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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Studi



Patrimoni di destinazione in rapporto alla responsabilità per garanzie patrimoniali: cui prodest?

Di Roberto Lorusso.
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Patrimoni di destinazione

in rapporto alla responsabilità per garanzie patrimoniali: cui prodest?

Di ROBERTO LORUSSO

 

 

All'interno del nostro ordinamento giuridico convivono, variamente interconnessi tra loro, numerosi interessi riconosciuti come meritevoli di tutela a livello costituzionale. Tra questi, un pilastro fondamentale di ordine economico e sociale è costituito dal principio di libertà di iniziativa economica sancito ex art. 41 Cost., a cui si affianca il principio di tutela della proprietà privata, disciplinato dal successivo art. 42 Cost.

Dalla lettera dell'art. 41 sembra infatti potersi rinvenire la volontà di una generale protezione alla affidabilità e stabilità delle relazioni negoziali, incardinata nel divieto di “contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

L'art. 42 dal canto suo, esprime il valore del diritto di proprietà, riconosciuto quale il più esteso, pieno ed assoluto tra i diritti soggettivi, individuandone però dei limiti alla sua estensione, e finalizzandone gli effetti “allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

Fondamentale a riguardo è la figura giuridica del contratto che, considerato pacificamente come il principale modello di obbligazioni privatistiche, incarna al meglio il ruolo di strumento esecutore degli interessi economici scaturenti dalla libera iniziativa economica.

All'interno di tale cornice normativa si staglia la disciplina dei patrimoni destinati (o autonomi, o separati), i quali pur variamente localizzati all'interno del Codice Civile o in discipline di settore, rinvengono il loro tratto comune nel distacco di una massa patrimoniale, avente una propria destinazione giuridica, dal patrimonio tout court considerato, e nel vincolo che lega tale massa alla destinazione prescelta.

Con lo studio in questione indagheremo sulla natura e sul ruolo di tali figure giuridiche all'interno della disciplina delle garanzie patrimoniali.

 

  1. IL PATRIMONIO DESTINATO COMMERCIALE

 

Per analizzare l'istituto del patrimonio destinato è necessaria una premessa di carattere logico-giuridico. Come il meno presuppone il più, allo stesso modo la ratio sottesa alla nascita del patrimonio destinato - che è quella di limitare la responsabilità del debitore ad una parte soltanto del proprio patrimonio a seconda del fine per cui il debito viene contratto - presuppone a sua volta una generale disciplina per la responsabilità patrimoniale, puntualmente prevista all'art. 2740 1°comma c.c., il quale fissa il principio di universalità della responsabilità patrimoniale statuendo che “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

Il secondo comma prevede poi un divieto di limitazione della responsabilità, salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, rafforzando così la garanzia creditoria prevista nel principio di universalità.

Su questo solco va ad incidere la disciplina del patrimonio destinato, il quale comprime la garanzia generale costituita dall'intero patrimonio del debitore, determinando così l'inattaccabilità di una determinata massa patrimoniale, da parte di chi vanti crediti incompatibili con la destinazione prevista.

La presenza di questo effetto segregativo data dal proliferare delle ipotesi di destinazione patrimoniale, ha messo in dubbio l'assolutezza del principio di universalità della responsabilità.

Si è infatti controvertito circa lo status di principio di ordine pubblico contenuto nella norma di cui all'art. 2740 c.c., stante la crescente limitazione di responsabilità riconosciuta al titolare del patrimonio. Nonostante ciò, sembra non potersi discutere circa la natura di principio fondamentale dell'ordinamento dell'universalità della responsabilità patrimoniale, stante la tassatività delle ipotesi in cui può operare la segregazione patrimoniale.

Occorre però determinare in quali casi una compromissione della garanzia creditoria sia ammissibile. Tale condizione si verifica solo nel caso in cui la causa concreta del patrimonio destinato sia individuabile nella tutela di diritti di pari dignità giuridicamente riconosciuti.

Si ritiene pacifico quindi che, la natura di principio di ordine pubblico riconosciuta all'art. 2740 c.c.,  sia sorretta da una riserva di legge circa le ipotesi derogatorie della responsabilità generale - garantita dal secondo comma della norma – le quali non sono suscettibili quindi di interpretazione analogica.

 

In questa prospettiva possono ad esempio annoverarsi il fondo patrimoniale, il trust o i patrimoni destinati in ambito societario, oltre alle ipotesi previste dalla normativa di settore quali ad es. i patrimoni destinati alle operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999, o i fondi comuni di investimento previsti dal Testo Unico di intermediazione finanziaria (c.d. Decreto Draghi)..

Con particolare riferimento alla categoria codicistica, l'art. 2447 bis disciplina i patrimoni destinati ad un singolo affare.

L'istituto del patrimonio destinato ad uno specifico affare rinviene le proprie origini a livello sovranazionale, nella XII Direttiva 89/667/CEE in tema di società a responsabilità limitata a socio unico.

La ratio della direttiva è ravvisabile in una politica di incoraggiamento dell'iniziativa privata nel settore delle imprese di piccole dimensioni, riconoscendo legittimazione a chi, anche da solo, si propone nel panorama imprenditoriale, riconoscendo all'uopo una limitazione della responsabilità patrimoniale. Prima di allora la situazione dei singoli Stati europei era ampiamente eterogenea, con da una parte i Paesi mitteleuropei – Danimarca in testa - che a partire dagli anni 70' avevano iniziato il recepimento di una normativa che consentisse  la costituzione di una società formata da un unico socio, e dall'altra i paesi del Sud come Portogallo e Italia, che non riconoscevano le società a socio unico, ma ammettevano le imprese unipersonali a responsabilità limitata, e per i quali la direttiva XII era una novità assoluta.

Lo spirito della Direttiva andava nel senso di considerare la società, a prescindere dal numero dei soci, uno strumento che, se sottoposto ad una precisa disciplina, offre le dovute garanzie agli operatori economici, nell'ottica di tenere distinto il suo patrimonio personale da quello sociale.

Con tale Direttiva gli Stati membri, per dar seguito alle disposizioni sovranazionali, potevano optare per la costituzione di società a socio unico nelle forme di S.r.l. o S.p.A., o per la costituzione di imprese individuali a responsabilità limitata con patrimonio di destinazione e specifiche garanzie per i terzi.

L'Italia recepì la Direttiva con l'inserimento nel proprio ordinamento dell'istituto della società unipersonale, introdotto con D. Lgs. n. 88/1993. Tutto ciò ha comportato un generale riconoscimento della responsabilità limitata per l'impresa, senza intaccare il principio di inscindibilità del patrimonio. Si sono così moltiplicate nel tempo le imprese costituite nelle forme che garantivano una limitazione della responsabilità, e per limitare questo fenomeno il Legislatore ha infine scelto di inserire nell'ordinamento nazionale lo strumento dei patrimoni destinati, pur già previsto nella Direttiva XII CEE.

 

L'art. 2447 bis c.c. è posto all'interno del Titolo V del Libro V del Codice Civile, dedicato alle società, e più precisamente all'interno del Capo dedicato alle società per azioni.

La riconosciuta possibilità di segregazione patrimoniale nei confronti delle società di capitali ha costituito una delle più rilevanti novità in ambito della riforma del diritto societario, introdotta nell'ormai lontano 2001 con la Legge Delega n. 366. Proprio la specificità del settore disciplinato ha indotto la dottrina maggioritaria a ritenere che la possibilità di costituire patrimoni destinati, costituendo una lex specialis in deroga al generale principio di universalità della responsabilità patrimoniale del debitore, non possa essere ammessa in via analogica al di fuori delle S.p.A.

 

Il principio espresso dall'art. 2447 bis c.c. sembra all'apparenza contrastante con quello di universalità della responsabilità patrimoniale, ma si spiega agevolmente se solo si comprenda la ratio che ne guida la disciplina, ovvero la volontà di dotare la società per azioni di uno strumento di limitazione del rischio di impresa nell'ambito del singolo affare. Tale obiettivo, ricavabile dalla relazione illustrativa di accompagnamento al D. Lgs. n. 6/2003 di riforma del diritto societario che ha introdotto nel corpus codicistico gli artt. 2447 bis e ss.,  viene raggiunto attraverso una separazione patrimoniale interna, raggiungendo così un duplice obiettivo.

 

Secondo la relazione illustrativa, si è voluto da una parte evitare di dover costituire una nuova società, e così da beneficiare del vantaggio economico dato dalla mancata costituzione, mantenimento ed estinzione di un nuovo soggetto giuridico. Dall'altra parte si è voluto scoraggiare l'utilizzo di strumento poco trasparenti quali la creazione di società ad hoc per il singolo affare, e al contempo si è voluto garantire una tutela incisiva ai finanziatori dell'affare rendendoli  edotti delle caratteristiche dell'investimento.

 

La lettera della disposizione codicistica stabilisce la possibilità per le società di costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad un singolo affare, con il limite di non poter destinare al singolo affare più del 10 per cento del patrimonio netto della società. Questa limitazione si spiega in funzione della tutela apprestata ai creditori sociali ed ai soci, al fine di non veder compromessa la stabilità patrimoniale su cui i primi fanno affidamento, e di non snaturare l'attività sociale su cui i secondi hanno investito.

Al secondo comma è inoltre prevista la possibilità di costituzione di un patrimonio destinato di tipo finanziario, da realizzarsi tramite il rimborso del finanziamento di uno specifico affare con i proventi dell'affare stesso. In questo secondo caso la segregazione patrimoniale opera solo sulle somme derivanti dallo specifico affare, senza intaccare il patrimonio già costituito. Qui ai sensi dell'art. 2447 decies, la destinazione coinvolge anche i beni strumentali, ma è detta imperfetta, dal momento che, in caso di fallimento societario, tale destinazione strumentale cessa, senza che si apra una separata liquidazione. L'istituto del finanziamento segregato resta però intriso di dubbi interpretativi, non essendo stato chiarito se i proventi stessi del finanziamento possano o debbano essere oggetto di segregazione a loro volta.

 

Inoltre, all'art. 2447 quinquies si specifica che gli effetti limitativi della responsabilità per il patrimonio destinato si realizzano solo dopo che sia decorso il termine di 60 gg. dall'iscrizione della deliberazione di segregazione patrimoniale nel registro delle imprese, o in alternativa dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale, previsto ex art. 2447 quarter. Per lo stesso principio, al terzo comma si prevede che, salva diversa previsione in sede di deliberazione, “per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato”.

A seguito dell'adempimento degli oneri pubblicitari relativi alla fase costitutiva del patrimonio destinato, è poi necessaria l'espressa indicazione dell'inerenza allo specifico affare in tutti i relativi atti compiuti. Solo a seguito di tali supplementi pubblicitari relativi alla fase operativa del patrimonio segregato, è possibile opporre ai creditori l'appartenenza o meno dei beni e dei rapporti giuridici che transitano per il patrimonio destinato.

 

In ogni caso è esclusa la limitazione della responsabilità per la società in caso di fatto illecito, e ciò fa capire il favor prestato dal legislatore per la sorte del patrimonio destinato alla singola operazione (non venendo mai in discussione il suo effetto segregativo), rispetto alla restante massa patrimoniale societaria. La tutela è quindi maggiore verso i creditori particolari in caso di fatto illecito relativo al singolo affare, che potranno soddisfarsi oltre che sul patrimonio destinato, anche sui residui beni societari, mentre è minore in caso di creditori generali della società, che potranno aggredire solo il patrimonio generale.

 

Per quanto attiene ai soggetti legittimati a costituire patrimoni destinati ad un singolo affare, va specificato che le recenti riforme della disciplina delle imprese sociali ex D. Lgs. 112/2007 e delle imprese del c.d. Terzo settore ex D. Lgs. 117/2017 hanno esteso l'ambito di operatività del patrimonio destinato, consentendo alle imprese sociali di costituirsi nelle forme disciplinate dal Libro V del Codice Civile, e quindi di poter accedere ai patrimoni destinati.

Va inoltre aggiunto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 D. Lgs. 112/2017 e 10 D. Lgs. 117/2017 è ora permesso agli enti del Terzo settore, previa necessaria iscrizione nel registro delle imprese, la possibilità di costituire patrimoni destinati in base all'espresso richiamo di cui agli artt. 2447 bis e 2447 decies c.c., derogando così alla disciplina generale, in quanto si ammette – in tali specifici casi – la possibilità di costituzione di patrimoni destinati anche a Srl o società cooperative.

 

Altro aspetto controverso della disciplina in questione riguarda l'incerta portata della locuzione “affare”.

Facendo riferimento alla Relazione di accompagnamento al decreto legislativo introduttivo dell'istituto, questo definisce l'affare specifico come “una particolare operazione economica”, senza chiarire i suoi contorni operativi e l'ambito di specificità.

La dottrina maggioritaria ritiene che in questo ambito il concetto di affare vada inteso in senso ampio, così da ricomprendere al suo interno sia il singolo atto giuridico sia un'attività di impresa il cui patrimonio destinato verrebbe di fatto a costituire un nuovo ramo d'azienda.

Per altra concezione invece, si deve dar rilievo al dato letterale sancito ex art. 2447 ter c.c., ed in particolare alla locuzione “realizzazione dell'affare”, la quale farebbe intendere che il concetto di affare, pur estensivamente considerato, debba rimanere circoscritto ad operazioni da realizzarsi entro un limitato lasso di tempo. A sostegno di tale interpretazione viene in rilievo la disciplina dell'art. 2447 novies c.c. che regola la liquidazione del patrimonio destinato, dalla quale si evince una sottintesa limitazione temporale nell'esecuzione dell'affare, anche al fine di liquidare le eventuali obbligazioni ancora pendenti.

La dottrina è concorde nel ricomprendere nel concetto di “specifico affare” non solo il semplice contratto o rapporto giuridico, ma un insieme di attività e di atti diretti al conseguimento di un obiettivo specifico. Si è specificato che tale affare non può per sua natura (essendo una partizione dell'intero) coincidere con l'oggetto sociale, ne al contrario riguardare un'attività del tutto estranea allo stesso, ma deve essere considerato in collegamento all'attività di impresa.

Si è poi ritenuto che la natura dell'affare non possa, pur se indipendente dall'attività principale dell'impresa, discostarsene completamente, dal momento che tale partizione è resa possibile da beni che prima erano funzionali all'attività principale. Ciò sembra suggerire una certa omogeneità tra le attività del patrimonio destinato e quella del complesso aziendale.

 

  1. REVOCATORIA DEL PATRIMONIO DESTINATO AD UN SINGOLO AFFARE

 

L'opera di partizionamento del patrimonio sociale comporta un'esclusione dalla garanzia patrimoniale universale per la parte segregata, e di conseguenza i creditori “generali” non vanteranno più alcun diritto su quella parte di patrimonio, ma potranno aggredire solo il residuo, oltre ai frutti ed ai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio destinato su cui la società conservi delle quote di partecipazione.

Per altro verso, i creditori “particolari” del patrimonio destinato potranno soddisfare le loro ragioni esclusivamente sul patrimonio separato a cui fanno capo i loro crediti, cosicché per le obbligazioni contratte per la gestione del singolo affare risponderanno solo i beni che fanno parte del patrimonio destinato. Ciò spiega la necessaria indicazione, nella deliberazione istitutiva del patrimonio destinato, della specificazione di destinazione dei beni e dei rapporti giuridici che lo costituiscono.

Si permette così ai creditori sociali preesistenti di conoscere i cespiti patrimoniali sottratti alla garanzia generale, e allo stesso tempo si informa i creditori particolari della consistenza della loro garanzia.

In base a tale premessa, è interessante analizzare la sorte del patrimonio destinato in ipotesi sia di insolvenza societaria sia di  insolvenza dello stesso patrimonio destinato.

La costituzione di un patrimonio destinato è potenzialmente in grado di arrecare pregiudizi ai creditori societari, e per evitare ciò, il Codice Civile ha previsto l'istituto della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. L'azione revocatoria ordinaria permette al creditore di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi che il debitore abbia posto in essere pregiudicando i sui diritti. Tale strumento opera in via relativa, lasciando quindi in vita gli effetti prodotti dagli atti dispositivi nei confronti dei terzi. Presupposti per porre in essere l'azione revocatoria ordinaria sono il consilium fraudis (ovvero la conoscenza da parte del debitore che l'atto dispositivo può arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore) e l'eventus damni (ovvero la capacità effettiva dell'atto posto in essere di danneggiare gli interessi del creditore). È inoltre necessaria la c.d. scientia damni, ovvero la consapevolezza in capo al debitore (ed eventualmente in capo al terzo) che, con l'atto dispositivo, il debitore metta in pericolo la garanzia patrimoniale.

Sul tema si cita la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la quale circa l'integrazione del presupposto dell'eventus damni  e del relativo onere della prova statuisce che: “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento di quella azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito di cui l'attore risulta titolare, l'onere di provare la non ricorrenza di tale rischio, in ragione della sussistenza di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell' eventus damni, che costituisce appunto uno dei necessari presupposti perchè la revocatoria possa trovare accoglimento. (C. Cass. n.12264/2019)

Il carattere di segregazione che contraddistingue il patrimonio destinato impedisce che questo possa essere sottoposto a fallimento in caso di insolvenza per i debiti costituiti sull'affare singolo, ma ammette la sola funzione di liquidazione, portando a prediligere l'azione ex art. 2901 c.c. per la tutela dei creditori.

Ciò però non impedisce di sottoporlo agli effetti della disciplina fallimentare quando a fallire sia la società stessa.

Gli artt. 155 e 156 della Legge Fallimentare regolano tale ipotesi, prevedendo che il patrimonio destinato esca dalla disponibilità dell'amministrazione dell'impresa e sia gestito dalla curatela fallimentare, la quale cederà il patrimonio destinato mantenendone intatta la funzione, o se ciò non sia possibile liquiderà il patrimonio stesso, acquisendo il residuo attivo della cessione o l'attivo di liquidazione all'attivo fallimentare. Anche la giurisprudenza è concorde sul tema, considerando i beni inclusi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare come beni che appartengono già alla società, “la quale unilateralmente li segrega e, per ciò solo, li rende soggetti ad un diverso regime di responsabilità” (V. ex multis Trib. Sassari n. 271/2015).

In caso di passività nella segregazione, il curatore liquiderà il patrimonio previa autorizzazione del giudice delegato, e gli eventuali creditori insoddisfatti potranno insinuarsi al passivo della società.

 

A questo punto è utile un esame della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 bis L. F., dal momento che tale istituto risulta posto a tutela specifica dei creditori sociali lesi da operazioni endosocietarie successive all'eventuale costituzione di un patrimonio destinato. Con tale strumento normativo è possibile revocare gli atti societari che, compiuti in favore del patrimonio destinato,  si rivelino pregiudizievoli delle proprie garanzie patrimoniali, facendo così rientrare tali valori nel patrimonio fallimentare.

 

In dottrina ci si è chiesti quale sia il reciproco rapporto tra patrimonio generale e patrimonio destinato in ipotesi di insolvenza di uno solo dei due, e quindi quali possano essere i limiti all'estensibilità dell'insolvenza di un patrimonio sugli altri.

Nel caso in cui sia il patrimonio destinato ad essere incapiente, questo per sua natura, non può soggiacere al fallimento ma si attiva la procedura di liquidazione ordinaria, la quale però non fa venir meno la separazione tra le due masse patrimoniali, che si estingue solo nel momento in cui anche l'ultimo creditore particolare sia stato soddisfatto nel suo credito.

Il quel momento possono verificarsi due situazioni, relative rispettivamente ad un residuo attivo o ad un passivo da soddisfare al termine della liquidazione.

In caso di residuo attivo, questo sarà riversato nel patrimonio generale della società a garanzia dei creditori generali.

Nell'ipotesi invece in cui residuino ancora dei crediti insoddisfatti da parte dei creditori del patrimonio destinato, l'opinione maggioritaria ritiene che i creditori particolari non potranno comunque rivalersi sul patrimonio generale, salvo che per casi di responsabilità sussidiaria del patrimonio generale derivanti da fatto illecito. In base al dettato normativo sembra quindi che i creditori particolari sopportino il rischio dell'affare.

 

È opportuno concludere la trattazione degli aspetti legati alle garanzie patrimoniali con un riferimento ad una recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in ambito di patrimoni separati – nello specifico la sentenza riguarda un fondo patrimoniale –, conferma la differente sorte dei beni componenti il patrimonio generale e di quelli afferenti alla segregazione patrimoniale, in caso di fallimento.

Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l'ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore-fallito, sicchè sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale”. (C. Cass. n. 12264/2019)

 

  1. IL FONDO PATRIMONIALE E SUA REVOCABILITA'

 

L'istituto del fondo patrimoniale è stato progettato come uno strumento attraverso il quale i coniugi possono decidere di destinare determinati beni mobili o immobili economicamente valutabili, all'indirizzo esclusivo dei bisogni familiari, e la sua disciplina è prevista agli artt. 167-171 c.c.

In particolare, l'art. 167 c.c. riconosce la possibilità di istituire un fondo patrimoniale sia ai coniugi in favore della loro costituenda famiglia, sia ad un terzo in favore di un nucleo familiare a cui resta estraneo, con l'unico limite in tale secondo caso dell'accettazione da parte dei coniugi.

Il fondo patrimoniale può essere costituito sia al momento della formalizzazione dell'unione matrimoniale sia in sua costanza, con ciò quindi non ponendo alcun vincolo di tipo temporale a tale figura giuridica.

L'art. 169 c.c. poi prevede una indisponibilità relativa dei beni sottoposti a segregazione, statuendo che i cespiti costitutivi del fondo patrimoniale non possano essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati salvo che ciò non sia stato ab initio stabilito con atto di costituzione del fondo stesso, o in mancanza con il consenso di entrambi i coniugi. Inoltre, a maggior garanzia degli interessi familiari, qualora siano presenti figli minori, è necessaria anche l'autorizzazione del giudice tutelare.

Per ciò che attiene all'esecuzione dei beni appartenenti al fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c. riconosce una separazione in ordine alle pretese creditorie, distinguendo i creditori ordinari da quelli particolari del fondo, e stabilendo che quantunque un credito sia attribuibile a spese inerenti al fondo, i relativi crediti non possono essere soddisfatti con i beni sottoposti a segregazione se tali spese non siano state contratte per scopi familiari.

(V. C. Cass. n. 22069/2019)

 

Come si è detto, tuttavia, vi è un’eccezione all’impignorabilità dei beni, data dalla possibilità, per il creditore pignorante, di agire esecutivamente quando il debito sia stato contratto, da uno o da entrambi i coniugi, proprio per far fronte ai bisogni familiari.

L’art. 170 c.c., nello specifico, stabilisce che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Sul punto si riporta l'orientamento dominante in gurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere di dimostrare che il debito fa riferimento a bisogni familiari grava in capo ai soggetti resistenti al pignoramento. Ciò significa che è il debitore resistente a dover dimostrare la riconducibilità del debito al soddisfacimento o meno di esigenze familiari. (V. ex. Plurimis Cass. Civ. n. 4011/ 2013)

Dall'analisi dell'istituto emerge una disciplina per molti aspetti simile a quella del patrimonio destinato, dal momento che anche qui si riconosce la possibilità di attribuire un vincolo segregativo a determinati beni, con la conseguenza che essi restano protetti da aggressioni di creditori che non siano quelli di obbligazioni assunte per i bisogni familiari.

 

 

Va però detto che tale vincolo di inespropriabilità dei beni viene limitato oltre che dalla classica azione revocatoria prevista ex art. 2901 c.c., anche dall'art. 2929 bis c.c. attraverso il quale il legislatore ha voluto rafforzare la tutela dei creditori pregiudicati da un atto del debitore che, in seguito al sorgere del credito, realizzi dei vincoli di indisponibilità sui suoi beni o ponga in essere altre attività dispositive lesive della garanzia patrimoniale. Nell'ipotesi di cui all'art. 2929 bis c.c. il creditore ha la possibilità di poter agire in esecuzione forzata senza dover esperire l'azione revocatoria per la declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole.

Questa norma è stata introdotta per far fronte, da un lato, all'ingente numero di procedimenti di revocatoria ordinaria contro atti di alienazione o segregazione che avessero finalità elusive, e dall'altro, per rimediare alle tempistiche dilatate dell'azione revocatoria tali a volte da indurre il creditore a transigere la controversia pur di monetizzare.

Il meccanismo della norma si articola su tre punti.

Da un lato c'è un ampliamento dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo (potendo il creditore pignorare beni che non sono nella piena disponibilità del debitore ma sono di un terzo o sono oggetto di segregazione). Dall'altro c'è una anteposizione del processo di esecuzione a quello di cognizione (potendosi il primo iniziare subito senza attesa della revocatoria, ed essendo il secondo subordinato ad un'attività oppositiva degli esecutati). Infine grava sugli opponenti l'onere della prova circa l'inesistenza dei presupposti applicativi del meccanismo.

Il tutto a chiaro vantaggio del creditore.

Per quanto riguarda le categorie di crediti per i quali sono ammesse tali azioni di tutela, va citata la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16176/2018 che, confermando l'orientamento precedente, ha ritenuto che anche i debiti lavorativi e i debiti aziendali rientrino tra i bisogni della famiglia per i quali è possibile agire contro il fondo patrimoniale.

Secondo la Suprema Corte infatti, non si può ritenere estranei ai bisogni della famiglia quei debiti che attengono all'attività lavorativa dei coniugi, se tale attività rappresenti la fonte di sostentamento familiare. Si ritiene infatti che il lavoro è un bisogno afferente alla sfera familiare in quanto è strumentale al suo mantenimento e sviluppo.

Ne consegue che, essendoci una relazione tra gli scopi a cui i debiti miravano ed i bisogni della famiglia, anche i beni segregati sono aggredibili (in tal senso V. anche Cass. Civ. n. 23163/2014; n. 23163/2014, n. 15886/2014).

Chiudiamo questa indagine sui patrimoni separati con un interessante riferimento ad una recentissima pronuncia di legittimità in tema di rapporto tra patrimoni separati e garanzie patrimoniali.

Ci si è interrogati sulla sorte giuridica di una obbligazione bancaria contratta con fideiussione, in ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale successivo al rilascio della garanzia personale. La Suprema Corte, in parte innovando l'orientamento classico sul tema, ha riconosciuto la necessità, ai fini della valutazione sulla riferibilità del debito ai bisogni della famiglia, di verificare l'effettiva destinazione dell'affare - in questo caso un finanziamento garantito da fideiussione - subordinando a questo accertamento la pignorabilita o meno del bene costituito in fondo patrimoniale. Se ne è dedotto che, se l'obbligazione principale è stata contratta per interessi esclusivi del soggetto garantito, anche il debito nascente dalla fideiussione resterà estraneo ai bisogni della famiglia, con conseguente impignorabilità dei beni se costituiti in fondo patrimoniale.

La Corte specifica che “se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisazione delle esigenze familiari del debitore (fideiussione -ndr), rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale” (C. Cass. n. 8201/2020).

La portata innovativa della pronuncia si coglie nella distinzione tra esigenze familiari dirette ed indirette, espungendo queste ultime dal complesso di interessi che giustificano la costituzione di un fondo patrimoniale. Tutto ciò comporta un'inversione di tendenza rispetto a quella che era stata la tendenza giurisprudenziale in materia, che riteneva estensivamente riconducibili ai bisogni della famiglia anche obbligazioni contratte per affari solo indirettamente rilevanti, quali ad esempio obbligazioni lavorative. Inoltre, di tale innovativo orientamento beneficiano anche i fideiussori, che vedono posto un limite alla tendenza estensiva circa la pignorabilità fondo patrimoniale, non rilevando all'uopo l'ordine temporale di costituzione dello stesso rispetto alla contrazione del debito.

Sembra così emergere una rinnovata utilità degli istituti segregativi del patrimonio, dopo anni in cui la prassi giurisprudenziale ne aveva scoraggiato l'uso.