ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 12 - Dicembre 2025

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Il Consiglio di Stato si esprime sull'indicazione separata dei costi della manodopera e sulla possibilità di ribasso nella disciplina del d.lgs. 36 del 2023.

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Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 23 ottobre 2025, n. 8225.

L’art. 41, comma, 14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sancisce l’obbligo della stazione appaltante di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale.

L’indicazione separata dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante è volta a imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa, rafforzando la tutela della manodopera e a fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, in modo da responsabilizzare gli stessi.

L’operatore economico, fermo restando che la percentuale di ribasso va calcolata sull’intero importo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera, può decidere di offrire un costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante, dovendo, in tal caso, giustificarne i razionali, ma non è tenuto a farlo se non osta il tenore della legge di gara, considerando anche l’importo complessivo a base d’asta e la composizione dello stesso.

L’indicazione separata, da parte dell’offerente, del costo della manodopera offerto rispetto al ribasso sull’importo a base d’asta trova la propria ratio nel consentire allo stesso di comunicare alla stazione appaltante, sin dalla presentazione dell’offerta, se intende applicare il ribasso offerto, da calcolare sull’intero importo a base d’asta (comprensivo del costo della manodopera), anche al costo della manodopera o soltanto alle diverse voci dell’importo complessivo a base d’asta.