Ultimissime
Il Consiglio di Stato si esprime sull'asseverazione del PEF e sull'interpretazione della lex specialis di gara.
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. dell'8 ottobre 2026, n. 7394.
La clausola della lex specialis di gara che, nell'ambito di una procedura di finanza di progetto, richieda che l'asseverazione del piano economico-finanziario sia resa esclusivamente da istituti di credito, società di servizi costituite dagli istituti medesimi o società di revisione non è nulla per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, ancorché l'art. 193, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") ammetta in via generale l'asseverazione anche da parte di persone fisiche. Il principio di tassatività opera infatti con riguardo alle clausole che introducano requisiti soggettivi di partecipazione ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge, mentre non trova applicazione alle prescrizioni che disciplinano il contenuto dell'offerta.
Nell’interpretazione della disciplina di gara, è necessario preliminarmente privilegiare il significato letterale, secondo le regole dettate dagli artt.1362 c.c., sicché, ove la clausola del bando, prevista a pena di esclusione, abbia un contenuto inequivoco, da un punto di vista letterale e logico, non è possibile fare riferimento al principio generale del favor partecipationis od all’interpretazione ragionevole della disposizione, dovendosi altresì escludere interpretazioni integrative contrarie al canone di buona fede interpretativa di cui all’art. 1366 c.c.
