ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Diritto della Navigazione



Osservatorio sulla Giurisprudenza in materia di Diritto della Navigazione aggiornato al 30 aprile 2017. A cura di Luca Salamone

  • Corte giustizia Unione Europea Sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14

    In tema di proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative

    Con la pronuncia in rassegna il giudice europeo, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, è tornato ad occuparsi dell’annosa questione concernete la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime pubbliche in essere per attività turistico-ricreative. 

    Con la pronuncia in rassegna il giudice europeo ha statuito che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo. Al riguardo, è stato ancora una volta affermato che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. (Cause riunite C-458/14 e C-67/15).

    Alla luce di quanto sopra, la Corte di giustizia ha ancora una volta bacchettato l’Italia evidenziando che la normativa italiana sulle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali per attività turistico/ricreative che prevede una proroga automatica, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, crea una disparità di trattamento. (Cause riunite C-458/14 e C-67/15). 

  • Consiglio di Stato, Sezione V, 20 luglio 2016, n. 3288

    In tema di giurisdizione in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata.

    Con la pronuncia in rassegna, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, il supremo consesso amministrativo ha statuito che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando nell’ambito di quella del giudice ordinario, una controversia nel cui ambito si fa questione appartenenza o meno del bene sul quale incide l’atto oggetto di impugnativa al demanio marittimo. 

    Al riguardo, il Collegio evidenzia che in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la Pubblica Amministrazione non esercita un potere autoritativo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. 

  • Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 luglio 2016, n. 3404

    In tema di pertinenze del demanio marittimo.

    Con la pronuncia in rassegna il supremo consesso amministrativo ha statuito che l’art. 29 R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Cod. Nav.) riconosce il carattere di pertinenze del demanio marittimo alle costruzioni e alle opere esistenti entro i limiti del demanio stesso e del mare territoriale che sono di proprietà dello Stato. Ad avviso del Collegio, pertanto, diversamente dai beni del demanio marittimo necessario che l’art. 28 dello stesso Codice individua in beni di origine naturale, la cui proprietà non può essere che pubblica, le costruzioni e le opere anzidette possono appartenere, nel regime giuridico vigente, anche a privati. Ne consegue che la destinazione di un molo all’approdo delle imbarcazioni non è sufficiente a determinarne la demanialità, se non in correlazione all’acquisto fattone dallo Stato, sia pure dopo la costruzione del molo stesso (riforma della sentenza del T.a.r.  Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 891/2015). 

  • Corte di Cassazione, Sez. I, 28 luglio 2017, n. 15698

    In tema fallimento e concessione di beni del demanio marittimo

    Con la sentenza in rassegna il supremo giudice di legittimità ha statuito che per effetto della dichiarazione di fallimento, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 46 l. fall. e l’applicazione di normative particolari di diritto amministrativo, tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della P.A., ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi, ivi comprese quelle che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo. Ad avviso degli “ermellini” non v’è, dunque, necessità di accertamento da parte degli organi fallimentari o di specifica indicazione nella sentenza di omologazione del concordato fallimentare, in quanto l’interesse pubblico risulta tutelato dal potere dell’amministrazione di disporre la revoca o la decadenza della concessione, ai sensi degli art. 42 e 47 cod. nav., e, in caso di vendita o di esecuzione forzata, di dare o non dare il gradimento al subentro nella concessione da parte dell’acquirente o dell’aggiudicatario delle opere o degli impianti costruiti dal concessionario, senza bisogno del consenso di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. nav.. 

  • Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Salerno, Sezione I, 29 luglio 2016, n. 1792

    In tema di procedimento di delimitazione dell’area demaniale marittima

    Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo per la Campania ha statuito che il procedimento di delimitazione dell’area demaniale marittima previsto dall’art. 32 cod. nav. è indispensabile solo nel caso in cui ricorra un’oggettiva incertezza da superare mediante un formale contraddittorio sull’esatta posizione dei confini. 

  • Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – Genova, Sezione I, 29 luglio 2016, n. 907

    In tema di destinazione dei beni demaniali marittimi.

    Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo per la Liguria ha statuito che La norma dell’art. 37 cod. nav. costituisce il limite della discrezionalità amministrativa di cui è titolare l’ente titolare in merito alla destinazione dei beni demaniali marittimi, risultando in capo all’ente portuale l’obbligo di chiarire nel provvedimento decisorio i criteri applicati nella scelta tra più domande di concessione concorrenti. 

  • Corte di Cassazione, Sez. VI - Lavoro, 9 settembre 2016, n. 17909

    In tema fallimento e concessione di beni del demanio marittimo

    Con la sentenza in rassegna il supremo giudice di legittimità ha statuito che ai fini della competenza territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico, il luogo di imbarco del lavoratore marittimo deve ritenersi fisiologicamente coincidente con il luogo di conclusione del contratto, previsto dall’art. 603 cod. nav. tra i criteri facoltativi, come è desumibile dal disposto dell’art. 328 cod. nav., il quale stabilisce un evidente collegamento, anche temporale, tra la stipula del contratto e la sua annotazione nel ruolo d'equipaggio, che costituisce uno dei documenti di bordo; ne deriva che il giudice adito sulla base della mera allegazione del luogo di imbarco deve ritenersi competente alla stregua del criterio del luogo di conclusione del rapporto, salvo il positivo accertamento della diversità dei due luoghi. 

  • Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 settembre 2016, n. 3981

    In tema di rilascio delle concessioni demaniali e principio di parità di trattamento. 

    Con la pronuncia in rassegna il supremo consesso amministrativo ha statuito che il rilascio delle concessioni demaniali deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di par condicio, in modo da garantire un’effettiva concorrenza tra gli operatori del settore. 

  • Consiglio di Stato, Sezione VI, 24 ottobre 2016, n. 4444

    In tema di decadenza dalla concessione demaniale.

    Con la pronuncia in rassegna il supremo consesso amministrativo ha statuito che il potere di sanzionare con la decadenza dal titolo il non uso del bene demaniale corrisponde all’interesse pubblico a che i beni del demanio vengano gestiti per finalità di interesse generale.

  • Corte giustizia Unione Europea Sez. I, 27 ottobre 2016, n. 465/14

    In tema di decadenza dalla concessione demaniale.

    Con la pronuncia in rassegna il supremo consesso amministrativo ha statuito che in caso di domande concorrenti di utilizzo riservato del bene demaniale in forza di concessione (demaniale marittima) l’amministrazione è tenuta a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37, comma 1, cod. nav.). Inoltre, il Collegio nel caso in esame ha altresì chiarito che l’art. 47 cod. nav. prevede quali ipotesi di decadenza dalla concessione marittima il mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione e l’inadempienza agli obblighi da essa derivanti. 

  • Consiglio di Stato, Sezione VI, 24 novembre 2016, n. 4951

    In tema di rapporto tra abilitazione urbanistico edilizia e quella demaniale.

    Con la pronuncia in rassegna il supremo consesso amministrativo ha statuito che l’abilitazione urbanistico edilizia, da un alto, e quella demaniale, dall’altro, sono rivolte alla tutela di interessi pubblici diversi, con la conseguenza che la concentrazione delle competenze in capo ad un unico soggetto non esclude affatto che vi sia necessità, ai fini della cura dei diversi interessi pubblici, della verifica abilitativa sotto entrambi i richiamati profili, nel senso di ritenere che laddove non è richiesto titolo abilitativo da un punto di vista urbanistico edilizio è esclusa la necessità di assenso anche sotto il profilo demaniale (art. 24 cod. nav.). All’uopo il Collegio ha evidenziato che l’art. 24 cod. nav. deve essere inteso nel senso che qualsiasi variazione al contenuto della concessione demaniale attuata mediante la realizzazione di interventi sul suolo demaniale deve essere oggetto di espressa autorizzazione e che il rilascio di tale autorizzazione ha una valenza autonoma e separata rispetto ai titoli edilizi. In assenza di atto di assenso demaniale, le opere sono comunque abusive, a prescindere dalla rilevanza delle stesse sul piano strettamente edilizio. Invero, ad avviso del Collegio, l’esame della disposizione dell’art. 24 cod. nav. evidenzia che la concessione demaniale è funzionale alla realizzazione delle opere che risultino dall’atto stesso. Essa, dunque, ha ad oggetto le opere in essa indicate, con la conseguenza che la realizzazione di opere diverse rende le stesse abusive sotto il profilo demaniale, se non autorizzate. 

  • Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 novembre 2016, n. 5043

    In tema di decadenza dalla concessione demaniale.

    Con la pronuncia in rassegna il supremo consesso amministrativo ha statuito che l’art. 47 cod. nav. (recante decadenza dalla concessione) dispone che l’amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario, tra le distinte ipotesi, anche per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di concessione. 

  • Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 dicembre 2016, n. 5193

    In tema di concessione demaniale rilasciata a società.

    Con la pronuncia in rassegna il supremo consesso amministrativo ha statuito che le concessioni di beni marittimi costituiscono un bene della società, con la conseguenza che fondare la valutazione della (il)legittimità dello scioglimento (anticipato) della società sulla loro (supposta) permanente efficacia dà luogo ad una petizione di principio o comunque ad un’inversione di metodo. Evidenzia infatti il Collegio che non è infatti la durata (giuridica) di un bene di una società che impone la durata di questa; ma è al contrario la volontà sociale, anche circa la persistenza della società, che nelle more determina la durata di quel rapporto: diversamente sarebbe come confondere, e anzi invertire, la relazione tra soggetto e oggetto. 

  • Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Cagliari, Sezione I, 18 gennaio 2017, n. 25

    In tema di natura della concessione demaniale marittima e revoca della stessa.

    Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo per la Sardegna ha statuito che la concessione demaniale marittima, in quanto avente ad oggetto una porzione di suolo pubblico, è un provvedimento amministrativo ampiamente discrezionale, con il quale la competente amministrazione pubblica sottrae il bene all’uso comune e lo mette a disposizione di determinati soggetti (c.d. uso particolare); ad avviso del Collegio pertanto il contrario provvedimento, che revoca la concessione, deve essere sorretto da una congrua motivazione in ordine ai mutamenti eventualmente intervenuti nella situazione di fatto, ovvero alle ragioni per cui una situazione, immutata sino a quel momento, debba essere considerata e valutata in modo diverso, rispetto alla valutazione effettuata al momento del rilascio della concessione stessa.