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L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri si applicabilità ai soli atti compiuti "iure imperii”. Pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 10 dicembre 2020, n. 28180.
Le Sezioni Unite, facendo applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE e della Corte costituzionale, hanno affermato che il principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale degli Stati si estende ai soli atti compiuti dagli Stati iure imperii, secondo l’accezione ristretta propria di questo termine, che allude esclusivamente agli atti di governo, precisando che tale qualificazione non può essere riconosciuta in presenza di mere attività di ordine genericamente statuale, come tali rimesse alla responsabilità dello Stato seppur svolte, tramite designazione, da società private, dal momento che la nozione di immunità rileva solo quando la controversia riguardi gli atti involgenti le prerogative sovrane. (Nella fattispecie è stata esclusa l’immunità giurisdizionale di RINA, Registro Italiano Navale, s.p.a., quale ente di certificazione della sicurezza per conto dello Stato di Panama, rispetto all’azione civile di responsabilità intentata dai parenti delle vittime del disastro della nave Al Salam Boccaccio 98 verificatosi nel Mar Rosso, la notte fra il 2 e il 3 febbraio 2006, con la morte di 1097 persone).