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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Unione Europea



Osservatorio sulla Giurisprudenza dell'Unione Europea aggiornato al 31 agosto 2016. A cura di Maria Novella Massetani

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  • Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea Causa C-294/16 PPU JZ contro Prokuratura Rejonowa Lódz – Sródmiescie.

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009.

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra JZ e la Procura del distretto di Łódź, Polonia in merito alla richiesta dell’interessato di dedurre dalla durata complessiva della pena detentiva a cui è stato condannato in Polonia, il periodo nel corso del quale lo Stato membro di esecuzione del mandato d’arresto europeo, ossia il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, lo ha sottoposto a sorveglianza elettronica del luogo di soggiorno associata ad arresti domiciliari. In particolare, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 26 paragrafo 1 della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che, misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all’obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l’espatrio, possono esse qualificate come «custodia», ai sensi di detto articolo 26, paragrafo 1.

    La Corte rileva in primo luogo che i termini «custodia» e «detenzione» sono usati fungibilmente nelle varie versioni linguistiche dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e che si tratta comunque di nozioni simili, il cui senso comune richiama una situazione in cui una persona è rinchiusa o incarcerata, e non una mera restrizione della libertà di movimento. 

    La Corte evidenzia in secondo luogo che l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 prevede che, quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide, conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione, se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia, con la precisazione che, in qualsiasi momento e conformemente al medesimo diritto, è possibile la rimessa in libertà provvisoria della persona interessata, a condizione che l’autorità competente adotti le misure ritenute necessarie ad evitare la fuga di tale persona. 

    In terzo luogo, per quanto concerne l’obiettivo perseguito dall’articolo 26, paragrafo 1 della decisione quadro 2002/584, si deve osservare, che l’obbligo di dedurre il periodo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che la persona interessata dovrà scontare nello Stato emittente mira ad attuare l’obiettivo generale del rispetto dei diritti fondamentali, preservando il diritto alla libertà della persona interessata, sancito dall’articolo 6 della Carta, nonché l’effetto utile del principio della proporzionalità delle pene, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta.

    Infatti, disponendo che si tenga conto dell’intero periodo di tempo in cui il condannato è rimasto in custodia presso lo Stato membro di esecuzione, l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 garantisce che il soggetto di cui trattasi non abbia a scontare, in definitiva, una custodia la cui durata complessiva – tanto nello Stato membro di esecuzione quanto nello Stato membro di emissione – superi la durata della pena privativa della libertà a cui è stato condannato nello Stato membro di emissione.

    A tal proposito – osserva la Corte -  l’effetto privativo della libertà insito nella custodia può caratterizzare sia la reclusione che, in casi eccezionali, altre misure che, pur non costituendo una carcerazione in senso stretto, siano tuttavia a tal punto coercitive da dover essere assimilate a siffatta carcerazione. 

    La Corte pertanto - tenuto conto delle considerazioni che precedono e, in particolare, della distinzione da delineare tra le misure restrittive della libertà, da un lato, e quelle privative della libertà, dall’altro lato, -  ritiene che la nozione di «custodia», ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dev’essere interpretata in modo da ricomprendere, oltre alla carcerazione, qualsiasi misura o insieme di misure imposte alla persona interessata che, per tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione, privino la persona interessata della libertà in modo analogo ad una carcerazione.  

    Prevede inoltre che nell’attuare l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato d’arresto europeo deve esaminare se le misure prese nei confronti della persona interessata nello Stato membro di esecuzione debbano essere equiparate ad una privazione della libertà e costituiscano, pertanto, un’ipotesi di custodia, ai sensi del citato articolo 26, paragrafo 1. Se, nell’ambito di tale esame, detta autorità giudiziaria perviene alla conclusione che tale ipotesi ricorre nel caso di specie, il citato articolo 26, paragrafo 1, prevede che dalla durata totale della detenzione che l’interessato dovrà scontare nello Stato membro di emissione del mandato d’arresto europeo sia dedotto il periodo complessivo durante il quale tali misure sono state applicate. 

    Nel caso di specie – conclude la Corte - sebbene misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all’obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l’espatrio, limitino di certo la libertà di movimento della persona interessata, esse non sono, tuttavia, talmente coercitive da determinare un effetto di privazione della libertà e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

  • Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea causa C – 191/ 15 Verein für Konsumenteninformation contro Amazon EU Sàrl

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dei regolamenti (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), e (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché delle direttive 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

    Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l'informazione dei consumatori) e Amazon EU Sàrl, con sede in Lussemburgo, in merito ad un'azione inibitoria esperita da tale associazione per l’informazione dei consumatori.

    Con le prime tre questioni il giudice del rinvio chiede come occorra interpretare i regolamenti Roma I e Roma II al fine di determinare la o le leggi applicabili ad un’azione inibitoria diretta contro l’impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un’impresa avente sede in uno Stato membro la quale stipula contratti mediante commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri.

    La Corte rileva preliminarmente che un’azione giudiziale promossa da un’associazione di tutela dei consumatori al fine di ottenere che sia inibito a un commerciante l’uso di clausole ritenute abusive nell’ambito di contratti stipulati con privati, ha natura di azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi ai sensi del capo II del regolamento Roma II.  L’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, contenuto nel capo II, sancisce, quale regola particolare relativa alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da un atto di concorrenza sleale, l’applicazione della legge del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori. La concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II, include infatti l’impiego di clausole abusive inserite in condizioni generali di vendita, qualora esso sia in grado di pregiudicare gli interessi collettivi dei consumatori in quanto gruppo e, pertanto, di influenzare le condizioni di concorrenza sul mercato.  Nel caso di un’azione inibitoria – osserva la Corte - il paese sul cui territorio sono pregiudicati gli interessi collettivi dei consumatori ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II è quello in cui risiedono i consumatori ai quali l’impresa rivolge le sue attività.  

    Di contro, la legge applicabile all’esame del carattere abusivo di clausole che figurano in contratti conclusi da consumatori e che sono oggetto di un’azione inibitoria dev’essere determinata in modo autonomo in base alla natura di tali clausole.   Nel caso di specie – evidenzia la Corte -  le clausole asseritamente abusive oggetto dell’azione inibitoria di cui trattasi nel procedimento principale hanno natura di obbligazioni contrattuali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I.  Tale distinzione -  tra la valutazione delle clausole di cui trattasi e l’azione inibitoria dell’impiego di tali clausole-  s’impone al fine di garantire l’applicazione uniforme dei regolamenti Roma I e Roma II e, fatto più importante, in modo da garantire che il diritto applicabile non cambi in funzione del tipo di azione scelta. 

    Da quanto precede deriva che la legge applicabile a un’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22 dev’essere determinata in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II qualora sia dedotta una violazione di una normativa volta a tutelare gli interessi dei consumatori nei confronti dell’impiego di clausole abusive nelle condizioni generali di vendita, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in forza del regolamento Roma I, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nell’ambito di un’azione individuale o in quello di un’azione collettiva. Tuttavia, occorre precisare che, in sede di valutazione del carattere abusivo di una data clausola contrattuale nell’ambito di un’azione inibitoria, dall’articolo 6, paragrafo 2, del  regolamento   Roma I deriva che la scelta della legge applicabile non pregiudica l’applicazione delle disposizioni imperative previste dalla legge del paese di residenza dei consumatori i cui interessi siano difesi assicurando un livello di tutela più elevato al consumatore. 

    Con la sua quarta questione, inoltre, il giudice del rinvio chiede alla Corte se una clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita di un contratto stipulato mediante commercio elettronico tra un professionista e un consumatore, in forza della quale detto contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista, sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.  
    Da quest’ultima disposizione in particolare risulta che una clausola contrattuale, che non sia stata oggetto di negoziato individuale è abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti a danno del consumatore. L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 precisa inoltre che si considera sempre che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando essa è stata redatta preventivamente dal professionista e il consumatore non ha potuto, per tale motivo, esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, in particolare nell’ambito di un contratto per adesione.  

     Al riguardo occorre rilevare che la legislazione dell’Unione autorizza in via di principio le clausole di scelta della legge. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I sancisce la facoltà per le parti di pattuire il diritto applicabile a un contratto concluso da un consumatore, purché sia garantito il rispetto della protezione di cui il consumatore beneficia ai sensi delle disposizioni della legge del suo foro alle quali non è permesso derogare convenzionalmente. In tale contesto, una clausola di scelta della legge applicabile redatta preventivamente che designi la legge dello Stato membro in cui ha sede il professionista è abusiva soltanto qualora presenti talune specificità, proprie alla sua formulazione o al suo contesto, tali da generare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti.  In particolare, il carattere abusivo di una siffatta clausola può derivare da una formulazione che non soddisfi il requisito di redazione chiara e comprensibile stabilito dall’articolo 5 della direttiva 93/13. Siffatto obbligo, tenuto conto della situazione di inferiorità nella quale si trova il consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, deve essere interpretato in modo estensivo.  Inoltre, qualora gli effetti di una clausola siano determinati da disposizioni imperative di legge, è essenziale che il professionista informi il consumatore in relazione a dette disposizioni. Tale principio è affermato dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, ai sensi del quale la scelta della legge applicabile non può valere a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti. 

    Afferma pertanto la Corte che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che una clausola rientrante nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva quando induce in errore tale consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della tutela assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti.

    Con la sua quarta questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede, infine, se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività.

     A tale quesito la Corte rispondere dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività qualora sia accertato che tale impresa procede al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in detto Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi nel caso di specie.

  • Sentenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Caso di UN c. Russia Ricorso n. 14348/15

    Il caso trae origine da un ricorso contro la Federazione Russa presentato alla Corte da un cittadino uzbeko accusato di gravi reati in relazione ai disordini di massa e scontri inter-etnici avvenuti in  Kirghizistan nel giugno 2010. Il ricorrente sostiene, in particolare, che la sua estradizione alla Repubblica kirghisa (Kirghizistan) avrebbe violato dell'articolo 3 della Convenzione, a tenore del quale "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti" in quanto, se estradato, si sarebbe trovato ad affrontare un grave rischio di tortura e maltrattamenti.  

    La Corte nel merito rileva, in via preliminare, che ha già esaminato in diverse occasioni la situazione della etnia uzbeka la cui estradizione è stata richiesta dalle autorità del Kirghizistan in relazione ad una serie di reati gravi, presumibilmente commessi nel corso degli scontri inter-etnici violenti tra kirghisi e uzbeki nel giugno 2010. In questi casi la Corte ha costantemente affermato che, dato l'attestato uso diffuso e di routine di tortura e altri maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine nella parte meridionale del Kirghizistan nei confronti di membri della comunità uzbeka, l'impunità di forze dell'ordine, e l'assenza di garanzie sufficienti per i richiedenti nel paese richiedente, vi erano fondati motivi di ritenere che i ricorrenti avrebbero dovuto affrontare un vero e proprio rischio di esposizione ai trattamenti prescritti dall'articolo 3 della Convenzione se restituiti in Kirghizistan.  La Corte ribadisce inoltre che la condotta del richiedente - per quanto indesiderabile o pericolosa - non può ribaltare il divieto assoluto di maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Conseguentemente dichiara fondato il ricorso ritenendo che il cittadino uzbeko se estradato si troverebbe ad affrontare un rischio reale di trattamenti inumani e degradanti previsti dall'articolo 3 della Convenzione se ritornasse Kirghizistan.

    Il richiedente ha inoltre lamentato di essere stato privato di un controllo giudisdizionale della legittimità della sua detenzione; ciò nonostante i cambiamenti delle circostanze che nel corso di tale periodo erano in grado di pregiudicare la legittimità della sua detenzione. Invocava a tal fine l'articolo 4 della Convenzione a tenore del quale “ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare ricorso per cui la legittimità della sua detenzione sarà decisa velocemente da una corte e sarà  ordinata  la scarcerazione se la detenzione è illegittima." La Corte osserva che nel caso di specie si è effettivamente verificata una violazione dell'articolo 5  della Convenzione. Invero il ricorrente è stato posto in detenzione per un periodo di tempo determinato (dal 16 Gennaio 2015 al 23 luglio 2015). Le mutate circostanze che potrebbero aver avuto un impatto sulla legittimità della detenzione attenevano alla misura provvisoria adottata della Corte il 24 marzo 2015 e all'estradizione  divenuta definitiva il 25 marzo 2015. Pertanto c’è stato – secondo la Corte - un periodo di quattro mesi durante i quali non è stata data al richiedente la possibilità di realizzare un controllo giurisdizionale della legittimità della sua detenzione.

  • Sentenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Medipress-SOCIETY GIORNALISMO, LDA c. PORTOGALLO Caso 55442/12

     La pronuncia in esame affronta il tema del contemperamento fra diritto alla liberta di espressione garantito dall’art. 10 della Convenzione e  rispetto alla vita privata protetto dall'articolo 8 della Convenzione. 

    Essa ha ad oggetto il ricorso promosso da una rivista portoghese che lamenta la violazione del diritto alla libertà di espressione per essere stata condannata al risarcimento dei danni civili per avere offeso l'onore e la reputazione del Primo Ministro del tempo pubblicando un articolo in cui veniva allo stesso attribuito l’utilizzo di droghe pesanti.  

    L’art. 10 della Convenzione prevede che:" Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (...). L'esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge, necessarie in una società democratica per la sicurezza nazionale, la l'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, per la prevenzione della malattia e prevenzione della criminalità, la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. " 

    La Corte, nel decidere, ricorda i principi espressi nella materia in esame. Afferma – in particolare - che nel campo dell'articolo 10 gli Stati contraenti alla Convenzione hanno un certo margine di discrezionalità nel valutare la necessità e il grado d'interferenza nella libertà di espressione protetta da questa disposizione ( Tammer v. l'Estonia , n o 41205/98 , § 60, CEDU 2001-I, e Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca[GC], n o 49017/99 , § 68, CEDU 2004-XI).  L'articolo 10 della Convenzione lascia poco spazio per le restrizioni sulla libertà di espressione in campo di discorso e dibattito politico - in cui la libertà di espressione è di fondamentale importanza ( Brasilier contro Francia. , n o 71343/01, § 41, 11 aprile 2006) - o in materia di questioni di interesse generale (si veda in particolare Surek c. Turchia (n o 1) [GC], n o 26682/95 , § 61, CEDU 1999-IV, e Brasilier , supra, idem come sopra ).  La Corte evidenzia, inoltre, che i limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di un uomo politico, in quanto a differenza di un uomo privato, il primo è esposto inevitabilmente e consapevolmente al controllo da parte dei giornalisti e del pubblico in generale; deve quindi dimostrare maggiore tolleranza (si veda, ad esempio, Lingens v. Austria , 8 luglio 1986, § 42, serie A n o 103, Vides Aizsardzības Klubs v. Lettonia , n o 57829/00, § 40 27 maggio 2004, e Brasilier , citato sopra, § 41). Inoltre, la libertà giornalistica copre anche il possibile utilizzo ad un certo grado di esagerazione, o persino di provocazione ( Prager e Oberschlick v. Austria , il 26 aprile 1995 § 38, serie A n o 313, Thoma v. Il Lussemburgo , n o 38432/97, §§ 45-46, CEDU 2001-III, Perna c. Italia [GC], n o 48898/99 , § 39, CEDU 2003-v, e Riolo c. Italia , n o 42211/07 , § 70, il 17 luglio 2008).  Ed ancora se la stampa non deve oltrepassare certi limiti, relativi in particolare alla protezione e alla reputazione dei diritti degli altri, tuttavia, incombe sulla stampa, secondo le proprie funzioni e responsabilità, la pubblicazione di informazioni e di idee su questioni di interesse generale. Così, la pubblicazione delle informazioni comporta necessariamente "doveri e responsabilità". La Corte ricorda inoltre che la tutela che l'articolo 10 riconosce ai giornalisti è subordinata alla condizione che agiscono in buona fede al fine di fornire informazioni accurate e affidabili in conformità con i principi del giornalismo responsabile.  

    Nel caso di specie, la Corte evidenzia che l'articolo 10 della Convenzione non garantisce la libertà di espressione senza alcuna restrizione, anche quando si tratta di riportare negli articoli di stampa di pubblico interesse serio. Infatti, l'esercizio di questa libertà porta con sé "doveri e responsabilità" importanti quando, come in questo caso, si rischia di minare la reputazione degli individui e compromettere i "diritti degli altri". Così, le informazioni riportate su questioni di interesse generale è subordinata alla condizione che essi agiscano in buona fede al fine di fornire informazioni accurate, affidabili ( Fressoz e Roire c. Francia [GC], n o 29183 / 95 , § 54, CEDU 1999-I, Brunet-Lecomte e altri c. Francia , n o 42117/04 , § 47, il 5 febbraio 2009, e Barata da Costa Monteiro Nogueira e Patrício Pereira v. il Portogallo , n o4035 / 08 , § 31, 11 gennaio 2011). La Corte evidenzia inoltre che, se è vero che gli avversari delle idee ufficiali devono essere in grado di trovare il loro posto in campo politico, discutendo la necessità di interventi da parte dei funzionari in relazione all'esercizio della loro carica pubblica, gli stessi sono tuttavia anche tenuti a non superare certi limiti per la conformità - in particolare - della reputazione e dei diritti altrui ( . Fleury contro Francia , n o 29784/06 , § 45, 11 maggio 2010, e Barata da Costa Monteiro Nogueira e Patrício Pereira , citata, § 37).  

    Alla luce delle superiori considerazioni la Corte conclude affermando che l'interferenza con la libertà di espressione della ricorrente non era in conformità con la Convenzione e che i motivi addotti non sono sufficienti a convincere la Corte che vi sia stata un’ interferenza con il diritto alla libertà di espressione "necessaria in una società democratica"; in particolare, i mezzi impiegati dalla rivista giornalistica sono stati giudicati dalla Corte sproporzionati rispetto allo scopo perseguito, vale a dire "la protezione della reputazione o dei diritti altrui".

  • Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea Cause riunite 458/14 e 67/15

    Promoimpresa Srl  contro Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia 

    Mario Melis e altri contro Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio, nei confronti di Alessandro Piredda e altri

    Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate nell’ambito di due controversie. Nella prima controversia la Promoimpresa Srl si contrappone al Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e alla Regione Lombardia in merito, in primo luogo, alla decisione del Consorzio di negare alla Promoimpresa il rinnovo di una concessione di cui essa beneficiava ai fini dello sfruttamento di un’area demaniale e, in secondo luogo, alla decisione della Giunta Regionale Lombardia di assoggettare l’attribuzione delle concessioni demaniali a una procedura di selezione comparativa. Nella seconda controversia il sig. Mario Melis e a. si contrappongono al Comune di Loiri Porto San Paolo e alla Provincia di Olbia Tempio in merito a decisioni relative all’approvazione del piano di utilizzo del litorale e all’attribuzione di concessioni di beni del demanio marittimo nonché alle misure con cui la polizia municipale ha ordinato al sig. Melis e a. di rimuovere talune attrezzature dal demanio marittimo. 

    Il giudice del rinvio  chiede se l’articolo 12 della direttiva 2006/123 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative. 

    L’articolo 12 della direttiva 2006/123 fa parte della sezione 1 del capo III di tale direttiva relativa alle autorizzazioni,  che riguarda il caso specifico in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili. Nell’ambito di questa stessa sezione, l’articolo 9 della direttiva in questione disciplina la possibilità per gli Stati membri di subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione. L’articolo 10 della stessa direttiva verte sulle condizioni di rilascio di tali autorizzazioni e l’articolo 11 della medesima riguarda la loro durata. 

    Osserva la Corte che nell’ipotesi in cui le concessioni di cui ai procedimenti principali rientrassero nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 della direttiva 2006/123 - circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare - si dovrà ritenere che il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un’adeguata pubblicità. Evidenzia invero la Corte che - una normativa nazionale che prevede una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni, equivale a un loro rinnovo automatico,che  è escluso dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123.  Inoltre, la proroga automatica di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacuale non consente di organizzare una procedura di selezione. Pertanto l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva in questione non può essere interpretato nel senso che consente di giustificare una proroga automatica di autorizzazioni allorché, al momento della concessione iniziale delle autorizzazioni suddette, non è stata organizzata alcuna procedura di selezione. Inoltre una giustificazione di tali proroghe fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti. Una siffatta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione. 

    Da quanto precede – conclude la Corte - risulta che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.

    Con la seconda questione i giudici del rinvio chiedono sostanzialmente se gli articoli 49, 56 e 106 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative.

    La Corte rileva che le concessioni dei procedimenti principali riguardano un diritto di stabilimento nell’area demaniale finalizzato a uno sfruttamento economico per fini turistico-ricreativi, di modo che le stesse per loro stessa natura rientrano nell’ambito dell’articolo 49 TFUE. A tale riguardo, è stato dichiarato che le autorità pubbliche, qualora intendano assegnare una concessione che non rientra nell’ambito di applicazione delle direttive relative alle diverse categorie di appalti pubblici, sono tenute a rispettare le regole fondamentali del Trattato FUE, in generale, e il principio di non discriminazione. In particolare, qualora siffatta concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, la sua assegnazione in totale assenza di trasparenza ad un’impresa con sede nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione. Una siffatta disparità di trattamento è, in linea di principio, vietata dall’articolo 49 TFUE.  Per quanto riguarda, inoltre, l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, occorre ricordare che quest’ultimo deve essere valutato sulla base di tutti i criteri rilevanti, quali l’importanza economica dell’appalto, il luogo della sua esecuzione o le sue caratteristiche tecniche, tenendo conto delle caratteristiche proprie dell’appalto in questione. 

    Dalle suesposte considerazioni risulta che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.