Giurisprudenza Civile

Nesso causale nella responsabilità civile per i "danni da fumo"
Nota a Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza n. 11272 del 28 febbraio 2018 (Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2018). A cura di Sara Cadelano
Presidente: Dott. Angelo Spirito.
Estensore: Dott.ssa Antonella Pellecchia.
P.M.: Dott.ssa Anna Maria Soldi.
Massima: La sussistenza del nesso causale, necessario ai fini dell'esistenza della responsabilità risarcitoria tanto ex art. 2043 c.c. quanto ex art. 2050 c.c., dev'essere esclusa, in virtù del principio della "causa prossima di rilievo", nell'ipotesi di un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo.
Nesso causale – Artt. 40 e 41 c.p. - Responsabilità civile per danni da fumo – Art. 32 Cost. - Art. 2043 c.c. - Art. 2050 c.c. - Art. 1218 c.c.
Sommario: §1. Introduzione. §2. Fatto. §3. Nesso causale nella responsabilità civile per "danni da fumo". §4. Conclusioni.
1. Introduzione.
Il diritto alla salute costituisce l'unico diritto che la Carta Costituzionale definisca espressamente come "fondamentale". In particolare, l'art. 32 lo descrive come "diritto dell'individuo" ed, al contempo, "interesse della collettività".
La Corte Costituzionale, pertanto, lo raffigura come valore costituzionale primario, "sia per la sua inerenza alla persona umana, sia per la sua valenza di diritto sociale, caratterizzante la forma di Stato sociale disegnata dalla Costituzione" (Corte Cost., sent. n. 37/1991).
Per queste ragioni, l'ordinamento giuridico italiano ha predisposto una tutela piena ed assoluta nel confronti del suddetto diritto; la relativa competenza, infatti, è stata devoluta al giudice ordinario ex artt. 2 e 4 l. 2248/1865, all. E.
Nell'ordinamento europeo, il diritto alla salute ha, attualmente, una rilevanza trasversale. Infatti, "Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana" (art. 168.1 T.F.U.E.).
Inoltre, ai sensi dell'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, "Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana".
Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. ha sempre riconosciuto il primato del suddetto bene rispetto ad altri diritti, libertà ed interessi tutelati dal diritto dell'Unione Europea.
Un'ipotesi emblematica di tutela del diritto alla salute si è posta, ormai da diversi anni, con riferimento alla responsabilità per i c.dd. danni da fumo.
Il tabagismo, infatti, costituisce uno dei più rilevanti problemi di sanità pubblica a livello globale e rappresenta uno dei principali fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, respiratorie e cardiovascolari.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha constatato che il fumo di tabacco costituisca la seconda causa di morte nel mondo, nonché la principale causa di morte evitabile.
Secondo i dati forniti dall'O.M.S., infatti, quasi sei milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni da consumo di tabacco; di queste, oltre 600.000 sono soggetti non fumatori esposti al c.d. fumo passivo.
È bene precisare che l'ordinamento giuridico italiano non vieti il fumo in quanto tale, in quanto si propone di non imporre ai consociati una specifica etica.
Tuttavia, recenti interventi legislativi hanno tentato di elevare il livello di protezione della salute in questo specifico ambito, cercando di dissuadere i consumatori (in particolare, i più giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina (si vedano, in particolare, la legge n. 3/2003 ed il d.lgs. n. 6/2016; quest'ultimo ha recepito la Direttiva Europea 2014/40/UE).
Inoltre, è innegabile che i mass media abbiano apportato un importante contribuito ad una corretta informazione, rivolta all'opinione pubblica, circa i rischi derivanti dal fumo.
Si è posto, pertanto, il problema se le aziende produttrici e venditrici di tabacchi, nonché l'Ente Tabacchi, possano essere considerati giuridicamente responsabili dei danni cagionati dal fumo di sigarette.
La giurisprudenza ha avuto, più volte, occasione di pronunciarsi sul punto, spesso pervenendo a soluzioni differenti.
2. Fatto.
La sentenza in esame riguarda il caso di un incallito fumatore, il quale, nel 2002, convenne in giudizio l'azienda produttrice e quella distributrice delle sigarette da lui consumate, nonché il Ministero delle Finanze ed il Ministero della Salute, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a causa del fumo (in particolare, a seguito della contrazione di carcinoma al lobo inferiore del polmone sinistro).
L'attore (il quale, fin da giovane, aveva l'abitudine di fumare dai due ai quattro pacchetti di sigarette al giorno) sostenne di aver preso coscienza della pericolosità del fumo soltanto al manifestarsi dei primi sintomi della malattia. Affermò, imoltre, di aver cercato inutilmente di smettere di fumare e di esserci riuscito solo in seguito alle avvertenze del proprio medico circa i rischi nei quali sarebbe incorso qualora avesse proseguito tale attività.
L'attore, inoltre, sostenne che il produttore avesse subdolamente inserito nel prodotto sostanze tali da generare uno "stato di bisogno imperioso con dipendenza psichica e fisica tali da indurlo a diventare un tabagista incallito".
Pertanto, citò in giudizio (nanti il Tribunale di Roma) i produttori e distributori (questi ultimi, per aver importato e commercializzato i suddetti prodotti) delle sigarette che aveva consumato, nonché il Ministero della Salute (per aver omesso di salvaguardare la salute pubblica, non obbligando le multinazionali e lo Stato stesso ad offrire un prodotto più naturale e meno rischioso) e quello delle Finanze.
L'attore, infatti, affermò che il proprio consenso non fosse stato libero, bensì viziato e carpito dai convenuti con raggiri e dolo.
Domandò, pertanto, che venisse accertato il nesso di causalità tra il carcinoma ed il fumo costante di sigarette e che, per l'effetto, i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni patiti dal medesimo.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda.
Tale decisione venne confermata dalla Corte d'Appello di Roma (sent. n. 396/2014), la quale affermò, in particolare, l'insussistenza del nesso eziologico tra le condotte asseritamente illegittime dei convenuti ed il danno, in virtù del principio giuridico della "causa prossima di rilievo".
Come osservato dalla Corte d'Appello, fin dagli anni Settanta la nocività del fumo costituisce fatto socialmente notorio, sebbene in passato il vizio del fumo fosse maggiormente accettato per ragioni culturali, sociali o di costume.
Pertanto, le norme di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c. risulterebbero inapplicabili al caso di specie, in quanto il danno alla salute dell'attore sarebbe stato cagionato dalla sua personale scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo.
Trattandosi di un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo, posto in essere da soggetto dotato di capacità d'agire, tale condotta (affermò la Corte d'Appello) risulterebbe da sola sufficiente a determinare l'evento, in virtù delle regole generali in tema di nesso di causalità di cui all'art. 41, cpv., c.p.
Avverso tale pronuncia è stato proposto, appunto, ricorso per Cassazione.
3. Nesso causale nella responsabilità civile per "danni da fumo".
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza de qua, ha posto, innanzitutto, in evidenza la centralità, ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, della verifica della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento-danno.
In assenza del requisito del nesso eziologico, infatti, non risulta applicabile la normativa relativa alla responsabilità extracontrattuale richiamata dal ricorrente (ed, in particolare, né l'art. 2050 c.c. né l'art. 2043 c.c.).
In proposito, non appare superfluo ricordare che, in tema di nesso causale (artt. 40 e 41 c.p.), l'orientamento prevalente, in dottrina e giurisprudenza, sposi la teoria della "condicio sine qua non" (detta anche "teoria condizionalistica" o "dell'equivalenza delle condizioni").
Ogni evento, infatti, deriva dall'interazione di diversi fattori.
Orbene, in virtù della teoria testé richiamata, ogni singola condizione dell'evento costituirebbe causa di quest'ultimo. Conseguentemente, tutti i fattori in assenza dei quali l'evento non si sarebbe verificato si equivarrebbero.
Secondo la teoria condizionalistica, il nesso eziologico sussisterebbe ogni qual volta, alla stregua di una valutazione "ex post", una determinata condotta umana possa essere considerata condizione del verificarsi dell'evento, anche se congiuntamente ad altri fattori.
A tal fine, occorrerebbe utilizzare il c.d. procedimento di eliminazione mentale ("giudizio controfattuale"). In particolare, se, senza la condotta umana, l'evento non si sarebbe verificato, la stessa potrà dirsi causa dell'evento; in caso contrario, potrà dedursi che l'evento sia stato causato da altri fattori.
Tuttavia, non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante. Infatti, all'interno delle serie causali in tal modo determinate, dovrà darsi rilievo esclusivamente a quelle che, nel momento in cui l'evento causante venga prodotto, non appaiano del tutto inverosimili.
In tal senso, appare utile richiamare la nozione di "prevedibilità".
Occorre precisare, tuttavia, che, in tale contesto, la nozione richiamata si distingua da quella riguardante le conseguenze dannose (di cui all'art. 1225 c.c.).
La stessa si differenzia, altresì, dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa. Infatti, non concerne la diligenza dell'uomo medio (cioè, l'elemento soggettivo dell'illecito) ma, piuttosto, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto.[1]
Nel caso di specie, il giudice del merito, effettuando un accertamento del fatto, ha escluso la sussistenza del nesso causale, in virtù del principio della su richiamata "causa prossima di rilievo" (ovvero "di per sé sufficiente" a determinare l'evento).
Infatti, come sopra accennato, che il fumo sia dannoso costituisce fatto notorio fin dagli anni Settanta.
Non coglie nel segno, a giudizio della Suprema Corte, neppure l'osservazione del ricorrente secondo cui la casa produttrice avrebbe inserito nelle sigarette delle sostanze che darebbero assuefazione. Infatti, la presenza di tali sostanze non comporterebbe un annullamento della volontà del soggetto tale da indurlo a consumare dai due ai quattro pacchetti di sigarette al giorno per decenni.
Pertanto, nella fattispecie, vi sarebbe stato un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo da parte di un soggetto dotato di capacità di agire, che scelse di fumare nonostante la nota nocività del fumo.
Oltretutto, nella fattispecie esaminata, il ricorrente aveva, appunto, abusato del prodotto. È chiaro, infatti, che il nesso eziologico tra informazione e fumo possa riguadare soltanto il consumo "diligente".
Tale comportamento del ricorrente deve essere reputato da solo sufficiente a determinare l'evento, in virtù delle regole generali in tema di nesso di causalità ex art. 41, comma 2, c.p.
Poiché deve ritenersi che, sul punto, la Corte d'appello abbia correttamente motivato, con motivazione dal contenuto immune da vizi logico-giuridici, il motivo di ricorso è stato rigettato in sede di giudizio di legittimità.[2]
Infine, la Suprema Corte ha precisato che, nel caso di specie, anche la responsabilità contrattuale risulti non configurabile ed il relativo motivo debba essere considerato assorbito a seguito del rigetto del primo.
Infatti, anche per l'applicabilità della norma di cui all'art. 1218 c.c. risulta necessaria l'esistenza in concreto del nesso eziologico.
4. Conclusioni.
In conclusione, non può non condividersi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte attraverso la sentenza in esame.
Le argomentazioni esposte dalla Corte di Cassazione e le conclusioni dalla stessa raggiunte appaiono, infatti, da un punto di vista tecnico-giuridico, ineccepibili.
Tuttavia, in una prospettiva de jure condendo, appare opportuno rilevare la necessità di una riforma legislativa che manifesti il coraggio di una presa di posizione trasparente e decisa nei confronti della produzione e commercializzazione di prodotti contenenti sostanze la cui nocività ed inutilità appaiono indubbie, in quanto abbondantemente documentate dall'O.M.S. e da tutti gli studi svolti in materia.
Il principio ispiratore dell'attuale normativa, infatti, secondo il quale -come sopra accennato- l'ordinamento giuridico italiano non vieta il fumo in quanto si propone di non imporre ai consociati una specifica etica, di fatto non può che apparire, al contempo, come la giustificazione (inopportuna) di un assetto di interessi cui, peraltro, lo Stato stesso prende parte.
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[1] Si vedano, in proposito, Cass., Sez. III, sent. n. 15895/2009; Cass., Sez. Lav., sent. n. 8885/2010; Cass., Sez. III, sent. n. 4439/2014; Cass., Sez. VI civ., sent. n. 13096/2017.
[2] Incidentalmente, si evidenzia che la Suprema Corte ha specificato che, in ogni caso, il ricorrente -al fine di investire quest'ultima dell'accertamento della legittimità della decisione di merito sulla questione- avrebbe dovuto censurare la sentenza del giudice d'appello per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, n. 5, c.p.c. (in luogo dell'effettuata censura di violazione di norma sul procedimento, ex art. 360, n. 3, c.p.c.).
Inoltre, il motivo concernente la responsabilità extracontrattuale sarebbe stato, nella fattispecie considerata, comunque inammissibile.
Infatti, come osservato dal giudice di legittimità, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve essere interpretata come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (si veda, in proposito, Cass., SS. UU., n. 8053-8054/2014).
Conseguentemente, il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione risulta irrilevante.