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Differenza tra proroga «contrattuale» e «tecnica» nei contratti pubblici. Pronuncia del TAR Lazio.
TAR per il Lazio, Sez. I-ter, sent. del 7 luglio 2025, n. 13307.
La proroga prevista dall’articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attualmente dall'articolo 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, tale che ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.
Va distinta la proroga «contrattuale» che trova la sua fonte nella lex specialis di gara o nel contratto e consiste in una circostanza negoziale già preventivata a monte dall'amministrazione, dalla proroga «tecnica» che, viceversa, ricorre nel caso in cui, in assenza di specifica previsione nei documenti di gara, la durata del contratto venga modificata successivamente dall’amministrazione per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, da bandire prima della originaria scadenza contrattuale.
