto con la loro natura sostanzialmente pubblica riconosciuta dall’ordinamento.
La Soelia s.p.a., costituitasi nel giudizio a quo, chiedeva l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale.
Riteneva, infatti, sussistenti, anche in capo alla Soelia s.p.a., quelle finalità pubbliche, e non di profitto, perseguite da enti locali e scuole, richieste per giustificare la deroga alla decurtazione degli incentivi.
Alla luce di ciò, vi sarebbe, per la stessa società, un’ingiustificata differenziazione rispetto a situazioni assimilabili.
Evidenziava, inoltre, l’illogicità della disciplina nella parte in cui determina un diverso trattamento a seconda della modalità organizzativa prescelta dall’ente locale.
In particolare, qualora il Comune avesse realizzato direttamente l’impianto fotovoltaico, quale soggetto titolare dell’iniziativa, avrebbe potuto beneficiare del regime di favore previsto dalla normativa; viceversa, la scelta di avvalersi di una società interamente controllata, funzionale allo svolgimento di attività di interesse pubblico, sconterebbe l’applicazione di un regime deteriore della rimodulazione degli incentivi.
Ne deriverebbe, secondo la Soelia s.p.a., una disparità di trattamento non giustificata tra strumenti organizzativi sostanzialmente equivalenti sotto il profilo della finalità pubblica perseguita.
Interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo fossero dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate.
Secondo la difesa erariale, le questioni risultavano anzitutto inammissibili, poiché il Consiglio di Stato non aveva adeguatamente verificato, né escluso, con motivazione puntuale, la possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata.
L’Avvocatura osservava, inoltre, che l’intervento richiesto alla Corte costituzionale avrebbe avuto natura additiva o manipolativa, incidendo su scelte normative rientranti nell’ampia discrezionalità del legislatore, tanto più in presenza di disposizioni aventi carattere eccezionale o derogatorio.
Nel merito, le questioni venivano ritenute manifestamente infondate: la tendenziale assimilazione tra società in house ed enti pubblici, riconosciuta in alcuni settori dell’ordinamento, non sarebbe infatti idonea a determinare l’applicazione di uno statuto giuridico unitario, dovendosi piuttosto riconoscere l’esistenza di un regime comune ma non sovrapponibile in ogni ambito dell’ordinamento.
A sostegno di tale tesi veniva richiamato l’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2016, secondo cui, salvo espressa deroga, alle società a partecipazione pubblica si applicano le norme societarie contenute nel codice civile e, più in generale, le regole del diritto privato.
Ne conseguirebbe che, in mancanza di specifiche deroghe, anche le società in house restano assoggettate alla disciplina privatistica ordinaria, e non a quella prevista per l’ente locale controllante, con conseguente applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 91 del 2014, come convertito.
La difesa dello Stato escludeva, altresì, l’irragionevolezza della scelta legislativa rispetto al principio di buon andamento dell’amministrazione. A suo avviso, il legislatore, nel prevedere un’eccezione al generale regime di rimodulazione tariffaria, non avrebbe operato in modo arbitrario, poiché gli enti destinatari della deroga agiscono direttamente nell’interesse della collettività territoriale, esercitano funzioni pubbliche primarie attribuite dalla legge e risultano particolarmente esposti agli effetti finanziari negativi della rimodulazione, in ragione sia della loro posizione ordinamentale sia della rigidità strutturale dei rispettivi bilanci.
- La decisione: la Corte torna sul significato di “manipolatività” della pronuncia
La Corte Costituzionale, nel decidere sulla questione, ha preliminarmente ritenuto l’inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla Presidenza del Consiglio.
In primo luogo, ha respinto l’eccezione di inammissibilità dovuta all’asserita mancanza di un tentativo di interpretazione conforme della disposizione in oggetto, da parte del rimettente: precisa, infatti, che il Consiglio di Stato avrebbe diffusamente argomentato sull’impraticabilità di un’interpretazione conforme, sia poiché le società in house sarebbero entità formalmente distinte, estranee alla locuzione “enti locali” pur nella sua più lata estensione semantica, sia in ragione della natura eccezionale della disposizione censurata, che non consentirebbe il ricorso all’analogia in virtù dell’art. 14 delle preleggi.
Al riguardo, ribadisce l’orientamento della Corte Costituzionale secondo cui «ai fini dell’ammissibilità della questione è sufficiente che il giudice a quo abbia motivato sulle ragioni di impraticabilità dell’interpretazione adeguatrice, mentre la valutazione circa la condivisibilità dell’esito interpretativo raggiunto dal rimettente attiene alla successiva verifica di fondatezza della questione»[5].
La Corte respinge, altresì, l'eccezione di inammissibilità fondata sul carattere asseritamente manipolativo dell'intervento richiesto. Essa osserva che il giudice a quo ha individuato, nell'omogeneità delle situazioni poste a confronto, e in particolare nella comune finalizzazione all'interesse pubblico degli enti locali e delle società in house, il presupposto che giustifica l'estensione, a queste ultime, del regime derogatorio previsto per i primi.
Proprio tale omogeneità consente di escludere che l'intervento richiesto alla Corte comporti l'esercizio di una discrezionalità normativa riservata al legislatore. Infatti, la pronuncia auspicata non implicherebbe una scelta innovativa tra diverse opzioni regolatorie, ma si limiterebbe a rimuovere un'irragionevole disparità di trattamento tra soggetti ritenuti comparabili.
In questo senso, l'intervento additivo richiesto non presenta quel grado di manipolatività che, secondo la giurisprudenza costituzionale, renderebbe inammissibile una decisione della Corte per indebita invasione della sfera di competenza del legislatore.
3.1 La decisione: la non assimilabilità dell’in house interamente partecipato all’ente locale controllante
Affrontando il merito della questione, la Corte respinge la tesi del rimettente censurante l’irragionevolezza del trattamento differenziato tra ente locale e società in house attesa la ratio della deroga riservata agli enti locali.
Ed infatti, secondo il rimettente, essendo tale deroga insita nella tutela dell’interesse pubblico da essi perseguito, tale interesse è parimenti presente anche per le società in house, operanti quale longa manus dell’amministrazione. Pertanto, un’esclusione dell’in house da tale deroga implicherebbe un irragionevole trattamento differenziato, oltre al rischio di penalizzare scelte organizzative efficienti dell’amministrazione.
La Corte non condivide tale impostazione: essa afferma, anzitutto, che le società in house, pur essendo assoggettate a penetranti forme di controllo pubblico e funzionalmente orientate al perseguimento di finalità pubbliche, conservano una propria soggettività giuridica distinta da quella dell’ente partecipante.
Si tratta, infatti, di soggetti organizzati secondo il modello societario privatistico, che operano mediante strumenti di diritto privato e assumono il rischio economico connesso all’attività esercitata.
Da ciò consegue che le società in house non possono essere automaticamente assimilate agli enti locali, salvo i casi in cui sia il legislatore stesso a prevederne espressamente l’equiparazione. Difettando tale assimilazione normativa, le due categorie soggettive non risultano omogenee ai fini del giudizio di eguaglianza e non possono pertanto essere poste validamente a confronto per dedurre una violazione dell’art. 3 Cost.
La Corte sottolinea, inoltre, come vi sia una significativa differenza tra la «rispondenza a pubblico interesse della deroga» e la mera «titolarità di un interesse pubblico», richiamata invece dal giudice rimettente.
Nel primo caso, l’interesse pubblico costituisce la ragione giustificativa della specifica scelta legislativa derogatoria; nel secondo, rappresenta, invece, una caratteristica comune a una pluralità di soggetti pubblici o a essi assimilati. Assumere quest’ultimo criterio quale parametro per individuare i destinatari della disciplina di favore comporterebbe il rischio di estendere in modo potenzialmente illimitato il novero dei beneficiari della deroga.
Infatti, numerosi altri soggetti pubblici – tra cui, in primo luogo, le regioni – sono anch’essi portatori di interessi pubblici e possono essere titolari di impianti fotovoltaici nonché contraenti delle convenzioni stipulate con il GSE.
Ciononostante, il legislatore ha deliberatamente escluso tali soggetti dall’ambito applicativo dell’art. 22-bis, perseguendo quella finalità perequativa che costituisce il fondamento della disciplina derogatoria. Ne consegue che la scelta di limitare il beneficio ai soli enti locali non può essere considerata manifestamente irragionevole né costituzionalmente illegittima.
La Corte Costituzionale richiama, sul punto, le analoghe conclusioni cui del resto perviene, la giurisprudenza più recente[6], secondo cui la società in house è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all’amministrazione socia, da considerarsi parificabile a un ente pubblico solo negli ambiti in cui ciò sia espressamente previsto.
Essa può, infatti, operare nel libero mercato, secondo il D.Lgs. n. 175 del 2016, fino a un quinto del proprio fatturato, sempre a condizione di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale (art. 16, comma 3-bis); come pure può contemplare forme di partecipazione privata al proprio patrimonio, sempre che esse siano prescritte dal legislatore e non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società (art. 16, comma 1).
L’impossibilità di annoverare le società in house tra gli enti pubblici è comprovata, poi, dalla loro soggezione alle procedure concorsuali e, se ne ricorrono i presupposti, all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (art. 14), diversamente da quanto accade invece agli enti pubblici, tradizionalmente sottratti a tali procedure, come ribadito, da ultimo, dall’art. 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).
Ancora, in ragione della possibilità di prestare i propri servizi anche a terzi, seppure nella percentuale residua del 20 per cento dell’attività svolta, la società in house, a differenza degli enti pubblici, è anche soggetta all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 22 ottobre 2018, n. 6009).
Alla stregua di quanto sopra, le società in house e gli enti locali rappresentano due fattispecie tra loro non omogenee e, dunque, non comparabili.
Quanto alla dedotta irragionevolezza, la Corte osserva che gli enti locali, caratterizzati da bilanci rigidi e da funzioni istituzionali dirette, risultano maggiormente esposti agli effetti della rimodulazione degli incentivi, mentre le società in house dispongono di una maggiore flessibilità organizzativa e operano secondo logiche imprenditoriali, potendo diversificare le attività e gestire i rischi economici, seppure nei limiti imposti dalla normativa vigente.
Inoltre, la scelta di includere le società in house tra i soggetti sottoposti alla rimodulazione risponde anche all’esigenza di evitare la creazione di vantaggi competitivi ingiustificati e di assicurare il contenimento del costo complessivo degli incentivi gravanti sulla componente tariffaria “A3” delle bollette elettriche.
Infine, la Corte esclude la sussistenza dell’asserita violazione dell’art. 97 Cost., rilevando che la disciplina non incide sulla scelta iniziale e, dunque, sul momento genetico della scelta, dell’ente locale, di ricorrere al modello dell’in house, ma riguarda esclusivamente la successiva fase di gestione dell’attività.
Il rischio economico derivante dalla rimodulazione rientra, infatti, nella fisiologica logica imprenditoriale della società partecipata e non è idoneo a disincentivare la scelta organizzativa dell’ente, che resta libera e periodicamente rivalutabile.
Osserva, peraltro, la Corte che l’attività dell’in house, in quanto imprenditoriale, non può rimanere del tutto impermeabile alle variabili tipicamente connesse al fluire del tempo e afferenti a quel rischio di impresa che, proprio il modello societario prescelto dall'ente locale, dovrebbe essere meglio in grado di gestire.
- Conclusioni
In conclusione, la Corte Costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ritenendo non irragionevole la differenziazione di trattamento tra enti locali e società in house in materia di incentivi per il fotovoltaico.
La pronuncia si fonda sulla riaffermazione della natura giuridica privatistica delle società in house: la Corte, infatti, ribadisce che tali soggetti, pur caratterizzati da un intenso rapporto di controllo e da un forte collegamento organizzativo e funzionale con l’ente pubblico partecipante, restano persone giuridiche di diritto privato.
L’eventuale assoggettamento a discipline di stampo pubblicistico in settori determinati non incide sulla loro natura, ma si limita ad individuare il regime normativo applicabile in specifici ambiti.
Ne deriva che la pubblicizzazione di talune regole settoriali costituisce un dato meramente estrinseco rispetto alla natura dell’ente, che permane privatistica e ciò in coerenza con il regime dell’ibridazione delle forme.
Tale precisazione assume particolare rilievo sistematico, anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci che, in alcune occasioni, hanno valorizzato il controllo analogo o la dipendenza funzionale per sostenere una sostanziale immedesimazione delle società in house con la pubblica amministrazione.
La decisione chiarisce, inoltre, che, né la partecipazione pubblica, né il controllo analogo, sono elementi sufficienti a determinare una piena assimilazione tra società in house ed enti locali.
Ne consegue la legittimità della scelta legislativa di circoscrivere l’accesso a determinate agevolazioni ai soli soggetti pubblici espressamente individuati dalla norma.
Può pertanto concludersi affermando il pieno inserimento della pronuncia nel quadro dei principi di tassatività e determinatezza della legge, nonché nel divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali, confermando, al contempo, la persistente natura privatistica delle società in house, anche a fronte della connotazione pubblicistica delle funzioni talvolta assolte.
[1] E, cioè, dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)
[2] A differenza, invece, di quanto ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2017, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 26, commi 1 e 2, del d.l. n. 91 del 2014, come convertito, recante la rimodulazione degli incentivi, quando ritenne rispettati i principi di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento, giustificando, in quel caso, la disparità di trattamento tra operatori economici privati e soggetti esentati dalla rimodulazione, in ragione della evidente non omogeneità delle categorie di soggetti comparati, e le ragioni di rispondenza a pubblico interesse della deroga in favore di enti e scuole.
[3] Ordinanza del 26 maggio 2025, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2025 - Consiglio di Stato, Sez. II.
[4] Ord. Rim. Ult. Cit.
[5] Così, recentemente, Corte Costituzionale, Sentenza n. 108 del 2025.
[6] Consiglio di Stato, Sez.V., sentenza 30 ottobre 2025, n. 8415; Cass., Sez. Un. Civ., n. 23453 del 2024.
