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Il Consiglio di Stato chiarisce la titolarità della valutazione del rispetto del dovere di sinteticità degli atti
Cons. di Stato, Sez. I , Parere Interlocutorio n. 1326 del 30.4.2019
Con il Parere n. 1326 del 30.4.2019, la Sezione I del Consiglio di Stato ha indicato che qualora le parti non osservino il predetto dovere di sinteticità, deve spettare allo stesso Collegio, in sede consultiva, fissare criteri e limiti dimensionali al ricorso e agli altri atti difensivi con valutazione che tenga in considerazione la controversia introdotta con ricorso straordinario e la peculiarità del rimedio straordinario stesso
Ha precisato, altresì, che il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti è sancito agli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a., e che nel processo amministrativo, ai sensi dell’articolo 13 ter delle norme di attuazione, i criteri e i limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i princìpi di sinteticità e chiarezza di cui al predetto articolo 3, comma 2, c.p.a.