ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 10 - Ottobre 2026

  Ultimissime



Il TAR Lazio si esprime in tema di giudizio di ottemperanza al giudicato civile e limiti di cognizione del giudice amministrativo.

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TAR Lazio, Sez. I,  sent. del 21 settembre 2026, n. 15066.

Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, è precluso al giudice amministrativo lo svolgimento di nuove valutazioni, in fatto e in diritto, su questioni non dedotte nel giudicato, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Nel dare esecuzione alle pronunce emesse da organi giudicanti appartenenti ad altri plessi giurisdizionali, il giudice amministrativo deve infatti orientarsi a un criterio di “stretta continenza”, svolgendo un’attività meramente esecutiva, senza possibilità d’integrare la sentenza civile da eseguire e, quindi, senza spazi di schietta e autonoma cognitio.

L'omessa impugnazione del verbale che ha disposto il sequestro amministrativo del veicolo costituisce circostanza ostativa all'ottenimento, in sede di ottemperanza, di effetti restitutori incompatibili con la permanenza dell'efficacia dell'atto presupposto, rimasto definitivo in quanto non travolto dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.

L’impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica dell’obbligazione nascente dal giudicato – che dà vita in capo all’amministrazione ad una responsabilità assoggettabile al regime della responsabilità di natura contrattuale, che l’art. 112, comma 3, c.p.a., sottopone peraltro ad un regime derogatorio rispetto alla disciplina civilistica – non estingue l’obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura risarcitoria, avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato in sostituzione della esecuzione in forma specifica; l’insorgenza di tale obbligazione può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell’antigiuridicità della condotta.