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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Giurisprudenza Civile



Per il configurarsi della responsabilità solidale dei danneggianti, ex art. 2055 c.c., occorre accertare il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 c.p., ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e diversi i titoli di responsabilità di ciascuno.

Di Anna Laura Rum
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE,

SEZIONI UNITE,

SENTENZA 27 APRILE 2022, N. 13143

 

Per il configurarsi della responsabilità solidale dei danneggianti, ex art. 2055 c.c., occorre accertare il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 c.p., ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e diversi i titoli di responsabilità di ciascuno.

 

Di ANNA LAURA RUM

 

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 13143/2022, affermano che l'unicità del fatto dannoso deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate.

 

Sommario: 1. I fatti di causa 2. Le argomentazioni delle Sezioni Unite 3. I principi di diritto

 

1. I fatti di causa

I fatti di causa vedono taluni soggetti convenire davanti al tribunale di Roma il Ministero dello sviluppo economico, chiedendone la condanna al risarcimento del danno rappresentato dalla perdita dei capitali da ciascuno conferiti in due società fiduciarie: gli attori sostennero che le due società erano state amministrate contra legem da due amministratori persone fisiche e che, essendo le stesse soggette a vigilanza ex lege n. 1966 del 1939, il danno dovevasi ascrivere a responsabilità extracontrattuale del Ministero, che aveva omesso di esercitare correttamente la potestà di controllo.

Il tribunale accolse la domanda reputando infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale opposta dal Mise, attesa l'interruzione del termine dovuta all'insinuazione degli investitori al passivo della liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) di una delle due società e la sospensione del successivo decorso fino alla chiusura della procedura concorsuale e condannò il Mise al pagamentodella somma pari al capitale investito da ogni attore, con rivalutazione e interessi legali calcolati sulla sorte capitale rivalutata anno per anno.

La decisione venne impugnata dal Mise, sia in ordine al profilo della prescrizione, sia in ordine all'accertamento della responsabilità e alla liquidazione del danno conseguente. Quanto alla prescrizione, l'appellante, in particolare, eccepì l'inesistenza del vincolo solidale con la società in l.c.a., stante la diversità dei titoli spesi: quello contrattuale, rilevante per la società, siccome obbligata verso gli attori per il mancato adempimento dell'obbligo discendente dal mandato fiduciario di restituire loro le somme versate e quello extracontrattuale, rilevante per il Mise, siccome ritenuto responsabile di un illecito ex art. 2043 cod. civ. per la presunta omissione della vigilanza sulla società.

La Corte d'appello ha respinto il gravame, ritenendo che l'effetto interruttivo della prescrizione, conseguito, ai sensi degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., alla presentazione della domanda di ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa e perdurante fino alla chiusura della procedura concorsuale, dovesse considerarsi esteso, ex art. 1310, primo comma, cod. civ., anche al Mise, poiché solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 2055 cod. civ.

La Corte d’appello ha respinto altresì le censure svolte dal Mise a proposito dell'an e del quantum debeatur, condividendo, in ordine al primo profilo, l'addebito di omessa vigilanza sull'intera operazione di cessione compiuta da una società. nei confronti dell’altra, attese le ripercussioni relative ai contratti per la probabile replica da parte della cessionaria delle modalità contra legem con le quali era stato gestito il pubblico risparmio dalla cedente.

In punto di quantum, la Corte d'appello ha rilevato che nessuna prova era stata fornita a proposito dell'avvenuto anche parziale recupero di somme da parte degli investitori a seguito dell'insinuazione al passivo e che il danno, costituito dal mancato recupero del capitale, era da considerare immediatamente e direttamente correlabile alla mala gestio delle due società, non tempestivamente intercettata e sanzionata dall'organo di vigilanza, senza rilevanza, dal punto di vista causalistico, della asserita aleatorietà dell'investimento in sé.

Il Mise ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi:(i) violazione o falsa applicazione degli artt. 2055, 2943, secondo comma, 2945, primo comma, 1310, primo comma, cod. civ., per avere l'impugnata sentenza ritenuto estensibile l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione, conseguente alla insinuazione al passivo della l.c.a. di una società al Mise da considerare terzo rispetto al rapporto obbligatorio tra il creditore insinuato e il debitore sottoposto a l.c.a., per quanto asseritamente responsabile a titolo extracontrattuale per omessa vigilanza; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. e dell'art. 2043 cod. civ., nonché degli artt. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E, 2 della legge n. 1966 del 1939 e 3 del r.d. n. 531 del 1940, poiché non poteva ritenersi sussistente alcun obbligo del Mise di pubblicare il decreto di revoca dell'autorizzazione all’altra società., né di svolgere altre specifiche attività informative, con conseguente insussistenza dell'elemento causalistico presupposto dall'omissione sanzionata dalla Corte d'appello; (iii) ulteriore violazione degli artt. 40 cod. pen. e 2043 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 2 della legge n. 1966 del 1939 e 3 del r.d. n. 531 del 1940, nonché violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per omessa motivazione su punti decisivi, stante il fatto che tutti gli strumenti a disposizione erano stati posti in essere dal Mise, mentre dalla Corte territoriale non era stata offerta spiegazione in ordine al rischio da fronteggiare con una diversa e più adeguata attività.

Alcuni investitori hanno replicato con controricorsi, mentre altri sono rimasti intimati.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto rimettere alle Sezioni Unite la risoluzione di una questione controversa afferente il primo motivo prospettato dal Mise, riguardante il concetto di solidarietà implicato dall'art. 2055 cod. civ. e la irragionevolezza dell'effetto estensivo sia istantaneo che permanente predicato dalla Corte d'appello, in relazione agli artt. 1310, 2943 e 2945 cod. civ.

In particolare, la Terza Sezione ha sollecitato la rimessione della causa alle Sezioni Unite nell'interrogativo se la domanda, con cui l'investitore si sia insinuato al passivo della procedura concorsuale a carico di una società fiduciaria ex lege n. 1966 del 1939, col fine di ottenere la restituzione del capitale consegnato per la relativa amministrazione, produca o meno l'effetto interruttivo della prescrizione per la durata della procedura stessa anche nei confronti dell'ente deputato alla vigilanza (art. 1310, primo comma, cod. civ.), contro il quale gli investitori abbiano separatamente e successivamente agito - come nella specie - per ottenere il risarcimento del danno da perdita del capitale.

Ed, infatti, la Terza Sezione ha ravvisato un contrasto in seno alla Corte di Cassazione tra due orientamenti, l'uno ampiamente maggioritario, attestato nel senso affermativo sostenuto anche dall'impugnata sentenza, l'altro ordinato invece in senso negativo,fondato sulla diversità degli interessi oggetto delle autonome condotte dannose imputabili ai soggetti obbligati a vario titolo, e sul difetto di un vincolo di solidarietà tra essi.

 

2. Le argomentazioni delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, preliminarmente, affermano che con orientamento prevalente, la Corte di Cassazione riguardo ai nessi tra principio di solidarietà e responsabilità civile è determinata nel senso della configurabilità del vincolo anche tra coobbligati tenuti a diverso titolo: l'uno a titolo di responsabilità contrattuale e l'altro a titolo di responsabilità extracontrattuale. Si specifica che l'orientamento ha preso le mosse dalla tradizionale correlazione con la formula in termini complessivi sottesa agli artt. 1292 e segg. cod. civ. a proposito dell'obbligazione solidale, visto che l'art. 1292 non identifica l'obbligazione solidale come obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo a un medesimo e unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì come situazione nella quale vi sono più soggetti obbligati alla medesima prestazione, in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri.

In questa prospettiva, per le Sezioni Unite, è irrilevante la unicità o la pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo ad adempiere quella medesima prestazione, essendo invece essenziale che tutti i debitori siano obbligati, non a più prestazioni identiche, ma a ununica sostanziale prestazione.

Ancora, il Collegio ritiene che l’art. 2055 cod. civ. sia norma di richiamo, che vuole specificare, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, i principi già codificati dagli artt. 1292 e segg. cod. civ. e che debba leggersi in giustapposizione all'art. 2043 cod. civ., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, visto che considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il solo "fatto dannoso". Secondo la Corte, mentre lart. 2043 si riferisce all'azione del soggetto che cagiona levento, l’art. 2055 guarda alla posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà. Da qui, anche la conseguenza che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall’art. 2055, per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.

Le Sezioni Unite ricordano essere condivisa anche in dottrina la ricostruzione che, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, vede risolto il problema del concorso delle cause nell'alveo della teoria cd. di equivalenza, in base all'art. 41 cod. pen., secondo il criterio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte.

Il Collegio ricorda che in caso di procedura concorsuale, una parte della giurisprudenza, per quanto riconoscendo la validità del ragionamento dell'indirizzo maggioritario, assume doversi operare un distinguo a seconda dell'oggetto dell'insinuazione, che se finalizzata a ottenere semplicemente la restituzione del capitale investito andrebbe estraniata dai fondamenti della solidarietà rispetto al credito risarcitorio azionabile nei confronti dell'autorità di vigilanza. In questo senso, le Sezioni Unite richiamano la sentenza della Terza Sezione, n. 1070/2019, che ha affermato il principio per cui la pretesa restitutoria, sebbene azionata con l'insinuazione dopo la dichiarazione d'insolvenza, sarebbe (o potrebbe essere) teoricamente estranea al debito risarcitorio, in quanto avente fondamento non in un danno ma nella mancanza di causa (originaria o sopravvenuta) del pagamento eseguito.

Per le Sezioni Unite, dinanzi alla perdita del capitale conferito in gestione a una fiduciaria, e dinanzi alla dedotta mala gestio della fiduciaria medesima (dichiarata insolvente), come base causale di quella perdita, non si forma un credito restitutorio: la perdita del capitale conferito espone la fiduciaria al risarcimento del danno da inadempimento del mandato ad amministrare, secondo quanto stabilito per il tipo di società di cui alla I. n. 1966 del 1939. Dunque, oggetto della pretesa fatta valere mediante l'insinuazione concorsuale resta, in queste fattispecie, sempre e solo il danno da inadempimento, ancorché parametrato alla perdita del capitale conferito.

Il Collegio prosegue affermando che, in generale, un'azione di adempimento non può essere avanzata contro una società fiduciaria assoggettata a procedura concorsuale (sia essa il fallimento, sia essa la l.c.a.) in semplice dipendenza di un contratto pendente al momento in cui quella procedura è instaurata.

In base all'art. 72 legge fall., richiamato nell'art. 201, ai fini della l.c.a., l'esecuzione di ogni contratto (salvi i casi ulteriori testualmente disciplinati nel titolo II, capo III, sezione IV) che al momento risulti non ancora adempiuto rimane sospesa fino a quando gli organi della procedura (curatore o commissario) dichiarino di subentrare nel contratto medesimo, assumendo i relativi diritti e obblighi, ovvero di sciogliersi da esso. Ciò accade salvo che nei contratti a effetti reali nei quali sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Tuttavia, si segnala che non è tale il mandato ad amministrare stipulato con una società fiduciaria, poiché astratto dallo schema della fiducia cd. germanistica.

Ancora, il Collegio, prima di affrontare il nodo della relazione corrente tra la solidarietà e la responsabilità civile, ritienenecessario portare a ulteriore compimento la considerazione relativa alla procedura concorsuale di l.c.a.: la formazione dello stato passivo nella l.c.a. si discosta, infatti, dalla disciplina dell'insinuazione fallimentare. Infatti, le norme sulla l.c.a. identificano l'insinuazione come avvinta da una prima (necessaria) fase incentrata non sull'intervento del giudice, ma solo sul potere officioso del commissario liquidatore.

Si rileva che l'art. 201 legge fall. prevede che il commissario, entro un mese dalla nomina, comunica a ciascun creditore il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Dopodiché (art. 207 legge fall.) i creditori (e coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa) possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.

In questa fase non ci sono propriamente delle "domande" di parte.

Possono esservi "osservazioni o istanze", che per consolidata opinione non producono gli effetti di una domanda di ammissione al passivo, e quindi neppure gli effetti di una domanda "giudiziale".

Di contro, i creditori pretermessi hanno diritto (art. 208 legge fall.) di chiedere il riconoscimento dei propri crediti (o la restituzione dei propri beni) con comunicazione raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione.

Neppure tali istanze, non essendo rivolte al giudice, né implicandone l'intervento, costituiscono "domande giudiziali",tuttavia producono comunque l'effetto interruttivo della prescrizione, in modo permanente per tutta la durata della procedura concorsuale. Per costante giurisprudenza, infatti, la diversa conformazione, rispetto a quello fallimentare, del procedimento di verifica dei crediti nella l.c.a. (come pure, d'altronde, nell'amministrazione straordinaria) non è di ostacolo a ravvisare l'applicazione dei medesimi principi pure nell'ambito di detta procedura.

Per il Collegio, nell'amministrazione straordinaria, segnatamente in quella sottoposta alla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dello stesso art. 209 legge fall., determina l'interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 207, primo comma.

Il Collegio, poi, ricorda che nell'ambito della procedura di l.c.a., non sarebbe giustificabile una disparità di trattamento fra i creditori ammessi allo stato passivo in ragione del vittorioso esperimento dell'opposizione (creditori che certamente hanno a loro disposizione l'effetto della domanda giudiziale) e i creditori la cui partecipazione al concorso segua in via immediata alla comunicazione del commissario ex art. 207 legge fall. o all'accoglimento dell'istanza di ammissione a questo rivolta, per i quali invero l'ammissione al passivo non è regolata dal principio della domanda giudiziale, ma avviene, alternativamente, per impulso d'ufficio o per riconoscimento della fondatezza dell'istanza amministrativa, e per quali tuttavia l'effetto interruttivo permanente della prescrizione si determina egualmente, sebbene al momento del definitivo, e non più revocabile, deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti ammessi (art. 209, primo comma, legge fall.).

Su questo aspetto, quindi, le Sezioni Unite ritengono che deve essere confermato il principio per cui l'ammissione del credito al passivo della l.c.a. determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l'intera durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, e a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 legge fall.

Dunque, ricostruito il principio di solidarietà anche sul terreno della responsabilità civile, oltre che su quello dell'assunzione volontaria del vincolo (art. 1292 e segg. cod. civ.), il Collegio ritiene doversi individuare non già una comunanza di interessi alla prestazione dal lato dei soggetti, quanto piuttosto l'unificazione delle posizioni debitorie a cagione del principio dell'equivalenza delle cause del danno: l'art. 2055 costituisce, nel codice civile, la traduzione normativa del principio di causalità materiale, salvi i soli correttivi della causalità adeguata in correlazione al principio del rischio specifico.

Il fatto, individuato nell'art. 2055, va considerato unitariamente: esso è tale quando le cause siano collegate tra loro nel dinamismo convergente di un'azione complessa ovvero quando il processo causale si sviluppi attraverso il progressivo intervento di fattori diversi ma rispondenti a un nesso consequenziale, presente o astrattamente prevedibile dagli autori.

Per le Sezioni Unite, alla base dell'art, 2055, vi è la propensione del legislatore verso l'interesse del danneggiato a vedersi ristorato il danno subito in dipendenza di più concause: proprio la considerazione pratica della difficoltà della parte danneggiata di determinare la porzione di responsabilità ascrivibile a ciascun soggetto responsabile del danno avrebbe concorso a determinare il legislatore nel senso della unificazione delle posizioni debitorie per via normativa. Vi è la valorizzazione massima del solo interesse del danneggiato, da preservare mediante una regola espressiva della condicio sine qua non, tesa a unificare, a presidio di tale interesse, le singole concorrenti quote di responsabilità a ciascun soggetto ascrivibili, quale ne sia il titolo.

Per questa ragione, secondo il Collegio, non rileva l'unicità della fonte contrattuale o meno della responsabilità, ma solo l'unitarietà del fatto dannoso come base dell'obbligazione risarcitoria.L'aggregazione delle posizioni soggettive avviene per la semplice constatazione che unico è il danno patito dal creditore, e l'unicità del danno induce il legislatore a utilizzare in suo favore il mezzo della solidarietà, in modo funzionale a perseguire l'interesse sotteso, che è quello del danneggiato a essere comunque risarcito.

Dunque, le Sezioni Unite confermano il principio secondo cui, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 primo comma cod. civ. richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 cod. pen., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso - considerata normativamente - deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate.

E ciò vale anche ove si tratti del danno derivante dalla perdita dei capitali conferiti a società fiduciarie ex lege n. 1939 del 1966,soprattutto se quelle società siano state dichiarate insolventi e assoggettate a procedura concorsuale.

Il Collegio ricorda, infatti che le società fiduciarie sono dalla legge regolate secondo lo schema invalso sotto il nome di "fiducia germanistica": allorché sia svolta in forma di impresa, l'attività sottostante presuppone, in base alla legge citata, che la società assuma l'amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni (art. 1), sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà.

Le società fiduciarie sono soggette a vigilanza del Mise (art. 2) in quanto strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima, senza trasferimento di proprietà.

Ciò comporta che le attività tipiche prese in considerazione dalla l. n. 1966 del 1939 sono, in pratica, tutte sussumibili nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza.

Le Sezioni Unite affermano che, nella società fiduciaria, i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati: il mandato dei fiducianti a investire danaro, anche quando rimetta alla discrezione professionale della società fiduciaria l'opzione tra le diverse ipotesi di investimento considerate nel mandato, volge a costituire patrimoni separati da quello della società stessa e intangibili dai creditori di quest'ultima, tanto che l'eventuale mala gestio dei beni dei fiducianti, da parte degli amministratori e dei sindaci della società, non comporta una lesione all'integrità del patrimonio sociale, di modo che, per esempio, i commissari liquidatori sono normalmente ritenuti privi di legittimazione ad agire per far valere la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, visto che questa si compone nei confronti non della generalità dei creditori (per avere compromesso la funzione di generica garanzia del patrimonio sociale, ledendone l'integrità), bensì dei fiducianti medesimi, ai quali, come ai terzi danneggiati,spetta la legittimazione in ordine all'azione individuale di cui all'art. 2395 cod. civ.

Allora, il Collegio evidenzia che la conseguenza fondamentale è duplice: da un lato, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è, quanto alle società di cui alla citata l. n. 1966 del 1939, quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti.Dall'altro e conseguentemente la società fiduciaria che abbia gestito malamente il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti, perché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario. Così, la relativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazione concorsuale, se anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato.

Ancora, secondo il Collegio, per le obbligazioni solidali, di qualsivoglia tipo esse siano, il legislatore ha specificato che se il creditore compie un atto di esercizio del diritto nei confronti di un condebitore solidale si producono gli effetti tipici essenziali (interruttivi) di quel medesimo atto, che hanno portata conservativa e incidono direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale, e cioè sul diritto del creditore a una data prestazione nei confronti di tutti i condebitori solidali, cosicché si riflettono automaticamente e inevitabilmente sulla posizione di tutti i condebitori solidali e di ciascuno di essi.

L'effetto, data la sua natura, coinvolge l'intero rapporto obbligatorio, conformemente all'unità di scopo in ragione della quale il legislatore considera unitariamente le singole obbligazioni dei condebitori verso i creditori. Dunque, perché l'effetto interruttivo si produca non è richiesto che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario, esattamente come accade per l'intimazione di cui all'art. 1219 cod. civ., stante quanto previsto dall'art. 1308 in relazione all'art. 1310. La costituzione in mora di tutti i condebitori solidali si determina solo se a ognuno di questi l'atto venga notificato o comunicato, mentre il ripetuto effetto interruttivo si produce, invece, nei confronti di tutti sol che l'atto sia portato a conoscenza di uno di essi. E l'effetto è lo stesso quale che sia il tipo di atto interruttivo, sia esso a efficacia istantanea, sia esso a efficacia permanente (come la domanda).

Per le Sezioni Unite, ciò si giustifica per il fatto che, a differenza degli altri effetti tipici essenziali, quello comunemente chiamato "conservativo" tocca direttamente il rapporto, e non immediatamente ed esclusivamente la sfera giuridica del (singolo) condebitore solidale: quest’ultimo, che non sia a conoscenza dell'atto interruttivo, in dipendenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto (conservativo) non viene a perdere (immediatamente) alcun diritto e non viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.

Donde, nessuna disparità ingiustificata di trattamento può esser ravvisata tra il condebitore solidale a cui non sia rivolto l’atto interruttivo e l'eventuale altro condebitore solidale che invece riceva quell'atto: il principio di eguaglianza non risulta violato ove si mettano a raffronto i detti condebitori solidali, perché l’essere o meno a conoscenza dell'atto interruttivo, ai fini della produzione del ripetuto effetto conservativo, è ininfluente e l'art. 24 Cost. non risulta violato, perché l'effetto conservativo di cui si tratta è operativo sul terreno del diritto sostanziale e quindi si muove su una base non coperta dalla detta garanzia costituzionale. In questo senso, le Sezioni Unite ricordano essersi pronunciata anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 8 del 1975.

 

3. I principi di diritto

In conclusione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13143/2022, enunciano i seguenti principi di diritto:

(i) Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, primo comma, cod. civ., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 cod. pen., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità si riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.

(ii) In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., con quella eventuale dell'organo (il Mise) chiamato a esercitare l'attività di vigilanza.

(iii) Nel caso di società fiduciaria posta in l.c.a., l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 207, primo comma, legge fall., sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell' art. 208 stessa legge, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 legge fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, cod. civ., si estende anche al Mise, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.