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Le Sezioni Unite affermano che lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato dal dipendente a terzi anche se ha agito per finalità esclusivamente personali purché vi sia un nesso di occasionalità necessaria
Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 13246 del 16.5.19
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a risoluzione del punto di diritto, hanno affermato che lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purchè la sua azione sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta lesiva – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata realizzabile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio contro fattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integrino uno sviluppo oggettivamente anomalo.