Ultimissime

Il provvedimento emesso in sede di reclamo non è impugnabile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 25411 del 10 ottobre 2019.
Con la pronuncia in esame la Suprema corte di Cassazione ha affermato che il provvedimento emanato in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., anche qualora riguardi la sospensione del processo di esecuzione ex art. 624 c.p.c., non può essere oggetto di ricorso straordinario per cassazione, posto che esso è privo del carattere di decisorietà.
Secondo il Collegio il presupposto fondamentale del ricorso straordinario per cassazione è il carattere di decisorietà del provvedimento impugnato, e tale prerogativa non si riscontra nei provvedimenti in esame, ove la pronuncia in tema di sospensione del processo esecutivo ex art. 624, comma 1, c.p.c. non ha carattere decisorio in senso autonomo.