ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



Cassazione: il trust familiare può essere assoggettato a revocatoria.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Corte di Cassazione, Sezione III civile,  sentenza n. 25423 del 10 ottobre 2019.

Con la pronuncia in rilievo la Corte di Cassazione ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale, anche se per bisogni della vita familiare, non è obbligatoria per legge ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti.

Secondo il Supremo Collegio va ribadito che per pacifica giurisprudenza l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito e come tale soggetto ad azione revocatoria ordinaria a condizione che sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

In particolare va ricordato che la costituzione del fondo patrimoniale per bisogni della vita non integra di per sé adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Per questi motivi è suscettibile di revocatoria, salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare nella sua oggettività gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione. In altri termini, la Corte ribadisce che l'istituzione del trust familiare, nella specie per far fronte alle esigenze di vita e di studio della prole, non integra di per sé adempimento di un dovere giuridico ma configura un atto a titolo gratuito.