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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Sui limiti della giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alle controversie sull’indennità ex art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001

CONSIGLIO DI STATO, Quarta Sezione, sentenza del 09 ottobre 2018
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I giudici della Quarta Sezione del Consiglio di Stato si sono pronunciati sul ricorso in ottemperanza proposto dalla sig.ra A. I., a mezzo del quale agisce per l’attuazione del giudicato contenuto nella decisione cognitoria della Sezione.

Il Collegio ritiene che il predetto giudizio di ottemperanza deve ritenersi estinto, in quanto ha raggiunto il fine perseguito dalla ricorrente ovvero, la quantificazione del compendio da liquidare a titolo di indennità da illegittima occupazione.

In particolare, i giudici del Consiglio di Stato affrontano la problematica attinente alla sussistenza o meno della propria giurisdizione a decidere sulle controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità ex art. 42-bis, d.p.r. n. 327/2001.

Sul punto, il Collegio sostiene che la giurisdizione sull’indennizzo, da qualsiasi soggetto sia erogato, appartenga al Giudice Ordinario, in ossequio a quanto già deciso dalla medesima Sezione in una recente sentenza. In tale decisione, si legge quanto segue: “Ferma restando l’appartenenza a questo plesso giurisdizionale delle controversie relative al provvedimento di acquisizione in sé (ad esempio, per incompetenza o per vizi di motivazione del provvedimento) e alla eventuale consequenziale richiesta di risarcimento del danno, eventuali giudizi circa la sola congruità delle somme liquidate restano di competenza del G.O. in conformità all’art. 53 t.u. e all’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. (Cass. civ., sez. un., ord. 29 ottobre 2015, n. 22096; Id., sez. un., ord. 25 luglio 2016, n. 15283; Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2015, n. 5530; Id., sez. IV, 15 settembre 2016, n. 3878; Id., sez. IV, 1° marzo 2017, n. 941; Id., sez. IV, 14 aprile 2017, n. 1778).”.

I giudici del Collegio riprendono, infine, quanto statuito precedentemente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la quale chiarisce quali siano i limiti della giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quelli del giudice amministrativo ed in particolare: “posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale ma - anche quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione. Detto potere incontra tuttavia il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo" (sez. un., 20 novembre 2003, n. 17633; sez. un., 19 luglio 2006, n. 16469; e si veda anche, sia pure nell’ambito di una vicenda del tutto particolare, sez. un. 9 novembre 2011, n. 23302).”.