ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Diritto della Navigazione



Osservatorio sulla Giurisprudenza in materia di Diritto della Navigazione aggiornato al 30 aprile 2018. A cura di Luca Salamone

   Consulta il PDF   PDF-1   

  • Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce, Sez. I, 28 luglio 2017, n. 1329 (In tema di demanio marittimo e istanza di concessione di area demaniale).

    Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo per la Puglia ha stabilito che a seguito della richiesta di un privato finalizzata al rilascio di una concessione demaniale marittima, l’amministrazione competente ha due possibilità: a) respingere la richiesta con un provvedimento debitamente motivato (esplicitando ad es. le eventuali ragioni impeditive stabilite nel PCC o, in mancanza, nel PRC, o le ragioni di interesse pubblico); b) oppure, ove intenda e possa pervenire alla concessione, indire una procedura selettiva nel rispetto dei principi di parità di trattamento, concorrenza, buon andamento ed efficienza (cfr. Corte Costituzionale sentenza del 24 febbraio 2017, n. 40, secondo cui “Il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati determina, infatti, un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia”).

    Il collegio, in particolare, ha evidenziato che le concessioni demaniali marittime sono concessioni amministrative aventi ad oggetto l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (art. 822, comma 1, c.c.) e il rilascio delle stesse è disciplinato dal Cod. nav. che, all’art. 37, prevede che nel caso di più domande di concessione sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico e, a tal fine, l’art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione prevede un iter procedimentale finalizzato alla pubblicazione delle istanze di rilascio di concessione. Quanto previsto dal Codice della navigazione è confortato dai principi di diritto europeo la cui attuazione si ritiene non possa prescindere dall’assoggettamento delle PP.AA. all’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente anche in materia di concessioni di beni pubblici. 

    Infine, il giudice amministrativo nella pronuncia in rassegna ha colto l’occasione per ricordare come  la P.A. non ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi su un’istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela, che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui essa è titolare per la tutela dell’interesse pubblico e che, in quanto tale, è incoercibile dall’esterno.

  • Corte Costituzionale, 7 luglio 2017 n. 157 (In tema di concessioni demaniali marittime, criteri e modalità di affidamento e principi generali della libera concorrenza e della libertà di stabilimento).

    Con la pronuncia in rassegna il giudice delle leggi ha statuito che i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime devono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa europea e nazionale; ambiti da ritenersi estranei, in via di principio, alle possibilità di intervento legislativo delle Regioni.  

    Alla luce del predetto, ormai consolidato, principio la Consulta ha statuito che va dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31, il quale, in materia di concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative per le quali è prevista una durata ricompresa tra i sei e i venti anni, prevede che alla scadenza naturale del rapporto concessorio, l’acquisizione, da parte dell’ente concedente, del «valore aziendale relativo all’impresa insistente» sull’area demaniale (lettera c). Al concessionario uscente è riconosciuto un indennizzo pari al novanta per cento del valore aziendale di riferimento, attestato da una perizia redatta da un professionista abilitato, acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale; indennizzo che è fatto gravare sul concessionario subentrante, obbligato a pagarlo integralmente, prima dell’eventuale subentro (lettera d). 

    Ciò, ad avviso della Consulta, in quanto la disciplina legislativa statale di riferimento, contenuta nel codice della navigazione, in caso di ordinaria definizione del rapporto, non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell’impresa del concessionario uscente; le stesse realizzazioni non amovibili, se acquisite dal demanio ai sensi dell’art. 49 cod. nav., non comportano oneri destinati a gravare sul nuovo concessionario. 

    Infine il giudice delle leggi ha stabilito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nella parte in cui subordina il rilascio della concessione all’impegno, assunto dall’assegnatario, a «non affidare a terzi le attività oggetto della concessione, fatte salve: 1) la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie ai sensi dell’articolo 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione); 2) la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell’assegnatario stesso».

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2017 n. 5833 (In tema di giurisdizione e competenza per le controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ….” del demanio marittimo).

    Con la pronuncia  in rassegna il supremo consesso amministrativo ha statuito che la previsione normativa secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici, non si estende alle controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ….” (art. 133, co. 1, lett. b), c.p.a., già art. 5, l. TAR) va interpretata nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti quantificazione e pagamento dei corrispettivi in questione, e purché non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio, con esercizio di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione, dovendosi riconoscere in tal caso la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi.

    Alla luce del sopra citato principio, ad avviso del supremo Collegio la rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell’Autorità portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione, spetta alla giurisdizione amministrativa, presupponendo un provvedimento amministrativo con cui l’Autorità incide sull’economia dell’intero rapporto concessorio, attraverso l’esercizio di poteri autoritativi.

  • Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sez. I, 28 dicembre 2017, n. 998 (In tema di modalità che le Autorità Portuali devono osservare per il rilascio di una concessione demaniale marittima per l’utilizzo di approdi e/o di banchine portuali).

    Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo per la Liguria ha stabilito che al fine di consentire legittimamente ad un soggetto di fruire in modo esclusivo di una porzione del sedime di approdo, e, in particolare, delle banchine portuali, l’Autorità portuale deve seguire le due principali modalità appresso indicate: a) la pubblicazione di un bando di gara che contiene tutte le clausole che regoleranno il successivo rapporto concessorio che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario della selezione; ovvero b) la stipulazione di un accordo sostitutivo di una concessione demaniale con un atto che competerà al Presidente dell’Ente, previa delibera del comitato apposito, e che sarà legittimo ove siano state predeterminate le condizioni di utilizzo del sedime secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 84 del 1994. 

    Alla luce di quanto sopra il Collegio ha dichiarato che è legittimo il provvedimento con il quale l’Autorità portuale (nella specie, si trattava dell’Autorità portuale di Savona) ha opposto un diniego in merito ad una istanza avanzata da una società, tendente ad ottenere il rinnovo della concessione demaniale marittima, assentita in precedenza per l’utilizzo di due banchine portuali, che sia motivata con riferimento al fatto che la medesima società ha sfruttato assai scarsamente la concessione delle banchine in tutti gli anni in cui ha fruito del titolo concessorio; infatti, le previsioni dell’art. 18 comma 7 lett. a) della legge 84 del 1994, devono essere interpretate nel senso che demandano agli Enti portuali di rilasciare le concessioni ai soli soggetti che presentino un programma capace di far nutrire affidamento nel programma di sviluppo presentato.  

  • Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, 6 giugno 2017, n. 1304 (In tema di demanio e richiesta di pagamento di canoni diretta dall’Agenzia del Demanio ad un Comune per l’occupazione senza titolo di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato).

    Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo per l’Emilia Romagna ha statuito che rientra nella giurisdizione del G.O. e non in quella del G.A., una controversia avente ad oggetto l’impugnazione della richiesta di pagamento di canoni diretta dall’Agenzia del Demanio ad un Comune, per l’occupazione senza titolo di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato (nella specie, tali aree erano destinate a strade pubbliche), nel caso in cui: a) l’utilizzo del bene da parte del Comune non risulti assistito da un formale provvedimento concessorio o di altro titolo tra quelli richiamati all’art. 133 comma 1, lett. b) c.p.a.; b) l’Ente locale contesti in radice l’esistenza stessa del potere dell’Agenzia del Demanio (recte: «difetto assoluto di attribuzione») di richiedere il suddetto pagamento; in tal caso, infatti, non essendo la pretesa economica azionata in giudizio in alcun modo riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo di cui l’Agenzia del demanio sia titolare, la controversia sfugge all’inquadramento in una delle fattispecie disciplinate dall’art. 133 c.p.c. e rientra nella cognizione del G.O. 

  • Corte Costituzionale, 13 aprile 2018, n. 73 (In tema di criteri e modalità di affidamento per il rilascio di concessioni demaniali marittime e principi generali della libera concorrenza e della libertà di stabilimento).

    Con la pronuncia in rassegna il giudice delle leggi ha statuito le potestà di determinazione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo seguono la titolarità del bene e non quella della gestione. Le anzidette potestà costituiscono, infatti, espressione del potere di disporre (nei limiti in cui lo consente la natura demaniale) dei propri beni; esse precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi dell’ordinamento civile. Tale regola risulta con evidenza estensibile anche al diritto di credito e al potere di definire il giudizio concernente l’indennizzo per l’occupazione delle aree.

    Alla luce di quanto sopra, ad avviso della Consulta va dichiarata – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. 

  • Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. II, – Bologna, 17 aprile 2018 n. 547 (In tema di demanio marittimo e aree destinate alla posa in opera di ombrelloni, lettini/sdraio).

    Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo per la Toscana ha statuito che è illegittima, per violazione del principio generale di libertà dell’iniziativa e dell’attività economica e per difetto di motivazione, una deliberazione con la quale il Consiglio comunale, in sede di approvazione del regolamento per la gestione del demanio marittimo, senza indicarne le ragioni, ha stabilito che, per quanto riguarda le aree destinate alla posa in opera di ombrelloni, lettini/sdraio, in tema di somministrazione di cibi e bevande, mentre è consentita la collocazione di distributori automatici di alimenti confezionati e bevande, è vietato l’esercizio di somministrazione assistita; infatti, ai sensi dell’art. 3, comma primo, del d.l. n. 138/2011, l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere e le limitazioni al loro esercizio possono essere apposte per la necessità di tutelare gli interessi pubblici elencati nella norma stessa e, in particolare, nella fattispecie, a scopo di conservazione dell’ambiente e del paesaggio.