Giurisprudenza Penale

Nota a Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande-Sezione, Sentenza 5 dicembre 2017, Causa C-42/2017
Prescrivere o non prescrivere, questo era il problema. Il principio di legalità alla luce della “Sentenza Taricco bis”. A cura di Arianna Cutilli
Con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia dell’Unione europea conclude, forse definitivamente, il procedimento noto, ormai, come “Caso Taricco”, segnando un passaggio decisivo in una vexata quaestio che ha riproposto con vigore l’interrogativo sui limiti del primato del diritto dell’Unione rispetto alla sovranità nazionale e ai supremi principi costituzionali degli Stati membri.
La soluzione adottata dalla Corte, nella già ridenominata “Sentenza Taricco bis”, non risulta propriamente inattesa, vuoi per le numerose perplessità suscitate dalla precedente pronuncia del 2015, in argomento, vuoi per i toni provocatori impiegati dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza di rinvio¹, che lasciavano persino presagire un imminente conflitto tra la Corti, poi diplomaticamente prevenuto.
Come si ricorderà, la “Sentenza Taricco”, dopo aver giudicato la normativa penale italiana in materia di prescrizione potenzialmente pregiudizievole degli obblighi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, come individuati dall'art. 325, par. 1, TFUE, aveva “imposto” al giudice nazionale la sua disapplicazione, nelle ipotesi in cui l’istituto inibisse l’irrogazione di sanzioni effettive e dissuasive con riguardo al cospicuo numero di casi di frode grave. Disinteressandosi degli aspetti applicativi di un’interpretazione così formulata, la Corte, di fatto, indica al giudice di operare in piena discrezionalità, disapplicando secondo convenienza, ove ambisca a pronunciare una condanna, una disposizione confliggente con gli interessi comunitari.
Appare inutile precisare che, di per sé, le norme in materia di prescrizione penale poco hanno a che vedere con gli obblighi di efficace riscossione delle risorse economiche dell’Unione e che la loro presunta incompatibilità con l’effettivo perseguimento penale degli autori di reati finanziari viene in discussione solo laddove sia lo stesso sistema giurisdizionale nazionale, con le “tempistiche” che lo contraddistinguono, a rendere la prescrizione strumento “alternativo” a un processo resosi improbabile e, al postutto, incelebrabile. Va anche opportunamente annotato che è affatto discutibile reputare troppo breve un termine di prescrizione fissato, per i reati in rilievo, in 6 anni, o in 7 anni e 6 mesi se si verificano ipotesi di interruzione, salvo che non s’intenda porre in discussione l’istituto stesso della prescrizione, ciò che un’estensione considerevole dei termini prescrittivi finirebbe, implicitamente, per propugnare. Ma si tratterebbe di tutt’altra questione e, più precisamente, di principi di civiltà giuridica e non delle tutele e delle finalità sottese alla “Sentenza Taricco” della Cgue.
L’evidente indeterminatezza e la dubbia compatibilità della interpretazione offerta dalla Cgue non solo con i principi costituzionali ma anche con quelli unanimemente acquisiti al patrimonio giuridico di tutti gli stati europei, hanno fatto sì che sia la Corte d'Appello di Milano, sia la Suprema Corte di Cassazione, richiedessero l’intervento della Corte Costituzionale, al fine di ottenerne la formulazione di un giudizio di “compatibilità” della pronuncia europea rispetto alla statuizione ex art. 25, secondo comma, Cost. che sancisce il principio di legalità in materia penale. La disapplicazione della normativa interna sollecitata dalla “Sentenza Taricco”, aveva infatti posto le premesse per la vulnerazione del principio e, in particolare, dei due suoi corollari: il principio di irretroattività della legge più sfavorevole, fatalmente violato decidendo il giudice interno di applicare la disciplina sull’interruzione della prescrizione e il principio di determinatezza che, evidentemente, non tollera l’imposizione al giudice interno di decidere in un’assoluta discrezionalità l’applicazione o la disapplicazione di una determinata disposizione ai singoli e concreti casi. La Corte aveva, infatti, lasciato ai giudici interni il compito di identificare le ipotesi di “frodi gravi” che giustificassero la disapplicazione in argomento, in ragione del “numero considerevole di casi” che, sempre a parere del giudice, resterebbero impuniti non operando alla stregua del suo orientamento.
La Corte Costituzionale ha, però, preferito rinviare in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia europea, anziché invocare i “controlimiti” all'efficacia della “Sentenza Taricco”. La decisione della Corte Costituzionale di affidarsi allo strumento dialogico ha avuto il triplice pregio, da un lato, di evitare un inutile conflitto tra le Corti, dall’altro, di far risaltare più efficacemente la fallacia dell'interpretazione fornita dai giudici europei in prima istanza, e, dall’altro ancora, di ribadire con fermezza tre principi che appaiono obliati nella “Sentenza Taricco”. In primis, il primato del diritto dell’UE purché questo non confligga con l’osservanza dei principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona; in secundis, la superiorità assoluta del principio di legalità in materia penale, come sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.; infine, l’identificazione della prescrizione quale materia di natura sostanziale e, come tale, soggetta alle garanzie di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. ².
La Corte di Giustizia ha dovuto, perciò, scontrarsi con gli evidenti limiti della sua precedente pronuncia, evidentemente dettata da un forte interesse nel recupero di introiti e in barba alle fondamentali garanzie costituzionali, e operare un sostanziale cambio di orientamento, anche in contrasto con le conclusioni rassegnate dell’Avvocato generale Bot, che invece invitava la Corte a dare risposta negativa ai quesiti formulati dalla Corte Costituzionale.
Nell’incipit delle sue considerazioni preliminari, la Cgue giustifica l’interpretazione dell’art. 325 TFUE fornita nel 2015 con la maldestra argomentazione secondo la quale, a condizionare le risposte a questioni pregiudiziali sarebbe anche il contesto materiale e normativo in cui queste si inseriscono (§ 24), sicché, nel caso di specie, avrebbe risposto a quesiti diversi rispetto a quelli posti nel 2017 dalla Corte Costituzionale³ e che non richiedevano di scrutinare il principio di legalità (§28).
Nell’affrontare congiuntamente i primi due quesiti, la Corte di giustizia dell’Unione europea, almeno inizialmente, sembra riconfermare l’interpretazione data nella “Sentenza Taricco”, ribadendo gli obblighi imposti dall’art. 325 TFUE, richiamando nuovamente i mezzi con cui gli Stati possano garantire un’efficace riscossione delle risorse dell’Unione e confermando la potenziale incompatibilità delle norme interne sulla prescrizione con i suddetti fini, che, pertanto, conclude di disapplicare (§ 39). Rimanda, quindi, al legislatore nazionale il compito di provvedere ad adottare una normativa sulla prescrizione conciliabile con gli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 325 TFUE, come interpretato dalla stessa Corte.
Nel prosieguo del suo sentenziare, tuttavia, la Cgue abbandona l’approccio iniziale, come esplicitato e, con uno scarico di responsabilità, rinvia, alla stregua della prima pronuncia, al giudice interno, trattandosi di decisione intorno alla disapplicazione di norme di diritto interno, il compito di garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati, quale quello di vedere applicato il principio di legalità in tutti i suoi corollari.
La discrasia tra premessa e conclusione è, a questo punto, troppo marcata, e obbliga la Cgue a conclusioni nelle quali riconsidera il suo stesso orientamento. Con una risoluzione accentuatamente diplomatica, il Giudice europeo, pur riconfermando le conclusioni della “Sentenza Taricco”, ne individua il limite di applicazione proprio in quel principio di legalità di cui la stessa sentenza è nemica⁴. Seppur velatamente, la Corte di Giustizia riconosce l’inapplicabilità della “Sentenza Taricco” e ne annienta gli effetti perniciosi, salvaguardando le garanzie di prevedibilità, determinatezza ed irretroattività, non sacrificabili in nome della “efficace riscossione delle risorse dell’Unione”, sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Cedu e dalla Carta di Nizza.
La “vicenda Taricco”, sulla quale, probabilmente, è stata pronunciata la parola “fine”, anche in ragione della direttiva UE adottata per l’armonizzazione del regime di prescrizione⁵, ha confermato la necessità di un costante e attento dialogo, specialmente nella materia penalistica, tra gli Statimembri e l’Unione europea, per una più proficua ed efficace tutela dei diversi, e talvolta confliggenti, interessi che, a seconda dei casi, vengono in gioco e per un corretto dimensionamento dei valori giuridici in campo, specie quando attengano ai diritti della persona, ancorché imputata.
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¹ Corte Cost., ordinanza n. 24/2017, in www.cortecostituzionale.it
² Le questioni della Corte Costituzionale sono state così formulate: “se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;
se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;
se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro”.
³ Cfr. §28: “interrogativi che sono stati sollevati dal giudice del rinvio con riferimento a tale principio e che non erano stati portati a conoscenza della Corte nella causa all’origine della sentenza Taricco”.
⁴ Cfr. Conclusioni: “L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”
⁵ Direttiva UE 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, del 5 luglio 2017, consultabile in www.eur.lex.europa.eu