Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime su alcuni principi in materia di pratiche commerciali scorrette.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 30 aprile 2025, n. 3681.
Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dall’articolo 7 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 1 aprile 2015 ‒ sia pure senza sanzionarne la violazione in termini decadenziali ‒ va interpretato nel senso di vincolare perentoriamente l’Autorità che l’ha previsto alla sua osservanza.
Ai fini del rispetto del termine finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio non va computato il tempo impiegato per la comunicazione del provvedimento all’interessato.
Le pratiche commerciali scorrette costituiscono un genus unitario di illecito all’interno del quale il legislatore ha inteso ritagliare, per finalità di semplificazione probatoria, due sottotipi («pratiche ingannevoli» e «pratiche aggressive») e, all'interno di ciascuno di essi, due ulteriori fattispecie presuntive che si pongono in rapporto di specialità rispetto alla prima.
Costituisce pratica commerciale scorretta (nella specie, omissione ingannevole) la condotta del fornitore nel settore energetico che nei propri messaggi promozionali evidenzi unicamente o principalmente sconti offerti sulla componente energia senza rendere immediatamente e chiaramente disponibile l’informazione relativa al corrispettivo completo, in particolare omettendo di indicare i «costi di commercializzazione» che coprono gli oneri sostenuti dal fornitore per la gestione commerciale, inclusi marketing, comunicazione con i clienti e altre attività di vendita.
In materia di pratiche commerciali scorrette, il nesso di imputazione soggettiva è quello della diligenza professionale e la colpa è integrata dall’inosservanza dello sforzo volitivo e tecnico alla quale la parte professionale deve conformare la propria attività concreta, ovvero quel grado di specifica competenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti.