ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Il CNF torna sulla modifica dell'art. 32 del regolamento disciplinare.

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CNF, Circolare n. 4-C-2019 del 4 ottobre.

Il CNF è intervenuto nuovamente modificando l'art. 32 del regolamento n. 2/2014 inerente la sospensione cautelare dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare.

La circolare emanata in precedenza, la n. 2-C-2019, aveva apportato modifiche nel primo comma dell'art. 32 del Regolamento n. 2/2014, inserendo le parole "da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima" dopo le parole "previa audizione dell'iscritto".

Nella relazione illustrativa che accompagna la circolare il CNF sottolinea come la modifica si prefssa l'obiettivo di "chiarire la procedura da utilizzare in ipotesi che, intrinsecamente, sono connotate da assoluta urgenza e che impongono un intervento del CDD a tutela dell'immagine della categoria".
 
Si legge nella circolare che il fatto che un avvocato sia stato attinto da misura cautelare detentiva o interdittiva ex art. 60, primo comma, L. n. 247/2012, richiede che "nella doverosa tutela di diritti difensivi, l'esame della fattispecie avvenga nel più breve termine e, ove ritenuto dal CDD, anche al di fuori delle scansioni procedimentali di cui all'art. 59 L. n. 247/2012 e degli artt. 20 e ss. dei capi IV, V, VI del titolo secondo del Regolamento n. 2/2014 del CNF".
 
La circolare in allegato.