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Decreto “Liquidita'”: chiarimenti sui principali provvedimenti normativi.
Di Roberto Lorusso.
Decreto “Liquidita'”: chiarimenti sui principali provvedimenti normativi
Di ROBERTO LORUSSO
Con il Decreto Legge n. 22 dello scorso 8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità), il Governo ha provveduto a disporre delle risorse economiche a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano, sofferente ed impantanato in una situazione di stallo a causa dell'emergenza sanitaria che ha costretto la gran parte delle aziende operanti sul territorio nazionale a sospendere le proprie attività lavorative.
Al fine di favorire una più rapida ripresa, alla scadenza dell'efficacia dei provvedimenti relativi al Lockdown sanitario, ed onde evitare la minaccia di uno stallo potenzialmente in atto in ambito economico causato dall'immobilismo forzato dovuto alla pandemia di Covid -19, il Decreto “Liquidità” prevede dei sostegni all'imprenditoria sotto forma di garanzie sui finanziamenti alle imprese, prevedendo una diversa disciplina a seconda che si tratti di grandi, medie o piccole imprese, ed anche in base al valore ed alle modalità del finanziamento. Il Provvedimento si sofferma poi anche sugli aspetti legati all'andamento della Giustizia e del Lavoro, di cui si sporranno i tratti salienti.
- PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DELLE IMPRESE
Nel dettaglio, all'Art. 1 si fa ricorso all'ente SACE S.p.A. (Società partecipata da C.D.P. S.p.A. ma non soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CDP, così come disposto dall'art. 3 c.2 lett.c) del Decreto) quale garante in favore di “banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese”, nel limite massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno trenta destinati al supporto di piccole e medie imprese, al cui interno sono specificatamente inclusi anche lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA che abbiano già pienamente utilizzato le risorse disponibili presso il fondo di garanzia per PMI del CIPE detenuto presso Mediocredito Centrale SpA.
Tale primo strumento di sostegno è principalmente destinato alle grandi imprese, permettendo lo sblocco di una liquidità parametrata al volume d'affari prodotto, e con una garanzia che va a coprire dal 70% al 90% del finanziamento, a seconda delle caratteristiche del beneficiario (può però essere richiesto anche da piccole e medie imprese, come confermato anche dal c.2 lett. e) n.1).
Al fine di poter usufruire delle suddette garanzie il Legislatore ha previsto il necessario soddisfacimento delle seguenti condizioni:
- la garanzia va rilasciata entro la fine dell'anno solare 2020, la durata del finanziamento richiesto non può essere superiore a 6 anni, ed è prevista per le imprese la possibilità di avvalersi di un preammortamento (relativo al solo pagamento degli interessi) fino a 24 mesi;
- la necessaria estraneità dell'impresa richiedente alla categoria delle imprese in difficoltà di cui al Reg. UE n.651/14 della Commissione, del Reg. Ue n. 702/14 e del Reg. UE n.1388/2014, oltre che a non risultare nell'elenco delle esposizioni deteriorate presso il sistema bancario alla data del 29 febbraio 2020;
- il limite massimo al valore del finanziamento per la concessione della garanzia, che non deve all'uopo superare il più alto dei seguenti valori:
- 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione
fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attivita', come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;
“L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano”;
- la garanzia per il mancato rimborso del finanziamento viene prestata in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito, nel limite del:
- 90% dell'importo finanziato, per imprese che abbiano meno di 5000 dipendenti in Italia, e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% per imprese con più di 5000 dipendenti e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
- 70% del finanziamento per imprese con fatturato superiore ai 5 miliardi di euro;
- Per la concessione delle suddette garanzie sono dovute commissioni annuali che ammontanto a:
- per finanziamenti a PMI, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il secondo e il terzo, 100 punti base per il quarto, quinto e sesto;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno
Per punto base si intende la centesima parte di un punto percentuale (0,01%).
- La garanzia fornita è a prima richiesta (quindi l'obbligo del garante non è più subordinato all'inadempimento della parte principale), esplicita e irrevocabile, ed è valida per finanziamenti concessi dopo l'entrata in vigore del Decreto;
- Sono previste commissioni per la concessione di garanzia, pari almeno alla differenza tra il costo del servizio di finanziamento senza garanzia e quello del finanziamento con tale garanzia (o inferiore);
- In caso di concessione di garanzia, sono vietate le distribuzioni di dividendi o il riacquisto di azioni per il 2020;
- Ai fini della concessione della garanzia, il finanziamento deve mirare a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti ed attività imprenditoriali localizzati in Italia;
- Per le obbligazioni a carico di SACE S.p.A. è prestata garanzia dallo Stato a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile, senza possibilità di regresso;
- è prevista una particolare procedura semplificata in caso di garanzie prestate per finanziamenti ad imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia, e con un valore di fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, con emissione da parte di SACE di un codice unico per l'operazione di garanzia, dopo la comunicazione del soggetto finanziatore. In caso di superamento dei limiti, sarà necessaria una decisione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria di SACE;
All'art. 13 viene poi regolato il Fondo centrale di garanzia PMI, regolato nei suoi aspetti essenziali, dall'art. 2 c. 100 lett. a) della L. n. 662/1996.
tale strumento di sostegno alle imprese è principalmente destinato alle piccole e medie imprese (c.d. PMI), che per loro natura, sono più soggette a subire le ripercussioni economiche, mostrando maggiore fatica a reperire liquidità dagli operatori finanziari che, specie in Italia, richiedono spesso onerose garanzie personali e/o patrimoniali, che scoraggiano gli imprenditori, oltre a sottoporre l'impresa ad una attenta indagine al fine di valutare il rischio di insolvenza della stessa, spesso fondata su parametri fuori dal controllo dell'imprenditore.
Per contrastare la stagnazione economica potenzialmente generata dall'emergenza Covid-19, tale norma prevede, fino al 31 dicembre 2020, che:
- la garanzia prestata dal Fondo CIPE per finanziamenti concessi da istituti di credito a PMI, sia prestata a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa sia elevato a 5 milioni di €, e la garanzia sia concessa ad imprese che abbiano fino ad un massimo di 499 dipendenti;
- la copertura finanziaria della garanzia raggiunge il 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per operazioni con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione UE;
- l'importo totale delle operazioni finanziarie concessi per singola impresa, non può superare alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario riferiti al 2019 o all'ultimo anno utile di riferimento. Se l'impresa è stata costituita dopo il 1 gennaio 2019, l'importo del prestito non potrà superare i costi salariali previsti per i due anni successivi di attività;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario del 2019;
- il valore, accertato tramite autocertificazione, dei costi inerenti al capitale di esercizio e agli investimenti per i successivi 18 mesi per PMI, e per i 12 mesi successivi per imprese che abbiano fino a 499 dipendenti;
- per le operazioni finanziarie previste dal punto precedente, la garanzia indiretta in riassicurazione, copre il 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che la garanzia diretta sia prestata per una percentuale massima di copertura del 90% e che la garanzia diretta non preveda il pagamento di un premio in relazione alla remunerazione per il rischio di credito. Le garanzie dirette ed indirette sono rispettivamente diminuite all'80% ed al 90% fino all'autorizzazione UE, ed in caso di operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche del punto precedente.
- Per soggetti beneficiari che abbiano un ammontante di ricavi fino a 3.200.000 €, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 (come da autocertificazione di cui sopra), la prevista garanzia del Fondo sul 90% del finanziamento per operazioni di durata massima di 72 mesi, può essere cumulata con una ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri istituti abilitati al rilascio di garanzie, fino a coprire il 100% del finanziamento concesso, per finanziamenti non superiori al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;
- In caso di finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito, l'ammissibilità al fondo è subordinata al limite di garanzia diretta del 80% ed indiretta in riassicurazione dell'90%, a condizione che l'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia non superi l''80% del finanziamento, e il nuovo finanziamento concesso preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di un credito aggiuntivo pari almeno al 10% dell'importo del debito finanziato;
- Salvo quanto previsto dall'art. 6 c.2 Decr. Min. Svil. Econ. del 6 marzo 2017, e da eccezioni in seguito elencate, l'accesso alla garanzia del fondo è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione del credito di impresa previsto nell'allegato al Decr. Min. Svil. Econ. del 12 febbraio 2019.
La disciplina del Fondo di garanzia PMI prevede poi un accantonamento, da parte dell'impresa beneficiaria, di determinate somme per contrastare i rischi di inesigibilità da parte dei creditori, che viene regolato dal Decr. Min. Svil. Econ. Del 24 aprile 2019 e dal precedente art. 11 c.1 del Decr. Interministeriale del 6 marzo 2017.
Per la speciale disciplina relativa all'emergenza Covid-19 è previsto che, per la definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio per l'ammissibilità della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese (valutata al fine di determinare l'importo dell'accantonamento) è valutata solo in base ai dati contenuti nel modulo economico-finanziario previsto dal modello di valutazione suddetto, e viene aggiornata bimestralmente sulla base dei dati forniti dalla Centrale rischi della Banca d'Italia. La garanzia viene rilasciata anche a soggetti che presentino esposizioni debitorie nei confronti dei soggetti finanziatori classificate, ai sensi della circolare di Banca d'Italia n.272 del 30 luglio 2008 par. 2 parte B, come “inadempienze probabili “ o “scadute o sconfinanti deteriorate”, se tale classificazione non sia antecedente al 31 gennaio 2020. La garanzia viene concessa anche ad imprese che, dopo il 31 dicembre 2019, siano state ammesse a procedure di concordato con continuità aziendale, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o un piano attestato, previsti ex artt. 186-bis e 67del Regio Decreto n. 267/1942, sempre che le relative esposizioni non presentino, alla data di entrata in vigore del Decreto, le caratteristiche di “esposizioni deteriorate”, non presentino nuove debenze successive alla concessione, e la banca, sulla base della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, così come previsto dal Reg. UE di Parlamento Europeo e Consiglio n.575/2013 all'art. 47-bis c. 6 lett. a) e c).
Sono escluse dal beneficio della garanzia le imprese che presentino esposizioni debitorie classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
- In caso di mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento, non è dovuta alcuna commissione;
- è previsto un innalzamento al 100% della percentuale di garanzia diretta e di riassicurazione, per i nuovi finanziamenti concessi da enti creditizi in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi, abbiano una durata complessiva di massimo 72 mesi a partire dall'inizio della fase di rimborso, e prevedano un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda, o per soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche un'autocertificazione), e in ogni caso non superiore a 25.000 €. Va chiarito che il limite dei 25.000 € è un tetto massimo, e che quindi nel caso in cui il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario coprano un valore effettivo inferiore a 25.000€, la garanzia sarà prestata per il corrispondente valore effettivo. Al momento però, non è stato specificato se, in sede di redazione della domanda, vada indicato il bilancio o la dichiarazione fiscale del 2018 (disponibili) o del 2019 (non ancora disponibli, nel rispetto dei tempi di presentazione), e chiarimenti sul punto non sono ancora giunti né dai Ministeri né tanto meno dall'A.B.I.
È inoltre requisito necessario ai fini della concessione che l'attività per la quale richieda il finanziamento in garanzia sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, ma per l'occasione sarà sufficiente un'autocertificazione che attesti tale status deficitario, così come disciplinato ex art 47 del D.P.R. n.445/2000.
Per tali operazioni è dovuto un tasso di interesse per la garanzia diretta o premio complessivo di garanzia per la riassicurazione, che tiene conto dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria (senza quindi computare l'importo finanziato), e che comunque non può essere superiore al Tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi (rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato, calcolato mensilmente dalla Banca d'Italia, ammontante a Marzo 2020 a 1,034 per la fascia di durata in questione), aumentato della differenza tra il CDS Banche a 5 anni ed il CDS ITA a 5 anni (così come regolato ex art1 cc. Da 166 a 178 L. 232/2016), aumentato dello 0,20% ( v. Circolare ABI 9 aprile 2020).
Per tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo in garanzia è concesso gratuitamente, automaticamente e senza valutazione, e il finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo subordinatamente alla mera verifica dei requisiti formali, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del fondo stesso;
- La garanzia del Fondo PMI si estende anche a finanziamenti concessi prima dell'entrata in vigore del Decreto, purché non antecedenti al 31 gennaio 2020 e con il limite di tempo di tre mesi prima della richiesta di accesso al Fondo. In tal caso, il soggetto finanziatore trasmetterà una dichiarazione al gestore del Fondo attestante la riduzione del tasso di interesse al finanziamento per effetto dell'intervenuta garanzia;
- Per l'ipotesi di finanziatori con portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, composti per almeno il 20% da imprese che, in base alla scala di valutazione di Standard's and Poor's abbiano un rating relativo ai propri modelli interni non superiore alla classe BB, in deroga alla disciplina del Fondo ex art. 2 c.100 lett.a) L. 662/1996, si applicano le seguenti misure:
- l'ammontare massimo del portafogli finanziamenti è innalzato a 500 milioni €;
- i finanziamenti hanno le caratteristiche di importo e durata di cui all'art. 13 c.1 lett.c) del Decreto, e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia ma comunque successivamente al 31 gennaio 2020;
- i beneficiari sono ammessi alla garanzia senza valutazione del merito del credito;
- la valutazione del rischio di insolvenza del finanziatore (punto di stacco e spessore delle tranche) sono valutate sulla base del solo modello di valutazione interna del beneficiario;
- La garanzia copre una quota non superiore al 90% della tranche junior de portafoglio di finanziamento. Inoltre, il valore della tranche junior coperta dalla garanzia non può comunque superare il 15% del valore del portafoglio di finanziamento (18% se si tratti di finanziamenti destinati a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimento);
- I soggetti rientranti nella qualifica di operatori di microcredito ai sensi dell'art. 111 T.U.B. D. Lgs. n. 385/1993, qualificati come micro, piccola o media impresa, beneficiano a titolo gratuito e per un massimo dell'80% del valore del finanziamento (e per imprese costituite fino a 3 anni prima della richiesta di garanzia, non utilmente valutabili sulla scorta degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito del credito), della garanzia del Fondo PMI, sui finanziamenti concessi per operazioni di microcredito (le operazioni di microcredito sono caratterizzate essenzialmente dall’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio da parte dell’intermediario finanziario).
L'art. 14 regola poi i finanziamenti erogati in favore di Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro, da parte dell'Istituto di Credito Sportivo o da altri enti finanziatori.
- Si stabilisce in primo luogo la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di prestazioni di garanzia da parte del Fondo istituito presso l'Istituto per il credito sportivo per i predetti finanziamenti;
- Viene all'uopo costituita un'apposita sezione all'interno del Fondo, con dotazione di 20 milioni € per il 2020;
- per la parte inerente al valore degli interessi dei finanziamenti è previsto il sostegno da parte del Fondo speciale istituito, con L. n. 1295/1957, presso l'Istituto per il Credito Sportivo;
Gli artt. 15, 16 e 17 regolano infine il c.d. Golden Power statale. Il Golden Power, è stato introdotto dal D.L. n. 21 del 15 marzo 2012, al fine di garantire poteri speciali del governo, esercitabili per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori strategici. L'esercizio di tale potere conferisce la facoltà di opporsi all’acquisto di determinate partecipazioni o comunque di dettare delle specifiche condizioni in merito, e apportare veti su alcune delibere aziendali.
Il Decreto Liquidità, ha ampliato l'elenco dei settori produttivi ritenuti di importanza strategica, estendendone i poteri speciali dell’esecutivo.
Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stata prevista un’estensione delle prerogative governative anche ad altri settori, ora considerati strategici tra cui:
- Alimentare;
- Assicurativo;
- Sanitario;
- Finanziario;
L’obiettivo è di evitare, le scalate di alcune società estere che potrebbero avvicinarsi alle aziende italiane, per comprarle a prezzi di saldo.
La scelta dell’estensione del Golden Power è il cosiddetto “interesse generale”.
Qualora l’acquisizione dall’estero di una impresa italiana potrebbe causare un danno alla popolazione, il Governo avrà il potere di bloccare l'acquisizione, nel rispetto delle normative europee per la concorrenza.
- PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Gli artt. 36 e 37 poi, disciplinano i termini procedimentali e processuali della giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.
È all'uopo necessario richiamare quanto disposto dal precedente Decreto “Cura Italia” n.18 dello scorso 17 marzo 2020, che all'art.83 cc. 1 e 2, stabiliva una iniziale sospensione di qualsiasi termine procedimentale civile e penale fino al 15 aprile, oltre al rinvio d'ufficio successivamente a tale data, per i procedimenti pendenti in tutti gli uffici giudiziari, salve le tassative eccezioni di cui al comma 3. Il nuovo Decreto “Liquidità”, prevede una proroga dei termini previsti in tali provvedimenti fino al prossimo 11 maggio.
Ugualmente, il termine originariamente decorrente dal 16 aprile, per provvedere ad adottare le misure organizzative idonee a consentite il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie al fine di permettere la trattazione degli affari giudiziari, è fissato al 12 maggio. Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti penali i cui termini ex art. 304 c.p.p. scadano nei 6 mesi successivi all'11 maggio.
Per ciò che attiene alla disciplina del processo amministrativo, la proroga viene disposta dal 16 aprile al 3 maggio, esclusivamente per i termini di notificazione dei ricorsi, salvo quanto previsto dall'art. 54 c.3 del D. Lgs. 104/2010, che stabilisce la non sospendiblità dei termini processuali per il procedimento cautelare.
Per quanto riguarda i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi, e quelli dei procedimenti disciplinari del personale amministrativo, sono sospesi fino al 15 maggio.
Infine, l'art. 10 del D.L. n.23/2020, regola la speciale materia dei ricorsi e delle richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza. Al fine di tutelare le imprese in difficoltà ed il mercato in questa fase di emergenza, si stabilisce che tutti i ricorsi ex artt. 15 e 195 (fallimento e stato di insolvenza) R.D. n. 267/1942 e art. 3 D. Lgs. n.270/1999 sono considerati improcedibili, salvo che la richiesta non sia presentata dal Pubblico Ministero al fine dell'emissione di provvedimenti cautelari o conservativi ex art. 15 c.8 R.D. n.267/1942.
- PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI
Anche in questo caso i provvedimenti presi, sono nel solco di quelli previsti dal D. L. 18/2020, prevedendo sostanzialmente delle proroghe per la durata degli ammortizzatori sociali già predisposti.
L'art. 41 richiama gli artt. 19 e 22 del D.L. 18/2020 relativi rispettivamente alla cassa integrazione e all'assegno ordinario da una parte, ed alla cassa integrazione in deroga dall'altra. In particolare, viene modificato il comma 8 dell'art. 19, che in origine prevedeva la possibilità di beneficiare del trattamento di cassa integrazione per i soli lavoratori risultanti alle dipendenze del datore in data 23 febbraio 2020. Allo stato attuale invece, la tutela si estende anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. L'art. 22 viene modificato con la stessa ratio al comma 3, con estensione degli effetti anche ai dipendenti assunti tra il 24 febbraio ed il 17 marzo 2020.
Infine, a testimoniare l'interdisciplinarietà e l'ampio respiro del provvedimento in questione, lo stesso art. 1, disciplinante la garanzia concessa da S.A.C.E. S.p.A. sui finanziamenti a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19, subordina tale beneficio all'impegno, da parte del beneficiario, a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, così come previsto dal comma 2 lett.l). Tale norma va coordinata con l'art. 46 del D.L. n. 18/2020 che ha disposto, a partire dall'entrata in vigore del decreto, la sospensione di procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020 relative a dichiarazioni di mobilità propedeutiche a licenziamenti collettivi, e la preclusione per 60 giorni dell'avvio di nuove procedure. Per tale periodo inoltre, sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, al fine di non permettere al datore di utilizzare la situazione emergenziale come scudo per effettuare tagli di personale.