Ultimissime

Le opere necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici costituiscono interventi di manutenzione straordinaria. Pronuncia del TAR Liguria.
TAR Liguria, Sez. I, sent. del 2 gennaio 2021, n. 3.
La sostituzione del solaio che non alteri i volumi né la superficie dell’unità immobiliare costituisce un intervento di manutenzione straordinaria, in quanto è volto ad una migliore conservazione del bene lasciando inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna dei locali, con la conseguenza che non richiede permesso di costruire / concessione edilizia.
Gli arresti giurisprudenziali in argomento, fondati sull’art. 3, comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 380/2001 e sull’art. 31 della legge n. 457/1978 (che qualificano come manutenzione straordinaria le opere necessarie “per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici”), sono pienamente congruenti anche con il previgente art. 31 della legge n. 1150/1942, che richiedeva la licenza di costruzione solamente per “eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l’aspetto nei centri abitati”.
Sotto altro profilo si rammenta che, secondo pacifico indirizzo giurisprudenziale, incombe sul privato l’onere della prova in ordine all’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia, al fine di dimostrare che essa rientri tra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis. Tuttavia, la stessa giurisprudenza ammette un temperamento, secondo ragionevolezza, nel caso in cui, da un lato, il privato porti a sostegno della propria tesi elementi significativi (quali, ad esempio, aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti o circostanze rilevanti) e, dall’altro lato, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla medesima vicenda.