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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Ai fini della decorrenza del diritto a percepire gli incentivi, il consorzio con attività esterna costituisce un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, pienamente distinto dai consorziati

A cura di Fausto Gaspari
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“Ai fini della decorrenza del diritto a percepire gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico, il consorzio con attività esterna costituisce un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, pienamente distinto dai consorziati”.

Questo è quanto, in sostanza, ha statuito il Consiglio di Stato, sezione IV con le sentenze del 30 agosto 2018,nn. 5105e 5106, con le quali il Collegio ha respinto i ricorsi in appello presentati da due società contro il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. per la riforma delle sentenze del TAR Lazio – Sede di Roma, nn. 1268 e 1266 del 24 gennaio 2017, concernenti la decorrenza del diritto a percepire gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico.

In particolare, le predette società avevano costituito in data 22 luglio 2011 un consorzio con attività esterna, cui era stata intestata, dal 18 novembre 2011 al 24 gennaio 2014, l’autorizzazione unica alla gestione dei campi fotovoltaici di un complesso, di cui in precedenza era stata titolare la società Spal 1907 s.p.a..

A questo riguardo, appare opportuno innanzitutto precisare il rapporto tra titolarità dell’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un impianto di produzione di energia elettrica e titolarità delle incentivazioni connesse alla produzione dell’energia fotovoltaica.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del d.m. 28 luglio 2005, il soggetto responsabile dell’impianto, beneficiario dell’incentivazione, è “il soggetto, avente i requisiti di cui all’art. 3, responsabile della realizzazione e dell’esercizio dell’impianto”; in quanto tale egli “…ha diritto a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti …”. Il successivo articolo 3 precisa, infatti, che “beneficiano dell’incentivazione alla produzione di energia elettrica … le persone fisiche e giuridiche … responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto”.

In attuazione delle disposizioni del predetto decreto, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA) ha adottato la deliberazione n. 188 del 2005, il cui punto 3.1 prevede che “Il soggetto responsabile … per essere ammesso a beneficiare delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 … deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l’ammissibilità alle incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonché: a) di assumere l’impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto … … nonché di essere consapevole delle proprie responsabilità civili e penali verso terzi connesse alle attività di costruzione ed esercizio dell’impianto”.

Una delle condizioni per accedere alle tariffe incentivanti, quindi, consiste nell’impegno del soggetto responsabile a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto.

Nella vicenda oggetto delle sentenze in commento, il G.S.E. aveva annullato in autotutela il provvedimento con cui aveva stabilito che il diritto alla percezione della tariffa incentivante spettasse non dalla data di entrata in funzione degli impianti (30 agosto 2011) bensì soltanto dal successivo 18 novembre 2011, data in cui risultava volturata l’autorizzazione unica (sino ad allora in capo alla Spal 1907s.p.a.) al consorzio “e per esso alle consorziate”.

Con lo stesso provvedimento, il Gestore disponeva espressamente la reviviscenza del provvedimento dell’8 maggio 2014 che aveva a suo tempo fissato la decorrenza del diritto agli incentivi al 1 febbraio 2014: dalla documentazione frattanto acquisita presso la Provincia, infatti, era emerso che effettivamente le ricorrenti erano divenute titolari dell’autorizzazione unica a gestire il proprio campo soltanto in data 24 gennaio 2014.

Secondo la tesi sostenuta dalle società appellanti, il consorzio sarebbe stato rappresentante delle consorziate, cui, dunque, sarebbe stata ab initio direttamente imputabile l’autorizzazione. La voltura effettuata nel 2011, quindi,sarebbe stata plenojure efficace nei confronti delle consorziate.

Con le predette pronunce, il Consiglio di Stato, confermando quanto statuito dal giudice di prime cure, ha respinto gli appelli proposti dalle società.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti “in termini generali, il consorzio con attività esterna costituisce un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, pienamente distinto dai consorziati”. Il Collegio, inoltre, ha osservato che “la “voltura a favore dei consorziati” è un fenomeno giuridico diverso dalla voltura a favore del consorzio, la cui autonoma soggettività impedisce di ritenere tamquam non esset l’intestazione a nome dello stesso dell’autorizzazione unica”.

Il Giudice di appello, ancora, ha precisato che “l’agire per conto altrui è ben diverso dall’agire in nome altrui: solo allorché avvenga la spendita del nome, infatti, i rapporti giuridici si radicano direttamente in capo al soggetto rappresentato, che configura ab initio la parte in senso sostanziale del negozio.Laddove, invece, un soggetto agisca in nome proprio, l’eventuale alterità dell’interesse gerito non emerge nell’attività negoziale svolta con terzi, che vede come parte formale e sostanziale esclusivamente il soggetto agente: solo nei rapporti interni il titolare dell’interesse potrà far valere le proprie pretese, di norma tutelate in forma soltanto obbligatoria, salve specifiche e tassative eccezioni normative (cfr. art. 1705 c.c.)”.

Nel caso di specie, poi, come detto, il consorzio, nel corso del 2011, aveva richiesto la voltura dell’autorizzazione unica a gestire i quattro campi fotovoltaici a proprio nome: dal canto suo, la Provincia, nell’accogliere l’istanza, aveva disposto la voltura dellatitolarità dell’autorizzazione unicaal consorzio, senza operare alcuna menzione delle società consorziate.

Ebbene, secondo quanto sostenuto dal Supremo Consesso, non è possibile sostenere che vi sia stata una contemplatio domini tacita, dal momento che, già in ottica civilistica, la spendita del nome deve essere inequivoca, posto che mira ad individuare la parte in senso sostanziale del negozio, sottolineando che “ciò, peraltro, è tanto più vero nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, attraversati da un’intrinseca esigenza di certezza, specie ove, come nella vicenda in esame, venga in considerazione il riconoscimento di benefici economici a carico delle pubbliche finanze, profilo che impone il massimo rigore formale”.

Prima ancora, però,ha osservatoil Collegioche il meccanismo stesso della contemplatio domini non opera laddove non si sia in presenza di un negozio adeffetti reali od obbligatori, ma di un provvedimento amministrativo unilaterale cheabilita un soggetto allo svolgimento di una certa attività sottoposta a previo assensoamministrativo: “la titolarità dell’autorizzazione, infatti, non è disponibile da parte del soggetto interessato, che, d’altra parte, non può che essere solo quello a nome del quale è stato emesso il provvedimento autorizzativo, connotato da un effetto ampliativo della sfera giuridica che naturaliter si produce con esclusivo riferimento al soggetto specificamente individuato nell’atto stesso”.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi,  il consorzio, anche nel caso di rilevanza esterna, è un figura soggettiva autonoma rispetto alle singole consorziate le quali partecipano all’attività consortile solo in funzione e in esecuzione del contratto di consorzio.

Sul punto, anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “se si accetta, come si è già dimostrato, che il consorzio ha autonoma soggettività, con autonomia patrimoniale e negoziale, ne deriva che, al di fuori delle disposizioni che regolano convenzionalmente i rapporti interni fra committente e appaltatore e fra consorzio e consorziati, il consorzio non solo può stipulare contratti in nome e per conto proprio, ma che ad esso, e non alle imprese consorziate, si debbono imputare direttamente le obbligazioni nascenti dal contratto e gli effetti di ogni loro inadempimento ai sensi degli artt. 1218 e segg., c.c. … dovendosi il consorzio qualificare come un soggetto a sé stante e portatore di interessi propri, si determina una netta separazione anche fra tali interessi e quelli dei singoli consorziati[1].

In un altro precedente, poi,la Cassazione ha dichiarato infondata e in contrasto con l’art. 2602 la tesi che considerava il rapporto tra il consorzio e le imprese consorziate come rapporto d’immedesimazione organica, giacché “la stipulazione del contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un’attività rispetto alla quale quella delle singole imprese si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente quindi essa stessacarattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. In tal senso depone non solo la conservazione dell’autonomia delle imprese, rispetto alle quali il consorzio si pone come un distinto centro d’imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto all’aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614), ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese (art. 2603, comma 1, n. 4) e la configurazione del rapporto intercorrente tra queste ultime ed il consorzio come mandato (art. 2609), il quale postula l'alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall'immediatezza dell'imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario[2].

Ne deriva che una cosa è l’imputazione, in forza di un rapporto di rappresentanza e nei limiti in cui esso sussiste, di effetti giuridici e di obbligazioni; altra cosa, invece, è riferire un’intera attività, in specie quella di gestione di un impianto fotovoltaico, ad altro e distinto soggetto.

Del resto, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento “Tale conclusione …. trova indiretta conferma nel fatto che, in seguito, la titolarità dell’autorizzazione è stata volturata dal consorzio alle consorziate, operazione che già logicamente implica da un lato la riconosciuta alterità soggettiva fra le parti, dall’altro la necessità di tale atto formale per riconnettere la titolarità dell’autorizzazione alle singole consorziate”.

In conclusione, è quindi confermato che ad essere titolare dell’autorizzazione unica, fino al mese di gennaio 2014, era esclusivamente il consorzio, centro autonomo di imputazione d’interessi, con la conseguenza che gli incentivi non potevano essere versati a beneficio di una consorziata.

Per tale ragione, quindi, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l’operato del Gestore, confermando la legittimità degli atti impugnati con l’atto di appello.

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[1]Cass. Civ., sez. III, 9 dicembre 1996, n. 10956.

[2]Cass. Civ., sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1636.