Giurisprudenza Amministrativa
Il Consiglio di Stato si esprime sulla legittimità della mancata ammissione dello studente alla classe successiva in caso di mancata/incompleta attivazione dei corsi di recupero da parte dell’Istituto scolastico.
Di Giovanni Rea
Nota a Consiglio di Stato, sez. VII, 12/11/2024, n. 9144
Il Consiglio di Stato si esprime sulla legittimità della mancata ammissione dello studente alla classe successiva in caso di mancata/incompleta attivazione dei corsi di recupero da parte dell’Istituto scolastico.
Di Giovanni Rea
Abstract
Il presente elaborato analizza la sentenza del Consiglio di Stato n. 9144/2024, che ha rigettato l’appello proposto da una coppia di coniugi avverso la sentenza del T.A.R. Puglia – sezione staccata di Lecce, che aveva escluso l’illegittimità della decisione con cui il Consiglio di classe di un liceo scientifico pugliese aveva disposto la mancata ammissione del loro figlio alla classe successiva.
This paper analyzes the decision no. 9144/2024 of the Council of State, which rejected the appeal proposed by a married couple against the decision of the T.A.R. Puglia – Lecce, which ruled out the illegitimacy of the decision of the council of class of a scientific high school in Puglia to deny the admission of their son to the next class.
Massima
“L’interesse dell’alunno non consiste nell’avanzamento in ogni caso alla classe successiva, ma nell’individuazione del percorso formativo più adeguato, anche nei tempi, per garantire l’apprendimento e il superamento delle difficoltà riscontrate, e la mancata o solo parziale attivazione dei corsi di recupero non può elidere la circostanza che lo studente presenti lacune tali da non consentirne l’avanzamento”.
Sommario: 1. I fatti di causa e la sentenza del T.A.R. Puglia – 2. Le censure proposte alla sentenza di prime cure – 3. La decisione del Consiglio di Stato
- I fatti di causa e la sentenza del T.A.R. Puglia
Il caso nasceva dal ricorso proposto al T.A.R. Puglia - sezione staccata di Lecce da una coppia di coniugi, i quali chiedevano l’annullamento, in primo luogo, del verbale con cui il Consiglio di classe di una liceo scientifico pugliese aveva, in sede di approvazione degli scrutini finali, decretato la sospensione del giudizio di loro figlio e disposto gli esami di riparazione per le materie di filosofia, lettere italiane e letteratura inglese - nelle quali il ragazzo non era riuscito a raggiungere la sufficienza - e, in secondo luogo, del verbale con cui lo stesso Consiglio aveva decretato la mancata ammissione del ragazzo alla classe successiva per il mancato recupero delle predette insufficienze nelle materie di inglese e lettere italiane (in entrambe le materie lo studente aveva conseguito la valutazione finale di 4).
Il Consiglio di classe giustificava la mancata ammissione del ragazzo alla classe successiva in questo modo: «L’alunno ha affrontato le prove del recupero dei debiti in inglese e in italiano con una preparazione inadeguata e del tutto incompleta, ottenendo valutazioni gravemente insufficienti: in particolare sono risultati totalmente deficitari gli esiti delle prove scritte nelle due anzidette discipline, come è desumibile dal giudizio espresso in base ai criteri previsti dalle griglie di valutazione, allegate a tali prove, alle quali si fa rinvio. Tale scarso livello di conoscenze, abilità e competenze non consente di poter considerare l’alunno in grado di affrontare l’impegno formativo richiesto per la frequenza alla classe successiva, perché persistono in tali discipline gravi lacune contenutistiche e di metodo di studio che non permettono il raggiungimento degli obiettivi minimi in materie fondamentali come italiano e inglese, come previsto nel documento del PTOF di istituto (da intendersi qui integralmente trascritto). Il Consiglio di classe, pertanto, dopo ampio e approfondito confronto, a larga maggioranza, ritiene di non ammettere l’alunno alla classe successiva con la seguente votazione: 9 voti favorevoli alla non ammissione e 2 voti contrari alla non ammissione».
Nel ricorso di primo grado, i coniugi lamentavano, in primis, la mancata attivazione, da parte dell’Istituto scolastico, di corsi di recupero durante l’anno scolastico, nonché la mancata programmazione di un numero di interrogazioni sufficiente a consentire il recupero delle insufficienze; inoltre, essi lamentavano la mancata applicazione, nella valutazione di “ammissione-non ammissione finale”, degli stessi criteri previsti per la sospensione del giudizio, l’illegittimità di quest’ultima - in quanto disposta in violazione dei criteri adottati dalla scuola con il Piano triennale dell’offerta formativa 2022-2025 - e l’illegittimità della mancata ammissione alla classe successiva, in quanto si evidenziava che la stessa sarebbe stata giustificata esclusivamente dalla presenza di diverse gravi insufficienze (al contrario, il ragazzo aveva conseguito solamente due insufficienze in materie non fondamentali).
Di converso, il Ministero dell’istruzione e del merito, regolarmente costituitosi, evidenziava le lacune, la scarsa preparazione e le insufficienze riportate dall’alunno all’esito degli esami di riparazione, nonché l’elevato numero di assenze (235 ore), numero molto vicino alla soglia massima consentita di 247 ore per la validità dell’anno scolastico, ai sensi dell’art 14, comma 7, del d.P.R. n. 122 del 2009.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, osservando, da una parte, che non vi fosse stata alcuna violazione dei criteri di valutazione stabiliti nel Ptof per il triennio 2022-2025, e, dall’altra, che i criteri seguiti per la sospensione del giudizio e per la non ammissione alla classe successiva fossero gli stessi.
Infine, il T.A.R. Puglia chiariva che una insufficienza, anche se conseguita in una materia non fondamentale, fosse già di per sé sufficiente a determinare la sospensione e la non ammissione alla classe successiva, e che non potesse in alcun modo essere giustificata dalla mancata attivazione di corsi di recupero da parte della scuola.
- Le censure proposte alla sentenza di prime cure
A questo punto, i coniugi impugnavano la sentenza del T.A.R. Puglia, affermando che, in base all’ordinanza ministeriale n. 92/2007, negli scrutini integrativi per i ragazzi con giudizio sospeso, bisogna tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero, e che, pertanto, nel caso in cui la valutazione complessiva del percorso dello studente dia esito positivo, lo stesso va ammesso alla classe successiva.
Ebbene, i genitori sottolineavano come, nel caso di specie, lo studente avesse dimostrato un veloce ed efficace recupero delle sue debolezze.
In secondo luogo, gli appellanti, oltre a ribadire quanto già esposto nel giudizio di primo grado, asserivano che, in ogni caso, il numero di assenze rientrasse nel limite consentito.
- La decisione del Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 9144/2024, il Consiglio di Stato ha rigettato il suddetto appello, sancendo alcuni importanti principi.
In primo luogo, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che dalla lettura dei commi 5 e 6 dell’art. 4 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122[1] emerge che i criteri per la sospensione del giudizio e la non ammissione alla classe successiva siano i medesimi, e che una insufficienza, anche in una materia non fondamentale, determini la sospensione del giudizio, così come la non ammissione alla classe successiva. Tali criteri sono stati rispettati anche nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto, il quale, nel definire i criteri per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, dispone che «in presenza di tre insufficienze, di cui massimo due molto gravi (voto minore di 4), il CdC valuterà se sospendere il giudizio o non ammettere alla classe successiva, se ritiene che l’alunno non sia nelle condizioni di recuperare le carenze entro l’inizio del successivo anno scolastico».
Nel caso di specie, pertanto, il collegio dei docenti aveva ritenuto che le tre insufficienze riportate dall’alunno rendessero opportuna la sospensione del giudizio.
Quanto allo scrutinio finale di alunni con giudizio sospeso, il Piano triennale dell’offerta formativa stabilisce la non ammissione alla classe successiva in caso di permanenza di valutazione insufficiente anche in una sola delle discipline oggetto di sospensione di giudizio, come da d.P.R. n. 122/2009: ebbene, dal verbale di scrutinio risultava che l’alunno non avesse superato gli esami di recupero in inglese e in lettere italiane, riportando in entrambe le discipline la valutazione finale di 4.
Evidente, dunque, la correttezza dell’operato dell’amministrazione.
Particolarmente interessante, inoltre, il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato nel dichiarare l’infondatezza della doglianza con cui si lamentava che lo studente non fosse stato messo nelle condizioni di recuperare le votazioni negative nel secondo quadrimestre, essendo stato interrogato solo una volta in lettere italiane e mai in lingua inglese; infatti, l’elevato numero di assenze, pari a 235 ore (circostanza non contestata), pur non rilevando ai fini di una eventuale bocciatura, tuttavia innegabilmente aveva reso di fatto impossibile per i docenti disporre prove di recupero e interrogazioni. Ciò risultava anche dalle annotazioni dei voti nel registro elettronico, laddove le interrogazioni e le prove di recupero, pur fissate dagli insegnanti, non venivano espletate per l’assenza dell’alunno, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure
Inoltre, il Consiglio di Stato ha affermato che, dalla lettura degli atti di causa, emergeva che il giudizio di non ammissione finale fosse fondato sulla valutazione complessiva della preparazione dell’alunno, il quale, oltre ad aver accumulato un numero elevatissimo di assenze e ad aver collezionato molteplici insufficienze nel corso di tutto l’anno scolastico, aveva ricevuto numerosi richiami da parte dei docenti per il suo comportamento.
Infine, il Consiglio di Stato ha escluso che l’omessa attivazione dei corsi di recupero potesse determinare l’illegittimità del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, in quanto, nel caso di specie, la scuola aveva attivato gli sportelli didattici pomeridiani in presenza con incontri bisettimanali di due ore ciascuno, finalizzati al recupero delle carenze disciplinari, opportunità di cui l’alunno non aveva inteso avvalersi; oltre a questo, non vi erano elementi per ritenere che l’attivazione dei corsi di recupero in un maggior numero di materie avrebbe aumentato significativamente le chances di promozione dell’alunno.
Estremamente significativa, poi, la parte finale della sentenza, nella quale si è chiarito che doglianze di tale tenore non possono supportare l’annullamento del verbale di scrutinio e l’accoglimento della domanda di ammissione dello studente alla classe successiva, ma al più possono essere dirette a far valere, ove se ne dimostri la fondatezza, pretese risarcitorie per gli eventuali danni subiti: infatti, l’interesse dell’alunno non consiste nell’avanzamento in ogni caso alla classe successiva, ma nell’individuazione del percorso formativo più adeguato, anche nei tempi, per garantire l’apprendimento e il superamento delle difficoltà riscontrate (cfr. Cons. Stato, sez. VII, ord. 20 dicembre 2023, n. 5093) e la mancata o solo parziale attivazione dei corsi di recupero non può elidere la circostanza che lo studente presenti lacune tali da non consentirne l’avanzamento (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 14 marzo 2024, n. 2493).
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’Istituto scolastico e confermando la sentenza del giudice di prime cure.
[1] Il comma 5 stabilisce che: «sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico», mentre il successivo comma 6 recita: «nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione».