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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Studi



Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Regionale Emilia Romagna Sent. 72 del 26.03.2018: licenziamento per giusta causa a dirigente a tempo determinato senza garanzie a difesa del lavoratore

A cura di Marco Ferrucci
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In caso di licenziamento per giusta causa comminato a dirigente pubblico con contratto a tempo determinato, si devono applicare le stesse garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Lo ha stabilito la Corte dei Conti Sez. Regionale Emilia Romagna con la sentenza n. 72 del 26 marzo 2018 che ha avuto il pregio di fare finalmente chiarezza sull'applicazione delle garanzie previste dalla Legge 300/1970 alla categoria dirigenziale, in caso di licenziamento per giusta causa.

Il fatto che ha dato origine alla sentenza, ha visto coinvolto il dirigente di un'azienda pubblica, titolare di un contratto a tempo determinato che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, era stato licenziato per giusta causa con effetto immediato senza l'attivazione della procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Nello specifico il dirigente che aveva subito il licenziamento aveva impugnato il provvedimento denunciando presso il giudice del lavoro competente per territorio l'illegittimità del licenziamento, non essendo stata dedotta alcuna "giusta causa" ed essendo stato comminato lo stesso provvedimento in violazione della procedura prevista dall'art. 7 Legge 300/1970 e in particolare dei commi secondo e terzo.

E' utile al proposito citare la lettera dell'articolo 7 Legge 300/1970, prescriva a difesa del lavoratore che:

II "il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa";

III "il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato".

In seguito al ricorso presentato dall'attore, il Giudice unico del Lavoro della fase accelerata ex art. 1, comma 47, Legge 9272012, il Giudice unico del Lavoro della fase di opposizione, la Corte di Appello di Bologna sezione Lavoro, ricostruendo il quadro normativo avevano sottolineato in modo univoco la necessità del rispetto, anche per i dirigenti ed a prescindere dalla specifica collocazione nella struttura, del procedimento previsto a garanzia dei lavoratori dall'art. 7 Legge 300/1970

 Il tema di interesse oggetto della sentenza è infatti proprio quello dell'applicabilità delle garanzie procedurali previste dallo Statuto dei Lavoratori anche alla fattispecie del licenziamento per giusta causa del personale inquadrato nella categoria contrattuale dirigenziale.

Vale la pena ricordare infatti come nulla dica espressamente l'art 7 in commento relativamente ai Dirigenti con contratto a tempo determinato e come della stessa questione non si faccia neppure alcuna menzione nel contratto collettivo applicabile alla categoria.

La sezione giurisdizionale Emiliana della Corte dei Conti, esaminando il caso, le pronunce dei Giudici del Lavoro e della Corte di Appello e ritenendo nello specifico presenti nel caso di specie alcuni "indici probatori gravi precisi e concordanti", ritenuti idonei ad accertare l'antigiuridicità delle condotte tenute, ha affermato che lo Statuto dei Lavoratori costituisce, di per sè, una Legge Statale fondamentale, ovvero una norma che i convenuti nello specifico non potevano ignorare.

Proprio da qui il merito di aver fatto chiarezza, da parte del giudice contabile, affermando come nel caso concreto, non garantendosi il diritto di difesa, vi sia stata quindi "la violazione non di norme specialistiche o di dettaglio, bensì di un principio generale dell'ordinamento, quale quello che sancisce l'obbligo minimale della previa instaurazione del contraddittorio e del giusto procedimento ex art. 7, commi primo, secondo e terzo della Legge n. 300/1970"

Proprio da questa affermazione parte la pronuncia negativa verso i ricorrenti e quindi l'individuazione in capo agli stessi dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Il principio di diritto affermato è chiaro, le tutele previste dalla Legge 300 valgono anche per i dirigenti e si applicano anche ai dirigenti con contratto temporaneo.

I ricorrenti vengono pertanto condannati dal Giudice Contabile Regionale, proprio per il fatto di aver contravvenuto alla basilare garanzia a tutela della difesa dei lavoratori stabilita dalla Legge 300/1970 ed estesa per giurisprudenza consolidata (Corte Cost.le 204/1982 e Cassazione 7880/2007) ormai in tutte le ipotesi di licenziamento.