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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, Sentenza 20 settembre 2017, n. 7

Per le prove scritte dell’abilitazione alla professione forense è sufficiente il voto numerico. A cura di Dalila Uccello
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Con la sentenza segnalata, l’Adunanza Plenaria affronta la questione della sufficienza del voto numerico nella valutazione degli elaborati scritti per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato nelle more dell’entrata in vigore della riforma (introdotta dalla legge n. 247/2012).

La questione veniva rimessa al Supremo Collegio  al precipuo fine di chiarire se la disciplina transitoria che differisce l’entrata in vigore della riforma dell’esame di abilitazione comprenda, nel rinvio, anche la innovativa previsione di cui all’art. 46 comma 5, l. n. 247 del 2012, secondo cui “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”. 

Al contempo il giudice rimettente chiedeva alla Plenaria di statuire se il voto numerico potesse ritenersi sufficiente e adeguato al fine di esprimere il giudizio tecnico discrezionale proprio della commissione. 

La problematica interpretativa traeva origine nell’ambito di un giudizio di appello per la riforma di una sentenza di primo grado che aveva accolto l’originario ricorso avverso l’esito negativo di tutte e tre le prove scritte (per un punteggio totale pari a 83, inadeguato rispetto al minimo previsto per l’ammissione alla prova orale, pari a 90, secondo le norme ratione temporis vigenti).

La sentenza di primo grado – di accoglimento – si fondava sul principio per cui il voto numerico deve essere sempre accompagnato da una – seppur minima – motivazione, che facesse leva su espressioni lessicali atte a cogliere gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato.

In sede di appello, la difesa erariale, contestando la sentenza,  invocava la granitica giurisprudenza che reputa assolto l’onere motivazionale con l’indicazione del solo voto numerico.

L’Adunanza Plenaria investita della questione ai sensi dell’art. 99 c.p.a. si è pronunciata dando continuità all’indirizzo maggioritario, escludendo segnatamente l’immeditata applicabilità dell’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 (a mente del quale “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma de i voti espressi dai singoli componenti”) ed escludendo che a tale disposizione possa riconoscersi portata generale, come tale immediatamente applicabile. Con la decisione in esame, il Supremo Consesso al plenum prende atto di come la sola circostanza per cui nell’ambito della propria piena discrezionalità il Legislatore abbia ritenuto di innovare il sistema previgente attraverso la prescrizione di cui all’articolo 46 comma 5 della citata legge  non vale a connotare di illegittimità la previgente disciplina, che è conforme al tradizione orientamento della giurisprudenza, né può condurre a sospetti di incostituzionalità in ordine alla scelta legislativa di prevedere una norma transitoria che differisca l’entrata in vigore della disciplina innovativa, stante la circostanza che quella previgente (la cui portata applicativa è stata appunto temporalmente “prorogata”) è stata a più riprese ritenuta costituzionalmente legittima.