Ultimissime

Tar Palermo: il dovere di chiarezza e sinteticità è riferito non agli “scritti” difensivi ma più genericamente agli “atti”, il che include anche i documenti depositati.
Tar Palermo, Sez. I, sent. n. 2203 del 17 settembre 2019.
Con la pronuncia in rilievo il Tar Palermo ha affermatoc he il dovere di sinteticità nella redazione degli atti difensivi discende direttamente dalla norma primaria di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. e trova dunque applicazione anche prima che l’art. 13 ter delle norme di attuazione al c.p.a., aggiunto dall’art. 7-bis, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, introducesse per tutti i tipi di contenzioso la sanzione della non esaminabilità delle pagine eccedenti.
Nelle azioni di annullamento ove sia accolta la domanda del ricorrente il dispositivo maxime va letto (e, quindi, interpretato) alla luce della motivazione e dei suoi singoli capi; un dispositivo che accoglie il ricorso implica necessariamente, in esito a tali azioni, l'annullamento dell'atto impugnato e l'effetto conformativo della successiva attività di riemanazione, quand'anche residuino potestà e valutazioni discrezionali in capo alla P.A. soccombente.
Nella ipotesi di sentenza di annullamento passa in giudicato l’accertamento che è alla base dell’annullamento stesso.
Ha ricordato il Tar che la sanzione della non esaminabilità delle pagine eccedenti è stata invece stabilita dapprima solo per le controversie di cui all’art. 119 c.p.a. dall’art. 120, comma 6, stesso codice, in relazione ai limiti dimensionali individuati con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2015, recante Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti (in Gazz. Uff. 5 giugno 2015, n. 128); quindi è stata estesa all’intero contenzioso giurisdizionale amministrativo dall’art. 13-ter delle norme di attuazione al c.p.a., aggiunto dall’art. 7-bis, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (in Gazz. Uff. 31 agosto 2016, n. 203), aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197 (in Gazz. Uff. 29 ottobre 2016, n. 254), entrata in vigore il 30 ottobre 2016, ed attuato – quanto alla concreta individuazione dei limiti dimensionali - con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016.