Giurisprudenza Amministrativa

Il Consiglio di Stato sui criteri ermeneutici della lex specialis di gara: laddove l’interpretazione letterale risulti fallace e da essa discenda l’impossibilità della prestazione, si rende doveroso l’utilizzo del criterio teleologico/funzionale per il perseguimento della finalità pro-concorrenziale e di quella conservativa delle disposizioni del bando.
Di Davide Cerrato
Nota a sentenza Cons. Stato, Sez. III, 22 novembre 2024, n. 9418
Il Consiglio di Stato sui criteri ermeneutici della lex specialis di gara: laddove l’interpretazione letterale risulti fallace e da essa discenda l’impossibilità della prestazione, si rende doveroso l’utilizzo del criterio teleologico/funzionale per il perseguimento della finalità pro-concorrenziale e di quella conservativa delle disposizioni del bando.
Di Davide Cerrato
Abstract
Il presente contributo dedica attenzione ad una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato in tema di interpretazione della lex specialis indittiva di una procedura ad evidenza pubblica. I giudici di Palazzo Spada sostengono che, in presenza di prescrizioni della cui lettera non possa tenersi conto senza incorrere in equivoci, si renda indispensabile il ricorso ad un’interpretazione teleologico-funzionale che fornisca alle disposizioni un significato utile, non ostativo all’esecuzione della prestazione e comunque conforme alla volontà della stazione appaltante e all’interesse pubblico concreto che essa intenda perseguire.
This contribution pays attention to a very recent ruling by the Council of State about the interpretation of the lex specialis of a public procedure. The judges of Palazzo Spada maintain that, in the presence of provisions whose letter cannot be taken into account without incurring misunderstandings, it is essential to resort to a teleological-functional interpretation that provides the provisions with a useful meaning, not productive of an obstacle to the execution of the performance and in any case compliant with the contracting authority’s will and the concrete public interest that it intends to pursue.
lex specialis – bando di gara – interpretazione teleologica – interpretazione letterale – favor partecipationis
Massima
“ […] in presenza di una specifica tecnica non corretta […] o comunque equivoca, l’interprete non può fermarsi all’interpretazione letterale, laddove da essa discende che la prestazione risulta impossibile poiché il prodotto, così come descritto nel capitolato, non esiste sul mercato, pur nella consapevolezza che, invece, il bene di cui ha bisogno la stazione appaltante è sicuramente reperibile sul mercato, atteso che l’impossibilità della prestazione discende dalla erronea descrizione del dispositivo contenuta nel capitolato tecnico. […] si impone l’utilizzazione del criterio di interpretazione funzionale della specifica tecnica. Il ricorso a tale strumento di interpretazione, utilizzabile per ricercare la volontà dell’Amministrazione alla luce dello scopo perseguito attraverso la gara, laddove il criterio letterale risulta fallace, consente di perseguire due finalità entrambe rilevanti: quella pro-concorrenziale e soprattutto quella conservativa. Come è noto, all’interpretazione della lex specialis di gara risultano applicabili i principi recati dal codice civile relativi all’interpretazione dei contratti art. 1362 c.c. e seguenti […].
L’interpretazione teleologica/funzionale consente di individuare la ratio della richiesta di un determinato prodotto alla luce della sua utilizzazione, e consente, in casi […] in cui il vizio risiede nella sola descrizione del prodotto, di evitare risultati disfunzionali per l’interesse pubblico, quali l’impossibilità di dotarsi di quel particolare bene perché erroneamente descritto nel capitolato speciale, ovvero l’acquisto di un aliud pro alio non rispondente alle esigenze effettivamente perseguite dall’Amministrazione.
L’interpretazione funzionale consente di soddisfare anche il principio conservativo in quanto permette di assegnare alla definizione del dispositivo un significato utile, che sia al contempo rispettoso della volontà e delle finalità perseguite dalla stazione appaltante”.
Il Fatto
Il caso di specie ha riguardo ad una gara d’appalto esperita con il sistema della procedura aperta telematica in forma aggregata e bandita dalle aziende socio-sanitarie territoriali di Bergamo Ovest e di Bergamo Est per l’acquisizione della fornitura in service della strumentazione automatica finalizzata alla semina di campioni biologici, alla preparazione di vetrini per esami microscopici e all’arricchimento di brodi liquidi, destinata per un periodo di sette anni alla microbiologia della s.c. medicina di laboratorio delle due aziende socio-sanitarie territoriali. Con sentenza n. 297/2024 la Prima Sezione del T.A.R. Lombardia, Sezione staccata di Brescia ha respinto in primo grado il ricorso principale proposto da Becton Dickinson Italia s.p.a. e finalizzato all’annullamento della deliberazione di aggiudicazione n. 780/2023 emanata in favore di Ada s.r.l. dal direttore generale dell’Azienda Socio-Sanitaria territoriale di Bergamo Est, dichiarando poi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto da Ada s.r.l. Con quest’ultimo la deliberazione di aggiudicazione veniva impugnata nella parte in cui l’ASST di Bergamo Est non aveva escluso l’offerta presentata da Becton Dickinson Italia s.p.a. per incompletezza e per il mancato soddisfacimento di alcuni dei requisiti minimi fissati dal Capitolato tecnico e non aveva attribuito all’offerta avversaria un punteggio pari a zero per almeno uno dei criteri di valutazione nn. 3, 5 e 9 – ciò che avrebbe potuto determinare l’esclusione dalla gara per insufficienza qualitativa.
Venivano infine impugnati con il medesimo ricorso incidentale i verbali della Commissione esaminatrice, tra cui quello del 21 agosto 2023. Becton Dickinson Italia s.p.a. ha dunque impugnato la sentenza di primo grado per far valere, in sostanza, l’illegittimità della mancata esclusione dell’offerta della Ada s.r.l. dalla procedura di gara. La società ricorrente ha reiterato le censure dedotte in primo grado in chiave critica, denunciando error in iudicando, violazione dei requisiti minimi capitolari, fornitura di aliud pro alio, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del Capitolato tecnico, degli artt. 1, 2, secondo comma, 13, 14, 16, 17, 18, secondo, terzo e quarto comma, 19, 20 e 21 del disciplinare di gara, degli artt. 30, 68, 83, 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 1, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3, 9 e 41 Cost., violazione dei principi di par condicio competitorum, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. Con appello incidentale invece Ada s.r.l. ha impugnato il capo della sentenza di primo grado dichiarativo dell’improcedibilità del ricorso incidentale, facendo valere l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto e disposto l’esclusione dell’offerta di Becton Dickinson Italia s.p.a. I giudici di primo grado ritenevano che dalle difese delle parti emergesse un contrasto ermeneutico relativo alla richiesta di provette “per liquidi vari” contenuta nel capitolato.
Secondo le ASST di Bergamo Est e Bergamo Ovest (Amministrazioni resistenti) e Ada s.r.l. (controinteressata) infatti “la richiesta di <provette per liquidi vari> sarebbe risultata ambigua sotto il profilo tecnico in quanto non esisterebbe sul mercato una provetta con terreno di coltura utilizzabile per il prelievo di qualsiasi tipologia di liquido e per l’accrescimento di qualsiasi tipologia di microrganismo; lo stesso prodotto fornito dalla ricorrente principale, nonostante la dicitura <terreno universale>, non potrebbe infatti essere impiegato per qualsiasi tipologia di microrganismo esistente […]. Proprio l’ambiguità di tale clausola avrebbe reso necessario il chiarimento richiesto, in riscontro al quale la stazione appaltante avrebbe fornito un’interpretazione teleologica della clausola della lex specialis nel senso di richiedere una provetta vuota e sterile, l’unica idonea al prelievo e al trasporto di qualsiasi tipologia di liquido”. Becton Dickinson Italia s.p.a., in qualità di appellante in via principale, ha ritenuto che la disposizione del Capitolato speciale non necessitasse di alcun tipo di chiarimento, essendo l’interpretazione letterale stata “scavalcata forzatamente” per conservare l’aggiudicazione in capo ad Ada s.r.l. Il chiarimento non potrebbe inoltre stravolgere le clausole della lex specialis: quest’ultima farebbe riferimento a “liquidi vari”, attenendo dunque la richiesta non ad un terreno per tutte le tipologie di liquidi ma ad un terreno generico come quello offerto dalla stessa società appellante in via principale in sede di gara, ovverosia un terreno utilizzabile in una serie di casi e non in tutti. Nonostante l’ammissione di entrambe le imprese concorrenti da parte della Commissione di gara, la quale ha applicato il principio del favor partecipationis a causa dell’incertezza della disposizione, l’appellante in via principale ha inoltre censurato questa scelta ritenendo che la Commissione medesima abbia optato per parametri valutativi diseguali rispetto alle due diverse offerte.
La Decisione
Nella recentissima pronuncia all’esame i giudici di Palazzo Spada hanno anzitutto operato una serie di considerazioni preliminari, “prendendo le mosse” dalle disposizioni capitolari.
Nel fissare le caratteristiche minime della fornitura in service, l’art. 3 del Capitolato tecnico dispone che l’offerta debba pure comprendere una “strumentazione che assicuri l’inoculo e la semina di campioni biologici liquidi o portati in fase liquida in completa automazione con elevati standard di qualità di semina e riproducibilità”.
L’art. 5 fornisce invece un elenco di “sistemi di prelievo e trasporto” – e dunque di dispositivi oggetto di fornitura – tra cui le provette “con terreno per liquidi vari”.
Il Consiglio di Stato ha dato atto del fatto che la definizione in questione, per quanto possa essere connotata da chiarezza per un soggetto che non disponga delle competenze tecniche di microbiologia, si sia paradossalmente rivelata problematica per un operatore del settore, necessitando di un chiarimento ad opera della stazione appaltante.
Quest’ultima ha per l’appunto ritenuto che non esista alcuna provetta che permetta di raccogliere ogni tipo di liquido e che sia dotata di un terreno di coltura che consenta l’accrescimento di tutte le tipologie di microrganismi. Sia le ASST di Bergamo Est e Bergamo Ovest che Ada s.r.l. hanno ritenuto doverosa l’indicazione specifica del tipo di terreno, essendo la stessa fornita dall’art. 5 del Capitolato tecnico per ogni terreno presente nell’elencazione.
Il richiamo al concetto generico di terreno, proprio a detta della stazione appaltante, costituirebbe un “non senso tecnico-scientifico”. Il chiarimento avrebbe pertanto consentito di perseguire l’obiettivo della presentazione di offerte più consapevoli da parte delle società concorrenti.
I giudici di Palazzo Spada non hanno dunque condiviso le affermazioni dell’appellante principale, respingendo il gravame per infondatezza.
Non può anzitutto ritenersi che la disposizione del Capitolato tecnico relativa alla richiesta di provette “per liquidi vari” sia sufficientemente determinata.
Si richiede l’opportuno utilizzo di un linguaggio scientifico, dovendo il prodotto consentire l’effettuazione di analisi di microbiologia clinica, oltrechè un’interpretazione di tipo teleologico/funzionale (e non meramente letterale), “affinché non si rischi di stravolgere, attraverso un’interpretazione disancorata dalla materia, il significato della prescrizione indicata nel capitolato tecnico”.
L’interprete non può rimanere ancorato alla sola lettera delle disposizioni laddove dalla stessa discenda l’impossibilità della prestazione, come si verifica nel caso di specie (impossibilità della prestazione per inesistenza, sul mercato di riferimento, del prodotto così come descritto nel Capitolato tecnico).
In tutte le ipotesi di non correttezza di una specifica tecnica “si impone l’utilizzazione del criterio di interpretazione funzionale”, il quale consente di ricercare la volontà dell’Amministrazione “alla luce dello scopo perseguito attraverso la gara” e di perseguire così tanto una finalità pro-concorrenziale quanto una finalità conservativa.
Richiamando una propria recente statuizione il Consiglio di Stato ha ribadito che è consentita l’applicazione delle disposizioni del Codice civile in materia di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.) a fini interpretativi della lex specialis (Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2024, n. 5871), venendo in rilievo nel caso di specie sia l’art. 1369 c.c. che l’art. 1367 c.c. concernenti rispettivamente l’interpretazione funzionale e quella conservativa degli effetti del contratto.
Del resto, la stessa Cassazione civile ha sostenuto a più riprese che il criterio dell’interpretazione funzionale, in quanto attributivo di rilevanza alla “ragione pratica del contratto” in conformità agli interessi delle parti, assume notevole centralità al fine della ricerca dell’effettiva volontà di queste ultime (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 2016, n. 23701; Cass. Civ., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17718; Cass. Civ., SS. UU., 8 marzo 2019, n. 6882).
A detta dei giudici amministrativi di secondo grado, pertanto, l’interpretazione di tipo teleologico/funzionale “consente di individuare la ratio della richiesta di un determinato prodotto alla luce della sua utilizzazione”, evitando così l’approdo a risultati “disfunzionali per l’interesse pubblico, quali l’impossibilità di dotarsi di quel particolare bene perché erroneamente descritto nel capitolato speciale, ovvero l’acquisto di un aliud pro alio non rispondente alle esigenze effettivamente perseguite dall’Amministrazione”.
Trattasi allora di criterio ermeneutico – correttamente applicato nel caso di specie dai giudici di prime cure – garante della conservazione degli effetti della lex specialis, in quanto capace di fornire ad una disposizione un significato nel contempo utile e rispettoso della volontà della stazione appaltante.
Non può neppure ritenersi che il chiarimento sia intervenuto in senso illegittimamente modificativo della lex specialis. La stazione appaltante avrebbe in realtà operato in senso correttivo della lex specialis medesima, rettificando l’errore materiale generante l’equivoco mediante un chiarimento tempestivo che non avrebbe affatto inciso sulla possibilità di presentazione di offerte consapevoli da parte delle imprese concorrenti.
Dagli atti del giudizio si evince inoltre che la stazione appaltante abbia richiesto pure una provetta idonea a prelevare e trasportare ogni tipologia di liquido, e dunque universalmente utilizzabile.
Ciò si desumerebbe anche dagli artt. 4 e 5 del Capitolato tecnico: se l’ultima delle disposizioni menzionate fornisce un’elencazione dei sistemi di prelievo e trasporto, la prima prevede che i dispositivi di prelievo e di consumo debbano essere forniti “in quantità necessaria all’esecuzione di tutte le determinazione indicate”. Deve allora potersi richiedere pure una provetta che possa utilizzarsi relativamente a vari liquidi per la gestione di qualunque tipologia di microrganismo, “circostanza che può ottenersi solo mediante l’utilizzazione di una provetta vuota”.
Ora, se Ada s.r.l. ha effettivamente fornito una provetta vuota, Becton Dickinson Italia s.p.a. non ha fatto altrettanto, avendo invece offerto una provetta con un terreno utilizzabile solo in determinati casi e non universalmente.
I giudici di Palazzo Spada hanno poi messo in evidenza il fatto che la prospettazione dell’appellante in via principale relativa all’utilizzazione di parametri valutativi differenti da parte della Commissione di gara non gioverebbe affatto alla stessa impresa appellante, in quanto nell’ipotesi di utilizzazione dell’interpretazione autentica la sua offerta verrebbe fatta oggetto di esclusione.
Il Consiglio di Stato ha infine confermato la statuizione di primo grado anche rispetto al diverso costo delle provette oggetto delle due offerte, non avendo l’appellante indicato il quantum della differenza di prezzo e dimostrato la sua effettiva incidenza sull’offerta economica delle due concorrenti e sul punteggio finale.
L’appalto non faceva infatti semplicemente riferimento a provette per liquidi vari, ma pure alla fornitura della strumentazione automatica per la semina di campioni biologici, per la preparazione di vetrini per esami microscopici e per l’arricchimento di brodi liquidi, potendosi quindi offrire anche prodotti ulteriori rispetto alle provette.
I giudici di secondo grado hanno quindi concluso sia nel senso dell’infondatezza dell’appello principale (come già detto) che della conseguente improcedibilità dell’appello incidentale, con compensazione delle spese del grado d’appello.
Brevi considerazioni conclusive: l’interpretazione funzionale e orientata a buona fede come garanzia di conservazione degli effetti del bando e del favor partecipationis.
La recentissima sentenza esaminata dà modo di soffermarsi anzitutto sulla questione della natura giuridica del bando di gara[1].Ci si riferisce ad un atto di indizione di una procedura ad evidenza pubblica il quale, facendo applicazione della legge, fornisce anche una serie di indicazioni utili ai concorrenti (requisiti di partecipazione, modalità e termini per la presentazione delle domande, eventuale svolgimento di prove scritte e orali e criteri per l’attribuzione dei punteggi). Rispetto alla qualificazione giuridica di quest’atto si sono succedute almeno due tesi: una di tipo pubblicistico e una di tipo privatistico. Stando alla tesi pubblicistica il bando costituirebbe il provvedimento amministrativo di indizione e regolazione della fase procedimentale finalizzata alla stipula del contratto.
All’interno di questa tesi si sono tuttavia sviluppati almeno due orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo il bando di gara è un atto formalmente e sostanzialmente amministrativo, mentre stando al secondo di essi si tratterebbe di vero e proprio atto normativo. L’orientamento che opta per la qualificazione giuridica del bando come provvedimento amministrativo fa rientrare l’atto indittivo delle procedure ad evidenza pubblica nella categoria degli atti amministrativi generali, in quanto pur rivolgendosi esso alla generalità dei destinatari disciplina soltanto la singola gara pubblica indetta. Le sue prescrizioni, fornendo la regolamentazione di un singolo procedimento amministrativo (e non di plurimi procedimenti), non sono più produttive di effetti al termine della procedura di riferimento. L’adesione a quest’ultimo orientamento conduce ad una qualificazione del bando di gara come atto amministrativo generale; ne consegue che lo stesso non ha portata innovativa dell’ordinamento giuridico e che è finalizzato alla cura di un interesse pubblico concreto e puntuale. Si tratterebbe dunque di vera e propria lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, munita di prescrizioni vincolanti tanto per i concorrenti quanto per l’Amministrazione, la quale non potrà assolutamente disapplicare l’atto e non disporrà di margini di discrezionalità attuativa.
Stando invece alla tesi privatistica il bando di gara si sostanzierebbe in un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.[2] o in un invito a offrire, mancando l’elemento essenziale rappresentato dal prezzo che lo trasformerebbe invece in una vera e propria proposta contrattuale. Tenuto sinteticamente conto delle teorie concernenti la natura giuridica del bando di gara, è possibile operare considerazioni più propriamente attinenti al modus interpretandi delle prescrizioni in esso contenute. La giurisprudenza amministrativa, pur concependo il bando di gara come vera e propria lex specialis, tende ad applicare analogicamente all’interpretazione delle sue disposizioni e di quelle del disciplinare e del capitolato – che integrano il bando stesso e lo completano – i canoni ermeneutici previsti all’interno del Capo IV del Titolo II del Libro IV del Codice civile, dedicato all’ermeneutica contrattuale[3]. Ciò anche in ragione della possibilità di ritenere che il contenuto tipico della lex specialis sia quello di una dichiarazione di volontà sotto forma di invito ad offrire[4].Questo tipo di considerazione consente di pervenire all’assunto per cui il criterio ermeneutico principe anche nell’interpretazione delle disposizioni del bando di gara e della documentazione complementare (disciplinare e capitolato) sia quello letterale. Non essendo però quest’ultimo sempre e comunque soddisfacente ai fini della presentazione di offerte consapevoli da parte delle imprese concorrenti, subentrano almeno tre canoni ulteriori[5]: quello di buona fede ex art. 1366 c.c., quello conservativo ex art. 1367 c.c. e quello funzionale ex art. 1369 c.c., criteri interpretativi finalizzati alla salvaguardia del cd. favor partecipationis, comunemente noto come principio di massima partecipazione. Come parte della dottrina ha sostenuto (e sostiene)[6], il principio in questione era già desumibile dal complesso delle disposizioni del vecchio codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), e in particolar modo dagli artt. 30, primo e settimo comma, 51 e 83, ma è oggi sancito espressamente dal terzo comma dell’art. 10 del nuovo codice in materia di appalti pubblici (d.lgs. n. 36/2023)[7], il quale fa segnatamente riferimento all’ “interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti” e alla “possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”. Come la dottrina in commento al d.lgs. n. 36/2023 fa notare, il favor partecipationis viene per un verso “declinato in termini di tassatività delle cause di esclusione, operando, quindi, nell’ambito del rapporto tra stazione appaltante e singolo operatore economico (visione micro, ispirata a ragioni pro-concorrenziali)”[8] e per un altro “è […] legato alla individuazione di precisi limiti nella determinazione dei requisiti speciali di partecipazione, nonché alle misure tese a favorire l’accesso alle procedure ad evidenza pubblica per le micro, piccole e medie imprese (visione macro, espressione dell’esigenza di selezionare il miglior contraente privato)”[9].
L’anima del principio è allora duplice: da un lato esso soddisfa le aspettative dei singoli, garantendo la massima contendibilità e richiedendo alla stazione appaltante di facilitare il superamento di talune delle barriere che impedirebbero l’accesso alla procedura di evidenza pubblica, mentre dall’altro esso tende ad estendere la platea dei concorrenti ai fini di un confronto tra offerte più variegate e di una più oculata scelta del miglior contraente. Nel primo caso il favor partecipationis costituisce articolazione del principio di imparzialità della P.A., mentre nel secondo declinazione del principio del buon andamento. Laddove allora l’interpretazione letterale si riveli “fallace”, come sostenuto dalla recentissima giurisprudenza amministrativa di secondo grado esaminata, è opportuno ricorrere ad un criterio ermeneutico di tipo teleologico-funzionale proprio al fine superare equivoci ostativi alla massima partecipazione delle imprese concorrenti e di “ricercare la volontà dell’Amministrazione alla luce dello scopo perseguito attraverso la gara”. Questo tipo di interpretazione si è rivelata piuttosto utile nel caso di specie al fine di evitare di incorrere nell’impossibilità della prestazione, dovendosi ritenere che soltanto una provetta vuota – e non con un certo tipo di terreno, anche utilizzabile in determinati casi e non in tutti – sia idonea al prelievo e al trasporto di ogni tipo di liquido. Laddove non si fosse fatto ricorso all’interpretazione teleologica sarebbero residuati dubbi rispetto al tipo di offerta da presentare, con conseguente restringimento della platea dei partecipanti e limitazione del panorama oggetto di valutazione. applicato congiuntamente a quelli positivizzati dagli artt. 1366 e 1367 c.c. Il ragionamento che ne deriva è allora il seguente: laddove sorgano difficoltà in merito alla considerazione della sola lettera delle disposizioni del bando, del disciplinare e/o del capitolato, o in tutte quelle ipotesi nelle quali l’interpretazione letterale sia produttiva di soluzioni equivocali, è opportuno intendere le prescrizioni secondo buona fede – e dunque in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere – e, se composte da espressioni polisense, “nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto”. Ciò consente di preservare gli effetti del bando di gara, evitando la produzione di un danno da perdita di chance e da lesione del legittimo affidamento per le imprese concorrenti che abbiano inteso partecipare alla gara investendo risorse economiche. Sarebbe allora condivisibile quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9418/2024 all’esame: l’interpretazione teleologico-funzionale, operando nel senso dell’assegnazione alle prescrizioni di un significato non semplicemente utile, ma pure “rispettoso della volontà e delle finalità perseguite dalla stazione appaltante”, garantirebbe la conservazione della lex specialis e la maggiore chiarezza ed esaustività delle indicazioni in essa contenute, nonché l’attuazione del principio della massima partecipazione delle imprese private concorrenti.
BIBLIOGRAFIA
Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 238
Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 2016, n. 23701
Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307
Cass. Civ., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17718
Cass. Civ., SS. UU., 8 marzo 2019, n. 6882
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 13 giugno 2023, n. 518
Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2024, n. 5871
Cons. Stato, Sez. III, 22 novembre 2024, n. 9418, testo integrale in https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202404032&nomeFile=202409418_11.html&subDir=Provvedimenti
CALABRÒ M, PIETROSANTI A.G., “I principi di massima partecipazione e di tassatività delle cause di esclusione nel nuovo codice dei contratti pubblici”, in www.ambientediritto.it, Anno XXIII - Fascicolo n. 2/2023.
FRATINI M., “Manuale sistematico di diritto amministrativo”, II Edizione, NelDiritto Editore, Molfetta, 2024
GORI E., “Bando di gara: natura giuridica e regime impugnatorio”, 12 settembre 2020, in https://www.iusinitinere.it/bando-di-gara-natura-giuridica-e-regime-impugnatorio-30565
[1] Si argomenta da GORI E., “Bando di gara: natura giuridica e regime impugnatorio”, 12 settembre 2020, in https://www.iusinitinere.it/bando-di-gara-natura-giuridica-e-regime-impugnatorio-30565, nonché da FRATINI M., “Manuale sistematico di diritto amministrativo”, II Edizione, NelDiritto Editore, Molfetta, 2024, pagg. 863 e ss.
[2] La quale, proprio a norma dell’art. 1336 c.c., “quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta”.
[3] Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 238; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 13 giugno 2023, n. 518; Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307.
[4] Si veda FRATINI M., “Manuale sistematico di diritto amministrativo”, II Edizione, NelDiritto Editore, Molfetta, 2024, pag. 863.
[5] Oppure due se si intende la conservazione degli effetti più come fine cui tende l’interpretazione della lex specialis che come canone ermeneutico vero e proprio.
[6] Si veda CALABRÒ M, PIETROSANTI A.G., “I principi di massima partecipazione e di tassatività delle cause di esclusione nel nuovo codice dei contratti pubblici”, in www.ambientediritto.it, Anno XXIII - Fascicolo n. 2/2023.
[7] La disposizione è rubricata “Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione”.
[8] Cit. testualmente da CALABRÒ M, PIETROSANTI A.G., “I principi di massima partecipazione e di tassatività delle cause di esclusione nel nuovo codice dei contratti pubblici”, cit.
[9] Ibidem.