ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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La Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara l'inesistenza dell'interesse in capo al consigliere regionale che sollecita la Regione al sollevamento del conflitto di attribuzioni

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Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 11588 del 2/5/2019

Con la Sentenza n. 11588 del 2/5/2019, le Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno chiarito che deve, in definitiva, escludersi che la tematica dell'intervento nel giudizio di conflitto di attribuzioni attivato dallo Stato o dalla Regione possa anche soltanto indirettamente incidere sulla questione della giustiziabilità dell'interesse di un soggetto diverso dal titolare delle attribuzioni ad ottenere una decisione sulla richiesta di promovimento del conflitto di attribuzione, attenendo tale conflitto - e l'opportunità o meno di promuoverlo - alla determinazione dei confini dei poteri sul quale è soltanto l'ente ad avere interesse o a godere di un potere di scelta che non può essere condizionato dall'istanza di un soggetto diverso, nè può essere sottoposto a verifica giudiziale, a pena di mettere in discussione una valutazione che, come già detto, attiene alle prerogative costituzionali dell'ente. Affermazione, quest'ultima, in grado di sgombrare il campo anche dall'ulteriore ritenuta legittimazione del ricorrente alla richiesta di promovimento in relazione alla qualità di consigliere regionale, condizione che appare del tutto irrilevante rispetto alla questione del conflitto di attribuzioni sollecitato alla Regione, per la quale è competente il Presidente della Giunta regionale sulla base della Delib. della Giunta (L. n. 87 del 1953, art. 39) e per cui non ha alcuna legittimazione il singolo consigliere.