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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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L'istanza di sollecito volta alla correzione di errori materiali non equivale al deposito di un ricorso per cassazione.

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Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 30651 del 25 novembre 2019.

La Sesta Sezione della Suprema Corte ha affermato che la presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso; sicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., contenuto nell’art. 391-bis cit., nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso.