Ultimissime
Il Consiglio di Stato si esprime sulla verifica di congruità dell'offerta e dei costi della manodopera, sull'illecito disciplinare e sul subentro nel contratto.
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 21 maggio 2026, n. 4088.
Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, il costo della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali costituisce parametro meramente indicativo, sicché il suo scostamento rispetto a quello indicato nell’offerta non implica, di per sé, la violazione dei minimi salariali né comporta l’automatica esclusione del concorrente, richiedendo invece una verifica in concreto della sostenibilità dell’offerta.
Nella verifica di congruità dell’offerta negli appalti pubblici, ex art. 110 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici"), la stazione appaltante deve valutare la sostenibilità economica dell’offerta alla luce delle condizioni esistenti al momento del subprocedimento, tenendo conto anche delle sopravvenienze normative ed economiche intervenute anteriormente alla verifica, ivi incluso il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che non può essere qualificato come evento imprevedibile.
Nel sistema dei contratti pubblici, il subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta anomala, ex art. 110 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici"), costituisce fase essenziale della procedura di gara, volta ad accertare l’affidabilità e la sostenibilità dell’offerta economica, sicché la sua illegittima conduzione determina l’annullamento dell’aggiudicazione con obbligo di riedizione della relativa fase valutativa.
Nel sistema degli appalti pubblici, la valutazione della gravità dell’illecito professionale e dell’affidabilità dell’operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, da esercitarsi in relazione alla specifica procedura e al concreto contesto esecutivo, con sindacato giurisdizionale limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria.
Il giudice nel disporre la riedizione del subprocedimento di verifica dell’anomalia, può disporre che ove la stazione appaltante ritenga l’offerta della prima graduata anormalmente bassa, il subentro in favore della ricorrente, seconda graduata, avvenga con medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, scelta da preferire laddove, venga in rilievo un appalto di servizi, non potendo la durata del giudizio andare a detrimento del ricorrente vittorioso.
Ove il giudice amministrativo si sia limitato ad accogliere l'appello principale ai fini della riedizione della verifica dell'anomalia dell'offerta della prima graduata, va dichiarato improcedibile l'appello incidentale escludente proposto dalla stessa, per difetto di attualità della disamina delle censure ivi sollevate, dovendo l’interesse a ricorrere intendersi traslato avverso gli atti di successivo esercizio del potere, a seconda del loro esito.
